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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/11/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 295/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.295/2023
Tra:
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
IO PP del foro di Spoleto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Spoleto,
Corso Mazzini n.39, come da delega in calce all'atto di appello Appellante
e
, in persona del legale rappresentate pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
AS SS del foro di Ancona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cerreto
d'Esi, Via XXIV Maggio n.10, come da delega in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
Appellata
avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.248/23 del Tribunale di Spoleto
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia riformare, per tutti i motivi dedotti nell'atto di appello, la sentenza n. 248/2023 impugnata in ogni capo di condanna, poiché nulla per motivazione apparente ed essendo pronunciata in violazione dell'art. 112 c.p.c., comunque errata in fatto ed in diritto, conseguentemente, rigettare l'opposizione proposta da avanti al Tribunale di Spoleto avverso CP_1 il decreto ingiuntivo n. 169/2019 anche occorrendo, dichiarando decaduta dalla denuncia dei CP_1 vizi e dalla relativa azione di garanzia sia a termini delle condizioni generali di contratto sia del codice civile
e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 169/2019 così come richiesto nelle conclusioni del giudizio di primo grado.
In ogni caso nel merito respingere tutte le domande proposte da e condannare la stessa a CP_1 pagare in favore di la somma di euro 34.050,00 o quella diversa che risulterà accertata, oltre Parte_1 interessi moratori ex D. Lgs 231/2002 dalla data del dovuto sino al saldo. Condannare altresì CP_1 al pagamento/restituzione della somma di euro 4.243,83 pagata da con animo di rivalsa a seguito Parte_1 della notifica di atto di precetto per il pagamento delle spese liquidate a favore di con la sentenza CP_1 di primo grado qui impugnata.
Con vittoria di spese competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.”
Per CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria eccezione, deduzione, produzione disattesa e reietta
Confermare la sentenza n. 248/2023 impugnata da e per l'effetto condannare quest'ultima al Parte_1 pagamento delle spese processuali del presente procedimento di appello.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari”.
All'esito della prima udienza si fissava, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 6/11/24 ma in quella sede, per ragioni di carico del ruolo, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti al 5/3/25 quando gli atti venivano quindi rimessi al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato la esponeva di aver chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Parte_1
Spoleto un decreto ingiuntivo con cui era stato intimato alla il pagamento in suo favore, quale CP_1 prezzo della fornitura di pannelli in legno, della somma di euro 34.050,00, spiegando che quest'ultima società aveva proposto opposizione avverso tale decreto affermando che la somma non era in realtà dovuta e spiegando domanda riconvenzionale al fine di ottenere quanto meno la compensazione tra il prezzo ancora dovuto ed il risarcimento, da porre a carico di essa dei danni a lei cagionati in ragione dei vizi dei pannelli, Parte_1 molti dei quali presentavano a suo dire una colorazione alterata rispetto a quella indicata nell'ordine, vizi per ripristinare i quali essa avrebbe sborsato l'importo di 7.500,00 euro, nonché in ragione dei gravi danni di immagine, per 30.000,00 euro, da essa subiti per i difetti della fornitura trattandosi di pannelli destinati ad arredare le camere di un condominio di lusso in Inghilterra. La società appellante dava poi atto di essersi costituita in sede di opposizione eccependo la tardività della contestazione dei vizi in questione, peraltro solo genericamente indicati e poi unilateralmente modificati prima che essa potesse verificare lo stato dei pannelli e ciò anche in spregio alla clausola contrattuale che prevedeva che per eventuali difetti l'acquirente avrebbe dovuto subito rivolgersi al fornitore. Esponeva quindi che il Tribunale, sulla base della documentazione depositata e dopo aver assunto prove testimoniali aveva così statuito: “Per quanto meglio affermato in narrativa ed in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, revoca il decreto ingiuntivo n. 169/2019.
Ritiene che la domanda riconvenzionale da parte dell'opponente, stante la revoca del decreto ingiuntivo ed il versamento conseguente della minor somma che la ha effettuato per la fornitura della merce CP_1 oggi in questione, sia assorbita dalla revoca del decreto ingiuntivo.
Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 per competenze, oltre spese vive ed accessori di legge.
Respinge ogni altra domanda.”.
Orbene la società impugnava tale pronuncia deducendone, con i primi due motivi, la nullità sia per Pt_1 essere la motivazione meramente apparente non comprendendosi quali principi in materia di onere della prova fossero stati applicati né perché il credito azionato in sede monitoria fosse stato azzerato, sia per mancata corrispondenza tra quanto richiesto e quanto pronunciato non avendo il primo Giudice specificato in virtù di quale domanda riconvenzionale (ve ne erano più di una) avrebbe compensato il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto sino ad azzerarlo. Con il terzo motivo l'appellante si doleva dell'avvenuto rigetto della sua eccezione di decadenza della dall'azione di garanzia per vizi osservando come il Tribunale aveva CP_1 erroneamente ritenuto che tali vizi fossero stati riconosciuti da essa appellante quando in realtà, nella missiva cui il Tribunale si riferiva, essa aveva messo in chiaro di non comprendere di quali vizi si trattasse dichiarandosi disponibile solo a verificare la merce pro bono pacis. Con il quarto e quinto motivo, poi, la si Parte_1 doleva del fatto che il primo Giudice aveva erroneamente valutato le risultanze probatorie avendo ritenuto sussistenti e a lei addebitabili i vizi ex adverso dedotti nonostante che dalle foto in atti non emergesse necessariamente una tale conclusione e, soprattutto, senza motivare in merito all'unica testimonianza acquisita che aveva smentito le tesi di controparte. Ancora, con il sesto motivo di appello la censurava il Pt_1 ragionamento del primo Giudice secondo cui essa non aveva dimostrato il suo credito pretendendo che dovesse essere lei a provare l'insussistenza dei vizi quando in realtà cedeva a carico della controparte, attrice in via riconvenzionale per il risarcimento dei danni e che non aveva mai contestato di aver ricevuto la fornitura dei pannelli, provare la sussistenza dei vizi lamentati. Oltretutto, giacché il Tribunale non aveva argomentato in nessun modo circa il danno all'immagine dedotto dalla per 30.000,00 euro, non si vede come poi CP_1 abbia ritenuto di compensare il credito di essa appellante con somme, asseritamente dovute alla controparte, tali da azzerare il suo credito, che, tutt'al più, avrebbe solo potuto essere ridimensionato. Infine, con il settimo motivo di appello, la società posto che il Tribunale non avrebbe dovuto rigettare la sua domanda di Pt_1 pagamento e quindi condannarla alle spese e tenuto conto che essa le aveva comunque già versate al fine di evitare un'esecuzione ai suoi danni, chiedeva la condanna della alla restituzione delle spese CP_1 processuali del I grado oltre alla rifusione in suo favore di quelle del presente grado. Si costituiva anche in questa sede la contestando, quanto al primo e secondo motivo di CP_2 CP_1 appello, le deduzioni dell'appellante in punto di nullità della sentenza, la cui motivazione era a suo parere chiara e comprensibile sicché ne emergeva certamente il percorso logico seguito ed osservando, quanto al terzo e al quarto motivo, che in realtà il Tribunale aveva anche correttamente valutato il materiale probatorio in atti accertando la sussistenza dei vizi sia sulla base delle fotografie da essa prodotte sia sulla base della mail da essa scambiate con il cliente inglese che lamentava la verniciatura difettosa dei pannelli, del resto a suo dire riconosciuta dalla stessa nella sua missiva del 18/1/19, il che evidenziava come il primo Giudice Pt_1 avesse correttamente rigettato l'eccezione della venditrice di decadenza dall'azione di garanzia per vizi.
Affermava poi di aver anche dimostrato il danno subito per non aver ricevuto il pagamento della cabina armadio difettosa, per 16.000,00 euro, nonché l'ulteriore danno di euro 7.500,00 corrispondente agli esborsi da essa sopportati per la riverniciatura dei materiali, come giustamente stabilito dal Tribunale. Ne conseguiva anche l'infondatezza – concludeva la società – delle doglianze di parte appellante in ordine alla sua CP_1 condanna alla rifusione delle spese processuali.
Ciò posto la Corte osserva che l'appello è fondato.
Vanno anzitutto rigettati i primi due motivi di appello non ricorrendo un'ipotesi di nullità della sentenza: le censure di parte appellante volte ad evidenziare la non corretta applicazione dei principi in punto di onere della prova attengono al profilo della erroneità dell'applicazione della legge ma non implicano necessariamente l'incomprensibilità del percorso motivazionale seguito dal primo Giudice, percorso consistito nell'aver ritenuto non provata la qualità della fornitura come ordinata dalla e, venendo al secondo motivo di CP_1 appello, nell'aver ritenuto (a torto o a ragione si vedrà) che sussistevano vizi tali da fondare, in accoglimento della riconvenzionale con cui l'odierna appellante aveva dedotto di aver dovuto spendere 7.500,00 euro per riverniciare i pannelli – solo di questa riconvenzionale giacché il primo Giudice non menzionava in alcun modo l'ulteriore riconvenzionale proposta per ottenere il risarcimento, per 30.000,00 euro, dei danni all'immagine asseritamente subiti - un'obbligazione risarcitoria in capo alla di valore pari al credito Pt_1 da questa azionato in sede monitoria, così da azzerarlo.
Dovranno invece essere accolti i restanti motivi di appello, il terzo dei quali era volto a censurare la ritenuta infondatezza della sua eccezione di decadenza della controparte dalla garanzia per vizi in ragione di un'errata interpretazione della sua missiva in data 18/1/19 (cfr. doc.7 di cui al suo fascicolo di I grado, in atti) con la quale, secondo la e secondo il Tribunale, essa avrebbe riconosciuto i vizi della fornitura CP_1 Pt_1 così operando l'art.1495 cc i cui commi 1 e 2 prevedono che “Il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti
o dalla legge” e che “La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato”. Orbene il Tribunale ha affermato che nella citata missiva la avrebbe affermato solo con Pt_1
“formula meramente di stile” di non comprendere di quali vizi la controparte parlasse ma che comunque aveva dato la sua disponibilità ad intervenire per ripristinare la dovuta qualità dei pannelli così riconoscendone i vizi lamentati. Tuttavia il tenore della missiva era il seguente: “Riscontriamo la Vs del 17.1.2019 in merito alla quale vi precisiamo quanto segue. Non è ben chiaro quali siano esattamente i difetti che vengono lamentati nella sopracitata Vs, né se questi derivino da vizi di costruzione o da altro. Sospesa quindi ogni migliore valutazione sulla natura di quanto intendete contestare rileviamo che ai termini di contratto la Parte_1 non sarebbe neppure tenuta ad una garanzia per eventuali vizi. Ciò premesso in via di correttezza e al solo fine di tentare di risolvere rapidamente la questione, Vi informiamo che siamo disponibili a ricevere gli arredi presso la nostra sede ed alla esecuzione della nuova finitura scelta dal vostro cliente (laccatura lucida in luogo del tranciato delle parti esterne degli arredi area 'master bedroom' ”. Pt_2
Ebbene la Corte ritiene effettivamente erronee le valutazioni compiute dal primo Giudice in ordine al significato di tale missiva. Va premesso peraltro che la comunicazione della Casa regia alla quale la
Pt_1 con la indicata missiva, aveva risposto era del seguente tenore “Buongiorno, con la presente siamo ad informare che il cliente con immobile sito in 28, Chester Terrace, Londra ci ha rimandato parte del materiale da Voi prodotto. Le parti presentano evidenti segni di alterazione e quindi lo stesso cliente ha richiesto rimozione dei suddetti pezzi e loro immediato rifacimento e reinstallazione. In allegato parte delle foto che testimoniano quanto affermato dal nostro cliente. Chiediamo, quanto prima possibile, di contattarci per poter visionare insieme il materiale che si trova presso uno dei nostri fornitori. In attesa di Vs., porgiamo cordiali saluti.” ossia non indicava in modo preciso i vizi lamentati, rimandando solo a delle fotografie (su cui si dirà oltre) e riferendo solo che i pannelli presentavano “evidenti segni di alterazione”. In ogni caso la risposta della non rappresentava certo un riconoscimento dei, non meglio precisati dalla vizi: la
Pt_1 CP_1 infatti aveva esordito stigmatizzando anzitutto l'assenza di chiarezza nella mail della controparte circa
Pt_1 la descrizione dei pretesi vizi, chiarendo subito che non si evinceva nemmeno se tali pretesi vizi fossero da attribuire a difetti di costruzione o da altro, quindi ipotizzando anche, ove pure i vizi fossero risultati esistenti, responsabilità di altri soggetti;
ancora, la si era premunita di specificare che era da intendersi
Pt_1
“Sospesa quindi ogni migliore valutazione” – dunque nessun riconoscimento – e che le valutazioni, comunque sospese, avrebbero riguardato la “natura di quanto intendete contestare” ossia la natura delle sole contestazioni della Casa regia, escludendosi, dunque, ancora una volta, ogni riconoscimento circa la corrispondenza al vero di tali contestazioni. Come non bastasse l'appellante si era dimostrata comunque disponibile, in un'ottica di collaborazione fra contraenti, a verificare la merce ma precisando che ciò era unicamente “in via di correttezza e al solo fine di tentare di risolvere rapidamente la questione”. Tutto ciò posto non è dato comprendere come il Tribunale abbia potuto interpretare tale missiva alla stregua di un riconoscimento circa l'effettiva esistenza dei vizi e la loro attribuibilità all'operato della venditrice.
Non sussistendo, poi, alcun riconoscimento dei vizi il primo Giudice avrebbe dovuto applicare l'art.1495, comma 1, cc su citato che prevede che la denunzia dei vizi deve avvenire entro otto giorni dalla loro scoperta, termine che era stato anche ribadito nella clausola n.15 del contratto di fornitura in atti (cfr. doc.1 di cui al fascicolo di parte in I grado). In proposito si osserva che è rimasta incontestata la deduzione della Pt_1 secondo cui la fornitura sarebbe stata ultimata in data 9/8/18 (del resto a tale data risale infatti l'ultimo Pt_1 dei documenti di trasporto dei pannelli depositati in sede monitoria dall'odierna appellante) sicché gli otto giorni previsti ai fini della decadenza erano andati a scadere il 17/8/18. E' pur vero che in teoria i vizi di una CP_ fornitura potrebbero venire scoperti anche in un momento successivo alla consegna della merce ma la regia non ha mai, non solo provato ma, nemmeno allegato in quale data, allora, avrebbe scoperto i vizi: del resto nella citata mail inviata dall'odierna appellata alla essa affermava solo che il suo cliente inglese Pt_1 gli aveva “rimandato parte del materiale da Voi prodotto” e, deve ritenersi, doveva eventualmente essere stato in quel momento che la ricevendo indietro il materiale dall'Inghilterra, ne aveva scoperto i difetti CP_1 ma nessuna indicazione circa la data in cui ciò sarebbe avvenuta risulta riportata in tale mail;
e, certo, cedeva a carico della Casa Regia l'onere di provare la data in cui avrebbe appreso dei difetti della fornitura al fine di dimostrare di averli contestati alla nei successivi otto giorni, prova che parte appellata non aveva però Pt_1 offerto in alcun modo. Ne consegue la sua decadenza, in accoglimento della corrispondente eccezione della dall'invocata garanzia. Parte_1
Tanto comporta l'insussistenza di ogni obbligo risarcitorio in capo all'odierna appellante e quindi il rigetto delle domande riconvenzionali della società Casa Regia.
Per quanto, a questo punto, ad abundantiam, vale la pena solo accennare comunque anche all'infondatezza del quarto e quinto motivo di appello, inerenti l'erronea valutazione, da parte del primo Giudice, del materiale probatorio agli atti in punto di effettiva esistenza dei vizi in questione ma soprattutto in punto di certa addebitabilità di tali vizi alla è pur vero che le fotografie in atti evidenziano taluni pannelli che Pt_1 appaiono “ingialliti” rispetto ad altri ma è anche vero che l'unica teste escussa, , consulente Testimone_1 esterna della società appellante per il mercato inglese, aveva ricordato di essersi recata nel luogo in cui erano depositati i pannelli, di averli visti e di non aver notato nessuna differenza di colore nel legno dei vari pezzi, tanto che lei ed altro personale della avevano invitato un socio della per recarsi anche lui Pt_1 CP_1 sul posto e verificare la mancanza dei difetti lamentati ma questi per due volte non si era presentato. Orbene, premesso che la qualità di consulente esterna della in capo alla teste, per quanto richieda un esame Pt_1 attento delle relative dichiarazioni, non la rende per questo del tutto inattendibile, tale deposizione risulta piuttosto precisa e significativa e autorizza il dubbio che, forse, se vi era stato un ingiallimento di alcuni pannelli ciò – come ipotizzato dall'appellante – poteva anche essersi verificato a distanza di tempo dalla loro consegna e magari in ragione delle modalità di custodia dei pannelli, alcuni dei quali avrebbero potuto essere rimasti, ad esempio, esposti al sole, cosa che spiegherebbe un eventuale successivo ingiallimento del colore;
quanto poi alla rilevazione colorimetrica che dovrebbe provare errori nella verniciatura dei pannelli deve convenirsi con l'appellante laddove ha evidenziato che trattavasi di una nota tecnica su carta intestata a tale
IU EF RL ma priva di qualunque sottoscrizione e data certa. La Casa regia, insomma, non ha dimostrato che, ove pure sussistente una tale alterazione del colore su alcuni pezzi, ciò non potesse essere stato causato da fatto proprio, per le modalità di custodia dei pannelli in magazzino o quant'altro. Ipotesi, anche queste plausibili, su cui il Tribunale nulla aveva argomentato, senza considerare che – giacchè la sentenza impugnata non aveva in alcun modo trattato la domanda risarcitoria del preteso danno all'immagine per 30.000,00 euro né aveva spiegato dove sarebbe la prova che il cliente inglese aveva trattenuto 16.000,00 euro dal compenso dovuto a , limitandosi a motivare circa la dimostrazione, da parte di quest'ultima, di aver speso CP_1
7.500,00 euro per ripristinare i pannelli difettosi - restano ignote le ragioni per cui il saldo del dare-avere tra le parti doveva considerarsi pari a zero (tutt'al più, infatti, si sarebbero potuti sottrare tali 7.500,00 euro alla somma ingiunta a carico della ). CP_1
Errate risultano poi le affermazioni del Tribunale in merito alla mancata prova, da parte della della Pt_1 sussistenza ed entità del proprio credito, come azionato in sede monitoria: l'ammontare di esso è invece rimasto incontestato, avendo la proposto opposizione unicamente in ragione dei dedotti vizi della merce. CP_1
Ad ogni modo nessuna somma potrà essere detratta dall'importo recato dal decreto ingiuntivo stante la già evidenziata decadenza dell'appellata dalla garanzia per vizi.
Dovrà pertanto riformarsi anche la statuizione della sentenza di I grado in punto di spese processuali e disporsi la condanna della società appellata alla restituzione degli importi versati dalla a titolo di spese Pt_1 processuali liquidate dal primo Giudice. Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso tenuto conto del valore della controversia, della sua contenuta complessità e dell'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- in accoglimento dell'appello proposto da rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 [...]
e conferma pertanto il decreto ingiuntivo n.169/19 del Tribunale di Spoleto;
CP_1
- condanna alla restituzione delle spese processuali corrisposte dalla per CP_1 Pt_1 euro 4.243,83 in esecuzione della sentenza impugnata nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'appellante nel presente grado di giudizio che si liquidano in euro
804,00 per spese ed euro 6.000,00 per compenso professionale oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 31/10/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.295/2023
Tra:
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
IO PP del foro di Spoleto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Spoleto,
Corso Mazzini n.39, come da delega in calce all'atto di appello Appellante
e
, in persona del legale rappresentate pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
AS SS del foro di Ancona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cerreto
d'Esi, Via XXIV Maggio n.10, come da delega in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
Appellata
avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.248/23 del Tribunale di Spoleto
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia riformare, per tutti i motivi dedotti nell'atto di appello, la sentenza n. 248/2023 impugnata in ogni capo di condanna, poiché nulla per motivazione apparente ed essendo pronunciata in violazione dell'art. 112 c.p.c., comunque errata in fatto ed in diritto, conseguentemente, rigettare l'opposizione proposta da avanti al Tribunale di Spoleto avverso CP_1 il decreto ingiuntivo n. 169/2019 anche occorrendo, dichiarando decaduta dalla denuncia dei CP_1 vizi e dalla relativa azione di garanzia sia a termini delle condizioni generali di contratto sia del codice civile
e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 169/2019 così come richiesto nelle conclusioni del giudizio di primo grado.
In ogni caso nel merito respingere tutte le domande proposte da e condannare la stessa a CP_1 pagare in favore di la somma di euro 34.050,00 o quella diversa che risulterà accertata, oltre Parte_1 interessi moratori ex D. Lgs 231/2002 dalla data del dovuto sino al saldo. Condannare altresì CP_1 al pagamento/restituzione della somma di euro 4.243,83 pagata da con animo di rivalsa a seguito Parte_1 della notifica di atto di precetto per il pagamento delle spese liquidate a favore di con la sentenza CP_1 di primo grado qui impugnata.
Con vittoria di spese competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.”
Per CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria eccezione, deduzione, produzione disattesa e reietta
Confermare la sentenza n. 248/2023 impugnata da e per l'effetto condannare quest'ultima al Parte_1 pagamento delle spese processuali del presente procedimento di appello.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari”.
All'esito della prima udienza si fissava, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 6/11/24 ma in quella sede, per ragioni di carico del ruolo, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti al 5/3/25 quando gli atti venivano quindi rimessi al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato la esponeva di aver chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Parte_1
Spoleto un decreto ingiuntivo con cui era stato intimato alla il pagamento in suo favore, quale CP_1 prezzo della fornitura di pannelli in legno, della somma di euro 34.050,00, spiegando che quest'ultima società aveva proposto opposizione avverso tale decreto affermando che la somma non era in realtà dovuta e spiegando domanda riconvenzionale al fine di ottenere quanto meno la compensazione tra il prezzo ancora dovuto ed il risarcimento, da porre a carico di essa dei danni a lei cagionati in ragione dei vizi dei pannelli, Parte_1 molti dei quali presentavano a suo dire una colorazione alterata rispetto a quella indicata nell'ordine, vizi per ripristinare i quali essa avrebbe sborsato l'importo di 7.500,00 euro, nonché in ragione dei gravi danni di immagine, per 30.000,00 euro, da essa subiti per i difetti della fornitura trattandosi di pannelli destinati ad arredare le camere di un condominio di lusso in Inghilterra. La società appellante dava poi atto di essersi costituita in sede di opposizione eccependo la tardività della contestazione dei vizi in questione, peraltro solo genericamente indicati e poi unilateralmente modificati prima che essa potesse verificare lo stato dei pannelli e ciò anche in spregio alla clausola contrattuale che prevedeva che per eventuali difetti l'acquirente avrebbe dovuto subito rivolgersi al fornitore. Esponeva quindi che il Tribunale, sulla base della documentazione depositata e dopo aver assunto prove testimoniali aveva così statuito: “Per quanto meglio affermato in narrativa ed in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, revoca il decreto ingiuntivo n. 169/2019.
Ritiene che la domanda riconvenzionale da parte dell'opponente, stante la revoca del decreto ingiuntivo ed il versamento conseguente della minor somma che la ha effettuato per la fornitura della merce CP_1 oggi in questione, sia assorbita dalla revoca del decreto ingiuntivo.
Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 per competenze, oltre spese vive ed accessori di legge.
Respinge ogni altra domanda.”.
Orbene la società impugnava tale pronuncia deducendone, con i primi due motivi, la nullità sia per Pt_1 essere la motivazione meramente apparente non comprendendosi quali principi in materia di onere della prova fossero stati applicati né perché il credito azionato in sede monitoria fosse stato azzerato, sia per mancata corrispondenza tra quanto richiesto e quanto pronunciato non avendo il primo Giudice specificato in virtù di quale domanda riconvenzionale (ve ne erano più di una) avrebbe compensato il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto sino ad azzerarlo. Con il terzo motivo l'appellante si doleva dell'avvenuto rigetto della sua eccezione di decadenza della dall'azione di garanzia per vizi osservando come il Tribunale aveva CP_1 erroneamente ritenuto che tali vizi fossero stati riconosciuti da essa appellante quando in realtà, nella missiva cui il Tribunale si riferiva, essa aveva messo in chiaro di non comprendere di quali vizi si trattasse dichiarandosi disponibile solo a verificare la merce pro bono pacis. Con il quarto e quinto motivo, poi, la si Parte_1 doleva del fatto che il primo Giudice aveva erroneamente valutato le risultanze probatorie avendo ritenuto sussistenti e a lei addebitabili i vizi ex adverso dedotti nonostante che dalle foto in atti non emergesse necessariamente una tale conclusione e, soprattutto, senza motivare in merito all'unica testimonianza acquisita che aveva smentito le tesi di controparte. Ancora, con il sesto motivo di appello la censurava il Pt_1 ragionamento del primo Giudice secondo cui essa non aveva dimostrato il suo credito pretendendo che dovesse essere lei a provare l'insussistenza dei vizi quando in realtà cedeva a carico della controparte, attrice in via riconvenzionale per il risarcimento dei danni e che non aveva mai contestato di aver ricevuto la fornitura dei pannelli, provare la sussistenza dei vizi lamentati. Oltretutto, giacché il Tribunale non aveva argomentato in nessun modo circa il danno all'immagine dedotto dalla per 30.000,00 euro, non si vede come poi CP_1 abbia ritenuto di compensare il credito di essa appellante con somme, asseritamente dovute alla controparte, tali da azzerare il suo credito, che, tutt'al più, avrebbe solo potuto essere ridimensionato. Infine, con il settimo motivo di appello, la società posto che il Tribunale non avrebbe dovuto rigettare la sua domanda di Pt_1 pagamento e quindi condannarla alle spese e tenuto conto che essa le aveva comunque già versate al fine di evitare un'esecuzione ai suoi danni, chiedeva la condanna della alla restituzione delle spese CP_1 processuali del I grado oltre alla rifusione in suo favore di quelle del presente grado. Si costituiva anche in questa sede la contestando, quanto al primo e secondo motivo di CP_2 CP_1 appello, le deduzioni dell'appellante in punto di nullità della sentenza, la cui motivazione era a suo parere chiara e comprensibile sicché ne emergeva certamente il percorso logico seguito ed osservando, quanto al terzo e al quarto motivo, che in realtà il Tribunale aveva anche correttamente valutato il materiale probatorio in atti accertando la sussistenza dei vizi sia sulla base delle fotografie da essa prodotte sia sulla base della mail da essa scambiate con il cliente inglese che lamentava la verniciatura difettosa dei pannelli, del resto a suo dire riconosciuta dalla stessa nella sua missiva del 18/1/19, il che evidenziava come il primo Giudice Pt_1 avesse correttamente rigettato l'eccezione della venditrice di decadenza dall'azione di garanzia per vizi.
Affermava poi di aver anche dimostrato il danno subito per non aver ricevuto il pagamento della cabina armadio difettosa, per 16.000,00 euro, nonché l'ulteriore danno di euro 7.500,00 corrispondente agli esborsi da essa sopportati per la riverniciatura dei materiali, come giustamente stabilito dal Tribunale. Ne conseguiva anche l'infondatezza – concludeva la società – delle doglianze di parte appellante in ordine alla sua CP_1 condanna alla rifusione delle spese processuali.
Ciò posto la Corte osserva che l'appello è fondato.
Vanno anzitutto rigettati i primi due motivi di appello non ricorrendo un'ipotesi di nullità della sentenza: le censure di parte appellante volte ad evidenziare la non corretta applicazione dei principi in punto di onere della prova attengono al profilo della erroneità dell'applicazione della legge ma non implicano necessariamente l'incomprensibilità del percorso motivazionale seguito dal primo Giudice, percorso consistito nell'aver ritenuto non provata la qualità della fornitura come ordinata dalla e, venendo al secondo motivo di CP_1 appello, nell'aver ritenuto (a torto o a ragione si vedrà) che sussistevano vizi tali da fondare, in accoglimento della riconvenzionale con cui l'odierna appellante aveva dedotto di aver dovuto spendere 7.500,00 euro per riverniciare i pannelli – solo di questa riconvenzionale giacché il primo Giudice non menzionava in alcun modo l'ulteriore riconvenzionale proposta per ottenere il risarcimento, per 30.000,00 euro, dei danni all'immagine asseritamente subiti - un'obbligazione risarcitoria in capo alla di valore pari al credito Pt_1 da questa azionato in sede monitoria, così da azzerarlo.
Dovranno invece essere accolti i restanti motivi di appello, il terzo dei quali era volto a censurare la ritenuta infondatezza della sua eccezione di decadenza della controparte dalla garanzia per vizi in ragione di un'errata interpretazione della sua missiva in data 18/1/19 (cfr. doc.7 di cui al suo fascicolo di I grado, in atti) con la quale, secondo la e secondo il Tribunale, essa avrebbe riconosciuto i vizi della fornitura CP_1 Pt_1 così operando l'art.1495 cc i cui commi 1 e 2 prevedono che “Il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti
o dalla legge” e che “La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato”. Orbene il Tribunale ha affermato che nella citata missiva la avrebbe affermato solo con Pt_1
“formula meramente di stile” di non comprendere di quali vizi la controparte parlasse ma che comunque aveva dato la sua disponibilità ad intervenire per ripristinare la dovuta qualità dei pannelli così riconoscendone i vizi lamentati. Tuttavia il tenore della missiva era il seguente: “Riscontriamo la Vs del 17.1.2019 in merito alla quale vi precisiamo quanto segue. Non è ben chiaro quali siano esattamente i difetti che vengono lamentati nella sopracitata Vs, né se questi derivino da vizi di costruzione o da altro. Sospesa quindi ogni migliore valutazione sulla natura di quanto intendete contestare rileviamo che ai termini di contratto la Parte_1 non sarebbe neppure tenuta ad una garanzia per eventuali vizi. Ciò premesso in via di correttezza e al solo fine di tentare di risolvere rapidamente la questione, Vi informiamo che siamo disponibili a ricevere gli arredi presso la nostra sede ed alla esecuzione della nuova finitura scelta dal vostro cliente (laccatura lucida in luogo del tranciato delle parti esterne degli arredi area 'master bedroom' ”. Pt_2
Ebbene la Corte ritiene effettivamente erronee le valutazioni compiute dal primo Giudice in ordine al significato di tale missiva. Va premesso peraltro che la comunicazione della Casa regia alla quale la
Pt_1 con la indicata missiva, aveva risposto era del seguente tenore “Buongiorno, con la presente siamo ad informare che il cliente con immobile sito in 28, Chester Terrace, Londra ci ha rimandato parte del materiale da Voi prodotto. Le parti presentano evidenti segni di alterazione e quindi lo stesso cliente ha richiesto rimozione dei suddetti pezzi e loro immediato rifacimento e reinstallazione. In allegato parte delle foto che testimoniano quanto affermato dal nostro cliente. Chiediamo, quanto prima possibile, di contattarci per poter visionare insieme il materiale che si trova presso uno dei nostri fornitori. In attesa di Vs., porgiamo cordiali saluti.” ossia non indicava in modo preciso i vizi lamentati, rimandando solo a delle fotografie (su cui si dirà oltre) e riferendo solo che i pannelli presentavano “evidenti segni di alterazione”. In ogni caso la risposta della non rappresentava certo un riconoscimento dei, non meglio precisati dalla vizi: la
Pt_1 CP_1 infatti aveva esordito stigmatizzando anzitutto l'assenza di chiarezza nella mail della controparte circa
Pt_1 la descrizione dei pretesi vizi, chiarendo subito che non si evinceva nemmeno se tali pretesi vizi fossero da attribuire a difetti di costruzione o da altro, quindi ipotizzando anche, ove pure i vizi fossero risultati esistenti, responsabilità di altri soggetti;
ancora, la si era premunita di specificare che era da intendersi
Pt_1
“Sospesa quindi ogni migliore valutazione” – dunque nessun riconoscimento – e che le valutazioni, comunque sospese, avrebbero riguardato la “natura di quanto intendete contestare” ossia la natura delle sole contestazioni della Casa regia, escludendosi, dunque, ancora una volta, ogni riconoscimento circa la corrispondenza al vero di tali contestazioni. Come non bastasse l'appellante si era dimostrata comunque disponibile, in un'ottica di collaborazione fra contraenti, a verificare la merce ma precisando che ciò era unicamente “in via di correttezza e al solo fine di tentare di risolvere rapidamente la questione”. Tutto ciò posto non è dato comprendere come il Tribunale abbia potuto interpretare tale missiva alla stregua di un riconoscimento circa l'effettiva esistenza dei vizi e la loro attribuibilità all'operato della venditrice.
Non sussistendo, poi, alcun riconoscimento dei vizi il primo Giudice avrebbe dovuto applicare l'art.1495, comma 1, cc su citato che prevede che la denunzia dei vizi deve avvenire entro otto giorni dalla loro scoperta, termine che era stato anche ribadito nella clausola n.15 del contratto di fornitura in atti (cfr. doc.1 di cui al fascicolo di parte in I grado). In proposito si osserva che è rimasta incontestata la deduzione della Pt_1 secondo cui la fornitura sarebbe stata ultimata in data 9/8/18 (del resto a tale data risale infatti l'ultimo Pt_1 dei documenti di trasporto dei pannelli depositati in sede monitoria dall'odierna appellante) sicché gli otto giorni previsti ai fini della decadenza erano andati a scadere il 17/8/18. E' pur vero che in teoria i vizi di una CP_ fornitura potrebbero venire scoperti anche in un momento successivo alla consegna della merce ma la regia non ha mai, non solo provato ma, nemmeno allegato in quale data, allora, avrebbe scoperto i vizi: del resto nella citata mail inviata dall'odierna appellata alla essa affermava solo che il suo cliente inglese Pt_1 gli aveva “rimandato parte del materiale da Voi prodotto” e, deve ritenersi, doveva eventualmente essere stato in quel momento che la ricevendo indietro il materiale dall'Inghilterra, ne aveva scoperto i difetti CP_1 ma nessuna indicazione circa la data in cui ciò sarebbe avvenuta risulta riportata in tale mail;
e, certo, cedeva a carico della Casa Regia l'onere di provare la data in cui avrebbe appreso dei difetti della fornitura al fine di dimostrare di averli contestati alla nei successivi otto giorni, prova che parte appellata non aveva però Pt_1 offerto in alcun modo. Ne consegue la sua decadenza, in accoglimento della corrispondente eccezione della dall'invocata garanzia. Parte_1
Tanto comporta l'insussistenza di ogni obbligo risarcitorio in capo all'odierna appellante e quindi il rigetto delle domande riconvenzionali della società Casa Regia.
Per quanto, a questo punto, ad abundantiam, vale la pena solo accennare comunque anche all'infondatezza del quarto e quinto motivo di appello, inerenti l'erronea valutazione, da parte del primo Giudice, del materiale probatorio agli atti in punto di effettiva esistenza dei vizi in questione ma soprattutto in punto di certa addebitabilità di tali vizi alla è pur vero che le fotografie in atti evidenziano taluni pannelli che Pt_1 appaiono “ingialliti” rispetto ad altri ma è anche vero che l'unica teste escussa, , consulente Testimone_1 esterna della società appellante per il mercato inglese, aveva ricordato di essersi recata nel luogo in cui erano depositati i pannelli, di averli visti e di non aver notato nessuna differenza di colore nel legno dei vari pezzi, tanto che lei ed altro personale della avevano invitato un socio della per recarsi anche lui Pt_1 CP_1 sul posto e verificare la mancanza dei difetti lamentati ma questi per due volte non si era presentato. Orbene, premesso che la qualità di consulente esterna della in capo alla teste, per quanto richieda un esame Pt_1 attento delle relative dichiarazioni, non la rende per questo del tutto inattendibile, tale deposizione risulta piuttosto precisa e significativa e autorizza il dubbio che, forse, se vi era stato un ingiallimento di alcuni pannelli ciò – come ipotizzato dall'appellante – poteva anche essersi verificato a distanza di tempo dalla loro consegna e magari in ragione delle modalità di custodia dei pannelli, alcuni dei quali avrebbero potuto essere rimasti, ad esempio, esposti al sole, cosa che spiegherebbe un eventuale successivo ingiallimento del colore;
quanto poi alla rilevazione colorimetrica che dovrebbe provare errori nella verniciatura dei pannelli deve convenirsi con l'appellante laddove ha evidenziato che trattavasi di una nota tecnica su carta intestata a tale
IU EF RL ma priva di qualunque sottoscrizione e data certa. La Casa regia, insomma, non ha dimostrato che, ove pure sussistente una tale alterazione del colore su alcuni pezzi, ciò non potesse essere stato causato da fatto proprio, per le modalità di custodia dei pannelli in magazzino o quant'altro. Ipotesi, anche queste plausibili, su cui il Tribunale nulla aveva argomentato, senza considerare che – giacchè la sentenza impugnata non aveva in alcun modo trattato la domanda risarcitoria del preteso danno all'immagine per 30.000,00 euro né aveva spiegato dove sarebbe la prova che il cliente inglese aveva trattenuto 16.000,00 euro dal compenso dovuto a , limitandosi a motivare circa la dimostrazione, da parte di quest'ultima, di aver speso CP_1
7.500,00 euro per ripristinare i pannelli difettosi - restano ignote le ragioni per cui il saldo del dare-avere tra le parti doveva considerarsi pari a zero (tutt'al più, infatti, si sarebbero potuti sottrare tali 7.500,00 euro alla somma ingiunta a carico della ). CP_1
Errate risultano poi le affermazioni del Tribunale in merito alla mancata prova, da parte della della Pt_1 sussistenza ed entità del proprio credito, come azionato in sede monitoria: l'ammontare di esso è invece rimasto incontestato, avendo la proposto opposizione unicamente in ragione dei dedotti vizi della merce. CP_1
Ad ogni modo nessuna somma potrà essere detratta dall'importo recato dal decreto ingiuntivo stante la già evidenziata decadenza dell'appellata dalla garanzia per vizi.
Dovrà pertanto riformarsi anche la statuizione della sentenza di I grado in punto di spese processuali e disporsi la condanna della società appellata alla restituzione degli importi versati dalla a titolo di spese Pt_1 processuali liquidate dal primo Giudice. Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso tenuto conto del valore della controversia, della sua contenuta complessità e dell'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- in accoglimento dell'appello proposto da rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 [...]
e conferma pertanto il decreto ingiuntivo n.169/19 del Tribunale di Spoleto;
CP_1
- condanna alla restituzione delle spese processuali corrisposte dalla per CP_1 Pt_1 euro 4.243,83 in esecuzione della sentenza impugnata nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'appellante nel presente grado di giudizio che si liquidano in euro
804,00 per spese ed euro 6.000,00 per compenso professionale oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 31/10/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)