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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/04/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Michela Palladino Giudice
Valentina Pierri Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 853/2024 R.V.G. avente ad oggetto:
SEPARAZIONE PERSONALE CONIUGI CONSENSUALE E DIVORZIO CONGIUNTO su domanda congiunta di
Parte_1
- - C.F._1
E
Parte_2
- -, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Dell'Erario - -, C.F._3
CONIUGI RICORRENTI con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza del 5 6 2024 è stata omologata la separazione personale.
Resta da decidere la domanda di divorzio.
I coniugi hanno ribadito:
- che dalla separazione hanno vissuto separatamene;
- che non vi è stata riconciliazione;
- che non è possibile la ricostituzione della precedente unione spirituale e materiale.
Ribadita la volontà di non volersi riconciliare, hanno chiesto che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta di cui all'art. 473 bis. 51, comma 2°,
c.p.c.
Con le note di udienza è stata confermata la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
La domanda congiunta è da accogliere.
La fattispecie legale, complessa e progressiva, invocata è quella contemplata dagli artt.
2 e 3, lettera b) del comma 2°, della legge sul divorzio per come nel tempo modificata.
I presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso ivi previsti ricorrono tutti.
La separazione personale dei coniugi è intervenuta in corso di causa con la sentenza di omologa detta.
Tale sentenza è passata in cosa giudicata.
È pacifico che la separazione si è protratta ininterrottamente fino ad oggi.
Il termine minimo di sei mesi stabilito dalla legge è decorso.
La comunione spirituale e materiale tra i coniugi è da ritenere non possa più essere ricostituita. Lo comprova il permanere dell'avversa volontà dei coniugi e dello stato di separazione personale.
Le condizioni convenute dai coniugi e indicate nel ricorso non sono contrarie alla legge e non evidenziano vizi che ne comportino la nullità.
Va quindi pronunciato il divorzio congiuntamente richiesto. Trattandosi di domanda congiunta e di condizioni concordate, la soccombenza non viene in rilievo, per cui le spese di lite restano a carico delle parti e non sono in questa sede da regolamentare.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
- nato ad [...] il [...] - e - nata a Parte_1 Parte_2
Forino il 07/10/1963 -, celebrato a Forino, l'8 9 1991 e trascritto presso gli Uffici dello Stato civile di detto Comune in detto anno al n. 35 del Registro degli Atti di Matrimonio, Parte II,
Serie A, alle condizioni indicate in ricorso;
2) nulla per le spese;
3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Raffaele Califano