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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 9603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9603 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27805 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: risarcimento danni lesione personale
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( ), quali eredi C.F._2 Parte_3 C.F._3 di , rappresentati e difesi dall'avv. Antonio De Lise Persona_1
ATTORI
E
(p.i. ), in persona del l.r.p.t., nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1
Impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Simonetta Schiavio
CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti reiteravano le conclusioni dei rispettivi atti di costituzione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è solo in parte fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
In via preliminare va rilevato come dalla documentazione esibita dalla parte attrice - ed in particolare dalle missive inviate sia alla che alla - risulta CP_1 CP_2
l'adempimento delle prescrizioni in ordine alla proponibilità della domanda;
le suddette missive, inoltre, costituiscono idonei atti interruttivi della prescrizione.
In secondo luogo deve ritenersi che la fattispecie può essere ricondotta a una di quelle in cui l'ordinamento prevede l'intervento del FGVS e cioè, in particolare (cfr. art. 283, lettera a, del Dlgs 209/2005), il caso di sinistro provocato da veicolo rimasto non identificato.
In linea generale deve ritenersi che in tale ipotesi il danneggiato, affinchè possa essere effettivamente riconosciuta la propria pretesa, deve non solo provare il verificarsi del sinistro nonché la sua riconducibilità all'azione di un veicolo per il quale operi il regime dell'assicurazione obbligatoria per la rca (deve ricordarsi che a far data dal 1° ottobre
1993 è stato imposto, in virtù dell'art. 130 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 36 che ha modificato l'art. 237 del codice della strada, l'obbligo di assicurazione anche per i ciclomotori e per le macchine agricole) ma, è evidente, anche la responsabilità del conducente del veicolo rimasto ignoto.
Tale responsabilità, tuttavia, potrà essere affermata anche sulla base delle presunzioni stabilite dall'art. 2054 cc.
Inoltre nel caso di specie deve rilevarsi come l'altro motoveicolo coinvolto nel sinistro
(dileguatosi repentinamente dopo l'incidente) non sia stato correttamente identificato senza alcuna negligenza da parte dell'istante come emerge univocamente dalle dichiarazioni dei due testimoni escussi e dalla denuncia-querela in atti.
Alla stregua dei sopra affermati principi deve ritenersi, sulla base della documentazione esibita e della prova orale espletata, che effettivamente è avvenuto un sinistro stradale tra il motoveicolo condotto dalla originaria parte istante (deceduto per Persona_1
cause estranee al sinistro nel corso del presente procedimento, procedimento interrotto e poi riassunto dai suoi eredi) ed un motoveicolo non meglio identificato.
In relazione alla concreta dinamica con la quale si è svolto il sinistro deve rilevarsi come, all'esito della espletata prova testimoniale e sulla base della documentazione esibita, nessun dubbio può sussistere in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro nelle condizioni di tempo e di luogo indicate nella premessa della citazione.
La responsabilità di tale sinistro, però, non può attribuirsi in via esclusiva al conducente del motoveicolo non identificato, non potendosi superare, nemmeno in parte, la presunzione di uguale e concorrente responsabilità stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 cc per il caso di scontro tra veicoli.
Infatti, sulla base delle dichiarazioni dei due testimoni escussi (presenti al fatto e della cui attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare), non sono emersi univoci elementi idonei a far ritenere superata la suddetta presunzione.
In particolare non è emersa, con sufficiente certezza, la concreta condotta di guida della originaria parte istante, conducente del motoveicolo urtato dal motoveicolo non identificato.
Dalla espletata istruttoria risulta acclarato soltanto che mentre l'istante percorreva via
Miano a Capodimonte in Napoli veniva investito da un motoveicolo proveniente dal senso opposto di marcia. In particolare i testimoni escussi (e nemmeno la parte istante nella premessa della citazione introduttiva del presente giudizio) nulla hanno riferito in ordine alle condizioni del fondo stradale, alle condizioni del traffico, alla necessaria utilizzazione da parte del motoveicolo condotto dall'attore di dispositivi di indicatori di direzione o di segnalazione luminosa, alla presenza di eventuali segnali di STOP o di semafori, alla esatta posizione del motoveicolo attoreo rispetto al carreggiata stradale, alla velocità tenuta dai due motoveicoli, alla concreta effettuazione da parte dell'originario istante di manovre idonee ad evitare l'impatto.
Alla luce delle considerazioni che precedono va dichiarata la uguale e concorrente responsabilità dei due conducenti nel verificarsi del sinistro in oggetto.
In conseguenza del sinistro l'istante ha riportato le lesioni descritte nella citazione introduttiva del giudizio, risultanti dalla documentazione medica esibita e confermate dalle dichiarazioni dei testimoni escussi e dal CTU.
In particolare dalla documentazione medica e dalla relazione di CTU è emerso che la parte istante in conseguenza del sinistro “de quo”, ha riportato: “frattura scomposta pluriframmentaria III prossimale di tibia trattata con intervento di fasciotomia decompressiva delle 3 logge di gamba sinistra + stabilizzazione della frattura con FEA a ponte;
successivo innesto cutaneo per perdita di sostanza”.
Trattasi di lesioni, ad avviso del CTU, assolutamente compatibili sia con la dinamica dell'incidente che con quanto riferito dai testimoni escussi (oltre che riscontrabili sulla documentazione medica coeva al sinistro).
Sul punto vanno condivise le conclusioni del CTU (per altro non specificamente contestate dalla difesa della parte convenuta) che ha riconosciuto al soggetto danneggiato, per i postumi derivati dall'incidente, una invalidità permanente nella misura dell' 11/12
% da quantificare nella ridotta misura dell'11% nonchè una inabilità temporanea totale di giorni 30 seguita da una inabilità temporanea parziale, nella misura media del 75% di gg. 60, seguita da un ulteriore periodo di ITP nella misura media del 50% di gg. 40 e da un ulteriore periodo di ITP, mediamente valutabile al 25%, di ulteriori gg. 30.
Risulta pertanto che l'istante, in conseguenza del sinistro oggetto di causa, ha subito un danno alla salute e cioè una alterazione dell'integrità e della efficienza fisio-psichica che, indipendentemente da ogni riferimento alla capacità lavorativa e di guadagno, gli impedisce di godere la vita come era possibile prima dell'insorgenza del fatto lesivo;
tale danno – non patrimoniale - è pienamente risarcibile. Deve ritenersi del tutto ininfluente la circostanza che il è deceduto nove anni Per_1
dopo il sinistro per cause non derivanti dal sinistro medesimo. Invero il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal è entrato a far parte del suo Per_1
patrimonio al momento del sinistro senza che possa rilevare il momento della sua concreta liquidazione.
La quantificazione di tale danno non patrimoniale, come ritenuto dalla Suprema Corte, deve essere necessariamente effettuata in via equitativa anche se appare opportuno ancorare l'equità a criteri il più possibile oggettivi ed uniformi.
Appare perciò certamente applicabile (conformemente all'orientamento seguito dalla maggior parte dei giudici di merito anche di questo Tribunale) il metodo “tabellare” che tiene conto non solo del grado di invalidità permanente ma anche dell'età del soggetto leso (al momento del sinistro) e, in applicazione del più recente indirizzo della Suprema
Corte in materia di omnicomprensività del danno non patrimoniale, anche di quella componente del danno non patrimoniale comunemente descritta come “danno morale” e
“esistenziale”.
In applicazione della più recente tabella elaborata presso il Tribunale di Milano, tenuto conto della percentuale di invalidità permanente sopra riconosciuta (11%) e dell'età del soggetto leso al momento del sinistro (anni 57) e all'esito di adeguata personalizzazione
(in conformità delle richiamate tabelle che tengono conto proprio del principio di omnicomprensività del danno non patrimoniale stabilito dalla Suprema Corte) che tiene conto della sofferenza presumibilmente patita, delle modalità del sinistro e della tipologia delle lesioni subite in relazione alla loro incidenza presumibile sulla futura vita relazionale del danneggiato, il danno non patrimoniale da invalidità permanente va liquidato, all'attualità, con l'importo di Euro 3.100,oo per ogni punto di invalidità e quindi con l'importo complessivo di Euro 34.100,oo (3.100,oo x 11).
In applicazione della medesima tabella deve liquidarsi l'invalidità temporanea con una indennità giornaliera.
Evidentemente per la invalidità temporanea relativa o parziale (ITP) la medesima indennità giornaliera andrà ridotta in percentuale per tener conto dell'effettivo grado di invalidità.
Nel caso di specie, in applicazione della richiamata tabella e tenuto conto della gravità delle lesioni subite e dell'età del soggetto leso, appare equo quantificare l'indennità giornaliera in Euro 110,oo al giorno. In conseguenza il danno non patrimoniale da invalidità temporanea va liquidato, all'attualità, in complessive Euro 15.125,oo (ITT Euro 7.150,oo = Euro 110,oo al giorno x 65 gg. + ITP Euro 4.950,oo = 75% di Euro 110,oo al giorno x 60 gg. + ITP Euro
2.200,oo = 50 % di Euro 110,oo al giorno x 40 gg. + ITP Euro 825,oo = 25% di Euro
110,oo al giorno x 30 gg).
In conseguenza il danno non patrimoniale subito dall'istante va liquidato complessivamente, già ai valori monetari attuali, in Euro 49.225,oo (34.100,oo +
15.125,oo).
Con riferimento al danno patrimoniale l'istante (cfr. atto di citazione introduttivo del presente giudizio) si è limitato a chiedere il risarcimento del danno emergente causato dagli esborsi effettuati in conseguenza del sinistro oggetto.
Deve in effetti riconoscersi alla parte istante, in conformità delle conclusioni rese in citazione, una somma a titolo di danno emergente per le spese mediche e varie
(particolare alimentazione, trasporto ecc...) certamente sostenute in conseguenza dell'incidente anche se solo in parte provate;
tale danno può quantificarsi, ai valori monetari attuali, in complessive Euro 1.000,oo.
La somma complessiva così come calcolata già all'attualità, pari a Euro 50.225,oo
(49.225,oo + 1.000,oo) va ridotta della giusta metà pari a Euro 25.112,50 per tener conto dell'affermato concorso di colpa. Sul residuo importo di Euro 25.112,50 devono decorrere gli interessi di natura “compensativa” da calcolare nella misura media del 1% annuo dalla data del sinistro (28-10-2011) alla data della presente decisione;
tali interessi costituiscono voce del credito di “valore” risarcitorio.
Dalla data della presente decisione - e cioè dalla data della trasformazione, per la intervenuta liquidazione, del credito di valore in credito di valuta - devono altresì decorrere sull'intera somma liquidata (capitale + interessi nella misura media sopra indicata) gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Al pagamento di tali somme in favore della parte attrice va condannata la parte convenuta.
Le spese processuali seguono la sostanziale soccombenza della parte convenuta e si liquidano in dispositivo, con attribuzione, tenuto conto della reale difficoltà dell'attività difensiva prestata e dell'effettivo valore della controversia quale desumibile dalla parte di domanda concretamente accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
e quali eredi di nei confronti della Parte_2 Parte_3 Persona_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Impresa Controparte_1
designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, così provvede: dichiara la uguale e concorrente responsabilità della originaria parte istante e dell'altro conducente nel verificarsi del sinistro oggetto di causa;
condanna la convenuta , nella qualità, al pagamento, a titolo di Controparte_1
risarcimento dei danni, in favore delle parti istanti della somma complessiva di Euro
25.112,50 oltre interessi da calcolarsi nella misura dell'1% annuo dalla data del 28-10-
2011 alla data della presente decisione ed oltre interessi legali, come specificato in motivazione, sull'intera somma comprensiva di capitale e interessi dalla data della presente decisione all'effettivo soddisfo;
condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice che liquida in complessive Euro 6.000,oo (di cui Euro 4.500,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 1.500,oo spese vive compreso onorario al CTU), oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Antonio De
Lise.
Così deciso in Napoli lì 23 ottobre 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27805 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: risarcimento danni lesione personale
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( ), quali eredi C.F._2 Parte_3 C.F._3 di , rappresentati e difesi dall'avv. Antonio De Lise Persona_1
ATTORI
E
(p.i. ), in persona del l.r.p.t., nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1
Impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Simonetta Schiavio
CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti reiteravano le conclusioni dei rispettivi atti di costituzione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è solo in parte fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
In via preliminare va rilevato come dalla documentazione esibita dalla parte attrice - ed in particolare dalle missive inviate sia alla che alla - risulta CP_1 CP_2
l'adempimento delle prescrizioni in ordine alla proponibilità della domanda;
le suddette missive, inoltre, costituiscono idonei atti interruttivi della prescrizione.
In secondo luogo deve ritenersi che la fattispecie può essere ricondotta a una di quelle in cui l'ordinamento prevede l'intervento del FGVS e cioè, in particolare (cfr. art. 283, lettera a, del Dlgs 209/2005), il caso di sinistro provocato da veicolo rimasto non identificato.
In linea generale deve ritenersi che in tale ipotesi il danneggiato, affinchè possa essere effettivamente riconosciuta la propria pretesa, deve non solo provare il verificarsi del sinistro nonché la sua riconducibilità all'azione di un veicolo per il quale operi il regime dell'assicurazione obbligatoria per la rca (deve ricordarsi che a far data dal 1° ottobre
1993 è stato imposto, in virtù dell'art. 130 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 36 che ha modificato l'art. 237 del codice della strada, l'obbligo di assicurazione anche per i ciclomotori e per le macchine agricole) ma, è evidente, anche la responsabilità del conducente del veicolo rimasto ignoto.
Tale responsabilità, tuttavia, potrà essere affermata anche sulla base delle presunzioni stabilite dall'art. 2054 cc.
Inoltre nel caso di specie deve rilevarsi come l'altro motoveicolo coinvolto nel sinistro
(dileguatosi repentinamente dopo l'incidente) non sia stato correttamente identificato senza alcuna negligenza da parte dell'istante come emerge univocamente dalle dichiarazioni dei due testimoni escussi e dalla denuncia-querela in atti.
Alla stregua dei sopra affermati principi deve ritenersi, sulla base della documentazione esibita e della prova orale espletata, che effettivamente è avvenuto un sinistro stradale tra il motoveicolo condotto dalla originaria parte istante (deceduto per Persona_1
cause estranee al sinistro nel corso del presente procedimento, procedimento interrotto e poi riassunto dai suoi eredi) ed un motoveicolo non meglio identificato.
In relazione alla concreta dinamica con la quale si è svolto il sinistro deve rilevarsi come, all'esito della espletata prova testimoniale e sulla base della documentazione esibita, nessun dubbio può sussistere in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro nelle condizioni di tempo e di luogo indicate nella premessa della citazione.
La responsabilità di tale sinistro, però, non può attribuirsi in via esclusiva al conducente del motoveicolo non identificato, non potendosi superare, nemmeno in parte, la presunzione di uguale e concorrente responsabilità stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 cc per il caso di scontro tra veicoli.
Infatti, sulla base delle dichiarazioni dei due testimoni escussi (presenti al fatto e della cui attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare), non sono emersi univoci elementi idonei a far ritenere superata la suddetta presunzione.
In particolare non è emersa, con sufficiente certezza, la concreta condotta di guida della originaria parte istante, conducente del motoveicolo urtato dal motoveicolo non identificato.
Dalla espletata istruttoria risulta acclarato soltanto che mentre l'istante percorreva via
Miano a Capodimonte in Napoli veniva investito da un motoveicolo proveniente dal senso opposto di marcia. In particolare i testimoni escussi (e nemmeno la parte istante nella premessa della citazione introduttiva del presente giudizio) nulla hanno riferito in ordine alle condizioni del fondo stradale, alle condizioni del traffico, alla necessaria utilizzazione da parte del motoveicolo condotto dall'attore di dispositivi di indicatori di direzione o di segnalazione luminosa, alla presenza di eventuali segnali di STOP o di semafori, alla esatta posizione del motoveicolo attoreo rispetto al carreggiata stradale, alla velocità tenuta dai due motoveicoli, alla concreta effettuazione da parte dell'originario istante di manovre idonee ad evitare l'impatto.
Alla luce delle considerazioni che precedono va dichiarata la uguale e concorrente responsabilità dei due conducenti nel verificarsi del sinistro in oggetto.
In conseguenza del sinistro l'istante ha riportato le lesioni descritte nella citazione introduttiva del giudizio, risultanti dalla documentazione medica esibita e confermate dalle dichiarazioni dei testimoni escussi e dal CTU.
In particolare dalla documentazione medica e dalla relazione di CTU è emerso che la parte istante in conseguenza del sinistro “de quo”, ha riportato: “frattura scomposta pluriframmentaria III prossimale di tibia trattata con intervento di fasciotomia decompressiva delle 3 logge di gamba sinistra + stabilizzazione della frattura con FEA a ponte;
successivo innesto cutaneo per perdita di sostanza”.
Trattasi di lesioni, ad avviso del CTU, assolutamente compatibili sia con la dinamica dell'incidente che con quanto riferito dai testimoni escussi (oltre che riscontrabili sulla documentazione medica coeva al sinistro).
Sul punto vanno condivise le conclusioni del CTU (per altro non specificamente contestate dalla difesa della parte convenuta) che ha riconosciuto al soggetto danneggiato, per i postumi derivati dall'incidente, una invalidità permanente nella misura dell' 11/12
% da quantificare nella ridotta misura dell'11% nonchè una inabilità temporanea totale di giorni 30 seguita da una inabilità temporanea parziale, nella misura media del 75% di gg. 60, seguita da un ulteriore periodo di ITP nella misura media del 50% di gg. 40 e da un ulteriore periodo di ITP, mediamente valutabile al 25%, di ulteriori gg. 30.
Risulta pertanto che l'istante, in conseguenza del sinistro oggetto di causa, ha subito un danno alla salute e cioè una alterazione dell'integrità e della efficienza fisio-psichica che, indipendentemente da ogni riferimento alla capacità lavorativa e di guadagno, gli impedisce di godere la vita come era possibile prima dell'insorgenza del fatto lesivo;
tale danno – non patrimoniale - è pienamente risarcibile. Deve ritenersi del tutto ininfluente la circostanza che il è deceduto nove anni Per_1
dopo il sinistro per cause non derivanti dal sinistro medesimo. Invero il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal è entrato a far parte del suo Per_1
patrimonio al momento del sinistro senza che possa rilevare il momento della sua concreta liquidazione.
La quantificazione di tale danno non patrimoniale, come ritenuto dalla Suprema Corte, deve essere necessariamente effettuata in via equitativa anche se appare opportuno ancorare l'equità a criteri il più possibile oggettivi ed uniformi.
Appare perciò certamente applicabile (conformemente all'orientamento seguito dalla maggior parte dei giudici di merito anche di questo Tribunale) il metodo “tabellare” che tiene conto non solo del grado di invalidità permanente ma anche dell'età del soggetto leso (al momento del sinistro) e, in applicazione del più recente indirizzo della Suprema
Corte in materia di omnicomprensività del danno non patrimoniale, anche di quella componente del danno non patrimoniale comunemente descritta come “danno morale” e
“esistenziale”.
In applicazione della più recente tabella elaborata presso il Tribunale di Milano, tenuto conto della percentuale di invalidità permanente sopra riconosciuta (11%) e dell'età del soggetto leso al momento del sinistro (anni 57) e all'esito di adeguata personalizzazione
(in conformità delle richiamate tabelle che tengono conto proprio del principio di omnicomprensività del danno non patrimoniale stabilito dalla Suprema Corte) che tiene conto della sofferenza presumibilmente patita, delle modalità del sinistro e della tipologia delle lesioni subite in relazione alla loro incidenza presumibile sulla futura vita relazionale del danneggiato, il danno non patrimoniale da invalidità permanente va liquidato, all'attualità, con l'importo di Euro 3.100,oo per ogni punto di invalidità e quindi con l'importo complessivo di Euro 34.100,oo (3.100,oo x 11).
In applicazione della medesima tabella deve liquidarsi l'invalidità temporanea con una indennità giornaliera.
Evidentemente per la invalidità temporanea relativa o parziale (ITP) la medesima indennità giornaliera andrà ridotta in percentuale per tener conto dell'effettivo grado di invalidità.
Nel caso di specie, in applicazione della richiamata tabella e tenuto conto della gravità delle lesioni subite e dell'età del soggetto leso, appare equo quantificare l'indennità giornaliera in Euro 110,oo al giorno. In conseguenza il danno non patrimoniale da invalidità temporanea va liquidato, all'attualità, in complessive Euro 15.125,oo (ITT Euro 7.150,oo = Euro 110,oo al giorno x 65 gg. + ITP Euro 4.950,oo = 75% di Euro 110,oo al giorno x 60 gg. + ITP Euro
2.200,oo = 50 % di Euro 110,oo al giorno x 40 gg. + ITP Euro 825,oo = 25% di Euro
110,oo al giorno x 30 gg).
In conseguenza il danno non patrimoniale subito dall'istante va liquidato complessivamente, già ai valori monetari attuali, in Euro 49.225,oo (34.100,oo +
15.125,oo).
Con riferimento al danno patrimoniale l'istante (cfr. atto di citazione introduttivo del presente giudizio) si è limitato a chiedere il risarcimento del danno emergente causato dagli esborsi effettuati in conseguenza del sinistro oggetto.
Deve in effetti riconoscersi alla parte istante, in conformità delle conclusioni rese in citazione, una somma a titolo di danno emergente per le spese mediche e varie
(particolare alimentazione, trasporto ecc...) certamente sostenute in conseguenza dell'incidente anche se solo in parte provate;
tale danno può quantificarsi, ai valori monetari attuali, in complessive Euro 1.000,oo.
La somma complessiva così come calcolata già all'attualità, pari a Euro 50.225,oo
(49.225,oo + 1.000,oo) va ridotta della giusta metà pari a Euro 25.112,50 per tener conto dell'affermato concorso di colpa. Sul residuo importo di Euro 25.112,50 devono decorrere gli interessi di natura “compensativa” da calcolare nella misura media del 1% annuo dalla data del sinistro (28-10-2011) alla data della presente decisione;
tali interessi costituiscono voce del credito di “valore” risarcitorio.
Dalla data della presente decisione - e cioè dalla data della trasformazione, per la intervenuta liquidazione, del credito di valore in credito di valuta - devono altresì decorrere sull'intera somma liquidata (capitale + interessi nella misura media sopra indicata) gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Al pagamento di tali somme in favore della parte attrice va condannata la parte convenuta.
Le spese processuali seguono la sostanziale soccombenza della parte convenuta e si liquidano in dispositivo, con attribuzione, tenuto conto della reale difficoltà dell'attività difensiva prestata e dell'effettivo valore della controversia quale desumibile dalla parte di domanda concretamente accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
e quali eredi di nei confronti della Parte_2 Parte_3 Persona_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Impresa Controparte_1
designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, così provvede: dichiara la uguale e concorrente responsabilità della originaria parte istante e dell'altro conducente nel verificarsi del sinistro oggetto di causa;
condanna la convenuta , nella qualità, al pagamento, a titolo di Controparte_1
risarcimento dei danni, in favore delle parti istanti della somma complessiva di Euro
25.112,50 oltre interessi da calcolarsi nella misura dell'1% annuo dalla data del 28-10-
2011 alla data della presente decisione ed oltre interessi legali, come specificato in motivazione, sull'intera somma comprensiva di capitale e interessi dalla data della presente decisione all'effettivo soddisfo;
condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice che liquida in complessive Euro 6.000,oo (di cui Euro 4.500,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 1.500,oo spese vive compreso onorario al CTU), oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Antonio De
Lise.
Così deciso in Napoli lì 23 ottobre 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco