Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 2531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2531 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 17/6/2025 - tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.99 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2025
TRA
, in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michelina D'ANIELLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Melito di Napoli (NA) alla via Signorelli Parco Esedra
APPELLANTE
E
rapp.to e difeso dall'Avv. Massimo MANZI, presso Controparte_1 il quale elett.te domicilia in Napoli al Centro Direzionale Isola G/8
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16/01/2025, la società in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n.8727/2024, pubblicata il 17/12/2024, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto la domanda di impugnativa del licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo (con preavviso) irrogato a in data 30/10/23, annullando Controparte_1 il provvedimento di recesso e condannando la datrice di lavoro alla reintegra in servizio del lavoratore ed al pagamento di una indennità risarcitoria pari alle mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge e spese di lite.
Ha chiesto, pertanto, in riforma della impugnata sentenza, il rigetto integrale della domanda di primo grado.
Ricostituito il contraddittorio, l'appellato ha chiesto il rigetto del gravame in quanto inammissibile ed infondato per le varie ragioni evidenziate in memoria.
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note di entrambe le parti, all'esito dell'udienza la Corte ha assegnato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla va rigettato in Parte_1 quanto infondato.
Nella fattispecie concreta, come si legge in sentenza, si discute esclusivamente di un licenziamento per giustificato soggettivo soggettivo, quindi di natura disciplinare, comminato al , CP_1 (dipendente dell'azienda dal 6 maggio 2019 con mansioni di guardia particolare giurata), all'esito della contestazione disciplinare del 9/10/23, integralmente richiamata nella successiva lettera di licenziamento e riportata nel dettaglio nella impugnata sentenza.
Anche la società appellante concorda che di questo si tratta, ma si duole che il Tribunale non abbia considerato e valorizzato adeguatamente i fatti e le circostanze che avevano preceduto il licenziamento disciplinare del proprio dipendente, quali risultano dal carteggio in atti intercorso tra la stessa ed il difensore dell'odierno appellato, in ordine alla ricollocazione del CP_1 in mansioni di portierato/vigilanza non armata, con conseguente demansionamento, in conseguenza della perdita del servizio a cui questi era principalmente addetto, o circa la successiva comunicazione del datore di lavoro, in seguito al rifiuto del lavoratore di tale ricollocazione, di una riprogrammazione dei suoi turni di lavoro per il mese di ottobre 2023, a cui aveva fatto seguito la risposta del difensore dell'odierno appellato del 2 ottobre 2023 in atti. La censura è infondata condividendo la Corte la ricostruzione dei fatti di causa, quali riportati in sentenza, che risulta corretta e dà conto dell'illegittimità del recesso datoriale di cui si discute per le ragioni già espresse dal primo giudice, laddove il contesto in cui lo stesso ha avuto origine denota solo che vi erano delle difficoltà nella ricollocazione nei turni di lavoro del dipendente in seguito alla perdita della postazione di vigilanza armata presso il supermercato per il venire meno della commessa, che al più CP_2 avrebbero potuto giustificare il paventato licenziamento per giustificato motivo oggettivo (ove fossero state sussistenti tutte le condizioni per ricorrervi) ma non certo quello adottato dall'azienda.
Per una migliore comprensione dei fatti di causa occorre partire dalle circostanze pacifiche, in primis quella più rilevante rappresentata dal fatto che il si occupa della assistenza CP_1
a favore della madre, portatrice di condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 co. L. n. 104/92 e con lui convivente. Per tale ragione lo stesso non prestava lavoro in turni notturni, in quanto, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 66 del 8.04.2003, non sono obbligati a prestare lavoro notturno i lavoratori/lavoratrici che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ex lege n. 104/92, ed è pacifico in causa che, senza il suo consenso, l'azienda non avrebbe potuto obbligarlo ad effettuate turni di pattugliamento notturni. Si tratta, infatti, di un esonero dall'obbligo di prestare lavoro notturno (cfr. Cass. n. 10203 del 2020 e Cass. 2023/12649) rimesso alla volontà del lavoratore che si trovi nelle condizioni elencate dalla legge, il quale può far valere il suo dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione.
È altresì incontestato e documentale che i turni relativi al periodo dal 2 al 6 ottobre 2023, che rilevano nella fattispecie concreta e che pacificamente non sono stati effettuati dal erano dalle CP_1 ore 23,00 alle 7,00, quindi tutti notturni e, pertanto, il lavoratore, titolare di legge n. 104/92 per l'assistenza alla madre disabile, non era obbligato alla osservanza degli stessi, salvo il suo espresso consenso, nel caso concreto sicuramente mancante, come già ben osservato dal Tribunale.
Ed invero, a parte la considerazione che la disponibilità data dal
, per il tramite del suo legale, con pec del 2 ottobre 2023, CP_1 in risposta alla richiesta del datore di lavoro, era sempre nel senso di volere fare turni diurni, e solo “una tantum” anche turni di pattugliamento notturno, preferibilmente per la zona di Varcaturo, da conoscere per tempo onde consentirgli di potere organizzare la sistemazione della madre disabile, sicchè non era una disponibilità generalizzata, ma era del tutto occasionale, in ogni caso, una volta ricevuti nel pomeriggio della stessa giornata i turni da effettuare per cinque giorni consecutivi, a partire già dal 2 ottobre e fino al 6 ottobre (tutti notturni come già detto), il CP_1 immediatamente, tramite il suo legale, inviava una pec con cui comunicava la propria indisponibilità a rendere il predetto servizio notturno per 5 giorni consecutivi, attese le proprie prerogative di assistenza alla madre disabile.
La circostanza poi che il datore di lavoro non abbia preso immediata visione di tale pec, inviata alle ore 20.09, non è certo ascrivibile al lavoratore, atteso che egli stesso aveva ricevuto il turno nella medesima giornata del 2 ottobre e comunque tale pec è sicuramente tempestiva rispetto a tutti i giorni successivi al 2 ottobre, sicchè non può addebitarsi al la difficolta dell'azienda di coprire CP_1 i turni con altro personale.
Correttamente, dunque, il primo giudice è pervenuto alla conclusione che il rifiuto di effettuare il turno notturno per ben cinque giorni consecutivi, a decorrere già dal 2 ottobre e senza un congruo preavviso, in modo da dare al caregiver la possibilità di organizzarsi per l'assistenza al disabile in sua assenza, fosse pienamente giustificato, con la conseguenza che nella fattispecie concreta non poteva ritenersi sussistente nè la contestata assenza ingiustificata dal servizio nè tanto meno la dedotta e ribadita insubordinazione rispetto agli ordini datoriali.
La decisione inoltre, contrariamente all'assunto di parte appellante, è del tutto in linea con l'orientamento della Suprema Corte, espresso con varie pronunce (n. 2015/22421 11408 del 2018, 2019/12777 2023/10227 e 2024/28657), secondo cui, ove venga in rilievo una situazione riconducibile all'eccezione inadimplenti non est adimplendum - quale è il rifiuto del lavoratore di rendere la prestazione fondata sulla allegazione dell'inadempimento del datore di lavoro- il giudice debba procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto ed alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse;
in altre parole, l'inottemperanza del lavoratore al provvedimento datoriale, pur illegittimo, dovrà essere valutata, sotto il profilo sanzionatorio, alla luce del disposto dell'art. 1460, comma 2, cod. civ., secondo il quale, nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte non inadempiente non può rifiutare l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, il rifiuto è contrario alla buona fede;
la relativa verifica, riservata al giudice di merito, è incensurabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio di motivazione (cfr. Cass. nr. 11408 cit.).
Orbene, tale controllo è stato correttamente condotto dal Tribunale, che, sulla base di tutte le circostanze concrete qualificanti la specifica fattispecie, quali in precedenza evidenziate, ha concluso per la natura giustificata del rifiuto dell'odierno appellato di adempiere la prestazione secondo le modalità indicate dal datore di lavoro, in quanto non contrario a buona fede, avuto riguardo, in una valutazione comparativa del comportamento delle parti, da un lato, ai profili di illegittimità nella richiesta di turno notturno, per come effettuata, e dall'altra, alla esigenza di salvaguardia della posizione del lavoratore in considerazione della sua specifica situazione familiare.
Dalle osservazioni sinora esposte, assorbita ogni ulteriore doglianza, oltre all'istanza di sospensiva dell'esecutorietà della sentenza, discende che l'appello va rigettato, con conferma della decisione impugnata.
Le spese di lite del grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in € 3.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione all'avv. Massimo Manzi dichiaratosi antistatario.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Napoli 17/6/25
Il Consigliere rel. est. Il Presidente