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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 28/03/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 499/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di TO
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Rizzi Presidente dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in sede di rinvio iscritta al n. r.g. 499/2024 promossa da:
Goytre 19-21 - Corso ZA N. 102/102/A sito in TO (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. Massi Andrea P.IVA_1
attore in riassunzione contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Peroglio Antonello, CP C.F._1
convenuto in riassunzione
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 07.03.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
06.03.2025)
OGGETTO: PE, impugnazione delibera assembleare, tabelle millesimali.
CONCLUSIONI
Per il MI Pt_1
“Reietta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, previ gli incombenti e le più opportune pagina 1 di 19 declaratorie, Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di TO, quale giudice del rinvio:
Nel merito:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza della Corte
d'Appello di TO n. 1975/2019 nonché di quella del Tribunale di TO n. 2018 del 2018, accertato che le deliberazioni adottate dall'assemblea dell'11 febbraio 2016 non erano, e non sono, viziate con riguardo alla carenza dei quorum stabiliti dall'art. 1136 c.c., respingere tutte le domande avversarie, sia di primo che di secondo grado, relativamente ai punti 2, 3, 4, 5 e 7 dell'ordine del giorno dell'assemblea tenutasi in data del 11/02/2016 assolvendo il da ogni avversaria pretesa. Parte_1
Condannare ex art. 91 c.p.c. il sig. al pagamento in favore del CP Parte_1
in TO delle spese di lite, da liquidarsi come da DM 55/2014 oltre al rimborso
[...]
forfetario, CPA ed IVA sia (i) del primo grado di giudizio avanti al Tribunale di TO;
(ii) sia del secondo avanti alla Corte d'Appello di TO;
(iii) sia del giudizio di legittimità avanti alla
Corte di Cassazione;
(iv) e sia del presente giudizio di rinvio.
Nel merito in via ulteriore:
Per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, vista la richiesta di restituzione somme pagate ex art. 389 c.p.c., condannare il sig. al pagamento, in favore del CP
in TO, della somma di euro 7.259,97 oltre interessi e rivalutazione Parte_1
monetaria ovvero della maggiore o minore somma determinanda in corso di causa.
In via istruttoria:
Si insta affinché l'Odierna Corte d'Appello adita voglia disporre l'accertamento come indicato dalla Corte di Cassazione inter partes, ovvero nominare, se ritenuto necessario, un consulente tecnico d'ufficio per verificare se “le deliberazioni adottate dall'assemblea dell'11 febbraio 2016 fossero viziate con riguardo alla carenza dei quorum stabiliti dall'art. 1136 c.c., alla stregua del valore proporzionale delle unità immobiliari dei condomini intervenuti in rapporto al valore dell'intero complesso di unità immobiliari, edifici o condomìni aventi quella o quelle parti comuni in discussione”.
Per : CP
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa così provvedere:
pagina 2 di 19 In via istruttoria: disporre consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la ripartizione dei millesimi di proprietà del PE ZA.
Nel merito confermare la sentenza 1975/2021 della Corte d'Appello con la diversa motivazione che la ripartizione dei millesimi di proprietà del corrisponde alla Parte_1
tabella di ripartizione delle spese che attribuisce 700 mm al lotto C, 120 al lotto A e 180 al lotto
B. Con vittoria delle spese del grado oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre alle spese di registrazione e successive occorrende”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sul primo grado di giudizio. conveniva in giudizio il ubicato in TO, tra Via Goytre CP Parte_1
n. 19-21 e Corso ZA n. 102-102/A, impugnando tutte le delibere assunte dall'assemblea del medesimo PE in seconda convocazione in data 11.2.2016 e chiedendo che venissero annullate.
L'attore premetteva che il MI era costituito da tre “lotti”, ovverosia un immobile sito in Via Goytre nn. 19-21 (lotto A), un immobile sito in Corso ZA n.102 (Lotto B) ed un immobile industriale sito in Corso ZA n.102/A (Lotto C) e che non era dotato di tabelle millesimali di proprietà.
Limitando l'esame a quanto ancora rileva ai fini del presente giudizio di rinvio, l'attore chiedeva che venissero annullate tutte le delibere assunte, ritenendo erroneo il calcolo del quorum costitutivo e deliberativo, in quanto effettuato sulla base di quote millesimali di proprietà erroneamente fissate in 3000/3000 e ripartite in misura uguale tra ciascun Condominio. Sosteneva piuttosto che dovessero essere applicate le tabelle relative alla ripartizione delle spese tra i lotti A,
B e C previste nei regolamenti dei singoli Condomini (segnatamente nel regolamento del
Condominio di Via Goytre nn. 19-21 e nel regolamento del condominio di Corso ZA n.102).
Deduceva quindi che le corrette quote di proprietà millesimale dovessero esser ripartite tra i tre lotti nelle seguenti proporzioni: 120/1000 lotto A;
180/1000 lotto B;
700/1000 lotto C.
Alla luce di tale “diversa” tabella millesimale ed in relazione ai millesimi presenti in assemblea, deduceva che nel caso concreto non era stato raggiunto il quorum costitutivo e deliberativo di cui all'art. 1136, 3° comma, c.c..
pagina 3 di 19 Si costituiva in giudizio il che contestava le domande attoree. Parte_1
In merito al quorum costitutivo e deliberativo, sosteneva l'inapplicabilità della tabella richiamata dall'attore, in quanto la stessa afferiva al riparto delle spese e non era invece relativa all'individuazione delle quote di proprietà.
Riteneva più corretto il criterio adottato, ovverosia l'attribuzione del valore di 1000/3000 a ciascun lotto, in quanto il regolamento di ciascun condominio specificava che i lotti A e C, A e B
e B e C, avevano in comune “in parti uguali tra loro” le parti strutturali, l'impianto termico e l'autoclave. Sosteneva dunque che tale comunanza consentisse di considerare ogni lotto quale terza parte della proprietà comune.
Essendo stati presenti, personalmente o per delega, 34 su 60 condomini, rappresentanti
1257/3000, riteneva validamente costituita l'assemblea ex art. 1136 co. 3, cod. civ. (1/3 del valore dell'intero plesso e 1/3 dei partecipanti al condominio).
Il Tribunale di TO con Sentenza n. 2018/18 pubblicata il 24.04.2018:
- annullava le delibere adottate dall'assemblea ordinaria del assunte in Parte_1
data 11.2.2016, limitatamente ai punti 2, 3, 4, 5, 7;
- rigettava l'impugnazione avverso le deliberazioni dell'assemblea quanto ai punti 1, 6 e 8;
- compensava le spese di lite tra le parti.
In ordine alla dedotta erroneità del quorum costitutivo e deliberativo, il Tribunale riteneva anzitutto pacifica l'esistenza di un PE.
Rilevava che effettivamente i regolamenti di condominio di via Goytre e di C.so ZA prevedevano criteri di ripartizione delle spese afferenti alle parti comuni.
Sul punto il Tribunale riteneva che: Cont
- le tabelle richiamate dal concernevano il riparto delle spese e non le quote di proprietà de
; Parte_1
- non era neanche sostenibile la tesi di parte convenuta secondo cui il valore proporzionale utile ai fini del quorum costitutivo e deliberativo dovesse calcolarsi in 3000/3000 ripartiti in
1000/3000 per ciascun lotto, essendo pacifico che i tre lotti non fossero identici, trattandosi di edifici diversi per conformazione e struttura.
pagina 4 di 19 La ripartizione di 3000/3000 in parti uguali mediante l'assegnazione di 1000/3000 mm a ciascun lotto non era prevista nei regolamenti dei singoli condomini.
Il criterio di ripartizione adottato dal era arbitrario e non rappresentativo del Parte_1 reale valore proporzionale dei singoli lotti all'interno del . Parte_1
Il Tribunale annullava pertanto le delibere di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 7, compensando le spese di lite in ragione della parziale soccombenza di entrambe le parti.
Sul giudizio di appello.
Il proponeva tempestivo appello. Parte_1
Si costituiva concludendo per il rigetto del gravame. CP
Il MI sosteneva che l'attore avesse dedotto a fondamento dell'azione la necessità di applicare le tabelle sulla ripartizione delle spese dei beni in comproprietà del MI ma non aveva invece contestato le difese del MI ovverosia: che tali tabelle afferivano solamente al riparto delle spese e non determinavano invece le quote di proprietà millesimale;
che i singoli regolamenti condominiali prevedevano espressamente che diversi
Condomini (A, B, C) avevano in comune ed in parti uguali determinati beni, ragione per la quale ciascun Condominio avrebbe dovuto partecipare al MI nella misura di 1/3.
Impugnava altresì la statuizione del Tribunale in relazione alla ritenuta arbitrarietà e non rappresentatività del valore proporzionale dei lotti all'interno del in assenza Parte_1
delle tabelle di proprietà, deducendo da una parte che era mancata sul punto una specifica
Cont contestazione da parte del dott. e dall'altra che la ripartizione paritetica era prevista dagli stessi regolamenti condominiali.
Si doleva infine che il Tribunale si fosse pronunciato su questioni non costituenti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio con conseguente violazione delle disposizioni di cui agli artt. 112 e 115 c.p.c.. Ribadiva in particolare che non avesse mai sostenuto CP
l'inapplicabilità della tabella da sempre utilizzata di fatto dal PE (avendo solo prospettato l'applicabilità delle tabelle previste per il riparto delle spese).
Cont Si costituiva in giudizio il sig. ontestando i motivi di appello e chiedendone il rigetto.
pagina 5 di 19 La Corte d'Appello di TO con sentenza n. 1975/2019 pubblicata il 12.12.2019:
- respingeva l'appello proposto dal Parte_1
- condannava l'appellante, alla rifusione delle spese del gravame in favore di , CP liquidate in complessivi € 4.300,00, oltre al rimborso forfetario del 15%, oltre C.P.A. ed IVA.
La Corte rilevava che l'attore non si era limitato a contestare gli aspetti di fatto relativi al calcolo dei millesimi di proprietà e/o il conteggio delle voci, avendo invece contestato i millesimi necessari per il soddisfacimento dei quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea del
MI.
Riteneva errata la ripartizione utilizzata dal in quanto non rappresentativa del Parte_1 valore proporzionale dei rispettivi lotti all'interno del MI (venendo in rilievo
Condomini e fabbricati assai diversi fra loro), con la conseguenza che il quorum costitutivo e deliberativo concretamente adottato non avrebbe potuto ritenersi corretto.
Ribadiva che l'assenza di tabelle millesimali di comproprietà e l'arbitrarietà del criterio di calcolo concretamente utilizzato dal MI (in quanto non rappresentativo dell'effettivo valore dei singoli lotti) giustificavano di per sé l'annullamento della delibera.
Stimava infine inammissibile la tesi dell'esistenza di una prassi derogante al disposto di cui all'art. 1223 c.c. in quanto introdotta solamente con il gravame.
Sul giudizio di cassazione.
Il proponeva ricorso per cassazione, articolato su tre motivi. Parte_1
resisteva con controricorso. CP
Con il primo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 132 n. 4
c.p.c. e dell'art. 1137 c.c., in relazione all'art. 360, 1°comma, nn. 3, 4, 5 c.p.c. sostenendo che una tabella dei millesimi di proprietà esisteva ed era sempre stata applicata dal MI, che l'attore avrebbe dovuto dare la prova che la tabella in uso era errata ed avrebbe dovuto impugnare le tabelle mentre i giudici avrebbero dovuto accertare che i quorum assembleari concretamente raggiunti non rappresentavano gli effettivi valori proporzionali dei lotti costituenti il PE.
pagina 6 di 19 Con il secondo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 1118, 1136 e 1138
c.c., nonché degli artt. 112, 115, 342 c.p.c, in relazione all'art. 360, 1°comma, nn. 3, 4, 5 c.p.c. sostenendo che l'attore aveva domandato l'annullamento della delibera impugnata per l'errato calcolo del quorum costitutivo e deliberativo con riguardo ai valori proporzionali dei tre lotti, sicché ai giudici era precluso sindacare se la tabella millesimale da sempre in uso fosse rappresentativa di tali valori.
Con il terzo motivo lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c. in relazione all'art. 360, 1°comma, n. 3 c.p.c. in relazione all'asserita novità del motivo di appello con il quale il aveva dedotto che il Tribunale si era pronunciato su questioni Parte_1
non oggetto del giudizio.
La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 2406/24 del 25.1.24:
- accoglieva il primo ed il secondo motivo di ricorso;
- dichiarava assorbito il terzo motivo;
- cassava la sentenza in relazione ai motivi accolti rinviando alla Corte di appello di TO in diversa composizione, anche per provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione.
La Corte di Cassazione considerava innanzitutto inammissibili i motivi di ricorso con cui era stato denunciato il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione.
Dava atto che i riferimenti operati da entrambe le parti a sentenze relative ad impugnazioni di altre deliberazioni assembleari del medesimo non assumevano alcuna valenza Parte_1
enunciativa della regula iuris propria del giudicato esterno.
Esaminava quindi i primi due motivi, ritenendoli fondati.
Dopo aver richiamato i consolidati orientamenti giurisprudenziali della stessa Corte di
Cassazione in tema di MI e pur considerando logica l'inattendibilità delle tabelle di riparto concretamente adottate dal MI (3.000/3.000 mm ripartiti in parti uguali tra ciascun condominio) riteneva errata la statuizione della Corte di Appello di TO in quanto:
pagina 7 di 19 - l'onere di provare la contrarietà alla legge e/o al regolamento della deliberazione concretamente adottata spettava all'attore in impugnazione;
- la Corte territoriale avrebbe comunque dovuto valutare a posteriori se le maggioranze richieste per la valida costituzione e deliberazione dell'assemblea fossero state concretamente raggiunte.
In definitiva la mancata predisposizione della corretta tabella dei millesimi supercondominiali non bastava a giustificare l'invalidazione delle deliberazioni assembleari.
Precisava in particolare che il criterio di identificazione delle quote di partecipazione al condominio, derivando dal rapporto tra il valore dell'intero edificio e quello relativo alla proprietà del singolo, esisteva prima ed indipendentemente dalla formazione della tabella dei millesimi, la cui esistenza ed il cui rispetto non costituivano, perciò, requisito di validità delle delibere assembleari, essendo consentito sempre di valutare anche a posteriori in giudizio se le maggioranze richieste per la validità della costituzione dell'assemblea e delle relative deliberazioni fossero state raggiunte.
La Corte d'appello di TO non avrebbe quindi dovuto limitarsi a constatare che mancava una attendibile tabella millesimale del MI ZA (non essendo la preesistenza di una regolare tabella requisito di validità della deliberazione), ma avrebbe dovuto valutare a posteriori se i quorum richiesti per la costituzione dell'assemblea e per l'approvazione delle relative deliberazioni fossero stati, o meno, raggiunti.
Sulla scorta di quanto rilevato la Corte enunciava dunque i seguenti principi di diritto:
- “Alle assemblee del PE partecipano tutti i condòmini, le maggioranze per la costituzione del collegio e per la validità delle deliberazioni si calcolano in relazione al numero degli aventi diritto ed al valore dell'intero complesso di unità immobiliari, edifici o condomìni aventi quella o quelle parti comuni in discussione, avendo riguardo sotto il profilo dell'elemento personale al numero dei contitolari (da convocare personalmente o tramite il rappresentante designato) e sotto il profilo reale al valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare. Per agevolare lo svolgimento delle assemblee dei condomini e dei rappresentanti di PE
e per ripartire le spese, i valori proporzionali di ciascuna unità immobiliare e di ciascun condominio devono essere espressi in millesimi in apposita tabella, da approvare dall'assemblea dei condomini con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., purché abbia funzione meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge, o altrimenti pagina 8 di 19 all'unanimità ove si intenda derogare a tali valori e criteri, non essendo comunque configurabile una formazione della tabella millesimale per facta concludentia”.
- “Il condomino che impugni una deliberazione dell'assemblea di PE, deducendo vizi relativi alla regolare costituzione o alla approvazione con maggioranza inferiore a quella prescritta, ha l'onere di provare la carenza dei quorum stabiliti dall'art. 1136 c.c., non configurando l'eventuale mancanza di una regolare apposita tabella ragione di automatica invalidità delle deliberazioni adottate e dovendo, piuttosto, il giudice comunque accertare, seppur
“a posteriori”, se le necessarie maggioranze fossero state, o meno, raggiunte”.
Sul giudizio di rinvio
Il riassumeva tempestivamente il giudizio producendo documenti Parte_1
nuovi stimati indispensabili al fine di dare attuazione al dictum della Corte di Cassazione e rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
si costituiva nel presente giudizio di rinvio chiedendo che venisse disposta CTU CP
tecnica volta ad accertare la ripartizione dei millesimi di proprietà del MI Pt_1
e chiedendo nel merito la conferma della sentenza della Corte di Appello con diversa motivazione e con specificazione che la corretta tabella da applicare corrispondeva a quella afferente alla ripartizione delle spese.
Svolta la trattazione scritta dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 06.03.2025 (ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.), con ordinanza depositata in data 07.03.2025 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire alla Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Difese del Parte_1
Il MI ZA evidenzia anzitutto che i punti salienti della pronuncia della Corte di
Cassazione sono due:
1) individuazione del soggetto su cui grava l'onere di provare che i quorum stabiliti dall'art. 1136
c.c. non sono stati raggiunti in sede di deliberazione assembleare dell'11 febbraio 2016;
pagina 9 di 19 2) necessaria verifica a posteriori dell'effettivo raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi ex art. 1136 c.c..
In ordine al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del condomino, evidenzia che in primo grado non aveva fornito alcuna prova in tal senso e non aveva formulato CP
alcuna istanza istruttoria, ritenendo che ciò sia sufficiente per il rigetto delle domande.
Con riguardo all'accertamento a posteriori della verifica dell'avvenuto raggiungimento dei quorum sia costitutivi che deliberativi ex art. 1136 c.c., osserva che:
- successivamente alla delibera dell'11.02.2016, si sono tenute altre sette assemblee condominiali, in cui il in TO ha continuato ad utilizzare sempre i Parte_1 medesimi criteri per l'accertamento del quorum sia costitutivo che deliberativo (3000 millesimi ripartiti in parti uguali tra ciascun Condominio), in attesa del passaggio in giudicato del presente giudizio, auspicando l'accoglimento della propria tesi ed anche al fine di evitare l'acquiescenza alla diversa tesi di;
CP
- tali sette deliberazioni hanno generato 14 ulteriori procedimenti civili (di cui ancora tre ancora pendenti avanti alla Corte di Cassazione), tutti aventi ad oggetto, in sostanza, la medesima questione controversa;
- nell'ambito di due di questi giudizi (delibera del 27 ottobre 2021, rg n. 25123/2021 con GI dott. delibera del 18 maggio 2022, rg n. 20593/2022 con GI dott. Andrea De Per_1
Magistris) sono state disposte delle CTU (con nomina in entrambe i casi del CTU geom. volte per l'appunto a determinare il valore delle quote millesimali dei singoli CP_2
lotti facenti parte del;
Parte_1
- le conclusioni raggiunte in quei giudizi sono utili nel presente giudizio al fine di accertare se nella deliberazione assembleare dell'11.02.2016 siano stati raggiunti i quorum ex art. 1136 c.c..
Rileva in particolare che il CTU Geom. ha accertato che: Per_2
- i millesimi di proprietà del lotto A sono pari ad 386,04,
- i millesimi di proprietà del lotto B sono pari a 434,39;
- i millesimi di proprietà del lotto C sono pari ad 179,57.
pagina 10 di 19 Ritiene che la produzione nel presente giudizio della CTU del Geom. sia Persona_3
giustificata quale fatto sopravvenuto alla controversia e volta a far fronte alle stesse esigenze istruttorie che derivano dall'Ordinanza della Corte di Cassazione.
Richiama a tal proposito la giurisprudenza di legittimità secondo cui il divieto di produrre documenti nel giudizio di rinvio non trova applicazione quando ciò sia necessario in conseguenza della stessa pronuncia della Corte di Cassazione, cosa che ricorrerebbe nel caso di specie, dovendosi verificare “a posteriori” se nell'assemblea condominiale del 11/02/2016 i quorum costitutivi e deliberativi di cui all'art. 1136 c.c. siano stati raggiunti o meno.
Applicando al caso sub iudice i valori millesimali stabiliti dal CTU ritiene vi sia prova Per_2
in atti del raggiungimento del quorum costitutivo e deliberativo in quanto:
- le unità immobiliari presenti e/o rappresentate per delega per il lotto A erano pari a totali 232,39 millesimi, per il lotto B erano presenti 284,52 millesimi, per il lotto C erano presenti 0 millesimi;
- erano dunque presenti n. 34 proprietà su 60 rappresentanti 516,92 millesimi.
Sostiene infine (alla luce dell'accertamento a posteriori richiesto dalla Corte di Cassazione anche per ragioni di economia di giustizia) che possa attribuirsi valore di prova atipica anche ex art. 2729 c.c. alla perizia depositata nella causa tra le medesime parti avanti al Tribunale di
TO.
In caso di diniego, chiede alla Corte di disporre accertamento tecnico d'ufficio, per verificare se le deliberazioni adottate dall'assemblea dell'11 febbraio 2016 fossero viziate con riguardo alla carenza dei quorum stabiliti dall'art. 1136 c.c..
Il MI ha altresì richiesto la condanna di alla restituzione delle somme CP
percepite a titolo di spese legali per il giudizio di appello, pari a complessivi € 6.274,22 (doc. 11)
Chiede altresì la condanna dello stesso alla restituzione delle ulteriori spese sostenute pari a:
€ 777,00 per il pagamento del raddoppio del contributo unificato come disposto dalla sentenza della Corte d'Appello di TO (doc. 12); € 208,75 per il pagamento della tassa di registro su sentenza 1975/2019 della Corte d'Appello di TO.
Chiede infine che venga condannato al pagamento in favore del CP Parte_1
delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
[...]
pagina 11 di 19 II) Difese di . CP
, richiama innanzitutto le precedenti pronunce del Tribunale di TO che hanno già CP accertato (anche con sentenza passata in giudicato) l'illegittimità della ripartizione millesimale proposta dal (3000/3000) ai fini delle deliberazioni assembleari. Ribadisce che Parte_1
esiste una tabella millesimale per la ripartizione delle spese cui attingere.
Rileva che a questa Corte è stato demandato di stabilire quali siano i quorum deliberativi necessari, evidenziando che né il Tribunale né la Corte di Appello hanno effettuato un simile accertamento.
Deduce che la domanda dell'attore in primo grado sia stata fondata sull'assunto che gli unici elementi comuni ai lotti A, B, C che rendono possibile l'esistenza del PE sono soltanto i servizi menzionati nei regolamenti, ovvero due servitù di passaggio: una attraverso l'androne carraio di proprietà del lotto B in favore dei lotti A e C;
l'altra di passaggio sul cortile di proprietà del lotto C in favore dei lotti B e A.
Ne deduce quindi che l'unica tabella millesimale riconducibile al PE sia quella determinata dalla comunione dei predetti servizi e che le relative spese debbano essere regolate dalla ripartizione nella misura di 120/1000 per il lotto A, di 180/1000 per il lotto B e di 700/1000 per il lotto C.
Ribadisce che tutte le altre parti comuni a cui fanno riferimento i regolamenti sono comuni a coppie di lotti e rileva che nessuna delle pregresse pronunce riguardanti il MI
ZA ha evidenziato la sussistenza di ulteriori parti o servizi comuni.
Ribadisce che sia errata la tesi del MI secondo la quale vi sarebbero parti comuni ai tre lotti ovvero le parti strutturali. Ribadisce che non vi è alcuna norma che prescriva che il
MI debba avere due tabelle, una per le spese ed una per i millesimi di proprietà.
Deduce che non sia fondato l'assunto del secondo il quale nel primo grado di Parte_1
Cont giudizio l'attore non abbia fornito la prova dell'invalidità della deliberazione assembleare.
Deduce piuttosto che sia stata la Corte di Appello a non verificare ex post se i quorum costitutivi o deliberativi siano stati raggiunti.
pagina 12 di 19 Contesta le consulenze tecniche prodotte dal nel presente giudizio di rinvio. Parte_1
Ritiene in particolare errati i criteri sulla base dei quali sono state ricostruite le tabelle millesimali di proprietà essendo errato il presupposto dal quale è partito il Tribunale che le ha disposte, ovverosia che vi siano altri beni ed altre spese comuni a tutti e tre i lotti (oltre alle spese relative all'androne carraio ed alla pavimentazione del cortile). Osserva comunque che su quel contenzioso non è ancora calato il giudicato a fronte dell'impugnazione proposta dallo stesso
[...]
. CP
III) Decisione della Corte.
1) E' bene innanzitutto precisare quali siano i limiti entro i quali è consentita una nuova statuizione nel merito da parte di questa Corte tenuto conto, da una parte, delle questioni già esaminate nei pregressi gradi di giudizio non oggetto di impugnazione incidentale e/o di riproposizione ex art. 346 c.p.c. e, dall'altra, di quanto affermato dalla Cassazione in sede di ordinanza n. 2406/2024).
Si rileva innanzitutto che in sede di impugnazione di delibera assembleare non è stata dedotta l'inesistenza del , che quindi deve stimarsi pacifica in corso di causa. Parte_1
Piuttosto le parti hanno discusso in ordine alla concreta individuazione delle tabelle millesimali di proprietà del . Parte_1
In proposito si evidenzia che la Corte di Cassazione ha preso posizione in ordine ad entrambi i criteri di ripartizione proposti dalle parti, stimandoli errati.
1.1) Tralasciando l'osservazione che sia il Tribunale che la Corte di Appello di TO hanno stimato erroneo il criterio proposto da (che sul punto non ha proposto alcuna CP
impugnazione incidentale) la Corte di Cassazione ha implicitamente affermato che non possa attingersi alla tabella per la ripartizione delle spese laddove ha affermato che:
- le quote millesimali si calcolano (sotto il profilo reale) avuto riguardo al valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare facente parte del PE;
- il criterio di identificazione delle quote di partecipazione al condominio (n.d.r. nel caso di specie al PE) deriva dal valore dell'intero edificio e quello relativo alla proprietà
pagina 13 di 19 del singolo;
- le maggioranze necessarie per la valida costituzione e deliberazione da parte dell'assemblea si calcolano quindi in relazione al numero degli aventi diritto ed al “valore dell'intero complesso di unità immobiliari, edifici o condomìni aventi quella o quelle parti comuni in discussione avendo riguardo […] sotto il profilo reale al valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare”
(primo principio di diritto enunciato al par. 9).
Dovendosi attingere al “valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare” è conseguentemente errata la pretesa di determinare le tabelle millesimali di proprietà sulla base di tabelle redatte ai fini della ripartizione delle spese e quindi dell'utilizzo più o meno intenso che alcuni condomini possono fare di singoli beni o servizi.
D'altro canto, deve osservarsi che l'attore in impugnazione (su cui grava l'onere della prova) non ha né allegato né dimostrato che le deliberazioni concretamente assunte riguardino i soli “servizi- servitù” che assume essere in comune tra i vari Condomìni. Nulla in tal senso è desumibile dalla convocazione e dalla deliberazione assembleare.
Ne consegue che la tesi prospettata da non è condivisibile né in astratto né rispetto CP
alla deliberazione concretamente assunta.
Vale poi la pena rilevare che la stessa Corte di Cassazione ha ben chiarito che le sentenze richiamate dalle parti afferenti all'impugnazione di altre deliberazioni assembleari del medesimo non hanno alcuna valenza di “giudicato esterno”. Parte_1
E' conseguentemente irrilevante che altri giudizi di impugnazione (aventi ad oggetto altre deliberazioni assembleari) abbiano “validato” con sentenza oramai passata in giudicato il criterio di calcolo proposto da . CP
1.2) Quanto al criterio di ripartizione in 3000/3000 proposto da , la Corte di Parte_1
Cassazione ha ritenuto del tutto “logica” la statuizione della Corte di Appello di TO afferente alla inattendibilità delle tabelle millesimali di proprietà utilizzate dal , Parte_1
(3000/3000 mm ripartiti in favore di ogni lotto in ragione di 1000/3000), essendo oltre tutto pacifico che non vengano in rilievo tre lotti tra loro identici.
pagina 14 di 19 Ne consegue, sempre tenendo conto di quanto affermato dalla Cassazione, che le tabelle millesimali di proprietà di fatto utilizzate dal PE non possono avere neanche natura e funzione meramente ricognitiva, ragione per la quale non è possibile una loro “adozione” per fatti concludenti (tesi inizialmente sostenuta dal ). Parte_1
2) In diritto si osserva che a fronte dei motivi di ricorso per cassazione articolati ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 3 (violazione di legge), n. 4 (nullità della sentenza), n. 5 (omesso esame di un fatto decisivo) e per omessa insufficiente motivazione, la Corte di Cassazione:
- ha dichiarato manifestamente infondato il dedotto vizio di omessa motivazione;
- ha accolto il primo ed il secondo motivo in relazione alla violazione di legge ed all'omesso esame di un fatto decisivo.
In proposito si rileva che qualora la Corte di Cassazione rimetta al giudice di rinvio una nuova valutazione del fatto (come nel caso di specie in cui è stato demandato di verificare se le maggioranze di legge siano state comunque raggiunte), sono consentiti approfondimenti istruttori non operati nei pregressi gradi di giudizio.
2.1) E' quindi irrilevante, ai fini del decidere, la circostanza che nel primo grado di giudizio
[...]
non abbia chiesto alcun approfondimento istruttorio in quanto “Il giudice del rinvio, al CP
quale la S.C. abbia demandato il compito di procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, non può sottrarvisi adducendo la tardività delle relative istanze istruttorie” (Corte di Cassazione, Sez. L,
Sentenza n. 3186 del 01/03/2012).
2.2) Deve ritenersi astrattamente consentita la produzione di nuovi documenti. In particolare “Nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa, è preclusa l'acquisizione di nuove prove, e segnatamente la produzione di nuovi documenti, anche se consistenti in una perizia d'ufficio disposta in altro giudizio, salvo che la loro produzione non sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore” (Corte di Cassazione,
Sez. 5, Sentenza n. 19424 del 30/09/2015; nello stesso senso Corte di Cassazione, Sez. 2,
Sentenza n. 21587 del 12/10/2009).
pagina 15 di 19 Tale è per l'appunto il caso sub iudice.
Ne consegue l'ammissibilità delle nuove produzioni documentali operate dal in Parte_1
sede di riassunzione del giudizio, aventi ad oggetto le CTU depositate in altri procedimenti (di impugnazione di deliberazioni assembleari assunte dal medesimo ), volte per Parte_1
l'appunto a stabilire quali siano le tabelle millesimali del e conseguentemente Parte_1
verificare il concreto raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi.
Sono per contro prive di concreto rilievo decisorio e quindi inammissibili le produzioni effettuate dal in sede di deposito delle note di precisazione delle conclusioni e di prima Parte_1
memoria conclusionale, aventi ad oggetto le decisioni assunte dal Tribunale di TO in relazione ad altre impugnazioni di deliberazioni del . Parte_1
3) Ciò premesso, deve essere disattesa la richiesta di CTU svolta nell'interesse di , in CP
quanto sostanzialmente volta a determinare le tabelle millesimali di proprietà sulla base di un criterio diverso rispetto a quello indicato dalla Corte di Cassazione (in particolare sulla base dei criteri di riparto delle spese dei servizi comuni).
Parallelamente deve stimarsi ammissibile ed essere utilizzata ai fini della decisione la CTU svolta dal Tribunale di TO in altri giudizi di impugnazione assembleare ove il consulente incaricato ha redatto le tabelle millesimali conformemente ai criteri di massima indicati dalla Corte di
Cassazione ovverosia tenendo conto del valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare rispetto all'intero PE.
L'acquisizione deve stimarsi consentita non solo in considerazione della valutazione concretamente demandata a questa Corte in sede di rinvio e per ragioni di economia processuale
(atteso che in difetto dovrebbe essere espletata un'ulteriore CTU sulla medesima questione) ma anche perché la stessa non è stata specificatamente contestata da in relazione al CP
metodo ed ai criteri sottesi al calcolo delle quote millesimali di proprietà, fatta salva la deduzione della necessità di redigere tali tabelle secondo i medesimi criteri assunti per il riparto delle spese sui quali si è già detto.
pagina 16 di 19 Facendo più ampio riferimento al contenuto della relazione peritale, è opportuno sottolineare che il CTU ha illustrato quali siano le possibili questioni “supercondominiali” sui quali potrebbe essere chiamata a deliberare l'assemblea del (relazione CTU doc. 8 Parte_1
attore in riassunzione, pagg. 14 e ss.) e le stesse non possono essere “ridotte” alle sole servitù indicate da . CP
Considerando quindi i valori millesimali risultanti dalla tabella allegata alla CTU, deve darsi atto della correttezza della “riparametrazione” dei valori operata in sede di riassunzione dal
MI al fine di verificare l'effettivo raggiungimento del quorum deliberativo e costitutivo.
In particolare, sulla base della tabella millesimale di proprietà riportata nella CTU:
- i millesimi di proprietà del lotto A sono pari ad 386,04,
- i millesimi di proprietà del lotto B sono pari a 434,39;
- i millesimi di proprietà del lotto C sono pari ad 179,57.
Applicando al caso sub iudice i valori millesimali risultanti dalla CTU (ovverosia trasformando i
1000/3000 mm per ciascun lotto nei diversi valori millesimali indicati dal CTU) risulta che:
- le unità immobiliari presenti e/o rappresentate per delega per il lotto A erano pari a totali millesimi 232,39 millesimi, per il lotto B erano presenti 284,52 millesimi, per il lotto C erano presenti 0 millesimi.
Erano dunque presenti n. 34 proprietà su 60 rappresentanti 516,92 millesimi.
Tutte le deliberazioni sono state assunte all'unanimità.
Sono stati conseguentemente rispettati i quorum costitutivi e deliberativi di cui all'art. 1136,
3°c.c. previsti per l'assemblea in seconda convocazione.
4) Quanto alle domande restitutorie proposte dal MI, deve essere CP condannato alla restituzione dell'importo di € 6.274,22 percepito a seguito di bonifico in data
26.02.2020 (doc. 11) a titolo di pagamento di spese di soccombenza del giudizio di secondo grado.
Devono essere per contro rigettate le richieste di restituzione dell'importo di € 777,00 (pagato a titolo di raddoppio del contributo unificato) e di € 208,75 (per il pagamento della tassa di registro pagina 17 di 19 sulla sentenza di appello) trattandosi di importi versati in favore dell'erario e non di , CP
ragione per la quale sullo stesso non può gravare alcuna obbligazione propriamente restitutoria, fatto ovviamente salvo il diritto al rimborso conseguente alla definitiva regolazione delle spese di lite dell'intero giudizio.
5) Per effetto della statuizione assunta, questa Corte deve provvedere d'ufficio alla liquidazione delle spese dell'intero contenzioso.
All'esito del giudizio di rinvio è totalmente soccombente, CP
Le spese di lite devono quindi essere poste a suo carico in relazione a tutti i gradi di giudizio.
Il valore della controversia è indeterminato di bassa complessità.
Relativamente al primo grado devono essere liquidate la fase studio, la fase introduttiva, la fase trattazione ed istruttoria (quest'ultima nei valori minimi stante l'omesso deposito di memorie ex art. 183 c.p.c.) e la fase decisionale.
Relativamente al secondo grado ed al presente giudizio di rinvio devono essere liquidate la fase studio, la fase introduttiva e la fase decisionale.
Relativamente al giudizio per cassazione devono essere liquidate la fase studio e la fase introduttiva e la fase decisionale.
La liquidazione avviene conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
Relativamente al giudizio di appello sono documentati esposti per € 777,00 (CU)
Relativamente al ricorso per cassazione sono documentati esposti per € 1.236,00 (CU).
Relativamente al presente giudizio di rinvio sono documentate spese per complessivi € 545,00 (di cui € 518,00 per CU ed € 27.00 per diritti di cancelleria).
P.Q.M.
La Corte di Appello di TO, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, così provvede:
1) Rigetta l'impugnazione proposta da avverso la deliberazione adottata in data CP
11.02.2016 dall'assemblea del MI ZA in seconda convocazione;
2) Condanna a restituire in favore del l'importo di CP Parte_1
€ 6.274,22 oltre interessi legali dalla dazione del 26.02.2020 sino al saldo;
3) Condanna a rimborsare al le spese di lite dell'intero CP Parte_1
giudizio che si liquidano come segue:
pagina 18 di 19 (a) € 6.713,00 per compensi del giudizio di primo grado;
(b) € 777,00 per esposti ed € 6.946,00 per compensi del giudizio di appello;
(c) € 1.236,00 per esposti ed € 5.513,00 per compensi del ricorso per cassazione;
(d) € 545,00 per esposti ed € 6.946,00 per compensi del giudizio di rinvio, il tutto oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
Così deciso in TO nella camera di consiglio del 11/03/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott. Francesco Rizzi
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di TO
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Rizzi Presidente dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in sede di rinvio iscritta al n. r.g. 499/2024 promossa da:
Goytre 19-21 - Corso ZA N. 102/102/A sito in TO (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. Massi Andrea P.IVA_1
attore in riassunzione contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Peroglio Antonello, CP C.F._1
convenuto in riassunzione
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 07.03.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
06.03.2025)
OGGETTO: PE, impugnazione delibera assembleare, tabelle millesimali.
CONCLUSIONI
Per il MI Pt_1
“Reietta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, previ gli incombenti e le più opportune pagina 1 di 19 declaratorie, Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di TO, quale giudice del rinvio:
Nel merito:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza della Corte
d'Appello di TO n. 1975/2019 nonché di quella del Tribunale di TO n. 2018 del 2018, accertato che le deliberazioni adottate dall'assemblea dell'11 febbraio 2016 non erano, e non sono, viziate con riguardo alla carenza dei quorum stabiliti dall'art. 1136 c.c., respingere tutte le domande avversarie, sia di primo che di secondo grado, relativamente ai punti 2, 3, 4, 5 e 7 dell'ordine del giorno dell'assemblea tenutasi in data del 11/02/2016 assolvendo il da ogni avversaria pretesa. Parte_1
Condannare ex art. 91 c.p.c. il sig. al pagamento in favore del CP Parte_1
in TO delle spese di lite, da liquidarsi come da DM 55/2014 oltre al rimborso
[...]
forfetario, CPA ed IVA sia (i) del primo grado di giudizio avanti al Tribunale di TO;
(ii) sia del secondo avanti alla Corte d'Appello di TO;
(iii) sia del giudizio di legittimità avanti alla
Corte di Cassazione;
(iv) e sia del presente giudizio di rinvio.
Nel merito in via ulteriore:
Per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, vista la richiesta di restituzione somme pagate ex art. 389 c.p.c., condannare il sig. al pagamento, in favore del CP
in TO, della somma di euro 7.259,97 oltre interessi e rivalutazione Parte_1
monetaria ovvero della maggiore o minore somma determinanda in corso di causa.
In via istruttoria:
Si insta affinché l'Odierna Corte d'Appello adita voglia disporre l'accertamento come indicato dalla Corte di Cassazione inter partes, ovvero nominare, se ritenuto necessario, un consulente tecnico d'ufficio per verificare se “le deliberazioni adottate dall'assemblea dell'11 febbraio 2016 fossero viziate con riguardo alla carenza dei quorum stabiliti dall'art. 1136 c.c., alla stregua del valore proporzionale delle unità immobiliari dei condomini intervenuti in rapporto al valore dell'intero complesso di unità immobiliari, edifici o condomìni aventi quella o quelle parti comuni in discussione”.
Per : CP
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa così provvedere:
pagina 2 di 19 In via istruttoria: disporre consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la ripartizione dei millesimi di proprietà del PE ZA.
Nel merito confermare la sentenza 1975/2021 della Corte d'Appello con la diversa motivazione che la ripartizione dei millesimi di proprietà del corrisponde alla Parte_1
tabella di ripartizione delle spese che attribuisce 700 mm al lotto C, 120 al lotto A e 180 al lotto
B. Con vittoria delle spese del grado oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre alle spese di registrazione e successive occorrende”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sul primo grado di giudizio. conveniva in giudizio il ubicato in TO, tra Via Goytre CP Parte_1
n. 19-21 e Corso ZA n. 102-102/A, impugnando tutte le delibere assunte dall'assemblea del medesimo PE in seconda convocazione in data 11.2.2016 e chiedendo che venissero annullate.
L'attore premetteva che il MI era costituito da tre “lotti”, ovverosia un immobile sito in Via Goytre nn. 19-21 (lotto A), un immobile sito in Corso ZA n.102 (Lotto B) ed un immobile industriale sito in Corso ZA n.102/A (Lotto C) e che non era dotato di tabelle millesimali di proprietà.
Limitando l'esame a quanto ancora rileva ai fini del presente giudizio di rinvio, l'attore chiedeva che venissero annullate tutte le delibere assunte, ritenendo erroneo il calcolo del quorum costitutivo e deliberativo, in quanto effettuato sulla base di quote millesimali di proprietà erroneamente fissate in 3000/3000 e ripartite in misura uguale tra ciascun Condominio. Sosteneva piuttosto che dovessero essere applicate le tabelle relative alla ripartizione delle spese tra i lotti A,
B e C previste nei regolamenti dei singoli Condomini (segnatamente nel regolamento del
Condominio di Via Goytre nn. 19-21 e nel regolamento del condominio di Corso ZA n.102).
Deduceva quindi che le corrette quote di proprietà millesimale dovessero esser ripartite tra i tre lotti nelle seguenti proporzioni: 120/1000 lotto A;
180/1000 lotto B;
700/1000 lotto C.
Alla luce di tale “diversa” tabella millesimale ed in relazione ai millesimi presenti in assemblea, deduceva che nel caso concreto non era stato raggiunto il quorum costitutivo e deliberativo di cui all'art. 1136, 3° comma, c.c..
pagina 3 di 19 Si costituiva in giudizio il che contestava le domande attoree. Parte_1
In merito al quorum costitutivo e deliberativo, sosteneva l'inapplicabilità della tabella richiamata dall'attore, in quanto la stessa afferiva al riparto delle spese e non era invece relativa all'individuazione delle quote di proprietà.
Riteneva più corretto il criterio adottato, ovverosia l'attribuzione del valore di 1000/3000 a ciascun lotto, in quanto il regolamento di ciascun condominio specificava che i lotti A e C, A e B
e B e C, avevano in comune “in parti uguali tra loro” le parti strutturali, l'impianto termico e l'autoclave. Sosteneva dunque che tale comunanza consentisse di considerare ogni lotto quale terza parte della proprietà comune.
Essendo stati presenti, personalmente o per delega, 34 su 60 condomini, rappresentanti
1257/3000, riteneva validamente costituita l'assemblea ex art. 1136 co. 3, cod. civ. (1/3 del valore dell'intero plesso e 1/3 dei partecipanti al condominio).
Il Tribunale di TO con Sentenza n. 2018/18 pubblicata il 24.04.2018:
- annullava le delibere adottate dall'assemblea ordinaria del assunte in Parte_1
data 11.2.2016, limitatamente ai punti 2, 3, 4, 5, 7;
- rigettava l'impugnazione avverso le deliberazioni dell'assemblea quanto ai punti 1, 6 e 8;
- compensava le spese di lite tra le parti.
In ordine alla dedotta erroneità del quorum costitutivo e deliberativo, il Tribunale riteneva anzitutto pacifica l'esistenza di un PE.
Rilevava che effettivamente i regolamenti di condominio di via Goytre e di C.so ZA prevedevano criteri di ripartizione delle spese afferenti alle parti comuni.
Sul punto il Tribunale riteneva che: Cont
- le tabelle richiamate dal concernevano il riparto delle spese e non le quote di proprietà de
; Parte_1
- non era neanche sostenibile la tesi di parte convenuta secondo cui il valore proporzionale utile ai fini del quorum costitutivo e deliberativo dovesse calcolarsi in 3000/3000 ripartiti in
1000/3000 per ciascun lotto, essendo pacifico che i tre lotti non fossero identici, trattandosi di edifici diversi per conformazione e struttura.
pagina 4 di 19 La ripartizione di 3000/3000 in parti uguali mediante l'assegnazione di 1000/3000 mm a ciascun lotto non era prevista nei regolamenti dei singoli condomini.
Il criterio di ripartizione adottato dal era arbitrario e non rappresentativo del Parte_1 reale valore proporzionale dei singoli lotti all'interno del . Parte_1
Il Tribunale annullava pertanto le delibere di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 7, compensando le spese di lite in ragione della parziale soccombenza di entrambe le parti.
Sul giudizio di appello.
Il proponeva tempestivo appello. Parte_1
Si costituiva concludendo per il rigetto del gravame. CP
Il MI sosteneva che l'attore avesse dedotto a fondamento dell'azione la necessità di applicare le tabelle sulla ripartizione delle spese dei beni in comproprietà del MI ma non aveva invece contestato le difese del MI ovverosia: che tali tabelle afferivano solamente al riparto delle spese e non determinavano invece le quote di proprietà millesimale;
che i singoli regolamenti condominiali prevedevano espressamente che diversi
Condomini (A, B, C) avevano in comune ed in parti uguali determinati beni, ragione per la quale ciascun Condominio avrebbe dovuto partecipare al MI nella misura di 1/3.
Impugnava altresì la statuizione del Tribunale in relazione alla ritenuta arbitrarietà e non rappresentatività del valore proporzionale dei lotti all'interno del in assenza Parte_1
delle tabelle di proprietà, deducendo da una parte che era mancata sul punto una specifica
Cont contestazione da parte del dott. e dall'altra che la ripartizione paritetica era prevista dagli stessi regolamenti condominiali.
Si doleva infine che il Tribunale si fosse pronunciato su questioni non costituenti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio con conseguente violazione delle disposizioni di cui agli artt. 112 e 115 c.p.c.. Ribadiva in particolare che non avesse mai sostenuto CP
l'inapplicabilità della tabella da sempre utilizzata di fatto dal PE (avendo solo prospettato l'applicabilità delle tabelle previste per il riparto delle spese).
Cont Si costituiva in giudizio il sig. ontestando i motivi di appello e chiedendone il rigetto.
pagina 5 di 19 La Corte d'Appello di TO con sentenza n. 1975/2019 pubblicata il 12.12.2019:
- respingeva l'appello proposto dal Parte_1
- condannava l'appellante, alla rifusione delle spese del gravame in favore di , CP liquidate in complessivi € 4.300,00, oltre al rimborso forfetario del 15%, oltre C.P.A. ed IVA.
La Corte rilevava che l'attore non si era limitato a contestare gli aspetti di fatto relativi al calcolo dei millesimi di proprietà e/o il conteggio delle voci, avendo invece contestato i millesimi necessari per il soddisfacimento dei quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea del
MI.
Riteneva errata la ripartizione utilizzata dal in quanto non rappresentativa del Parte_1 valore proporzionale dei rispettivi lotti all'interno del MI (venendo in rilievo
Condomini e fabbricati assai diversi fra loro), con la conseguenza che il quorum costitutivo e deliberativo concretamente adottato non avrebbe potuto ritenersi corretto.
Ribadiva che l'assenza di tabelle millesimali di comproprietà e l'arbitrarietà del criterio di calcolo concretamente utilizzato dal MI (in quanto non rappresentativo dell'effettivo valore dei singoli lotti) giustificavano di per sé l'annullamento della delibera.
Stimava infine inammissibile la tesi dell'esistenza di una prassi derogante al disposto di cui all'art. 1223 c.c. in quanto introdotta solamente con il gravame.
Sul giudizio di cassazione.
Il proponeva ricorso per cassazione, articolato su tre motivi. Parte_1
resisteva con controricorso. CP
Con il primo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 132 n. 4
c.p.c. e dell'art. 1137 c.c., in relazione all'art. 360, 1°comma, nn. 3, 4, 5 c.p.c. sostenendo che una tabella dei millesimi di proprietà esisteva ed era sempre stata applicata dal MI, che l'attore avrebbe dovuto dare la prova che la tabella in uso era errata ed avrebbe dovuto impugnare le tabelle mentre i giudici avrebbero dovuto accertare che i quorum assembleari concretamente raggiunti non rappresentavano gli effettivi valori proporzionali dei lotti costituenti il PE.
pagina 6 di 19 Con il secondo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 1118, 1136 e 1138
c.c., nonché degli artt. 112, 115, 342 c.p.c, in relazione all'art. 360, 1°comma, nn. 3, 4, 5 c.p.c. sostenendo che l'attore aveva domandato l'annullamento della delibera impugnata per l'errato calcolo del quorum costitutivo e deliberativo con riguardo ai valori proporzionali dei tre lotti, sicché ai giudici era precluso sindacare se la tabella millesimale da sempre in uso fosse rappresentativa di tali valori.
Con il terzo motivo lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c. in relazione all'art. 360, 1°comma, n. 3 c.p.c. in relazione all'asserita novità del motivo di appello con il quale il aveva dedotto che il Tribunale si era pronunciato su questioni Parte_1
non oggetto del giudizio.
La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 2406/24 del 25.1.24:
- accoglieva il primo ed il secondo motivo di ricorso;
- dichiarava assorbito il terzo motivo;
- cassava la sentenza in relazione ai motivi accolti rinviando alla Corte di appello di TO in diversa composizione, anche per provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione.
La Corte di Cassazione considerava innanzitutto inammissibili i motivi di ricorso con cui era stato denunciato il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione.
Dava atto che i riferimenti operati da entrambe le parti a sentenze relative ad impugnazioni di altre deliberazioni assembleari del medesimo non assumevano alcuna valenza Parte_1
enunciativa della regula iuris propria del giudicato esterno.
Esaminava quindi i primi due motivi, ritenendoli fondati.
Dopo aver richiamato i consolidati orientamenti giurisprudenziali della stessa Corte di
Cassazione in tema di MI e pur considerando logica l'inattendibilità delle tabelle di riparto concretamente adottate dal MI (3.000/3.000 mm ripartiti in parti uguali tra ciascun condominio) riteneva errata la statuizione della Corte di Appello di TO in quanto:
pagina 7 di 19 - l'onere di provare la contrarietà alla legge e/o al regolamento della deliberazione concretamente adottata spettava all'attore in impugnazione;
- la Corte territoriale avrebbe comunque dovuto valutare a posteriori se le maggioranze richieste per la valida costituzione e deliberazione dell'assemblea fossero state concretamente raggiunte.
In definitiva la mancata predisposizione della corretta tabella dei millesimi supercondominiali non bastava a giustificare l'invalidazione delle deliberazioni assembleari.
Precisava in particolare che il criterio di identificazione delle quote di partecipazione al condominio, derivando dal rapporto tra il valore dell'intero edificio e quello relativo alla proprietà del singolo, esisteva prima ed indipendentemente dalla formazione della tabella dei millesimi, la cui esistenza ed il cui rispetto non costituivano, perciò, requisito di validità delle delibere assembleari, essendo consentito sempre di valutare anche a posteriori in giudizio se le maggioranze richieste per la validità della costituzione dell'assemblea e delle relative deliberazioni fossero state raggiunte.
La Corte d'appello di TO non avrebbe quindi dovuto limitarsi a constatare che mancava una attendibile tabella millesimale del MI ZA (non essendo la preesistenza di una regolare tabella requisito di validità della deliberazione), ma avrebbe dovuto valutare a posteriori se i quorum richiesti per la costituzione dell'assemblea e per l'approvazione delle relative deliberazioni fossero stati, o meno, raggiunti.
Sulla scorta di quanto rilevato la Corte enunciava dunque i seguenti principi di diritto:
- “Alle assemblee del PE partecipano tutti i condòmini, le maggioranze per la costituzione del collegio e per la validità delle deliberazioni si calcolano in relazione al numero degli aventi diritto ed al valore dell'intero complesso di unità immobiliari, edifici o condomìni aventi quella o quelle parti comuni in discussione, avendo riguardo sotto il profilo dell'elemento personale al numero dei contitolari (da convocare personalmente o tramite il rappresentante designato) e sotto il profilo reale al valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare. Per agevolare lo svolgimento delle assemblee dei condomini e dei rappresentanti di PE
e per ripartire le spese, i valori proporzionali di ciascuna unità immobiliare e di ciascun condominio devono essere espressi in millesimi in apposita tabella, da approvare dall'assemblea dei condomini con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., purché abbia funzione meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge, o altrimenti pagina 8 di 19 all'unanimità ove si intenda derogare a tali valori e criteri, non essendo comunque configurabile una formazione della tabella millesimale per facta concludentia”.
- “Il condomino che impugni una deliberazione dell'assemblea di PE, deducendo vizi relativi alla regolare costituzione o alla approvazione con maggioranza inferiore a quella prescritta, ha l'onere di provare la carenza dei quorum stabiliti dall'art. 1136 c.c., non configurando l'eventuale mancanza di una regolare apposita tabella ragione di automatica invalidità delle deliberazioni adottate e dovendo, piuttosto, il giudice comunque accertare, seppur
“a posteriori”, se le necessarie maggioranze fossero state, o meno, raggiunte”.
Sul giudizio di rinvio
Il riassumeva tempestivamente il giudizio producendo documenti Parte_1
nuovi stimati indispensabili al fine di dare attuazione al dictum della Corte di Cassazione e rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
si costituiva nel presente giudizio di rinvio chiedendo che venisse disposta CTU CP
tecnica volta ad accertare la ripartizione dei millesimi di proprietà del MI Pt_1
e chiedendo nel merito la conferma della sentenza della Corte di Appello con diversa motivazione e con specificazione che la corretta tabella da applicare corrispondeva a quella afferente alla ripartizione delle spese.
Svolta la trattazione scritta dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 06.03.2025 (ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.), con ordinanza depositata in data 07.03.2025 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire alla Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Difese del Parte_1
Il MI ZA evidenzia anzitutto che i punti salienti della pronuncia della Corte di
Cassazione sono due:
1) individuazione del soggetto su cui grava l'onere di provare che i quorum stabiliti dall'art. 1136
c.c. non sono stati raggiunti in sede di deliberazione assembleare dell'11 febbraio 2016;
pagina 9 di 19 2) necessaria verifica a posteriori dell'effettivo raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi ex art. 1136 c.c..
In ordine al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del condomino, evidenzia che in primo grado non aveva fornito alcuna prova in tal senso e non aveva formulato CP
alcuna istanza istruttoria, ritenendo che ciò sia sufficiente per il rigetto delle domande.
Con riguardo all'accertamento a posteriori della verifica dell'avvenuto raggiungimento dei quorum sia costitutivi che deliberativi ex art. 1136 c.c., osserva che:
- successivamente alla delibera dell'11.02.2016, si sono tenute altre sette assemblee condominiali, in cui il in TO ha continuato ad utilizzare sempre i Parte_1 medesimi criteri per l'accertamento del quorum sia costitutivo che deliberativo (3000 millesimi ripartiti in parti uguali tra ciascun Condominio), in attesa del passaggio in giudicato del presente giudizio, auspicando l'accoglimento della propria tesi ed anche al fine di evitare l'acquiescenza alla diversa tesi di;
CP
- tali sette deliberazioni hanno generato 14 ulteriori procedimenti civili (di cui ancora tre ancora pendenti avanti alla Corte di Cassazione), tutti aventi ad oggetto, in sostanza, la medesima questione controversa;
- nell'ambito di due di questi giudizi (delibera del 27 ottobre 2021, rg n. 25123/2021 con GI dott. delibera del 18 maggio 2022, rg n. 20593/2022 con GI dott. Andrea De Per_1
Magistris) sono state disposte delle CTU (con nomina in entrambe i casi del CTU geom. volte per l'appunto a determinare il valore delle quote millesimali dei singoli CP_2
lotti facenti parte del;
Parte_1
- le conclusioni raggiunte in quei giudizi sono utili nel presente giudizio al fine di accertare se nella deliberazione assembleare dell'11.02.2016 siano stati raggiunti i quorum ex art. 1136 c.c..
Rileva in particolare che il CTU Geom. ha accertato che: Per_2
- i millesimi di proprietà del lotto A sono pari ad 386,04,
- i millesimi di proprietà del lotto B sono pari a 434,39;
- i millesimi di proprietà del lotto C sono pari ad 179,57.
pagina 10 di 19 Ritiene che la produzione nel presente giudizio della CTU del Geom. sia Persona_3
giustificata quale fatto sopravvenuto alla controversia e volta a far fronte alle stesse esigenze istruttorie che derivano dall'Ordinanza della Corte di Cassazione.
Richiama a tal proposito la giurisprudenza di legittimità secondo cui il divieto di produrre documenti nel giudizio di rinvio non trova applicazione quando ciò sia necessario in conseguenza della stessa pronuncia della Corte di Cassazione, cosa che ricorrerebbe nel caso di specie, dovendosi verificare “a posteriori” se nell'assemblea condominiale del 11/02/2016 i quorum costitutivi e deliberativi di cui all'art. 1136 c.c. siano stati raggiunti o meno.
Applicando al caso sub iudice i valori millesimali stabiliti dal CTU ritiene vi sia prova Per_2
in atti del raggiungimento del quorum costitutivo e deliberativo in quanto:
- le unità immobiliari presenti e/o rappresentate per delega per il lotto A erano pari a totali 232,39 millesimi, per il lotto B erano presenti 284,52 millesimi, per il lotto C erano presenti 0 millesimi;
- erano dunque presenti n. 34 proprietà su 60 rappresentanti 516,92 millesimi.
Sostiene infine (alla luce dell'accertamento a posteriori richiesto dalla Corte di Cassazione anche per ragioni di economia di giustizia) che possa attribuirsi valore di prova atipica anche ex art. 2729 c.c. alla perizia depositata nella causa tra le medesime parti avanti al Tribunale di
TO.
In caso di diniego, chiede alla Corte di disporre accertamento tecnico d'ufficio, per verificare se le deliberazioni adottate dall'assemblea dell'11 febbraio 2016 fossero viziate con riguardo alla carenza dei quorum stabiliti dall'art. 1136 c.c..
Il MI ha altresì richiesto la condanna di alla restituzione delle somme CP
percepite a titolo di spese legali per il giudizio di appello, pari a complessivi € 6.274,22 (doc. 11)
Chiede altresì la condanna dello stesso alla restituzione delle ulteriori spese sostenute pari a:
€ 777,00 per il pagamento del raddoppio del contributo unificato come disposto dalla sentenza della Corte d'Appello di TO (doc. 12); € 208,75 per il pagamento della tassa di registro su sentenza 1975/2019 della Corte d'Appello di TO.
Chiede infine che venga condannato al pagamento in favore del CP Parte_1
delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
[...]
pagina 11 di 19 II) Difese di . CP
, richiama innanzitutto le precedenti pronunce del Tribunale di TO che hanno già CP accertato (anche con sentenza passata in giudicato) l'illegittimità della ripartizione millesimale proposta dal (3000/3000) ai fini delle deliberazioni assembleari. Ribadisce che Parte_1
esiste una tabella millesimale per la ripartizione delle spese cui attingere.
Rileva che a questa Corte è stato demandato di stabilire quali siano i quorum deliberativi necessari, evidenziando che né il Tribunale né la Corte di Appello hanno effettuato un simile accertamento.
Deduce che la domanda dell'attore in primo grado sia stata fondata sull'assunto che gli unici elementi comuni ai lotti A, B, C che rendono possibile l'esistenza del PE sono soltanto i servizi menzionati nei regolamenti, ovvero due servitù di passaggio: una attraverso l'androne carraio di proprietà del lotto B in favore dei lotti A e C;
l'altra di passaggio sul cortile di proprietà del lotto C in favore dei lotti B e A.
Ne deduce quindi che l'unica tabella millesimale riconducibile al PE sia quella determinata dalla comunione dei predetti servizi e che le relative spese debbano essere regolate dalla ripartizione nella misura di 120/1000 per il lotto A, di 180/1000 per il lotto B e di 700/1000 per il lotto C.
Ribadisce che tutte le altre parti comuni a cui fanno riferimento i regolamenti sono comuni a coppie di lotti e rileva che nessuna delle pregresse pronunce riguardanti il MI
ZA ha evidenziato la sussistenza di ulteriori parti o servizi comuni.
Ribadisce che sia errata la tesi del MI secondo la quale vi sarebbero parti comuni ai tre lotti ovvero le parti strutturali. Ribadisce che non vi è alcuna norma che prescriva che il
MI debba avere due tabelle, una per le spese ed una per i millesimi di proprietà.
Deduce che non sia fondato l'assunto del secondo il quale nel primo grado di Parte_1
Cont giudizio l'attore non abbia fornito la prova dell'invalidità della deliberazione assembleare.
Deduce piuttosto che sia stata la Corte di Appello a non verificare ex post se i quorum costitutivi o deliberativi siano stati raggiunti.
pagina 12 di 19 Contesta le consulenze tecniche prodotte dal nel presente giudizio di rinvio. Parte_1
Ritiene in particolare errati i criteri sulla base dei quali sono state ricostruite le tabelle millesimali di proprietà essendo errato il presupposto dal quale è partito il Tribunale che le ha disposte, ovverosia che vi siano altri beni ed altre spese comuni a tutti e tre i lotti (oltre alle spese relative all'androne carraio ed alla pavimentazione del cortile). Osserva comunque che su quel contenzioso non è ancora calato il giudicato a fronte dell'impugnazione proposta dallo stesso
[...]
. CP
III) Decisione della Corte.
1) E' bene innanzitutto precisare quali siano i limiti entro i quali è consentita una nuova statuizione nel merito da parte di questa Corte tenuto conto, da una parte, delle questioni già esaminate nei pregressi gradi di giudizio non oggetto di impugnazione incidentale e/o di riproposizione ex art. 346 c.p.c. e, dall'altra, di quanto affermato dalla Cassazione in sede di ordinanza n. 2406/2024).
Si rileva innanzitutto che in sede di impugnazione di delibera assembleare non è stata dedotta l'inesistenza del , che quindi deve stimarsi pacifica in corso di causa. Parte_1
Piuttosto le parti hanno discusso in ordine alla concreta individuazione delle tabelle millesimali di proprietà del . Parte_1
In proposito si evidenzia che la Corte di Cassazione ha preso posizione in ordine ad entrambi i criteri di ripartizione proposti dalle parti, stimandoli errati.
1.1) Tralasciando l'osservazione che sia il Tribunale che la Corte di Appello di TO hanno stimato erroneo il criterio proposto da (che sul punto non ha proposto alcuna CP
impugnazione incidentale) la Corte di Cassazione ha implicitamente affermato che non possa attingersi alla tabella per la ripartizione delle spese laddove ha affermato che:
- le quote millesimali si calcolano (sotto il profilo reale) avuto riguardo al valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare facente parte del PE;
- il criterio di identificazione delle quote di partecipazione al condominio (n.d.r. nel caso di specie al PE) deriva dal valore dell'intero edificio e quello relativo alla proprietà
pagina 13 di 19 del singolo;
- le maggioranze necessarie per la valida costituzione e deliberazione da parte dell'assemblea si calcolano quindi in relazione al numero degli aventi diritto ed al “valore dell'intero complesso di unità immobiliari, edifici o condomìni aventi quella o quelle parti comuni in discussione avendo riguardo […] sotto il profilo reale al valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare”
(primo principio di diritto enunciato al par. 9).
Dovendosi attingere al “valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare” è conseguentemente errata la pretesa di determinare le tabelle millesimali di proprietà sulla base di tabelle redatte ai fini della ripartizione delle spese e quindi dell'utilizzo più o meno intenso che alcuni condomini possono fare di singoli beni o servizi.
D'altro canto, deve osservarsi che l'attore in impugnazione (su cui grava l'onere della prova) non ha né allegato né dimostrato che le deliberazioni concretamente assunte riguardino i soli “servizi- servitù” che assume essere in comune tra i vari Condomìni. Nulla in tal senso è desumibile dalla convocazione e dalla deliberazione assembleare.
Ne consegue che la tesi prospettata da non è condivisibile né in astratto né rispetto CP
alla deliberazione concretamente assunta.
Vale poi la pena rilevare che la stessa Corte di Cassazione ha ben chiarito che le sentenze richiamate dalle parti afferenti all'impugnazione di altre deliberazioni assembleari del medesimo non hanno alcuna valenza di “giudicato esterno”. Parte_1
E' conseguentemente irrilevante che altri giudizi di impugnazione (aventi ad oggetto altre deliberazioni assembleari) abbiano “validato” con sentenza oramai passata in giudicato il criterio di calcolo proposto da . CP
1.2) Quanto al criterio di ripartizione in 3000/3000 proposto da , la Corte di Parte_1
Cassazione ha ritenuto del tutto “logica” la statuizione della Corte di Appello di TO afferente alla inattendibilità delle tabelle millesimali di proprietà utilizzate dal , Parte_1
(3000/3000 mm ripartiti in favore di ogni lotto in ragione di 1000/3000), essendo oltre tutto pacifico che non vengano in rilievo tre lotti tra loro identici.
pagina 14 di 19 Ne consegue, sempre tenendo conto di quanto affermato dalla Cassazione, che le tabelle millesimali di proprietà di fatto utilizzate dal PE non possono avere neanche natura e funzione meramente ricognitiva, ragione per la quale non è possibile una loro “adozione” per fatti concludenti (tesi inizialmente sostenuta dal ). Parte_1
2) In diritto si osserva che a fronte dei motivi di ricorso per cassazione articolati ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 3 (violazione di legge), n. 4 (nullità della sentenza), n. 5 (omesso esame di un fatto decisivo) e per omessa insufficiente motivazione, la Corte di Cassazione:
- ha dichiarato manifestamente infondato il dedotto vizio di omessa motivazione;
- ha accolto il primo ed il secondo motivo in relazione alla violazione di legge ed all'omesso esame di un fatto decisivo.
In proposito si rileva che qualora la Corte di Cassazione rimetta al giudice di rinvio una nuova valutazione del fatto (come nel caso di specie in cui è stato demandato di verificare se le maggioranze di legge siano state comunque raggiunte), sono consentiti approfondimenti istruttori non operati nei pregressi gradi di giudizio.
2.1) E' quindi irrilevante, ai fini del decidere, la circostanza che nel primo grado di giudizio
[...]
non abbia chiesto alcun approfondimento istruttorio in quanto “Il giudice del rinvio, al CP
quale la S.C. abbia demandato il compito di procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, non può sottrarvisi adducendo la tardività delle relative istanze istruttorie” (Corte di Cassazione, Sez. L,
Sentenza n. 3186 del 01/03/2012).
2.2) Deve ritenersi astrattamente consentita la produzione di nuovi documenti. In particolare “Nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa, è preclusa l'acquisizione di nuove prove, e segnatamente la produzione di nuovi documenti, anche se consistenti in una perizia d'ufficio disposta in altro giudizio, salvo che la loro produzione non sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore” (Corte di Cassazione,
Sez. 5, Sentenza n. 19424 del 30/09/2015; nello stesso senso Corte di Cassazione, Sez. 2,
Sentenza n. 21587 del 12/10/2009).
pagina 15 di 19 Tale è per l'appunto il caso sub iudice.
Ne consegue l'ammissibilità delle nuove produzioni documentali operate dal in Parte_1
sede di riassunzione del giudizio, aventi ad oggetto le CTU depositate in altri procedimenti (di impugnazione di deliberazioni assembleari assunte dal medesimo ), volte per Parte_1
l'appunto a stabilire quali siano le tabelle millesimali del e conseguentemente Parte_1
verificare il concreto raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi.
Sono per contro prive di concreto rilievo decisorio e quindi inammissibili le produzioni effettuate dal in sede di deposito delle note di precisazione delle conclusioni e di prima Parte_1
memoria conclusionale, aventi ad oggetto le decisioni assunte dal Tribunale di TO in relazione ad altre impugnazioni di deliberazioni del . Parte_1
3) Ciò premesso, deve essere disattesa la richiesta di CTU svolta nell'interesse di , in CP
quanto sostanzialmente volta a determinare le tabelle millesimali di proprietà sulla base di un criterio diverso rispetto a quello indicato dalla Corte di Cassazione (in particolare sulla base dei criteri di riparto delle spese dei servizi comuni).
Parallelamente deve stimarsi ammissibile ed essere utilizzata ai fini della decisione la CTU svolta dal Tribunale di TO in altri giudizi di impugnazione assembleare ove il consulente incaricato ha redatto le tabelle millesimali conformemente ai criteri di massima indicati dalla Corte di
Cassazione ovverosia tenendo conto del valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare rispetto all'intero PE.
L'acquisizione deve stimarsi consentita non solo in considerazione della valutazione concretamente demandata a questa Corte in sede di rinvio e per ragioni di economia processuale
(atteso che in difetto dovrebbe essere espletata un'ulteriore CTU sulla medesima questione) ma anche perché la stessa non è stata specificatamente contestata da in relazione al CP
metodo ed ai criteri sottesi al calcolo delle quote millesimali di proprietà, fatta salva la deduzione della necessità di redigere tali tabelle secondo i medesimi criteri assunti per il riparto delle spese sui quali si è già detto.
pagina 16 di 19 Facendo più ampio riferimento al contenuto della relazione peritale, è opportuno sottolineare che il CTU ha illustrato quali siano le possibili questioni “supercondominiali” sui quali potrebbe essere chiamata a deliberare l'assemblea del (relazione CTU doc. 8 Parte_1
attore in riassunzione, pagg. 14 e ss.) e le stesse non possono essere “ridotte” alle sole servitù indicate da . CP
Considerando quindi i valori millesimali risultanti dalla tabella allegata alla CTU, deve darsi atto della correttezza della “riparametrazione” dei valori operata in sede di riassunzione dal
MI al fine di verificare l'effettivo raggiungimento del quorum deliberativo e costitutivo.
In particolare, sulla base della tabella millesimale di proprietà riportata nella CTU:
- i millesimi di proprietà del lotto A sono pari ad 386,04,
- i millesimi di proprietà del lotto B sono pari a 434,39;
- i millesimi di proprietà del lotto C sono pari ad 179,57.
Applicando al caso sub iudice i valori millesimali risultanti dalla CTU (ovverosia trasformando i
1000/3000 mm per ciascun lotto nei diversi valori millesimali indicati dal CTU) risulta che:
- le unità immobiliari presenti e/o rappresentate per delega per il lotto A erano pari a totali millesimi 232,39 millesimi, per il lotto B erano presenti 284,52 millesimi, per il lotto C erano presenti 0 millesimi.
Erano dunque presenti n. 34 proprietà su 60 rappresentanti 516,92 millesimi.
Tutte le deliberazioni sono state assunte all'unanimità.
Sono stati conseguentemente rispettati i quorum costitutivi e deliberativi di cui all'art. 1136,
3°c.c. previsti per l'assemblea in seconda convocazione.
4) Quanto alle domande restitutorie proposte dal MI, deve essere CP condannato alla restituzione dell'importo di € 6.274,22 percepito a seguito di bonifico in data
26.02.2020 (doc. 11) a titolo di pagamento di spese di soccombenza del giudizio di secondo grado.
Devono essere per contro rigettate le richieste di restituzione dell'importo di € 777,00 (pagato a titolo di raddoppio del contributo unificato) e di € 208,75 (per il pagamento della tassa di registro pagina 17 di 19 sulla sentenza di appello) trattandosi di importi versati in favore dell'erario e non di , CP
ragione per la quale sullo stesso non può gravare alcuna obbligazione propriamente restitutoria, fatto ovviamente salvo il diritto al rimborso conseguente alla definitiva regolazione delle spese di lite dell'intero giudizio.
5) Per effetto della statuizione assunta, questa Corte deve provvedere d'ufficio alla liquidazione delle spese dell'intero contenzioso.
All'esito del giudizio di rinvio è totalmente soccombente, CP
Le spese di lite devono quindi essere poste a suo carico in relazione a tutti i gradi di giudizio.
Il valore della controversia è indeterminato di bassa complessità.
Relativamente al primo grado devono essere liquidate la fase studio, la fase introduttiva, la fase trattazione ed istruttoria (quest'ultima nei valori minimi stante l'omesso deposito di memorie ex art. 183 c.p.c.) e la fase decisionale.
Relativamente al secondo grado ed al presente giudizio di rinvio devono essere liquidate la fase studio, la fase introduttiva e la fase decisionale.
Relativamente al giudizio per cassazione devono essere liquidate la fase studio e la fase introduttiva e la fase decisionale.
La liquidazione avviene conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
Relativamente al giudizio di appello sono documentati esposti per € 777,00 (CU)
Relativamente al ricorso per cassazione sono documentati esposti per € 1.236,00 (CU).
Relativamente al presente giudizio di rinvio sono documentate spese per complessivi € 545,00 (di cui € 518,00 per CU ed € 27.00 per diritti di cancelleria).
P.Q.M.
La Corte di Appello di TO, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, così provvede:
1) Rigetta l'impugnazione proposta da avverso la deliberazione adottata in data CP
11.02.2016 dall'assemblea del MI ZA in seconda convocazione;
2) Condanna a restituire in favore del l'importo di CP Parte_1
€ 6.274,22 oltre interessi legali dalla dazione del 26.02.2020 sino al saldo;
3) Condanna a rimborsare al le spese di lite dell'intero CP Parte_1
giudizio che si liquidano come segue:
pagina 18 di 19 (a) € 6.713,00 per compensi del giudizio di primo grado;
(b) € 777,00 per esposti ed € 6.946,00 per compensi del giudizio di appello;
(c) € 1.236,00 per esposti ed € 5.513,00 per compensi del ricorso per cassazione;
(d) € 545,00 per esposti ed € 6.946,00 per compensi del giudizio di rinvio, il tutto oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
Così deciso in TO nella camera di consiglio del 11/03/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott. Francesco Rizzi
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