Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 01/04/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 731/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo d'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 731/2024 avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe De Michele, presso il cui studio in Termoli (CB) alla Via Molise n.19, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresenta e difesa dall' Avv. B. Daniela Controparte_1 C.F._2
MA e\o dall'Avv. Serena Branca, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via del Mulino a Vento n.10, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.02.2025 innanzi al Giudice relatore, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la trasformazione del rito alle seguenti condizioni: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio;
affido condiviso della figlia con collocamento presso la mamma, cui viene Per_1 assegnata la casa familiare in via India n. 1 Termoli;
versamento da parte del sig. di un Parte_1 assegno di mantenimento in favore della sig.ra per la figlia dell'importo CP_1 Persona_2 di €. 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici istat;
spese straordinarie al 50% ciascuno, come da protocollo vigente;
assegno unico universale percepito al 100% dalla sig.ra pagina 1 di 4
) all'uscita di scuola (e precisamente al terminal, dove la ragazza arriverà con i mezzi pubblici)
[...] fino al mattino seguente, allorquando l'accompagnerà al terminal per il ritorno a scuola;
due weekend al mese, dalle ore 20:00 del sabato fino al lunedì mattina successivo;
Il sig. si obbliga a Parte_1 comunicare i propri turni lavorativi entro il giorno 10 del mese precedente;
Nel periodo non scolastico, il padre terrà la ragazza con sé nelle giornate infrasettimanali sopra stabilite, prelevandola dall'abitazione materna alle ore 14:30. Periodo di ferie lavorative: ciascun genitore, durante le ferie, terrà con sè la ragazza quindici giorni anche non consecutivi. Festività natalizie: ad anni alternati ciascun genitore terrà la ragazza con Sé dal pranzo del 24 dicembre al pranzo del 26 dicembre, e dal pranzo del 31 dicembre al pranzo del 2 gennaio;
spese compensate”.
Il Giudice ha così disposto la trasformazione del rito e la trasmissione degli atti al PM – che in data 20.03.2025 ha espresso il proprio parere favorevole - e ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.10.2024, - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario il 19.08.2001 in Termoli (CB) con trascritto Controparte_1 presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Termoli al N. 67, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2001; che essi hanno una figlia (17 anni); che questo Tribunale con Per_1
Decreto n. 4456/2022 del 12.12.2022 ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
che essi non si sono più riconciliati -, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di disciplinare l'affidamento della figlia minore accogliendo le seguenti conclusioni: “- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra ed il sig. di cui sopra, ordinando Controparte_1 Parte_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Termoli, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel comune di residenza. - Disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia nata in data [...], con collocamento prevalente presso la madre Persona_2 fino alla maggiore età della stessa;
- Definire le modalità di visita della figlia da parte del sig.
[...] così come illustrate nel piano genitoriale;
- Disporre, a carico del sig. Parte_1 Parte_1
un assegno di mantenimento in favore della figlia di AR pari ad € 200,00 mensili,
[...] Per_1 comprensivi della quota di assegno unico che la madre già sta percependo, da versare alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle le spese straordinarie e comunque necessarie per e Per_1 che saranno preventivamente decise da entrambi i coniugi: Dalle visite medico-specialistiche o comunque non coperte dal SSN, a quelle scolastiche (libri, gite, attività varie) a quelle ludico-sportive, così come previste dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Larino;
Con vittoria di spese e compensi”.
Si è costituita in giudizio chiedendo a questo Tribunale di accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “-pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti, - confermare l'affidamento condiviso di , con collocamento abitativo in via prevalente della stessa con Per_1 l'esponente, - confermare l' assegnazione ai sensi dell'art. 337sexies c.c. della ex casa familiare di Via India n. 1 Termoli, con accessori e pertinenze e tutto quanto vi è contenuto all'esponente, perché vi abiti con la figlia, - stabilire i termini minimi di frequentazione fra padre e figlia, facendo obbligo al ricorrente, al fine di evitare pregiudizi alla figlia, di rimanere in contatto almeno telefonicamente con lei ed essere presente nella sua vita, frequentandola quanto meno per il tempo minimi stabilito, - porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento di , un Per_1 assegno mensile di importo pari ad € 350,00 , o comunque del maggiore o minore importo che si riterrà di determinare in applicazione dei criteri di cui all'art. 337ter c.c., oltre che di partecipare pagina 2 di 4 nella misura del 50% alle spese straordinarie da affrontare per la stessa, con percezione dell'assegno unico universale nella misura del 100% da parte della esponente, - vittoria di competenze di causa”.
All'udienza del 19.02.2025 innanzi al Giudice relatore, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la trasformazione del rito alle seguenti condizioni: “cessazione degli effetti civili del matrimonio;
affido condiviso della figlia con collocamento presso la mamma, cui viene Per_1 assegnata la casa familiare in via India n. 1 Termoli;
versamento da parte del sig. di un Parte_1 assegno di mantenimento in favore della sig.ra per la figlia dell'importo CP_1 Persona_2 di €. 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici istat;
spese straordinarie al 50% ciascuno, come da protocollo vigente;
assegno unico universale percepito al 100% dalla sig.ra esercizio del diritto di visita come segue: il padre terrà la ragazza con sé il lunedì ed il CP_1 mercoledì prelevandola direttamente (o delegando, in caso di suo impedimento, la sig.ra CP_2
) all'uscita di scuola (e precisamente al terminal, dove la ragazza arriverà con i mezzi pubblici)
[...] fino al mattino seguente, allorquando l'accompagnerà al terminal per il ritorno a scuola;
due weekend al mese, dalle ore 20:00 del sabato fino al lunedì mattina successivo;
Il sig. si obbliga a Parte_1 comunicare i propri turni lavorativi entro il giorno 10 del mese precedente;
Nel periodo non scolastico, il padre terrà la ragazza con sé nelle giornate infrasettimanali sopra stabilite, prelevandola dall'abitazione materna alle ore 14:30. Periodo di ferie lavorative: ciascun genitore, durante le ferie, terrà con sè la ragazza quindici giorni anche non consecutivi. Festività natalizie: ad anni alternati ciascun genitore terrà la ragazza con Sé dal pranzo del 24 dicembre al pranzo del 26 dicembre, e dal pranzo del 31 dicembre al pranzo del 2 gennaio;
spese compensate”.
Il Giudice ha così disposto la trasformazione del rito e la trasmissione degli atti al PM – che in data
20.03.2025 ha espresso il proprio parere favorevole - e ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Premesso che: con Decreto n. 4456/2022 del 12.12.2022 ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
l'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla;
Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.3, n.2 lett. b), L. n. 898/1970, nonché dell'intervento del P.M. e dal parere favorevole dallo stesso espresso in data 20.03.2025;
Valutata la rispondenza delle condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti all'interesse della prole e ravvisato che esse non sono contrarie a disposizioni di legge;
Tutto ciò premesso,
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, alle condizioni pattuite dalle parti private.
Spese processuali integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
contro
Parte_1 CP_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita,
[...] così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il
19.08.2001 in Termoli (CB) tra , nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...], trascritto presso l'Ufficio dello Stato Controparte_1
pagina 3 di 4 Civile del Comune di Termoli al N. 67, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2001;
2) conferma le condizioni tutte di cui all'accordo raggiunto dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte;
3) compensa integralmente fra le parti le spese processuali;
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Si comunichi.
Così deciso in camera di consiglio, il 31.03.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
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