Sentenza 29 maggio 2025
Ordinanza collegiale 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 29/05/2025, n. 4111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4111 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 04111/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02547/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2547 del 2023, proposto da
NA OZ, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Riccardi e Francesco Riccardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3508/2022 del Tribunale Di Napoli, sez. Lavoro, pubblicata il 17 giugno 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in trattazione parte ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sez. Lavoro, n. 3508 del 17.6.2022 che ha condannato il Ministero della cultura al pagamento in favore della sig.ra OZ dell’importo di € 81.683,86 a titolo di differenze retributive maturate dal 31.12.2002 al 30.07.2010 risultanti dalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Deduce parte ricorrente di aver notificato la sentenza, munita di formula esecutiva presso la sede reale del Ministero, in data 20 luglio 2022, ma che nonostante il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 L. 669/1996, il Ministero non ha provveduto al pagamento del dovuto.
Ha, dunque, chiesto che sia ordinato al Ministero di provvedere alla piena ed integrale esecuzione della sentenza in epigrafe, provvedendosi alla nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza, nonché alla condanna del Ministero resistente al pagamento della c.d. astreinte ex art. 114 c.p.a. per i giorni di ulteriore inadempimento.
Il Ministero della cultura si è costituito in giudizio, eccependo la parziale cessata materia del contendere quanto alla sorte capitale, il cui pagamento è avvenuto nel mese di giugno 2023. Ha contestato la quantificazione degli interessi e della rivalutazione effettuata dalla ricorrente nell’atto di precetto notificato al Ministero in data 3.3.2023 (pari a euro 102.842,88 per rivalutazione monetaria, euro 27.191,07 per interessi), nonché la debenza delle spese di precetto, ritenendo dovuta la minore somma di € 25.727,18 (di cui € 6.455,03 per interessi e € 19.272,15 per rivalutazione), affermando di essere addivenuto al suddetto importo calcolando gli interessi e la rivalutazione sulla media mensile delle differenze retributive dovute per ciascun anno fino al 31.07.2010, mentre a far data dal 1.08.2010 a oggi, gli interessi e la rivalutazione sono stati calcolati sulla somma capitale di € 81.683,86.
Parte ricorrente ha replicato, sostenendo l’erroneità dei calcoli eseguiti dall’Amministrazione, ritenendo arbitrario il calcolo di interessi e rivalutazione sulla media delle differenze retributive annuali, dovendo, invece, provvedersi al calcolo di interessi e rivalutazione sulle singole differenze retributive dalla data della loro maturazione mensile fino al soddisfo.
All’udienza camerale del 26 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla sorte capitale, avendo il Ministero – come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente – provveduto al relativo pagamento nel giugno 2023.
2. Quanto al capo di condanna del Ministero al pagamento della rivalutazione e agli interessi sulle differenze retribuite maturate, il ricorso è fondato.
3. È in atti l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza in epigrafe.
È decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del suddetto titolo – immediatamente esecutivo – previsto dall’art. 14 L. 669/1996 quale condizione di procedibilità dell’azione di ottemperanza. E’ incontestato il mancato pagamento delle suddette somme da parte del Ministero, il quale ha, anzi, espressamente ammesso, nella memoria depositata in atti, di non aver provveduto al pagamento in ragione della non condivisione del calcolo proposto da parte ricorrente.
Sussistono, dunque, i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
4. Con riguardo alla quantificazione degli importi dovuti, il contrasto sussistente tra le parti in ordine ai criteri di calcolo, va risolto riconoscendo la correttezza del criterio esplicitato dalla ricorrente nelle note d’udienza depositate il 20 marzo 2025, dovendosi ritenere che la rivalutazione e gli interessi debbano essere calcolati sulle singole differenze retributive mensilmente maturate a decorrere dalla data di maturazione e fino al soddisfo. Il Ministero, invece, stando a quanto risulta dal prospetto depositato in giudizio, ha considerato solo gli interessi e la rivalutazione maturati sulle differenze retributive medie mensili in ciascun anno (ossia arrestando il calcolo degli interessi maturati sulle differenze retributive mensili al 31 dicembre di ciascuno degli anni considerato). Tale calcolo, tuttavia, non è corretto, atteso che gli interessi e la rivalutazione continuano a maturare fino al giorno del pagamento degli importi dovuti.
Va, dunque, ordinato al Ministero della cultura di provvedere all’integrale ottemperanza al giudicato nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, secondo i criteri sopra indicati.
5. Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo per accogliere la domanda di fissazione di una penalità di mora, non essendo state evidenziate al riguardo valide ragioni ostative.
Il Collegio reputa equo il parametro dell'interesse legale, ora esplicitamente indicato dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., secondo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016.
In sintesi, l’astreinte verrà calcolata, nella misura indicata dell’interesse legale, sulla somma di cui alla condanna e in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, stante la funzione sanzionatoria della stessa (e non compensativa del danno subito), che deve anche costituire un elemento di coazione indiretta all’adempimento.
Quanto alla data di decorrenza iniziale dell’astreinte, la novella introdotta dall’art. 1 della legge n. 208/2015 all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ha previsto che la penalità di mora debba essere disposta a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza.
Pertanto, con riguardo alla presente fattispecie la norma in questione va interpretata nel senso che l’astreinte, nella suindicata misura dell’interesse legale aggiuntivo, sarà dovuta dalla data di intervenuta comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento emesso nella sentenza di ottemperanza.
Quanto alla data di decorrenza finale, la stessa, in conformità all’orientamento giurisprudenziale attualmente prevalente, sarà corrisposta fino all’effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, sino alla data di insediamento del commissario ad acta (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5014; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 18 gennaio 2016, n. 464).
6. Deve, altresì, procedersi sin d’ora alla nomina di un commissario ad acta, nella persona del Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il compenso del commissario ad acta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies (Modalità di pagamento) della legge n. 89/2001, così come inserito dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del parziale adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere quanto al capo di condanna al pagamento della sorte capitare;
- quanto al capo di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione sulle differenze retributive maturate, lo accoglie nei sensi e termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
a. dichiara l’obbligo del Ministero della cultura resistente di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, oltre al pagamento della somma a titolo di astreintes nella misura dovuta;
b. per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora, quale Commissario ad acta, del Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta, al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza nei sensi e nell’ulteriore termine di cui in motivazione;
c. condanna il Ministero della cultura al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN Pappalardo, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | NN Pappalardo |
IL SEGRETARIO