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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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- 1. Sulla cessione di crediti in bloccoDi Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 21 gennaio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 08/04/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1709/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Filomena Girardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1709 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione, avente ad oggetto Opposizione avverso decreto ingiuntivo, promossa da
[ ], nato il [...] a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in 86100 Ferrazzano (CB) alla Contrada Ferrara, rappresentato e difeso dall'Avv.
Tania Gaetana GENTILE ( ), ed elettivamente domiciliato presso il CodiceFiscale_2 suo studio legale in Campobasso, alla Via A. Scatolone n. 9,
Opponente
CONTRO
(codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. Controparte_1
) corrente in Milano alla Via San Prospero n.4, in persona dell' A.U. Fenice P.IVA_1
Trust Company S.r.l. (codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.
) corrente in Milano alla Via Dante n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Gianluca de Lima Souza (cod. fisc. con cui elettivamente domicilia CodiceFiscale_3
in Napoli, Via Riviera di Chiaia n.267. Opposta Oggetto : opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. n. 397/2021 R.G. emesso dal tribunale di Campobasso nell'ambito del giudizio r.g. n. 1063/2021
Concise Ragioni Di Fatto E Di Diritto Della Decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il 18.10.2021, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 397/2021 dell' 1/07/2021 (RG. 1063/2021), notificatogli il 24.09.2021, emesso dal Tribunale di Campobasso in favore della
[...]
nella sua qualità di cessionaria pro soluto del credito medesimo, con il quale CP_1
veniva intimato a: di pagare alla parte Parte_1 C.F._4 ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 18.975,72; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 540,00 per compensi professionali, in € 145,50 per esborsi, oltre iva e cap, come per legge, e rimborso forfettario del 15%; AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.”.
A sostegno dell'opposizione venivano posti i seguenti motivi: (i) carenza di legittimazione attiva;
(ii) nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta - usura – indeterminatezza tassi moratori;
(iii) nullità del contratto di finanziamento – mancanza della sottoscrizione dell'Istituto Bancario. Con comparsa depositata telematicamente in data 07.02.2022 , si e' costituita in giudizio l'opposta chiedendo in via preliminare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “…in via preliminare:- concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo 397/2021 del 1.7.2021 rg 1063/2021 ex art. 648 c.p.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in via definitiva e nel merito:- rigettare, la proposta opposizione e la domanda riconvenzionale in quanto infondata in diritto e non provata in fatto per tutte le motivazioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 397/2021 del 1.7.2021 rg 1063/2021;- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della proposta opposizione, condannare l'opponente al pagamento del diverso importo che dovesse esser accertato in corso di causa come dovuto oltre interessi successivi;
- in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio di cui al
DM 55/2014, in uno a quelle del procedimento monitorio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge “
Radicatasi la lite, rigettata l'istanza cautelare di sospensione, concessi ed espletati i termini ex art. 183 6°co.Cpc, veniva disposta ed espletata ctu tecnico contabile e nominato il dott.
. All'esito dell'avvenuto deposito dell'elaborato peritale definitivo, il Persona_1
26.07.2023, la causa veniva rinviata al 04.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Alla predetta udienza del 04.10.2024, precisate le conclusioni, venivano concessi i chiesti termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche e la causa veniva trattenuta in decisione.
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L'opposizione all'esito dell'istruttoria svolta ed in particolare, dalle risultanze della ctu tecnico contabile svolta, e' risultata fondata nei termini di seguito specificati.
E' utile una breve sintesi dei fatti di causa.
L'opponente, in data 09 Luglio 2009 stipulava un contratto di Parte_1 finanziamento con ER Consumer finanzia S.r.l. avente ad oggetto un prestito personale numero 2062290. Il suddetto contratto prevedeva:
La erogazione di un finanziamento di euro 9.000,00, oltre ad euro 150,00 per spese d'istruttoria ed euro 732,00 per Credit ProtInsurance;
l'importo finanziato prevedeva la restituzione con 84 rate ciascuna dell'importo di euro 185,00; TAN int. Annuale previsto in contratto nella misura percentuale del 13,96 % e TAEG nella misura percentuale del
15,93 % con piano di ammortamento alla francese.
Con Decreto Ingiuntivo n. 397/2021, depositato in data 30/06/2021 e notificato il 29 settembre 2021 emesso dal Tribunale di Campobasso, richiesto da Controparte_1
veniva ingiunto al sig. il pagamento della somma di € 18.975,72 di cui Parte_1
€ 7.956,88 in linea capitale, € 3.143,12 per interessi corrispettivi ed € 7.875,72 per interessi di mora alla data del 01/03/2021, oltre interessi di mora calcolati come da contratto ed entro il limite del tasso soglia.
L'opponente, ha rilevato, preliminarmente, la carenza di legittimazione Parte_1
in capo alla società per non essere la stessa titolare del credito azionato, Controparte_1
non essendovi alcuna prova che i diritti di credito nascenti dal contratto di finanziamento originariamente sottoscritto tra la ER e l'odierno opponente siano stati trasferiti dalla predetta mutuante all'attuale parte opposta.
L'odierno opponente ha contestato, in primo luogo, la legittimazione sostanziale dell'intimante, la quale assume di avere acquistato la titolarità del credito oggetto dell'intimazione, in origine spettante alla ER srl, dalla in forza di contratto CP_2
di cessione non prodotto nel presente giudizio.
Nel merito, poi, ha contestato la fondatezza e la legittimità della pretesa creditoria vantata nei loro confronti.
L'eccezione formulata dall' opponente attiene alla carenza di legittimazione attiva per mancata prova della cessione di credito nonché della mancanza di prova dell'inclusione dello specifico credito oggetto di contestazione nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari/finanziari.
Ebbene, rispetto a detta eccezione, l'opposta, creditore procedente, ha sostenuto che sia sufficiente e probante, ai fini dell'esistenza del contratto di cessione- quivi non prodotto- e del suo contenuto, l'essere la cessione derivata da un atto di natura pubblica oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, secondo la speciale disciplina dell'art. 58 del T.u.b. e di cui produce il relativo avviso. Ma il suddetto assunto non e' condivisibile.
Invero, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale ha il solo scopo di sostituire, ad ogni effetto, la notificazione dell'atto ovvero l'accettazione da parte del debitore ceduto, ai fini della efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto.
Ed infatti, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione del credito (in blocco) è sufficiente a dispensare il cessionario dall'obbligo della notificazione ex art. 1264
c.c. nei confronti del debitore (Cass. ord. 20495/2020), ma non anche a provare la legittimazione processuale, poiché "la parte che agisca affermandosi successore a titolo
particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la
speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale
della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o
implicitamente riconosciuta" (Cass. ord. N. 24798/2020).
In buona sostanza, il disposto normativo di cui al comma 2 dell'art. 58 T.U. bancario ha l'unico effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco, agevolando la pubblicità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti;
nulla dice, per contro, in merito alla legittimazione sostanziale e processuale della banca cessionaria. Pertanto, i due profili, quello dell'avviso della cessione e quello della prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto, debbono rimanere distinti e, nel caso di specifica contestazione, come nel caso in esame, la relativa prova deve essere assolta dal creditore procedente, mediante la produzione del contratto di cessione che, nel caso in esame, non risulta prodotto. La giurisprudenza sia della S.C. ( ex multis: cfr. Cassazione Civ. Sez. III, 22.06.2023, n.
179441, cfr. già in precedenza Cass. Civ. sez. I, 06.09.2021, 240472; Cass. Civ. 24798/2020;
Cass. civ. 31.01.2019, n. 27803; Cass. Sez. III, Ordinanza n. 22151 del 05.09.2019; Cass., Sez.
III, 13 settembre 2018 n. 22268; Cass. Civ. sez. I, 02.03.2016, n. 41164; Cass. Sez. I, n. 5997
del 17.03.2006), che dei tribunali di merito((Corte Appello sez. II Ancona, 25.01.2023 n.
1985; Corte Appello Genova sez. III, 01/08/2023, n.9386; Corte Appello Palermo,
05.10.2023, 17017; Tribunale Napoli Nord, 14.04.2023, n. 1576; Tribunale sez. II, Lecce,
03.10.2023, n. 2621; Tribunale Bari sez. IV, 18/09/2023, n.3521; Tribunale Cassino,
15/11/2022; Trib. Ancona, 14.09.2022 n. 1007, n. 1528; Tribunale Firenze, 01/08/2022, n.
2314; Tribunale di Perugia, sez. II, 16.09.2021 n. 1240; Tribunale Napoli, 22/4/2021;
Tribunale Locri, 10/06/2021, n. 461; Tribunale Civitavecchia, 08/01/2021; Tribunale
Benevento, 21/01/2021; Tribunale Catanzaro, 22/11/2020; Tribunale Avezzano,
03/07/2020) e' consolidata sul punto ed ha piu' volte ribadito che la pubblicazione, da parte della banca cessionaria, nella Gazzetta Ufficiale, della notizia di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell' art. 58, comma 2 (T.U.B.) ha gli stessi effetti della notificazione della cessione ex art. 1264 cod. civ., ma non costituisce, ex
se, prova della cessione e che la parte che agisca affermandosi, come nella specie,
successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù della predetta operazione, sia tenuta a provare, con qualunque altro mezzo, sia l'esistenza della cessione
(e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito), sia la riconducibilità in concreto del credito controverso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco:“ In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché
non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera
notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e
specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.
Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma
sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola,
anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in
blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente
stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art.
58 T.U.B..I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si
deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari
precedenti in cui si è precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini
dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo
contenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal
notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non prova l'esistenza di quest'ultima"
(così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: " D.Lgs. 1 settembre 1993,
n. 385, art. 58, comma 2, nel testo originario, applicabile "ratione temporis", ha inteso agevolare la
realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di
efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle
singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli
prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e,
segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di
forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il
pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia
liberatoria del pagamento eseguito al cedente"), ovvero, più specificamente, che "la parte che agisca
affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di
cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la
prova documentale della propria legittimazione sostanziale " (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798
del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01) (cfr.
Cassazione Civ. Sez. III, 22.06.2023, n. 17944). Ed ancora nello stesso senso:“ È inammissibile il
ricorso per cassazione proposto da una società che assuma di averne incorporata un'altra,
cessionaria di crediti bancari in blocco, ma non produca, nonostante l'avversa esplicita
contestazione, neppure successivamente al deposito del ricorso stesso, ai sensi dell' articolo 372
c.p.c., alcun documento idoneo a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di
causa nell'operazione di cessione in blocco ex articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1998,
avendo l'impugnante, che si affermi successore (a titolo universale o particolare) della parte
originaria, l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione ” (cfr. Cass. Civ. sez.
I, 06.09.2021, 24047);“questa Corte ha già avuto modo di precisare che la parte che agisca
affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di
un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo
la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia
esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116-16); ciò è stato detto con riferimento
alla proposizione del ricorso per cassazione in luogo della parte originaria (e v. pure Cass. Sez. U n.
11650-06, citata dalla corte bresciana, e poi in termini generali, per le ipotesi di successione
derivante da altro titolo, Cass. n. 9250-17 e Cass. n. 15414-17), e a maggior ragione vale ove sia in
contestazione, fin dall'inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato il credito) (cfr. Cass. civ., 31.01.2019, n. 2780; si veda ancora in senso conforme Cass. Civ.
24798/2020; Cass., Sez. III, 13 settembre 2018 n. 22268); “è stato dalle Sezioni Unite di questa
Corte affermato il condivisibile principio secondo cui la società che propone ricorso per cassazione
avverso la sentenza di appello emessa nei confronti di un'altra società, della quale affermi di essere
successore (a titolo universale o particolare), è tenuta a fornire la prova documentale della propria
legittimazione, nelle forme previste dall'art. 372 cod. proc. civ., a meno che il resistente non l'abbia
nel controricorso esplicitamente o implicitamente riconosciuta, astenendosi dal sollevare qualsiasi
eccezione in proposito e difendendosi nel merito dell'impugnazione (v. Sez. un. n. 11650-06). Al
principio non fa eccezione il caso dell'incorporazione di società asseritamente cessionaria di crediti
bancari in blocco. Difatti, nel trasferimento di un'azienda bancaria (o di un ramo di azienda) il
cessionario assume la veste di successore a titolo particolare, con applicazione delle disposizioni
dettate dall'art. 111 cod. proc. civ., nelle controversie aventi a oggetto rapporti compresi in
quell'azienda (o ramo). Ed è onere di chi assuma di aver in tal modo ottenuto la legittimazione a
impugnare (o anche, eventualmente, la legittimazione attiva ordinaria) allegare e dimostrare
l'effettiva estensione del suo titolo di acquisto sul piano oggettivo, in relazione ai rapporti e ai
crediti che si assumono essere stati in tal modo acquistati. La stessa cosa vale in caso di cessione di
crediti in blocco ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 385, art. 58 norma che non implica la
perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, ma ha unicamente l'effetto
di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di
opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco. In caso di contestazione,
quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si
controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione
in blocco, giacchè in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della
legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione. E laddove la
legittimazione sia allegata in dipendenza dell'incorporazione della cessionaria, anche alla prova dell'incorporazione” (cfr. Cass. Civ. sez. I, 02.03.2016, n. 4116). Da ultimo , la S.C. , sez. I, con la pronuncia del 24 Giugno 2024, n. 17262. Pres. Di Marzio. Est. Marulli , ha confermato i princìpi anzidetti.
Dello stesso tenore la giurisprudenza di merito:
“La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione del credito (in blocco) è
sufficiente a dispensare il cessionario dall'obbligo della notificazione ex art. 1264 c.c. nei confronti
del debitore (Cass. ord. 20495/2020), ma non anche a provare la legittimazione processuale, poiché
"la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di
un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385
del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal
modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. ord. N.
24798/2020)”(cfr. Corte Appello sez. II Ancona, 25.01.2023 n. 198); “ Nel caso di cessioni in
blocco di crediti (c.d. "cartolarizzazione"), la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione ha solo la
funzione di esonerare dalla notifica stabilita dall'art. 1264 c.c., ma non ha efficacia costitutiva
dell'operazione di cessione, per cui il cessionario ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del
credito nell'elenco di quelli ceduti, dimostrando in tal modo la propria legittimazione, salvo che il
resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Corte Appello Genova sez.
III, 01/08/2023, n.938);
“Nell'ipotesi di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto
autorizzati, a norma dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione da parte della società cessionaria della
notizia dell'avvenuta cessione in G.U. tiene luogo ed ha gli stessi effetti della notificazione della
cessione ex art. 1264 cod. civ., sicché -di per sé- non dimostra la cessione. Se l'esistenza di
quest'ultima viene specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, dare adeguata prova e, in tal ipotesi, la suddetta pubblicazione potrà essere valutata -al più-
assieme ad altri elementi quale indizio. Peraltro, qualora l'esistenza della cessione di crediti in
blocco non sia in sé contestata, ma sia contestata soltanto la riconducibilità dello specifico credito
controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche
dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato in G.U. potranno essere prese in
considerazione per verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tale ipotesi,
la legittimazione potrà essere affermata soltanto se il credito in lite sia riconducibile con certezza a
quelli oggetto della cessione in blocco in base alle succitate caratteristiche mentre se siffatte
indicazioni non risultano sufficientemente specifiche la dimostrazione della sua inclusione
nell'operazione dovrà essere data dal cessionario in altra maniera” (cfr. Corte Appello Palermo,
05.10.2023, 1701); In tema di cessione dei crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. dell'art. 58
T.U.B., la questione afferente alla ricomprensione del credito fra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio
dal giudicante di merito, riguardando il fondamento della domanda proposta dal cessionario;
la
parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di
un'operazione di cessione in blocco, è tenuta anche a provare l'inclusione del credito stesso in
questa operazione, in modo tale da fornire la prova documentale della propria legittimazione
sostanziale, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
(Tribunale Bari sez. IV, 18/09/2023, n.3521);
“In ordine all'effettività della cessione, la Suprema Corte, invero, ha reiteratamente affermato che la
parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù
di una operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.lgs. 385/1998, sia tenuta a dimostrare
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (cfr. Cass. Civ.
4116/2016; Cass. Civ. 24798/2020). La relativa prova passa necessariamente dalla produzione del
contratto di cessione (…) nel caso di specie la società cessionaria non ha adempiuto a tale onere probatorio, essendosi limitata a produrre in giudizio l'estratto della Gazzetta Ufficiale inerente la
pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti pro soluto in favore della società CP_3
(cfr. Tribunale sez. II, Lecce, 03.10.2023, n. 2621; conforme ex multis Trib Ancona,
[...]
14.09.2022 n. 1007, Trib. Civitavecchia, 08.01.2021, n. 17).
Trasponendo i sovraesposti principi al caso in esame consegue che la societa' cessionaria,
odierna opposta, non ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente,
omettendo di dimostrare sia l'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e,
quindi, l'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo, sia la riconducibilità, con certezza, del credito in contestazione tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Ed invero, essa opposta, inoltre, nel tentativo di comprovare l'effettiva stipulazione del riferito contratto di cessione si è limitata a produrre in giudizio l'estratto della Gazzetta
Ufficiale inerente la pubblicazione dell'avviso di cessione il quale, peraltro, neppure indica l'elenco dei crediti ceduti riportante l'identificativo del credito. ,
Ne' risulta utile, ai fini di superare l'eccezione in oggetto, il documento allegato dalla opposta e depositato nel presente giudizio di opposizione insieme alla comparsa, affoliato al n.10, da parte opposta definito” l'estratto elenco debitori “ per atto Notar Per_2
del 28/06/2019 Rep. 51322 – Racc. 25590 in cui ,alla pagina n. 34 del detto elenco
[...]
(corrispondente alla pagina 4 dell'estratto dell'elenco), secondo la tesi della opposta,
risulterebbe la posizione del debitore ceduto, sig. . Invero, il documento Parte_1
e' costituito da una dichiarazione resa il 28.06.2019 dinanzi al Notaio Persona_2
con cui IFIS Npl spa dichiara di aver ceduto una serie di crediti a . Ebbene, a tutto CP_1 voler concedere, e' evidente come difettino del tutto i passaggi intermedi di cessione del
CP_ credito oggetto di causa, ovvero da ER fino a .
Ed infatti, secondo la stessa ricostruzione operata dall'opposta, nel 2011 si perfezionava la fusione per incorporazione di ER Consumer Finanzia S.r.l. nella controllante
ER Consumer Bank S.p.A.; ER Consumer Finanzia S.p.A. cedeva poi il credito a , la quale ultima veniva incorporata, in seguito a fusione, Controparte_4
in a , costituiva la società IFIS NPL s.p.a e Controparte_5 Controparte_5 CP_6
cedeva il credito di cui al ricorso alla , nell'ambito di
[...] Controparte_1
un'operazione di cartolarizzazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
Parte Seconda n. 79 del 06/07/2019 (Allegato 8 al fascicolo di parte opposta).
Come dichiarato, e non contestato, dall'opponente relativamente all'ultima cessione del credito pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 06/07/2019 (Allegato 8 al fascicolo di parte opposta), dall'esame di quest'ultima non sarebbe possibile evincere se rientri anche la posizione del debitore opponente. Difetta, pertanto, non solo la prova della riferita cessione, ma non risulta depositata agli atti del giudizio alcuna prova che dimostri che il credito, sulla cui base parte opposta agisce, abbia taluna delle generiche caratteristiche proprie dei crediti oggetto di cessione nella operazione di cartolarizzazione indicata nella
G.U. Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n.79 del 06.07.2019.
Grava, infatti, sulla società ingiungente, affermatasi successore del contraente originario,
anche in virtù di cessione di crediti in blocco di altra società, l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'avvenuta cessione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (così recentemente Cass. civ., 05/11/2020, n.
24798; cfr. anche Cass. 10518/2016 e analogamente Tribunale di Benevento 7/8/2018 n. 1384). Occorre naturalmente che il testo contrattuale sia completo e che l'oggetto del contratto di cessione sia determinato o quanto meno determinabile: ne consegue che l'onere della prova non puo' ritenersi assolto quando il contratto di cessione abbia un oggetto del tutto indeterminato e non consenta di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione, in violazione dell'art. 1346 cod. civ. (così recentemente Cassazione civile,
sez. I, 24 Giugno 2024, n. 17262. Pres. Di Marzio. Est. Marulli;
Cass. civ., 05/11/2020, n.
24798; cfr. anche Cass. 10518/2016 e analogamente Tribunale di Benevento 7/8/2018 n.
1384).
Nella fattispecie in esame, considerato che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Parte
Seconda n.79 dell'06.07.2019 fa riferimento ai crediti conferiti, genericamente indicati, e a numerosi criteri utilizzati per la individuazione dei crediti ceduti e di quelli esclusi dalla cessione e che non risulta prodotto il contratto di cessione dei crediti, né altra documentazione dalla quale poter desumere che il credito per cui è causa rientra tra quelli ceduti (né del resto sono state allegate e provate le circostanze in base alle quali poter stabilire che il credito di cui si discute è compreso tra quelli ceduti in base ai criteri indicati nell'estratto della GU prodotto), si ritiene che l'eccezione sollevata dall'opponente sia fondata.
Tanto premesso in diritto, alla luce degli elementi fattuali e documentali emersi in giudizio, deve ritenersi non raggiunta la prova della legittimazione attiva di Controparte_1
in relazione al credito portato nel decreto ingiuntivo opposto
Consegue a quanto innanzi l'accoglimento della eccezione preliminare assorbente il merito. La causa va decisa sulla base di quanto sovraesposto perché le questioni ivi prospettate sono assorbenti ai fini della decisione della causa e rendono superfluo l'esame degli altri motivi, che rimangono assorbiti, e ciò alla stregua del principio della “ragione più liquida”
desumibile dagli r.g. n. 3278/2018 6 artt. 24 e 111 Cost., in base al quale «deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale» (Cass., Sez. U.,
8 maggio 2014, n. 9936; v. anche Cass., Sez. Lav., 28 maggio 2014, n. 12002: «Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre»; in senso conforme, ex plurimis¸ Cass. 8 marzo 2017, n. 5805; Cass. 11
maggio 2018, n. 11458; Cass. 9 gennaio 2019, n. 363; Cass. 29 settembre 2020, n. 20555; Cass.
21 maggio 2021, n. 14039; Cass. 31 gennaio 2022, n. 2805).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base del D.M. 55/2014 e 147/22
e s. m. e i., applicati i parametri medi, in relazione allo scaglione di valore della causa,
sulla base dell'attivita' effettivamente svolta dalle parti, applicata una congrua riduzione del 50% per l'accoglimento in mero rito della opposizione e per l'assenza di particolari difficolta' oltreche' per la limitazione della fase istruttoria alla mera produzione documentale
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando,
ogni altra eccezione e domanda assorbita e /o respinta, così provvede:
Accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 397/2021 emesso dal Tribunale di
Campobasso il 01.07.2021 nell'ambito del procedimento R.G. 1063/2021 e notificato in data
24/09/2021;
Per l'effetto, accertata la carenza di legittimazione attiva in capo alla società CP_1
per non aver provato di essere la stessa titolare del credito azionato con il decreto
[...]
ingiuntivo opposto ,revoca il decreto ingiuntivo n. 397/2021 emesso dal Tribunale di
Campobasso il 01.07.2021 nell'ambito del procedimento R.G. 1063/2021 e notificato in data
24/09/2021;
Condanna l'opposta , in persona del leg. Rappr.te p.t., alla refusione Controparte_1
delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida in euro 2.540,00 per compenso professionale oltre 15% di rimborso forfetario nonche' accessori se dovuti come per legge in favore dell'Erario;
Pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte opposta.
Così deciso in Campobasso il 31 marzo 2025.
Il Giudice Onorario
Filomena Girardi