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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa. Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 501 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
(C.F. ), in persona del suo Sindaco e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, con sede in alla piazza Parte_2 Pt_1
Barbacani n. 2, rappresentato e difeso dall'avv. Nicolino Zaccaria come in atti;
-appellante-
Contro
Controparte_1
(C.F. ),in breve , in persona del suo legale rappresentante pro- P.IVA_2 CP_2
tempore, con sede in Lanciano alla località Marcianese, Zona industriale n. 5, rappresentata e difesa come in atti dagli avv.ti Rocky Gabriel Mariano e Chiara
Annecchini;
- appellata -
Nonché Controparte_3
(C.F. ), in breve in persona del suo
[...] P.IVA_3 CP_4
legale rappresentante pro-tempore, con sede in alla piazza Garibaldi n. 2, CP_3 rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Daniele Antonelli;
- altra appellata -
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Lanciano n.421/22 pubblicata in data 24.11.2022.
Conclusioni delle parti.
Per l'appellante:
Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, in accoglimento dell'impugnazione: a. condannare la in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del Parte_1
, delle spese e competenze di lite del primo grado di giudizio;
[...]
b. condannare la in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore dell'
[...]
Provincia di delle spese e Controparte_3 CP_3 competenze di lite del primo grado di giudizio;
c. in subordine, nella ipotesi di rigetto della conclusione sub b. che precede, disporre la compensazione delle spese e competenze di lite del primo grado di giudizio tra il e l' Provincia di Parte_1 Controparte_3
CP_3
d. sempre e comunque con vittoria delle spese e competenze di lite del grado d'appello;
Per la : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per quanto spiegato e, per l'effetto, confermare i capi oggetto di gravame della Sentenza n. 421/2022 pubblicata in data 24/11/2022 resa nel giudizio innanzi al Tribunale di Lanciano n.
323/2022 R.G.
con condanna dell'Appellante alle spese di lite del grado di appello.
Per l' della Provincia di Controparte_3 CP_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello,
- dichiarare inammissibile, in fatto ed in diritto, e/o rigettare integralmente l'appello proposto dal e, per l'effetto confermare la sentenza n. 421/2022 del Parte_1 Tribunale di Lanciano – Sezione Civile, pubblicata il 24/11/2022 ed emessa nell'ambito del procedimento n. 323/2022 R.G. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, che all'uopo rende la dichiarazione di rito.
FATTO E DIRITTO
1.Con sentenza n.421/22 pubblicata in data 24.11.2022 il Tribunale di Lanciano ha deciso, previa autorizzazione dell'opponente alla chiamata in causa dell'
[...]
, con conseguente Controparte_3 Controparte_3 differimento della prima udienza, l'opposizione spiegata dal Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo rilasciato in favore della Controparte_1
per il pagamento della somma di € 23.216,32, oltre interessi
[...]
di mora e spese di procedura, a titolo di corrispettivo per la fornitura idrica prestata in favore di « », di cui Controparte_5
alle fatture nn. 230/2017, 660/2017, 455/2018 e 45689/2019 .
1.1 Nell'atto di opposizione il eccepiva: Parte_1
- il proprio difetto di legittimazione passiva essendo il rapporto dedotto in giudizio riferibile alla Controparte_3 Controparte_3
(di seguito anche , poiché soggetto titolare della « CP_4 Controparte_5
» ove sarebbe stata effettuata la fornitura oggetto di causa, tenuta
[...]
dunque a rispondere in via diretta della pretesa di pagamento avanzata dalla ovvero affinché restituisse, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., quanto CP_2 dall'opponente eventualmente versato;
-il difetto di competenza per territorio del Tribunale di Lanciano, in quanto in relazione alle obbligazioni degli enti pubblici territoriali trovavano applicazione, in deroga all'art. 1182 c.c., le norme di contabilità degli enti pubblici, tra cui gli artt.
159, 185, 209 e 216 del D.Lgs. n. 267 del 2000 che fissavano nella Tesoreria comunale il luogo d'adempimento delle obbligazioni medesime, per cui, essendo il servizio di Tesoreria del svolto presso lo sportello locale di Parte_1 Pt_1
di già già Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
(rifondata, come “Good Bank”, nel 2015), già
[...] [...] la cognizione della controversia apparteneva al Tribunale Controparte_9
di Vasto, in quanto autorità giudiziaria del nel quale aveva sede sia Pt_1
l'anzidetto sportello locale di che gli sportelli locali facenti in Controparte_6
precedenza capo a a e a Controparte_7 Controparte_8
o, in subordine, al Tribunale di Controparte_9
LA (quale autorità giudiziaria del ove aveva sede legale Pt_1 CP_6
o, in subordine, al Tribunale di BE (quale autorità giudiziaria del
[...]
ove aveva sede legale o, in subordine, al Tribunale di Pt_1 Controparte_7
(quale autorità giudiziaria del ove avevano sede legale sia CP_3 Pt_1 [...]
che Controparte_8 Controparte_9
).
[...]
-in ulteriore subordine, per la sola ipotesi in cui il Tribunale adito avesse ritenuto determinante, ai fini dell'individuazione del giudice munito di competenza territoriale, le date di scadenza dei pagamenti delle fatture emesse dalla società
la competenza il Tribunale di Vasto, in quanto autorità giudiziaria del CP_2
nel quale avevano sede gli sportelli locali facenti capo agli istituti svolgenti Pt_1 il servizio di Tesoreria alle date di scadenza riportate nelle citate fatture, nell'ordine
Controparte_9 Controparte_8
e o, in subordine:
[...] Controparte_7
- per le fatture nn. 230/2017 e 660/2017 il Tribunale di Chieti, siccome autorità giudiziaria del in cui avevano sede legale Pt_1 [...]
e Controparte_9 Controparte_8
- per le fatture nn. 455/2018 e 45689/2019 il Tribunale di BE, poiché autorità giudiziaria del Comune ove aveva sede legale Controparte_7
-l'incompetenza del Tribunale di Lanciano anche secondo la disciplina di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.
- la mancanza del contratto in forma scritta, disciplinante i rapporti con la e CP_2 del preventivo impegno di spesa di cui all'art 183 T.U.EE.LL, che determinavano l'inesistenza di qualsivoglia vincolo giuridico o obbligazione a carico dell'Ente locale opponente per i titoli dedotti nel decreto ingiuntivo opposto. 1.2 All'opposizione resisteva la contestando l'eccezione di incompetenza CP_2
sollevata dal e ribadendo la fondatezza della propria pretesa Parte_1
creditoria;
1.3 La terza chiamata in causa a sua volta deduceva il proprio difetto di CP_4 legittimazione passiva in favore della , di cui Controparte_5
chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa, in quanto allo stato dotata di propria autonomia giuridica per non essersi completato procedimento di trasformazione amministrativa prevista dalla Legge regionale Abruzzo n. 17/2011 (volta al riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e chiedeva quindi in via principale e nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...]
stante l'insussistenza di alcun vincolo contrattuale e/o Controparte_10 rapporto tra la stessa e il e/o la e, per l'effetto Parte_1 CP_11
ritenere che nessuna somma e per nessun titolo era da essa dovuta, non avendo quest'ultima obblighi di alcun genere nei confronti delle altre parti in giudizio.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuto il diritto del ad essere tenuto indenne dalle richieste creditorie della Parte_1 CP_11
ritenere e dichiarare obbligata al pagamento, di eventuali somme accertate in
[...] corso di giudizio, la terza chiamata in causa , Controparte_5 con corrispondente condanna ed obbligo di quest'ultima a tenere indenne la
[...]
Chieti da qualsiasi avversa pretesa e richiesta. Controparte_10
1.4 Il giudice di prime cure, soprassedendo sulla richiesta di chiamata in causa della
Cont
formulata dalla ritenuta dirimente l'eccezione di incompetenza CP_5 sollevata dall'opponente fissava udienza di discussione orale all'esito della quale pronunciava la sentenza gravata con la quale:
1)in accoglimento dell'opposizione dichiarava l'incompetenza del Tribunale di
Lanciano in favore del Tribunale di Vasto revocando il d.i. opposto;
2)compensava le spese di lite tra il e e condannava il Parte_1 CP_11
alla rifusione, in favore dell' Parte_1 Controparte_3
n. 1 della Provincia di Chieti, delle spese del giudizio, liquidate in €
[...]
1.700,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A. . 2. Nel proprio atto di appello il contesta la regolamentazione delle Parte_1
spese di lite adottata dal primo giudice con la seguente motivazione «Le spese, a ragione della particolarità della materia, vengono compensate tra l'attore opponente e la convenuta opposta»;
«per quanto concerne quelle relative al terzo chiamato, attesa la preliminare richiesta di estensione del contraddittorio da parte dell'opposta, queste vanno poste
a carico del che ha inteso difendersi anche in punto di Parte_1
legittimazione oltre che di incompetenza territoriale del Tribunale adito. Le spese sopportate al terzo vengono, pertanto, poste a carico dell'opponente», per i motivi di seguito evidenziati.
2.1 Quanto alla disposta compensazione delle spese di lite tra esso opponente e la convenuta opposta:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 91 E 92 C.P.C. -
NON RICORRENZA DELLE IPOTESI PREVISTE MOTIVI DALL'ART. 92
C.P.C. PER DISPORRE LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE –
INSUSSISTENZA
Lamenta l'appellante la violazione da parte del primo giudice dei limiti che governano la compensazione delle spese posti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., secondo cui «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero», rappresentando in relazione alla accolta eccezione di incompetenza territoriale l'insussistenza del presupposti della soccombenza reciproca e della assoluta novità della questione o di intervenuti mutamenti giurisprudenziali, risolvendosi l'individuazione del foro ritenuto competente dal Tribunale di Lanciano nell'applicazione delle norme del c.p.c. e del D.Lgs. n. 267/2000, anche alla luce di copiosa, consolidata e univoca giurisprudenza .
Argomenta come anche considerando il noto intervento della Corte costituzionale, che con sentenza n. 77/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 92 c.p.c. «nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni», queste ultime non ricorrano e comunque non possono ritenersi esplicitate nella locuzione “particolarità della materia” di per sé neutra, come da giurisprudenza citata.
Conclude evidenziando che nella fattispecie scrutinata dal Tribunale di Lanciano non esisteva, né esiste, una valida motivazione per giustificare la disposta compensazione delle spese di lite.
2.2 Quanto alla disposta condanna al pagamento delle spese di lite della terza chiamata in causa
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 91 E 92 C.P.C. –
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CAUSALITÀ CHE GOVERNA LA
REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE
Con tale motivo contesta la decisione nella parte in cui ha disposto la sua condanna
Cont al pagamento delle spese di lite della rappresentando la violazione del principio di causalità sul presupposto che , come evidenziato anche al primo Parte_1 giudice, era obbligato ad avanzare l'istanza di chiamata in causa del terzo direttamente nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, disponendo in tal senso uniforme la giurisprudenza in relazione ai procedimenti di opposizione a
D.I. e che la decisione sulla competenza, assunta una volta autorizzata la chiamata in causa del terzo, era stata emessa senza alcun esame delle deduzioni ed eccezioni da quest'ultima sollevate in punto di propria legittimazione.
Ha inoltre argomentato che tale decisione appare ancor più incomprensibile in ragione delle conseguenze scaturite dalla chiamata in causa della Controparte_10
posto che la attrice in senso sostanziale, aveva anche avanzato nei confronti CP_2
della espressa domanda di condanna: «
3. in subordine, laddove Controparte_10 venisse accertata la titolarità dell'obbligazione in capo al terzo chiamato in causa, condannare il medesimo al pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo opposto a favore della in Controparte_1
breve C.F./P.Iva » . CP_11 P.IVA_2 Ha infine dedotto che nella fattispecie in esame nemmeno ricorreva l'unica ipotesi che giustifica la condanna del chiamante alle spese sopportate dal terzo, rappresentata dal fatto che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria, il che comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra detti due soggetti anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, evenienza da escludere sulla base delle stesse difese prospettate dalla (che ampiamente rappresentavano i problemi Controparte_10
organizzativi e di riordino, fatti oggetto di contenziosi amministrativi, pronunce della
Corte Costituzionale e atti di commissariamento, creatisi all'esito della entrata in vigore della L. R. Abruzzo n.17/11 sul riordino delle Istituzioni di Assistenza e
Beneficienza e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona).
3. Nel costituirsi nel presente grado di giudizio la ha contestato la fondatezza CP_2 dell'appello, rappresentando come la motivazione addotta a giustificazione della disposta compensazione delle spese di lite, lungi dal rimanere un involucro privo di contenuti trovasse aggancio nella particolare complessità della decisione, ampiamente argomentata, in merito alla determinazione della competenza territoriale oggetto di eccezione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, segnalando che la difficoltà interpretativa era dipesa anche dalla indicazione da parte dell'opponente di una serie innumerevole di fori alternativi oltre al foro di , fra Pt_1
l'altro alcuni dei quali indicati sulla base di dubbi criteri di collegamento;
Ha evidenziato quindi che l'opponente non si era limitato a sollevare l'eccezione di incompetenza ma aveva proposto molteplici eccezioni (non esaminate in quanto assorbite) che consentivano comunque di ravvisare una “soccombenza reciproca” in ragione dell'accoglimento di una sola di esse.
Ha invocato sul punto la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 31
Ottobre 2022 n. 32061, nella parte in cui afferma che “in tema di spese processuali
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tre le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale.”
Quanto al secondo motivo di impugnazione, ha dedotto che nel caso de quo la sentenza si era limitata a statuire solo su una questione pregiudiziale di rito, ovvero la competenza territoriale, tralasciando ed omettendo di decidere sulle ulteriori questioni di rito e di merito sollevate dall'opponente, con la conseguenza che alcun vaglio era stato effettuato sulla infondatezza delle pretese fatte valere da tutte le parti coinvolte in giudizio. Ha rappresentato che perché si possa condannare l'attore (in questo caso l'opposta) al pagamento delle spese del terzo chiamato in causa è necessario che le proprie domande siano state rigettate per infondatezza.
Ha precisato che la scelta di chiamare in causa la da parte del Controparte_12
nonostante la certezza di ottenere una declaratoria di Parte_1
incompetenza territoriale per cui non sarebbe stata necessaria anche una difesa nel merito e nonostante le incertezze cognitive sugli assetti societari del terzo, era rappresentativa di un comportamento incauto a discapito dell'economia processuale, di cui non poteva essere chiamata a rispondere essa appellata, nella sua veste di attrice sostanziale.
4.La a sua volta ha contestato l'ammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 CP_10
bis c,p,c. e nel merito la sua fondatezza, in considerazione del fatto che la sentenza gravata è completamente immune dalle censure prospettate dal , Parte_1
avendo il Tribunale di Lanciano legittimamente motivato il provvedimento sulla base di corrette argomentazioni giuridiche e in fatto in applicazione degli artt. 91 e 92
C.p.c., erroneamente censurate dall'appellante, avendo evidenziato che il Parte_1
non si era limitato ad eccepire l'incompetenza territoriale, ma svolgendo le
[...]
difese anche in punto di legittimazione passiva aveva così esteso il contraddittorio anche all' costringendo Parte_3 quest'ultima a costituirsi in giudizio a mezzo di procuratore legale le cui spese, pertanto, dovevano essere poste a carico del chiamante in causa. Ha comunque chiesto, in caso di accoglimento dell'appello, la liquidazione delle spese di lite in suo favore, a carico di quella parte che avesse dato causa alla sua costituzione.
5. All'esito dell'udienza del 08.10.2024, tenuta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c., la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate, è stata trattenuta a decisione.
6. L'appello è fondato e merita accoglimento .
Cont 6.1 Vanno disattese le censure di inammissibilità sollevate dalla difesa della in relazione all'atto di gravame proposto, poiché con esso si formulano espresse censure nell'interpretazione della disciplina applicabile e nella valutazione delle circostanze di fatto ritenute rilevanti, sì da rendere lo stesso da un canto scrutinabile, non incorrendo nell'alveo di applicazione dell'art. 348 bis c.p.c. (peraltro non più in vigore, nella invocata formulazione, all'epoca dell'introduzione del giudizio), dall'altro ammissibile, essendo espressamente indicate le parti di motivazione non condivise nonché le ragioni a sostegno della diversa ricostruzione della fattispecie fattuale e processuale coinvolta e le modifiche richieste.
6.2 Quanto al primo motivo, vertente sulla disposta compensazione delle spese di lite tra l'attore opponente e la convenuta opposta, rileva la Corte come essa non possa trovare adeguata giustificazione sulla base della generica locuzione della ricorrenza della “particolarità della materia”.
Ma anche a voler ritenere tale locuzione riferibile alla disciplina in punto di competenza applicata dal primo giudice non si può che rilevare come essa si sostanzi nell'applicazione delle norme che regolamentano la competenza per territorio nelle cause in cui sono interessati Enti Locali, che non appaiono di particolare difficoltà interpretativa.
Tanto che la decisione è stata assunta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
(procedimento caratterizzato da particolare snellezza) facendosi riferimento alle norme di diritto come interpretate alla luce dei costanti arresti giurisprudenziali citati. Né, come dedotto dalla la complessità dell'indagine demandata è CP_2
ravvisabile nella indicazione di altri fori concorrenti rispetto a quello del luogo in cui ha sede la Tesoreria dell'Ente locale, di cui lo stesso giudice di prime cure ritiene necessaria la contestazione e che conseguentemente ha espressamente esaminato.
Non ricorre , dunque, in concreto alcuna particolarità della materia idonea a far rientrare la disposta compensazione nell'alveo di quelle gravi ed eccezionali ragioni contemplate dalla pronuncia della Corte Costituzionale n.77/18.
E' altresì da escludere la ricorrenza della reciproca soccombenza posto che nel caso di specie non vi sono contrapposte domande che abbiano trovato reciproco accoglimento né vi è stato un parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, trovando accoglimento, totale, la prima delle eccezioni sollevate dal
. Parte_1
Non ricorrevano dunque ragioni per compensare le spese di lite tra le originarie parti, dovendosi applicare il regime della soccombenza.
6.3 Anche l'altra parte della statuizione fatta oggetto di gravame deve essere riformata.
Invero è consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non ricorre l'autonoma possibilità dell'opponente, ove ritenga comune la causa ad un terzo, citare quest'ultimo direttamente in giudizio, dovendo essere all'uopo autorizzato previa richiesta da formulare nell'atto di opposizione (Cfr. da ultimo CSS. 31017/24).
D'altronde nella sua veste di parte convenuta in senso sostanziale l'opponente ha l'onere di formulare con l'opposizione tutte le proprie difese ed eccezioni di rito e di merito.
Posto dunque che anche per le spese di lite del terzo chiamato in causa, deve farsi applicazione del criterio della causalità e del principio di soccombenza, esse non possono che ricadere sulla parte che, proponendo una domanda non meritevole di accoglimento (nel caso di specie in quanto azionata dinanzi a giudice incompetente) ha dato inizio alla lite. Né rileva che essendo stata accolta, in rito, la prima delle eccezioni sollevate dall'opponente, le residue domande delle parti siano state ritenute assorbite.
Non si verte infatti in tema di cessazione della materia del contendere in cui occorre comunque valutare la fondatezza o meno della proposta eccezione di difetto di legittimazione o di esercizio della manleva, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
In ogni caso le ragioni alla luce delle quali secondo la stessa ricostruzione operata dalla terza chiamata in causa non ricorrerebbe la sua legittimazione passiva invocata dal , ma direttamente quella della che ha goduto Parte_1 CP_5
della fornitura, sono, queste sì, talmente complesse (in quanto dipendenti dai descritti ritardi nella definizione del procedimento legislativo e amministrativo di trasformazione, determinati oltre che da un articolato quadro normativo, anche da una serie di eventi fattuali e procedimenti giurisdizionali -presso la Corte
Costituzionale e presso il G.A-, nonchè da un lungo periodo di commissariamento), che consentono serenamente di escludere che l'individuazione del soggetto legittimato e la conseguente iniziativa del nel chiamare in causa la Parte_1
sia avvenuta in modo arbitrario o incauto. CP_4
Non ricorre dunque il presupposto per cui possa dirsi sorto un rapporto di soccombenza diretto tra dette due parti alla luce del chiaro principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 6292/19) a tenore del quale «solo la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante».
La va dunque condannata alla rifusione delle spese sostenute anche dalla CP_2
terza chiamata in causa.
6.4 Le spese del presente grado di giudizio, sostenute dall'appellante e della
[...]
liquidate al minimo dello scaglione di riferimento, Parte_3
considerata la non particolare complessità delle questioni proposte, in applicazione del criterio della soccombenza non potranno che far carico alla parte appellata
. CP_11
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
-dichiara tenuta e condanna la alla rifusione delle spese del primo grado CP_11 di giudizio in favore dell'opponente e della terza chiamata in causa Parte_1
, che liquida Controparte_3 per ognuna di tali parti in € 1.700 per compensi oltre rimborso spese generali 15%,
IV.A. e C.P.A. come per legge;
-dichiara tenuta e condanna la alla rifusione delle spese del presente CP_11 grado di giudizio sostenute dall'appellante e dalla Controparte_3
della Provincia di ( e per essa al procuratore antistatario) che
[...] CP_3 liquida per ognuna di tali parti in € 1.984 per compensi oltre rimborso spese generali
15%, IV.A. e C.P.A. come per legge .
Così deciso nella Camera di Consiglio del 24.12.2024
Il Consigliere estensore
Mariangela Fuina Il Presidente
Barbara Del Bono