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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 31/03/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 5416/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente Rel/est dott. Alessandro di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g.v.g. 5416/2024 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
ANTONELLI ALESSANDRA;
e
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
PUCCI LORENZO.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:[dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, approvando gli accordi intercorsi tra i coniugi ricorrenti in ordine alla gestione della prole ed ai rapporti economici, di seguito ritrascritti] :
“a) le figlie minori e resteranno affidate congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
b) il padre terrà con sé le minori secondo il seguente calendario:
• a weekend alternati, dal sabato all'uscita di scuola (o dalle ore 12:00, nei periodi di sospensione scolastica) fino alla cena della domenica compresa, dopo la quale saranno
- 1 - riaccompagnate a dormire a casa della madre;
• nelle settimane in cui il padre terrà le minori durante il weekend, le figlie staranno con il padre anche un pomeriggio infrasettimanale (da concordare in base ai turni lavorativi del IG.
con relativa cena, per essere poi riaccompagnate a dormire a casa della madre;
Pt_2
• nella settimana in cui le figlie trascorreranno il weekend con la madre, resteranno con il padre due pomeriggi infrasettimanali (da concordare in base ai turni lavorativi del IG. Pt_2
con relativa cena, per essere poi riaccompagnate a dormire a casa della madre;
• 20 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordare con congruo anticipo;
• 7 giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
• 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo; il tutto come meglio indicato anche nel “Piano genitoriale” (doc. 14 cit.);
c) il IG. verserà alla IG.ra un assegno mensile, da corrispondersi entro il giorno Pt_2 Pt_1
23 di ogni mese, di complessivi € 600,00 (rivalutabile annualmente sulla base degli indici
Istat), quale mantenimento ordinario delle due figlie (€ 300,00 per ciascuna minore);
d) l'Assegno Unico continuerà ad essere percepito esclusivamente ed interamente dalla IG.ra
; Pt_1
e) quanto alle spese “straordinarie” per la prole, così come individuate e specificate nel nuovo “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia”, adottato da codesto Ill.mo Tribunale in data
10.07.2024 in sostituzione del precedente Protocollo in vigore dall'anno 2013:
- le stesse resteranno totalmente a carico del IG. sino a quando la IG.ra non Pt_2 Pt_1 reperirà un'occupazione lavorativa, momento a partire dal quale le spese saranno ripartite nella misura del 70% in capo al IG. e del 30% in capo alla IG.ra ; Pt_2 Pt_1
- qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare all'altro per iscritto (pec, e-mail, whatsapp, sms) la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto. Entro il termine di gg. 10 (dieci) dal ricevimento della richiesta, l'altro genitore dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore
- 2 - che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso al massimo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa. Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro, entro il 31marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta, i documenti fiscali (fatture/ricevute) intestati al minore e relativi all'impegno di spesa sostenuto;
f) il IG. verserà alla IG.ra un assegno mensile, da corrispondersi entro il giorno Pt_2 Pt_1
23 di ogni mese, di complessivi € 275,00 (rivalutabili annualmente sulla base degli indici
Istat);
g) ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Acireale (CT) di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
h) dichiarare integralmente compensate le spese legali.”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Acireale (CT) il 03/06/2006, rappresentando:
Per_ Per_
- che dall'unione sono nate due figlie (in data 20.09.2010) e (in data 14.11.2014);
- che, con sentenza n. 1311/204 del 05/07/2024 il Tribunale di Ancona, pronunciando sulla domanda di separazione proposta da nei confronti di ha Parte_1 Parte_2
dichiarato la separazione dei medesimi alle condizioni concordate dalle parti nel corso del procedimento e precisate congiuntamente all'udienza del 13.06.2024 (cfr. doc. 6 in atti).
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico
Ministero, che ha emesso parere favorevole in data 29/01/2025.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L.
n. 74 del 1987.
- 3 - Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 1311/2024 - pronunciata in data
03/07/2024 e pubblicata in data 05/07/2024, divenuta irrevocabile (cfr. doc.
7 - certificazione ex art. 124 comma 1, disp.att. c.c., rilasciata dalla Cancelleria civile del Tribunale di Ancona il
20/09/2024) - il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi e dalle distinte residenze anagrafiche (cfr. certificati contestuali aggiornati dei coniugi in atti)
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Acireale
(CT) il 03/06/2006 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Acireale (CT) al n. 65, parte 2, serie A dell'anno 2006.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie minori, collocate prevalentemente presso la madre.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto delle minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro eIGenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La proposizione congiunta della domanda giustifica la compensazione delle spese, tale anche essendo la volontà delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Acireale (CT) il 03/06/2006 e trascritto nel Registro dello Stato Civile Parte_2
del Comune di Acireale (CT) al n. 65, parte 2, serie A dell'anno 2006;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
- 4 - ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Acireale (CT) di procedere alle annotazioni di legge;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di conIGlio del 26/03/2025
Il Presidente Estensore
dott. Silvia Corinaldesi
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente Rel/est dott. Alessandro di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g.v.g. 5416/2024 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
ANTONELLI ALESSANDRA;
e
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
PUCCI LORENZO.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:[dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, approvando gli accordi intercorsi tra i coniugi ricorrenti in ordine alla gestione della prole ed ai rapporti economici, di seguito ritrascritti] :
“a) le figlie minori e resteranno affidate congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
b) il padre terrà con sé le minori secondo il seguente calendario:
• a weekend alternati, dal sabato all'uscita di scuola (o dalle ore 12:00, nei periodi di sospensione scolastica) fino alla cena della domenica compresa, dopo la quale saranno
- 1 - riaccompagnate a dormire a casa della madre;
• nelle settimane in cui il padre terrà le minori durante il weekend, le figlie staranno con il padre anche un pomeriggio infrasettimanale (da concordare in base ai turni lavorativi del IG.
con relativa cena, per essere poi riaccompagnate a dormire a casa della madre;
Pt_2
• nella settimana in cui le figlie trascorreranno il weekend con la madre, resteranno con il padre due pomeriggi infrasettimanali (da concordare in base ai turni lavorativi del IG. Pt_2
con relativa cena, per essere poi riaccompagnate a dormire a casa della madre;
• 20 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordare con congruo anticipo;
• 7 giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
• 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo; il tutto come meglio indicato anche nel “Piano genitoriale” (doc. 14 cit.);
c) il IG. verserà alla IG.ra un assegno mensile, da corrispondersi entro il giorno Pt_2 Pt_1
23 di ogni mese, di complessivi € 600,00 (rivalutabile annualmente sulla base degli indici
Istat), quale mantenimento ordinario delle due figlie (€ 300,00 per ciascuna minore);
d) l'Assegno Unico continuerà ad essere percepito esclusivamente ed interamente dalla IG.ra
; Pt_1
e) quanto alle spese “straordinarie” per la prole, così come individuate e specificate nel nuovo “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia”, adottato da codesto Ill.mo Tribunale in data
10.07.2024 in sostituzione del precedente Protocollo in vigore dall'anno 2013:
- le stesse resteranno totalmente a carico del IG. sino a quando la IG.ra non Pt_2 Pt_1 reperirà un'occupazione lavorativa, momento a partire dal quale le spese saranno ripartite nella misura del 70% in capo al IG. e del 30% in capo alla IG.ra ; Pt_2 Pt_1
- qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare all'altro per iscritto (pec, e-mail, whatsapp, sms) la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto. Entro il termine di gg. 10 (dieci) dal ricevimento della richiesta, l'altro genitore dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore
- 2 - che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso al massimo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa. Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro, entro il 31marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta, i documenti fiscali (fatture/ricevute) intestati al minore e relativi all'impegno di spesa sostenuto;
f) il IG. verserà alla IG.ra un assegno mensile, da corrispondersi entro il giorno Pt_2 Pt_1
23 di ogni mese, di complessivi € 275,00 (rivalutabili annualmente sulla base degli indici
Istat);
g) ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Acireale (CT) di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
h) dichiarare integralmente compensate le spese legali.”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Acireale (CT) il 03/06/2006, rappresentando:
Per_ Per_
- che dall'unione sono nate due figlie (in data 20.09.2010) e (in data 14.11.2014);
- che, con sentenza n. 1311/204 del 05/07/2024 il Tribunale di Ancona, pronunciando sulla domanda di separazione proposta da nei confronti di ha Parte_1 Parte_2
dichiarato la separazione dei medesimi alle condizioni concordate dalle parti nel corso del procedimento e precisate congiuntamente all'udienza del 13.06.2024 (cfr. doc. 6 in atti).
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico
Ministero, che ha emesso parere favorevole in data 29/01/2025.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L.
n. 74 del 1987.
- 3 - Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 1311/2024 - pronunciata in data
03/07/2024 e pubblicata in data 05/07/2024, divenuta irrevocabile (cfr. doc.
7 - certificazione ex art. 124 comma 1, disp.att. c.c., rilasciata dalla Cancelleria civile del Tribunale di Ancona il
20/09/2024) - il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi e dalle distinte residenze anagrafiche (cfr. certificati contestuali aggiornati dei coniugi in atti)
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Acireale
(CT) il 03/06/2006 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Acireale (CT) al n. 65, parte 2, serie A dell'anno 2006.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie minori, collocate prevalentemente presso la madre.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto delle minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro eIGenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La proposizione congiunta della domanda giustifica la compensazione delle spese, tale anche essendo la volontà delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Acireale (CT) il 03/06/2006 e trascritto nel Registro dello Stato Civile Parte_2
del Comune di Acireale (CT) al n. 65, parte 2, serie A dell'anno 2006;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
- 4 - ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Acireale (CT) di procedere alle annotazioni di legge;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di conIGlio del 26/03/2025
Il Presidente Estensore
dott. Silvia Corinaldesi
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