Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 02/12/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00362/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00185/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 185 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Quirino Mescia e Giuseppe Giglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. -OMISSIS-, depositata in data -OMISSIS- nel giudizio avente numero di R.G. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Vista la nota del 12.11.2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. ER OC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con sentenza n. -OMISSIS-, il Tribunale di Larino, in accoglimento del ricorso promosso dal sig. -OMISSIS-, odierno ricorrente, ha condannato il Ministero della Salute a corrispondere all’interessato l’indennizzo ex art. 1 comma 3 legge n. 210/92, con ascrivibilità alla ottava categoria della tabella A del D.P.R. n. 834 del 1981 oltre interessi legali come per legge.
La suddetta sentenza è stata impugnata dal Ministero soccombente e la Corte di Appello di Campobasso, all’esito del giudizio di secondo grado, con la sentenza n. -OMISSIS- ha accolto tale appello, dichiarando l’improponibilità della domanda proposta dal ricorrente con il ricorso originario.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, la Corte di Cassazione ha tuttavia accolto il ricorso proposto dal -OMISSIS- avverso la suddetta sentenza di secondo grado, e rinviato la causa alla medesima Corte di Appello in diversa composizione; e infine con la sentenza n. -OMISSIS- la Corte di Appello di Campobasso, quale giudice di rinvio dalla Cassazione, pronunciando definitivamente sull’appello del Ministero della Salute avverso la sentenza del Tribunale di Larino n. -OMISSIS-, ha respinto tale gravame, confermando la sentenza di primo grado.
2. La sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. -OMISSIS-, passata in giudicato, è stata notificata al Ministero della salute, che, nondimeno, non ha inizialmente ottemperato al decisum.
3. Da qui la proposizione dell’azione di ottemperanza in epigrafe dinanzi a questo T.A.R., con la quale il ricorrente ha chiesto di:
a) ordinare al Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , di ottemperare, entro un congruo termine, comunque non superiore a 90 gg., alla sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. -OMISSIS-, che ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Larino n. -OMISSIS-, che aveva condannato il Ministero della Salute a corrispondere al ricorrente l’indennizzo ex art. 1 comma 3 legge n. 210/92, con ascrivibilità alla ottava categoria della tabella A del D.P.R. n. 834 del 1981, oltre interessi legali come per legge;
b) dichiarare nulli eventuali atti adottati in violazione o elusione del giudicato;
c) ex art. 114, co. 4, lett. d) c.p.a., nominare fin da ora, un commissario ad acta , in caso di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione oltre il termine assegnato;
d) ex art. 114, co. 4, lett. e) c.p.a., fissare la somma di denaro dovuta dall’Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo ulteriore nell’esecuzione del giudicato.
4. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
5. Da ultimo, con nota depositata in data 12.11.2025 il difensore del ricorrente ha dato però atto dell’avvenuta esecuzione integrale della sentenza, e ha chiesto “ che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio, rinunciando anche alla richiesta di rifusione del contributo unificato, già rimborsato dall’Amministrazione ”.
6. Alla camera di consiglio del 19.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Tutto ciò posto, il Collego ritiene che sussistano effettivamente i presupposti affinché sul presente ricorso sia dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, cod. proc. amm..
8. La cessazione della materia del contendere opera, invero, quando si determini una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato in giudizio (Cons. Stato, sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1227; id. 20 dicembre 2019, n. 8615; id., sez. VI, 23 maggio 2019, n. 3378). È, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, sì da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2016, n. 1332).
Tanto premesso, il Collegio rileva che la dichiarazione di avvenuto adempimento depositata da ultimo dalla parte ricorrente rende effettivamente doverosa la conclusione della sopraggiunta cessazione della materia del contendere tra le parti, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del cod. proc. amm., essendo emerso che il decisum per la cui ottemperanza è stato promosso il presente giudizio ha trovato, nel frattempo, spontanea e completa esecuzione.
10. Come richiesto dalla ricorrente, infine, le spese processuali possono essere compensate, ricorrendone i presupposti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
ER OC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER OC | IC Gaviano |
IL SEGRETARIO