Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 2714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2714 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza dell' 08.04.2025, lette le note pervenute nel termine assegnato alle parti, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. n. 4738/2024
T R A
La prof.ssa c.f. nata a [...] al Parte_1 C.F._1
Volturno (IS) il 02.01.1967 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Mariniello elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Napoli alla via Gaetano Filangieri, n. 48, come in atti
- Ricorrente –
C O N T R O
IL DELL'ISTRUZIONE – CP_1 CP_2 Controparte_3
CF. , CF. -
[...] CP_1 P.IVA_1 Controparte_4
, con sede in Napoli, alla via Ponte della Maddalena n. 55, in persona del P.IVA_2
Dirigente dell'Ufficio I – delegato al contenzioso Dirigenti Controparte_3 scolastici, dott.ssa dott.ssa , congiuntamente Controparte_5 Controparte_6
e/o disgiuntamente con la dott.ssa e dott.ssa Controparte_7 CP_8
come in atti
[...]
-Resistente –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.02.2024 la prof.ssa Parte_1 rappresentava di essere dal 1° settembre 2020 Dirigente scolastico presso l'Istituto
di avere preso C.F._2 successivamente servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale “A. Gabelli” di Napoli;
di aver ricevuto in data in data 25 febbraio 2021, da parte l'
[...]
la comunicazione di attivazione del Controparte_9 procedimento disciplinare e di contestazione di addebiti avente ad oggetto atti e comportamenti afferenti la sua condotta nella qualità di Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale “A. Gabelli” di Napoli e desunti dalla relazione ispettiva della Dirigente Tecnica prof.ssa ; di aver ricevuto in data 7 maggio Persona_1
2021 da parte dell'Ufficio procedente il decreto n. 73 del 6 maggio 2021 con cui comminava alla Dirigente una pena pecuniaria pari ad € 500,00 il cui importo veniva trattenuto sulla retribuzione del mese di giugno 2021. Parte ricorrente proponeva riscorso avverso il decreto n. 73 del 6 maggio 2021, adottato dall' tenendo generica la Controparte_3 sanzione disciplinare e le contestazioni di addebiti, deducendo l'invalidità della sanzione per violazione dei termini perentori di cui all'art. 55 bis, d. lgs. n. 165/2001 e delle garanzie procedimentali di cui all'art. 55 bis, d. lgs. n. 165/2001.
Pertanto, concludeva chiedendo: << Accertare e dichiarare l'illegittimità o l'inefficacia
o comunque l'infondatezza del provvedimento sanzionatorio-decreto n. 73 del 06.05.2021, n. AOODRCA Registro Ufficiale U 0017068 del 06.05.2021, e per l'effetto annullare e/o disapplicare il predetto provvedimento con cui la resistente Pubblica Amministrazione adottava nei confronti della ricorrente la sanzione disciplinare consistente nella pena pecuniaria di € 500,00, per l'effetto condannare la resistente Pubblica Amministrazione alla ripetizione dell'importo di € 500,00, già detratto dallo stipendio del mese di giugno 2021 della D.S. come risulta dal relativo Parte_1 cedolino;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle antescritte richieste, disapplicare e/o convertire il provvedimento-decreto n. 73 del 06.05.2021, n. AOODRCA Registro Ufficiale U 0017068 del 06.05.2021, applicando la sanzione disciplinare tipizzata più lieve. Con vittoria di spese di lite in favore del sottoscritto procuratore antistatario.>>
Si costituiva il Controparte_10
con memoria del 28.09.2024, il quale chiedeva il rigetto della
[...] domanda in quanto, ad avviso della resistente, totalmente infondata in fatto e in diritto. In particolare, relativamente alla infondatezza e inammissibilità della contestazione, il deduceva la regolarità e legittimità delle attività di indagine e la piena CP_1 conoscenza da parte della ricorrente delle condotte contestate. Eccepiva inoltre la infondatezza ed inammissibilità del presunto motivo di invalidità della sanzione per violazione dei termini perentori di cui all'art. 55 bis, d. lgs. n. 165/2001. Infine, riteneva la legittimità, correttezza della sanzione irrogata a carico della D.S. ommisurata alla gravità delle condotte contestate. Parte_1
Concludeva chiedendo collegiale, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa così pronunciarsi: Respingere il ricorso ex art. 414 c.p.c. per le ragioni esposte in fatto e in diritto;
condannare controparte alle spese di lite nella misura stabilita dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c., nella formulazione introdotta ex legge n. 183/2011, ovvero secondo equità, con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e documentare.>>
All'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note in atti, la causa è stata decisa con la presente sentenza telematica. Il ricorso è fondato e merita accoglimento sulla base delle osservazioni di seguito illustrate. All'esito della disamina della documentazione allegata agli atti di causa ha trovato pieno riscontro la deduzione di parte ricorrente che ha lamentato l'assoluta genericità della contestazione mossa, genericità che si accompagna anche alla modalità alluvionale con cui la pubblica amministrazione procedente ha condotto l'attività istruttoria. Viene altresì eccepita nella specie la intempestività dell' irrogata sanzione rispetto alla segnalazione ispettiva della contestazione degli addebiti comunicata brevi manu all' interessata il 25.2.2021. Invero è circostanza pacifica, poiché, riportata anche dal resistente, che l'attività CP_11 istruttoria svolta dall' ispettrice inviata presso il circolo Gabelli” di Parte_2
Napoli si sia dapprima appuntata su alcune segnalazioni di genitori degli alunni che lamentavano sostanzialmente la scarsa propensione della dirigente scolastica al dialogo con le famiglie e poi nel corso dell'ispezione l'attività d'indagine abbia incluso anche altri rilievi ad es. di carattere formale inerenti alla non corretta tenuta dei verbali concernenti le riunioni dell' organo collegiale ed alla gestione a parere dell' ispettore confusionaria dell' ufficio direttivo oltre che alla non efficace e compiuta indagine condotta sulla maestra Persona_2
Questa modalità ha determinato poi una contestazione di addebiti del tutto diversi e slegati tra loro sia temporalmente che sostanzialmente, costringendo la lavoratrice ad una difesa che ha avuto ad oggetto fatti anche risalenti rispetto al momento della contestazione. Inoltre la circostanza che gli esposti siano stati messi a disposizione della parte solo a seguito di istanza di accesso agli atti e con contenuto in parte oscurato ha reso vieppiù complicato il percorso di ricostruzione del fatto per la predisposizione di una incisiva difesa. In argomento, il consolidato orientamento della Cassazione (Cfr., ex pluribus, Cass. 19632/2018) afferma che - ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L. n. 300 del 1970 - ai fini della legittima irrogazione di una sanzione disciplinare si impone la previa contestazione dell'addebito, da intendersi come esposizione dei dati e degli aspetti essenziali del fatto materiale posto a base della sanzione da irrogare. La contestazione disciplinare deve dunque delineare l'addebito – come individuato dal datore - e quindi la condotta ritenuta disciplinarmente rilevante, in modo da tracciare il perimetro dell'immediata attività difensiva del lavoratore. Conseguentemente per essere specifica, deve fornire le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare - nella sua materialità - il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari. Nella fattispecie si evince per tabulas che nella contestazione di addebito del 24 febbraio 2021 il Direttore Generale ha indicato che: i “fatti contestati alla S.V. si riferiscono ad atti e a comportamenti afferenti alla condotta tenuta dalla S.V., in qualità di Dirigente Scolastico dell'I.C. Statale “ A. Gabelli” di Napoli e sono desunti dalla relazione ispettiva del Dirigente tecnico incaricato dell'espletamento di indagine ispettiva presso la predetta istituzione scolastica, pervenuta a questa Direzione Generale in data 9.2.2021, che costituisce parte integrante del presente atto di contestazione di addebiti”. In primo luogo quindi occorre evidenziare che la contestazione è basata essenzialmente sulle risultanze di una indagine ispettiva che però risulta richiamata ma non allegata ,se non in minima parte rispetto alla dovizia di rilievi che poi si leggono in seno alla stessa, ed in maniera frammentata alla contestazione. Si legge poi che
“L'indagine in parola trae impulso da “ svariate segnalazioni di genitori” che in sintesi, anche dalla lettura delle asserzioni ivi contenute, lamentano uno scarso dialogo con la dirigente scolastica che avrebbe anche impedito alle rappresentanti dei genitori, durante il consiglio, di prendere la parola avendo tuttavia, si badi, numerosi argomenti all' ordine del giorno da discutere, che rifiuterebbe l' incontro con i genitori che deducono nei due esposti riportati nella contestazione numerosi problemi degli alunni, non meglio precisati, o meglio, racchiusi nell' ampia quanto inafferrabile dizione “ problemi di vita quotidiana, concreti, disciplinari, di studio delle classi”, di cui discutere. Pacifica ed emergente dalla documentazione depositata in atti è la circostanza che le due segnalazioni in questione ( ridotte a tali a fronte dell' asserzione “svariate” segnalazioni contenuta nella contestazione ) non siano state neppure collocate temporalmente né si ricava dalla contestazione quali ne siano i firmatari né a quali classi si riferiscano con esattezza.
Non può che stigmatizzarsi tale condotta datoriale che , attraverso la valorizzazione di atti quali segnalazioni generiche e neppure inquadrabili nel tempo di alcuni genitori, ha consentito il protrarsi delle attività ispettive , per giunta durante un periodo di piena crisi pandemica da Covid 19 dove la Dirigente scolastica si è trovata a fronteggiare anche una carenza di organico discendente da svariate aspettative del personale docente in un contesto scolastico e sociale particolarmente disagiato per quanto emerge pacificamente dalla circostanza, aberrante, che la regola nell' istituto scolastico in questione, era la presenza in tutte le classi di alunni disabili con problematiche di apprendimento anche gravi oltre che, in alcuni casi, anche con tendenza ad assumere atteggiamenti violenti generando pericolo per l' incolumità dei compagni.
Nella contestazione, incentrata sulla supposta inadempienza nella tenuta formale dei verbali degli organi collegiali, in una gestione disorganizzata e frammentata dell' ufficio dirigenziale, in un rifiuto di interlocuzione con l' utenza, in una mancanza di rispetto della stessa addirittura sfociata in contegni minacciosi ed offensivi, sussiste all' evidenza l'inclusione, almeno in parte, di fatti del tutto slegati da quelli che avevano determinato l'apertura dell'indagine disciplinare e mancano precisi riferimenti a circostanze di tempo e di luogo, a specifiche condotte adottate ovvero ad omissioni dotate di un qualche spessore concreto. Questa condotta non può consentire di spostare in avanti il termine da considerare per la valutazione della tempestività della contestazione. Pertanto essendo le note dei genitori pervenute all'USR il 14.12.2020 ed il 28.1.2021 ed attenendo tali segnalazioni a circostanze che non richiedevano una particolare attività ispettiva , deve ritenersi del tutto intempestiva la contestazione avvenuta poi nel febbraio 2021 e la successiva applicazione della sanzione seguita a maggio 2021. . La mancata allegazione del verbale ispettivo alla contestazione, circostanza questa non contestata da parte resistente,. non consente di individuare nemmeno le innumerevoli condotte ascrivibili alla dirigente scolastica che la stessa dovrebbe desumere dagli spezzoni del verbale che sono stati riportati nella contestazione in modo peraltro nemmeno completo. Ugualmente incontestata è la circostanza che la ricorrente abbia dovuto chiedere l'accesso agli atti del procedimento per poter leggere compiutamente gli esposti a cui si fa cenno nella lettera di contestazione ed i rilievi effettuati dall' organo ispettivo sul modo di gestire il suo ufficio. Tale condotta ha fatto sì che solo con estrema difficoltà parte ricorrente è stata in grado di individuare nel loro svolgimento i fatti a lei addebitati con un'inaccettabile compressione del suo diritto di difesa. Il procedimento disciplinare risulta quindi gravemente viziato per genericità della contestazione d'addebito e tale vizio si riverbera inevitabilmente sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio irrogato in esito al medesimo, che deve essere annullato. L'accoglimento dell'eccezione preliminare avanzata dalla ricorrente determina l'assorbimento di tutti gli ulteriori motivi di doglianza.
In definitiva, sulla scorta di tutto quanto innanzi osservato, l'impugnativa di parte ricorrente va accolta, dovendosi conseguentemente dichiarare l'annullamento della sanzione disciplinare irrogata con decreto n. 73/2021 emanato dall'
[...]
Disciplinari e protocollato al n. AOODRCA Controparte_12
Registro Ufficiale U 0017068 del 06.05.2021, notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 07.05.2021 perché illegittima. L' Amministrazione resistente va pertanto condannata a restituire alla ricorrente l'importo di euro 500,00 decurtato a titolo di sanzione disciplinare pecuniaria dalla retribuzione del mese di giugno 2021 siccome si ricava dal cedolino prodotto in atti. Le spese vengono poste a carico della parte resistente secondo il principio della soccombenza e sono liquidate alla stregua delle tariffe vigenti.
PQM
Ogni altra domanda ed istanza disattesa: a. accoglie la domanda e ,per l'effetto, dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata con decreto n. 73/2021 emanato dall'
[...]
protocollato al n. AOODRCA Registro Ufficiale Controparte_13
U 0017068 del 06.05.2021, notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 07.05.2021 perché illegittima ed ordina la cancellazione della stessa dal fascicolo personale della ricorrente nonché la restituzione alla ricorrente della somma di euro 500,00 decurtata dalla retribuzione a titolo di sanzione pecuniaria con il provvedimento disciplinare impugnato. b. condanna altresì il al pagamento delle spese di lite in Controparte_10 favore di che liquida in complessivi €3200,00 oltre iva e cpa e Parte_1 spese forfettarie, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, l' 8.4.2025.
Il GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero