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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/03/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3523/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3523/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANGELO Parte_1 C.F._1 MARIA GRAZIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. D'ANGELO MARIA GRAZIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSOLI TIZIANO CP_1 C.F._2 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE DELLA VITTORIA N.138 64011 ALBA ADRIATICApresso il difensore avv. ROSSOLI TIZIANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A seguito di sentenza del Tribunale di Teramo numero 618\2007 del 5 giugno 2007 con cui è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 CP_1 dichiaratasi creditrice per 13700 euro oltre ISTAT o seguito della morosità del Proietti che aveva versato quanto a hi imposto dal Presidente del Tribunale, ha pignorato gli stipendi che la CP_1 deve all'obbligato fino a concorrenza della morosità.Afferma l'ingiunto di aver Controparte_2 provveduto da sempre direttamente alle spese di vestiario e ludiche della figlia cui era destinato il contributo fissato dal Presidente in euro 200 mensili e quindi ha compensato il contributo con le spese effettuate in maniera diretta a favore della figlia. contesta la opposizione sia perché CP_1 mette impropriamente in discussione un titolo sorto per volontà comune delle parti sia perché quanto affermato dell'opponente di aver provveduto direttamente alla propria figlio non corrisponde al vero.condotta istruttoria con interrogatorio e prove per testi, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. In discussione sono le 200 euro mensili oltre rivalutazione ISTAT, che doveva per il provvedimento azionato con pignoramento dare Il provvedimento richiama anche i precedenti Parte_1 provvedimenti, presi dal Tribunale di Teramo in sede di separazione e dal Tribunale per i minorenni delle Marche. Va tuttavia affermato che con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento o di divorzio o di contributo al mantenimento del figlio in sede di separazione o divorzio o di cessazione della convivenza tra i genitori, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c., o di revisione delle condizioni di divorzio ex art. 9 L. Div. (Cass. 13872/2001; Cass. 20303/2014; Cass. 17680/2019, con la quale ribadendo il principio la Corte di Cassazione ha sottolineato che, nella specie, il fatto sopravvenuto costituito dalla collocazione del minore presso il padre non aveva privato il titolo esecutivo in materia di famiglia di efficacia e validità in quanto assistito da un'attitudine al giudicato, cd. "rebus sic stantibus", riguardo alla quale i fatti sopravvenuti potevano rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento del figlio, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per l'ordine pubblico;
Cass. 27602/2020). (
Cassazione 11157/23). Ora , trattandosi di contributo fissato per il mantenimento e per spese di vestiario e ludiche, era solo legato al decorso del tempo;
quindi le vicende, per cui fu il padre a sobbarcarsi le spese ( per completezza va anche detto che l'interrogatorio della opposta non è stato contestato nella parte in cui l'interrogata ha affermato che di fatto era la zia paterna, e non il padre, ad occuparsi della figlia;
e che nulla le è stato dato a tal proposito, anzi essendo la stessa ricoperta di volgari contumelie puntualmente riferite dall'interrogata; e come ribadito da Cassazione 8768/24 In caso di dichiarazioni aggiunte dal confitente alla confessione, ai sensi dell'art 2734 c.c., la contestazione della controparte - che impedisce alle dichiarazioni del confitente di fare piena prova nella loro integrità e permette al giudice di apprezzarle liberamente – deve essere manifestata in modo espresso, non potendo risultare, in modo implicito, dalla mera richiesta di accoglimento della domanda domanda di merito, incompatibile con le predette dichiarazioni aggiunte, formulata in sede di precisazione delle conclusioni;
quindi è da ritenersi provato che il titolo mai è stato adempiuto, mentre le circostanze esposte dal potevano valere solo per modificare nelle opportune sedi il titolo;
Pt_1 oppure, in caso di spese straordinarie come le cure dentistiche, per a propria volta chiedere il rimborso del 50%). Ne consegue pertanto che , quanto alle spese straordinarie documentate mancando tra l'altro la prova che siano state previamente concordate tra le parti, ed oltretutto essendovi svariate ricevute ma nemmeno una quantificazione di quanto dovrebbe essere posto in compensazione ( e si ricorda che il titolo azionato direttamente nulla espone sulle spese straordinarie, né queste sono azionate nel provvedimento, trattandosi solo della conferma del contributo per euro 200 mensili dato solo all'inizio pagina 2 di 3 della vigenza del provvedimento e poi non più dato ) nulla può dire questo Tribunale;
non essendovi, a tacere della mancata precisa quantificazione, che sarebbe stata indispensabile in tema di interessi, la prova, né questa essendo stata chiesta, che le predette spese siano state previamente concordate tra le parti, o sia stato comunque dato modo di interloquire a parte opposta, fuori dalle ipotesi di urgenza.
Solo in comparsa di replica si quantificano le predette spese, in circa ( sic ) 8712,72 euro;
per la verità il capitolo di interrogatorio menziona tale cifra, che però non è precisata nelle sedi dovute, ovvero la opposizione e la prima memoria ex art. 183; questo doveva essere fatto, trattandosi di compensazione impropria, come affermato giustamente dall'opponente, e trattandosi di spese per cui non esiste un titolo, ma ancora da accertare quanto debenza e quantificazione. Va ricordato, infatti ( Corte di
Appello di Brescia, sentenza 1558/21), che In materia di spese straordinarie per la prole, il provvedimento che fornisce il titolo esecutivo al genitore separato è sempre generico e non quantifica mai l'importo dovuto: pertanto, per poter procedere all'esecuzione forzata, la parte che intenda ottenere il rimborso pro quota delle spese straordinarie anticipate per intero deve adire il giudice perché accerti preventivamente con un giudizio a cognizione piena l'effettiva esistenza degli esborsi e li quantifichi nel dettaglio.Nel caso di specie la quantificazione, peraltro approssimativa perché preceduta da un circa, si è avuta solo in memoria di replica;
e non sono state chieste prove rilevanti, quali il tenore delle spese, che dovrebbe evincersi dalle ricevute, e se per tali spese sia stata prima consultata la madre;
senza contare che in sede di interrogatorio parte opposta ha affermato che ha pagato la somma la Per_ signora zia paterna;
e questa dichiarazione non è stata espressamente contestata dall'opponente, e pertanto va apprezzata dal Tribunale come costituente piena prova del fatto. Va infine ricordato che a tutto voler concedere la opposizione, che riguarda una esecuzione per euro 14.650,32, in prospettiva potrebbe essere paralizzabile per circa il 50% di euro 8712,72; Va infine ricordato, secondo gli arresti più recenti in tema della Corte di Cassazione (Cass. n. 11111/2020; n. 13797/2022; n. 15864/2022 richiamati da Cassazione 5058/25), che deve d distinguersi tra le ipotesi in cui la domanda ordinaria
(soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata al fine di ottenere l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione esecutiva, costituendo pertanto un presupposto della decisione di quest'ultima (per quanto sulla stessa sia chiesta una decisione espressa, anche con efficacia di giudicato), casi in cui devono sempre prevalere le esigenze di speditezza poste a fondamento dell'esenzione dalla sospensione feriale regolata dalla legge n. 742 del 1969, e le ipotesi in cui la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata in via autonoma e alternativa rispetto all'esito dell'opposizione, nel senso che essa non influenza tale esito, dipendendo da quest'ultimo semplicemente l'eventualità del suo esame effettivo, nel qual caso le richiamate esigenze di speditezza prevalgono esclusivamente nel caso in cui l'esito dell'opposizione esecutiva non comporti l'effettivo esame della domanda ordinaria"; nell'un caso e nell'altro ci si trova comunque dinanzi ad una domanda, che deve essere istruita;
nel caso di specie non ha nemmeno parte opponente ritenuto di quantificarla, se non formalmente e approssimativamente ( circa) nella memoria conclusionale, preceduta da un capitolo di prova per interrogatorio, peraltro non agganciato né alla opposizione e nemmeno alla prima memoria ex art. 183 n 1 cpc;
l'orientamento è stato ulteriormente ribadito in séguito (cfr., ad esempio, Cass., 09/06/2023, n. 16440,
Cass., 08/05/2023, n. 12064)".Pertanto la opposizione va respinta, con spese a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Respinge la opposizione, e condanna l'opponente alle spese in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in euro 4835 per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfetario 15%.
[...]
Teramo, 22 Marzo 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3523/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANGELO Parte_1 C.F._1 MARIA GRAZIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. D'ANGELO MARIA GRAZIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSOLI TIZIANO CP_1 C.F._2 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE DELLA VITTORIA N.138 64011 ALBA ADRIATICApresso il difensore avv. ROSSOLI TIZIANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A seguito di sentenza del Tribunale di Teramo numero 618\2007 del 5 giugno 2007 con cui è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 CP_1 dichiaratasi creditrice per 13700 euro oltre ISTAT o seguito della morosità del Proietti che aveva versato quanto a hi imposto dal Presidente del Tribunale, ha pignorato gli stipendi che la CP_1 deve all'obbligato fino a concorrenza della morosità.Afferma l'ingiunto di aver Controparte_2 provveduto da sempre direttamente alle spese di vestiario e ludiche della figlia cui era destinato il contributo fissato dal Presidente in euro 200 mensili e quindi ha compensato il contributo con le spese effettuate in maniera diretta a favore della figlia. contesta la opposizione sia perché CP_1 mette impropriamente in discussione un titolo sorto per volontà comune delle parti sia perché quanto affermato dell'opponente di aver provveduto direttamente alla propria figlio non corrisponde al vero.condotta istruttoria con interrogatorio e prove per testi, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. In discussione sono le 200 euro mensili oltre rivalutazione ISTAT, che doveva per il provvedimento azionato con pignoramento dare Il provvedimento richiama anche i precedenti Parte_1 provvedimenti, presi dal Tribunale di Teramo in sede di separazione e dal Tribunale per i minorenni delle Marche. Va tuttavia affermato che con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento o di divorzio o di contributo al mantenimento del figlio in sede di separazione o divorzio o di cessazione della convivenza tra i genitori, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c., o di revisione delle condizioni di divorzio ex art. 9 L. Div. (Cass. 13872/2001; Cass. 20303/2014; Cass. 17680/2019, con la quale ribadendo il principio la Corte di Cassazione ha sottolineato che, nella specie, il fatto sopravvenuto costituito dalla collocazione del minore presso il padre non aveva privato il titolo esecutivo in materia di famiglia di efficacia e validità in quanto assistito da un'attitudine al giudicato, cd. "rebus sic stantibus", riguardo alla quale i fatti sopravvenuti potevano rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento del figlio, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per l'ordine pubblico;
Cass. 27602/2020). (
Cassazione 11157/23). Ora , trattandosi di contributo fissato per il mantenimento e per spese di vestiario e ludiche, era solo legato al decorso del tempo;
quindi le vicende, per cui fu il padre a sobbarcarsi le spese ( per completezza va anche detto che l'interrogatorio della opposta non è stato contestato nella parte in cui l'interrogata ha affermato che di fatto era la zia paterna, e non il padre, ad occuparsi della figlia;
e che nulla le è stato dato a tal proposito, anzi essendo la stessa ricoperta di volgari contumelie puntualmente riferite dall'interrogata; e come ribadito da Cassazione 8768/24 In caso di dichiarazioni aggiunte dal confitente alla confessione, ai sensi dell'art 2734 c.c., la contestazione della controparte - che impedisce alle dichiarazioni del confitente di fare piena prova nella loro integrità e permette al giudice di apprezzarle liberamente – deve essere manifestata in modo espresso, non potendo risultare, in modo implicito, dalla mera richiesta di accoglimento della domanda domanda di merito, incompatibile con le predette dichiarazioni aggiunte, formulata in sede di precisazione delle conclusioni;
quindi è da ritenersi provato che il titolo mai è stato adempiuto, mentre le circostanze esposte dal potevano valere solo per modificare nelle opportune sedi il titolo;
Pt_1 oppure, in caso di spese straordinarie come le cure dentistiche, per a propria volta chiedere il rimborso del 50%). Ne consegue pertanto che , quanto alle spese straordinarie documentate mancando tra l'altro la prova che siano state previamente concordate tra le parti, ed oltretutto essendovi svariate ricevute ma nemmeno una quantificazione di quanto dovrebbe essere posto in compensazione ( e si ricorda che il titolo azionato direttamente nulla espone sulle spese straordinarie, né queste sono azionate nel provvedimento, trattandosi solo della conferma del contributo per euro 200 mensili dato solo all'inizio pagina 2 di 3 della vigenza del provvedimento e poi non più dato ) nulla può dire questo Tribunale;
non essendovi, a tacere della mancata precisa quantificazione, che sarebbe stata indispensabile in tema di interessi, la prova, né questa essendo stata chiesta, che le predette spese siano state previamente concordate tra le parti, o sia stato comunque dato modo di interloquire a parte opposta, fuori dalle ipotesi di urgenza.
Solo in comparsa di replica si quantificano le predette spese, in circa ( sic ) 8712,72 euro;
per la verità il capitolo di interrogatorio menziona tale cifra, che però non è precisata nelle sedi dovute, ovvero la opposizione e la prima memoria ex art. 183; questo doveva essere fatto, trattandosi di compensazione impropria, come affermato giustamente dall'opponente, e trattandosi di spese per cui non esiste un titolo, ma ancora da accertare quanto debenza e quantificazione. Va ricordato, infatti ( Corte di
Appello di Brescia, sentenza 1558/21), che In materia di spese straordinarie per la prole, il provvedimento che fornisce il titolo esecutivo al genitore separato è sempre generico e non quantifica mai l'importo dovuto: pertanto, per poter procedere all'esecuzione forzata, la parte che intenda ottenere il rimborso pro quota delle spese straordinarie anticipate per intero deve adire il giudice perché accerti preventivamente con un giudizio a cognizione piena l'effettiva esistenza degli esborsi e li quantifichi nel dettaglio.Nel caso di specie la quantificazione, peraltro approssimativa perché preceduta da un circa, si è avuta solo in memoria di replica;
e non sono state chieste prove rilevanti, quali il tenore delle spese, che dovrebbe evincersi dalle ricevute, e se per tali spese sia stata prima consultata la madre;
senza contare che in sede di interrogatorio parte opposta ha affermato che ha pagato la somma la Per_ signora zia paterna;
e questa dichiarazione non è stata espressamente contestata dall'opponente, e pertanto va apprezzata dal Tribunale come costituente piena prova del fatto. Va infine ricordato che a tutto voler concedere la opposizione, che riguarda una esecuzione per euro 14.650,32, in prospettiva potrebbe essere paralizzabile per circa il 50% di euro 8712,72; Va infine ricordato, secondo gli arresti più recenti in tema della Corte di Cassazione (Cass. n. 11111/2020; n. 13797/2022; n. 15864/2022 richiamati da Cassazione 5058/25), che deve d distinguersi tra le ipotesi in cui la domanda ordinaria
(soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata al fine di ottenere l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione esecutiva, costituendo pertanto un presupposto della decisione di quest'ultima (per quanto sulla stessa sia chiesta una decisione espressa, anche con efficacia di giudicato), casi in cui devono sempre prevalere le esigenze di speditezza poste a fondamento dell'esenzione dalla sospensione feriale regolata dalla legge n. 742 del 1969, e le ipotesi in cui la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata in via autonoma e alternativa rispetto all'esito dell'opposizione, nel senso che essa non influenza tale esito, dipendendo da quest'ultimo semplicemente l'eventualità del suo esame effettivo, nel qual caso le richiamate esigenze di speditezza prevalgono esclusivamente nel caso in cui l'esito dell'opposizione esecutiva non comporti l'effettivo esame della domanda ordinaria"; nell'un caso e nell'altro ci si trova comunque dinanzi ad una domanda, che deve essere istruita;
nel caso di specie non ha nemmeno parte opponente ritenuto di quantificarla, se non formalmente e approssimativamente ( circa) nella memoria conclusionale, preceduta da un capitolo di prova per interrogatorio, peraltro non agganciato né alla opposizione e nemmeno alla prima memoria ex art. 183 n 1 cpc;
l'orientamento è stato ulteriormente ribadito in séguito (cfr., ad esempio, Cass., 09/06/2023, n. 16440,
Cass., 08/05/2023, n. 12064)".Pertanto la opposizione va respinta, con spese a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Respinge la opposizione, e condanna l'opponente alle spese in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in euro 4835 per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfetario 15%.
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Teramo, 22 Marzo 2025. Il Giudice Pietro Merletti
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