Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/06/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI IN - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4248 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. TESORO ANTONIO, come da procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. VANNI PICCIONE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
21/12/2024, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 03/05/1990, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 102, parte 1;
- che dall'unione era nato il figlio , da tempo maggiorenne;
Per_1
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
In particolare, chiedevano omologarsi le seguenti condizioni: “1.= Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di
Legge. 2.= La dimora coniugale costituita dall'immobile condotto in locazione in Messina,
Via San Licandro n.4/B, scala A, int.1, piano terra di proprietà della Sig.ra Parte_2
verrà rilasciata dai ricorrenti essendo divenuto il relativo canone di locazione eccessivamente oneroso. 3.= Il Sig. verserà alla Sig.ra tramite accredito su Controparte_1 Parte_1
cc bancario, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'importo di € 800,00 a titolo di assegno di alimenti. 4.= Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti”.
All'udienza del 14/05/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 21/12/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi , nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Controparte_1
IN (ME) il 18/04/1942, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritte in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di IN di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 03/05/1990, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 102, parte 1;
rimette le parti all'udienza del 17/12/2025 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio civile, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 15/05/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.