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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 5796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5796 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28317/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28317/2021 promossa da:
(C.F.: ), , (C.F.: ) e CP_1 CodiceFiscale_1 CP_2 CodiceFiscale_2 [...]
(C.F.: , in proprio e n.q. di eredi di tutti rapp.ti e CP_3 CodiceFiscale_3 Persona_1 difesi dall'avv. Vincenzo d'Antò;
ATTORE contro
Controparte_4
(C.F./P.IVA: ) in persona del legale rapp.to p.t. , rapp.to e difeso P.IVA_1 Parte_1 dagli Avv.ti Giovanni Puca e Angelina Sagliocco;
nonché
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo La Controparte_5 C.F._4
Rocca;
CONVENUTI
, Codice Fiscale: Controparte_6
e Partita IVA: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, avv. P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Scipioni e Ferruccio Fiorito;
Controparte_7
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10/3/25 e memoria conclusionale e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, e in proprio e n.q. di eredi di con atto CP_1 CP_2 CP_3 Persona_1 di citazione notificato a mezzo pec in data 16.11.2021 convenivano in giudizio il
[...]
dell'Ordine e il Dott. Controparte_4 CP_4 Controparte_5 al fine di ottenere la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dagli attori, iure proprio e iure successionis a causa della non corretta esecuzione degli interventi chirurgici praticati alla paziente determinandone il decesso. Persona_1
Premettevano gli attori:
- che in data 15.04.2013 veniva ricoverata presso il reparto di Persona_1 gastroenterologia dell' per essere sottoposta ad esame di Controparte_8 colonscopia, eseguito e refertato come “neoplasia vegetante – stenosante della flessura epatica del colon ascendente”;
- che in data 22.04.2013 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di resezione della neoplasia in laparoscopia, convertito in intervento di laparotomia, a causa del verificarsi di una emorragia provocata dalla lesione iatrogena della vena mesenterica superiore;
- che il giorno seguente la paziente veniva sottoposta ad altro intervento chirurgico in laparotomia esplorativa, che poneva in evidenza un emiperitoneo di non rilevante entità nonché la sofferenza delle anse ileali e in particolare i 2/3 distali congeste, edematose e a tratti bluastre, con la vena superiore distesa e continente e assenza di sanguinamento. Il chirurgo dott. Controparte_5
, chirurgo anche del primo intervento, procedeva alla decompressione manuale delle anse
[...] attraverso la ileostomia;
- che in data 24.04.2013, alle ore 8:40 veniva sottoposta ad un terzo intervento chirurgico, sempre ad opera del dott. e veniva trasferita all di Napoli ove giungeva in stato di CP_5 Controparte_9 grave shock e decedeva il 30.04.2013;
- che la condotta imperita e negligente dei sanitari ha determinato sia la responsabilità dei sanitari ed in particolare del Dott. , sia contrattuale sia extracontrattuale, della medesima struttura;
CP_5
- che, come asserito nelle relazioni di Parere Tecnico Medico-Legale redatta dal Prof. Dott. Per_2
e dal Prof. Dott. in data 09/07/2014, il chirurgo dott. è
[...] Persona_3 CP_5 pagina 2 di 15 responsabile per le gravi negligenze nella causazione dell'evento morte della paziente Persona_1
per il ritardo nel passaggio dall'intervento chirurgico con tecnica laparoscopica a quello
[...] in laparotomia allorquando si era già verificata una notevolissima ed irreversibile perdita di sangue (circa 3/3,5 litri); per aver proceduto alla riparazione della vena mesenterica recisa con una sutura completa che non ha consentito il flusso venoso dall'intestino tenue (digiuno ed ileo), provocando necrosi ischemica e successiva sofferenza multiorgano determinante il decesso. Stante la prevedibilità dell'evento in simili interventi, i sanitari avrebbero dovuto mettere in pratica ogni misura idonea ad evitare il rischio di rottura della vena. Il dott. , a causa della sua CP_5 inesperienza, avrebbe dovuto, diligentemente, eseguire l'intervento in laparotomia e non in laparoscopia, evitando così ragionevolmente il rischio di una rottura;
- che nei confronti del dott. , dipendente del Controparte_5 [...]
dell'Ordine dei CC.RR.M.I., era stato avviato procedimento Controparte_4 penale per il reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p. concluso con sentenza del Tribunale di
Napoli, VI sez. penale, n. 4276/2021 del 05.05.2021, di non luogo a procedere ed estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
- che in data 09.06.2021 gli attori presentavano domanda di mediazione presso l'Organismo di
Mediazione Me.Ar.Con.- Mediazione Arbitrato e Conciliazione- concluso con esito negativo in data 05.07.2021 stante l'assenza delle parti chiamate (verbale di Mediazione Prot. N. 72/2021).
Tanto premesso, gli attori, in proprio e n.q. di eredi, chiedevano il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi, danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali così determinato: danno non patrimoniale per la perdita del congiunto: a favore di ciascuno dei due figli € 168.250,00, oltre 50% per la personalizzazione del danno dovuta al particolare strettissimo legame che li univa alla madre con la quale convivevano;
a favore del coniuge € 168.250,00 oltre al 50% per la personalizzazione del danno dovuta al particolare strettissimo legame che lo univa alla moglie convivente. Nel dettaglio: (figlio): € 168.250,00 + € 84.125,00 CP_2
- totale € 252.375,00; (figlia): € 168.250,00 + € 84.125,00 = totale € 252.375,00; CP_3 CP_1
(coniuge): € 168.250,00 + € 84.125,00 = totale € 252.375,00; Danno morale: € 84.125,00 per ciascuno
[...] degli attori. Danno terminale: sofferto dalla sig.ra quale lucida percezione della fine Persona_1 imminente, e tabellato dalle richiamate tabelle di Milano, che gli attori rivendicano iure hereditatis.
Quantificazione: giorni fino al 3° (primo intervento chirurgico eseguito il 22.04.2013) - € 30.000,00; giorni successivi al 3° e sino al decesso verificatosi in data 30.04.2013: € 2.972,00 e in totale € 32.972,00 e complessivamente euro 1.042.472,00 (euro 347.490,66 a ciascuno degli attori) oltre rivalutazione monetaria e interessi dal giorno del decesso, con vittoria di spese.
Si costituiva, in data 10.02.2022, il Controparte_4
pagina 3 di 15 dell'Ordine dei che, preliminarmente chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la CP_4
Berkshire Hathaway Int. Ins. Lim, con cui aveva sottoscritto polizza per responsabilità civile dei sanitari.
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e diritto e, comunque non provata negando qualsivoglia responsabilità dei sanitari e della struttura;
in subordine di dichiarare direttamente, la
Berkshire Hathaway Int. Ins. Lim tenuta al risarcimento derivante da responsabilità civile dei sanitari in quanto impresa che alla data dell'evento garantiva la comparente, nonché in subordine, di distribuire la responsabilità tra i due Presidi individuando anche il grado di responsabilità del dove decedeva CP_9
l'istante, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Il Dott. rimaneva contumace sebbene sia stato ritualmente citato. CP_5
In data 02.09.2022 si costituiva la Berkshire Hathaway Int. Ins. Lim che eccepiva l'improcedibilità del presente giudizio, a norma degli art. 8 della Legge Bianco-Gelli e art. 5, d.lgs. n. 28 /2010 per mancato esperimento della condizione obbligatoria di procedibilità nei propri confronti;
deduceva la carenza di legittimazione attiva degli attori attesa l'assenza di prova della qualità di eredi;
chiedeva l'inammissibilità/improcedibilità del giudizio nei confronti della terza chiamata stante la totale mancanza di copertura temporale del sinistro;
chiedeva l'estromissione dal giudizio, con condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti della . CP_10
Depositate le note istruttorie ex art 183 comma 6 veniva disposta ed espletata consulenza medico legale;
la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.03.2025.
In via preliminare, l'eccezione d'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della condizione obbligatoria di procedibilità nei confronti anche della compagnia Berkshire Hathaway Int. Ins. Lim deve essere respinta. E' necessario premettere che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità non possono essere interpretate in senso estensivo (cfr. Cass. n. 16092/2012 e Cass. n.967/2004) per cui non può prescindersi dalla rigorosa interpretazione del dato testuale del d.lgs.28/2010 che prevede che l'improcedibilità sia sollevata dalla sola parte convenuta, cioè solo da colui il quale riceve la vocatio in ius ad opera dell'attore. In particolare, si consideri che l'evenienza di dove esperire, in tempi diversi e nell'ambito dello stesso giudizio, una pluralità di procedimenti di mediazione, comporterebbe un sensibile allungamento dei tempi di definizione del processo stesso, oltre che gravare ulteriormente la posizione dell'attore obbligato a farsi nuovamente carico del costo dell'organismo di mediazione, pur avendo sostenuto già quelli relativi alla domanda principale. Tale interpretazione trova conferma anche nella normativa europea volta ad escludere la mediazione obbligatoria rispetto alle domande proposte da e nei confronti dei terzi. Più nello specifico, la direttiva 2008/52/CE, criterio guida della legge nr.69/2009 e richiamata anche nel preambolo del D.Lgs. nr.28/2010, si prefigge di garantire un miglior accesso alla giustizia promuovendo metodi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario. Peraltro, si osservi anche che l'allungamento dei tempi di durata del pagina 4 di 15 processo – in special modo nelle controversie per responsabilità professionale sanitaria per i plurimi differimenti dovuti alle chiamate in causa dei sanitari e dei rispettivi assicuratori – connesso al nuovo tentativo di mediazione contrasterebbe, oltre che con l'intento deflattivo, anche con il diritto alla ragionevole durata del processo sancito dall'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell' uomo e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, risultando, quindi, sacrificata quell'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento che la direttiva europea si propone di assicurare.
Pertanto, il terzo chiamato in causa non può eccepire l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento, nei suoi confronti, della mediazione posto che il rapporto contrattuale di garanzia tra convenuto e assicurazione è distinto e autonomo rispetto a quello tra attore e convenuto, non rientrando peraltro il relativo oggetto (rapporti di garanzia impropria) nell'ambito delle controversie per le quali l'art. 5
D.Lgs. 28/2010 prevede il tentativo obbligatorio di mediazione (cfr in sede di merito : Tribunale di Napoli, con sentenza n. 81/2023).
Passando al merito della presente controversia occorre individuare i parametri giurisprudenziali di riferimento in punto di responsabilità del medico e della struttura sanitaria per fatti anteriori all'entrata in vigore della l. 8 marzo 2017, n. 24; ciò atteso che essa non risulta applicabile ai fatti precedenti alla sua entarta in vigore (Cfr. per tutte Cass. 28994/2019); l'applicazione della disciplina di cui alla legge Gelli va quindi confinata alle fattispecie sorte dopo la relativa entrata in vigore. Depongono in tal senso il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. cod. civ.), nonché l'esigenza di tutelare l'affidamento ingenerato nei consociati relativamente agli elementi costitutivi della fattispecie, incisi da interventi legislativi ad essa posteriori. La legge n. 24/2017, com'è noto, ha innovato la qualificazione della responsabilità del personale operante nel quadro di una struttura sanitaria, con importanti ricadute in materia di prescrizione e ripartizione degli oneri probatori in punto di responsabilità del sanitario. Ma nel caso in esame, come innanzi osservato la disciplina più favorevole al sanitario non può trovare applicazione dovendo essere richiamati in questa sede i principi espressi in sede di legittimità prima dell'entrata in vigore della disciplina de qua.
Va precisato, in ogni caso come la legge “Gelli”, mentre ha innovato sotto il profilo della qualificazione extracontrattuale della responsabilità del sanitario, salvo il caso dell'assunzione di una obbligazione contrattuale nei confronti del paziente, lascia sostanzialmente invariato lo statuto di responsabilità dell'ente sanitario, in rapporto alle elaborazioni giurisprudenziali precedenti alla riforma (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988,
n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n. 5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1° settembre 1999, n. 9198; Cass.
11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). pagina 5 di 15 Si era già affermato il principio che l'ente sanitario avesse una responsabilità piena ed autonoma per i danni provocati dai propri dipendenti e più in generale di coloro che operano nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. Difatti, si è chiarito, in taluni arresti, che la responsabilità dell'ente gestore era di natura diretta per essere riferibile allo stesso, in virtù del principio di immedesimazione organica e della stipula di fatto di un contratto d'opera professionale col paziente, l'operato del medico ovvero del personale infermieristico inserito nell'organizzazione del servizio, che, eseguendo in modo non diligente la prestazione sanitaria, ha causato danni al privato che ha richiesto ed ottenuto la medesima prestazione (così in motivazione Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in Foro It., 1999, I, 3332; in senso diverso, per la configurazione di una responsabilità, sia pure contrattuale, avente però natura indiretta ex art. 1228 c.c.; cfr.
Trib. Lucca., 18 gennaio 1992, in Foro It., 1993, I, 264, la quale, appunto, non concorda, così come alcuna dottrina, sulla ricostruzione del rapporto ente – paziente in termini di esecuzione di contratto d'opera professionale). Tale impostazione è stata poi recepita anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con sentenza n. 577/2008, hanno ricondotto la responsabilità contrattuale in parola nell'ambito dell'inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità”, e hanno ritenuto che la stessa potesse conseguire non solo dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c., ma anche dall'inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari operanti all'interno della sua struttura, in qualità di suoi ausiliari necessari, ex art. 1228 c.c. (sul punto v. anche Cass. n. 27286/2013; da ultimo cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16272). L'orientamento in parola ha ricevuto peraltro l'avallo del legislatore, il quale ha espressamente stabilito, all'art. 7 c. 1 della c.d. legge Gelli, che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”.
Inoltre, all'art. 7 c. 2, si prevede che la responsabilità contrattuale della struttura sussista anche con riferimento “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”.
Ante Gelli, la qualificazione in termini contrattuali, sia del rapporto ente sanitario – paziente, che del rapporto medico – paziente, genera importanti ricadute in tema di onere probatorio. In particolare, le conclusioni raggiunte sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità derivano dall'applicazione conforme dei principi enunciati in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza
30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento.
Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una pagina 6 di 15 distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso (Cass., 9 gennaio 1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435). Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità. Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità Firmato quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario e/o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento. Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di pagina 7 di 15 offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile). A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni
Unite (11 gennaio 2008, n. 576, Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata dalla pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell''oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali. In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica. Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento ( cfr amplius Cassazione civile , sez. III , 22/08/2024 , n. 23028 per cui : la condotta colposa del medico deve essere verificata ex ante , ossia sulla base di un giudizio prognostico che porta a valutare l'adeguatezza delle condotte (omissive) concretamente tenute, rispetto all'evoluzione della patologia del paziente, senza che sia necessario accertare quale specifica condotta avrebbe evitato l'evento).
Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''. Ora, Cass. n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: P. Estensore: ha confermato che in tema CP_11 Testimone_1 di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della pagina 8 di 15 struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario per effetto del contratto stipulato o la struttura
- la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia, l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente. In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973. Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 5777 del 11 gennaio 2008. Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da Cass.
26 marzo 2010 n. 7352 e da ultimo da Cass. 15 dicembre 2011 n. 27000 come a carico del paziente. Inoltre,
Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno. Più recentemente, i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del pagina 9 di 15 secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del
"più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, v. Cass. n. 18392/2017 e Cass. n. 26824/2017; v. anche Cass. n. 29853/2018), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/02/2023, n.5808).
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità della struttura sanitaria ovvero quella contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cassazione civile , sez. III , 27/06/2024 , n. 17742 per la quale in materia di responsabilità sanitaria, l'onere della prova è circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in base alle informazioni accessibili e alle conoscenze tecniche esigibili. Non è necessario specificare dettagli tecnici di responsabilità professionale noti solo agli esperti del settore, ma è sufficiente contestare l'aspetto colposo dell'attività medica secondo le conoscenze ordinarie del momento;
conformi Cassazione civile sez. III,
29/03/2022, n.10050; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 18392/2017; in sede di merito
Corte appello , Napoli , sez. VIII , 20/11/2024 , n. 4700 che ribadisce come ai fini della responsabilità, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la relazione materiale tra la condotta medica e il danno subito, mentre incombe sul sanitario la dimostrazione del nesso eziologico con una causa esterna, imprevedibile e inevitabile. Se il nesso causale non è accertato, le conseguenze ricadono sul creditore della prestazione professionale;
in tema cfr anche Cassazione civile , sez. III , 08/04/2024 , n. 9198).
Tanto premesso in diritto, e richiamate le coordinate applicabili al caso in esame, può passarsi al concreto esame della fattispecie rimessa alla delibazione di questo giudice.
pagina 10 di 15 A mente di quanto in epigrafe esposto, è da esaminare l'esito dell'istruttoria e, specificamente, le risultanze della relazione peritale a firma del Collegio composto dal Dott. , specialista in Persona_4
Medicina Legale e delle Assicurazioni e Dott. specialista in chirurgia generale, relazione che, Persona_5 per il carattere di completezza argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice.
In particolare, la perizia ha chiarito quanto segue:
- In premessa i CC.TT.UU. chiariscono che non dispongono né della cartella clinica relativa al ricovero della Sig.ra presso l' di né tanto meno Persona_1 Controparte_8 CP_8 della relazione di consulenza autoptica pratica in ambito penale, in quanto non presenti in atti. Gli stessi procedono all'esame della sola documentazione clinica agli atti:
1. Moduli di consenso informato ad interventi di emicolectomia dx laparoscopica del 22/4/23 ed a laparotomia esplorativa del 23/4/23; 2. Relazione di parere tecnico redatto nell'interesse di parte attrice dal
Prof. e dal dott. ;
3. Integrazione di parere tecnico redatto Persona_6 Persona_2 nell'interesse di parte attrice dal dott. . La ricostruzione della storia clinica della Persona_2 paziente viene effettuata solo sulla base delle dichiarazioni rese dai parenti della paziente in sede di querela e delle relazioni mediche di parte;
- Il caso consiste in una emicolectomia destra effettuata, il 22 aprile 2013, per lesione tumorale, con accesso laparoscopico. Trattasi di intervento sostanzialmente routinario, laddove praticato in ambiente specializzato, che non presentava la soluzione di speciali difficoltà tecniche. Esso fu complicato da una lesione della vena mesenterica superiore.
- Tale complicanza, di per sé, prevedibile e non sempre prevenibile, in un tal genere di interventi, venne affrontata dagli operatori, in un primo momento per via laparoscopica e, poi, per via laparotomica con una conversione in chirurgia tradizionale, conseguendo un'emostasi intraoperatoria.
- Il decorso post operatorio fu, però, inficiato dalla comparsa di un'anemia che portò ad un primo reintervento nella notte del 23 aprile, in cui gli operatori repertarono un versamento siero-ematico, ma soprattutto, una sofferenza diffusa delle anse ileali che, tuttavia non venne affrontata. Le condizioni cliniche della paziente continuarono a peggiorare, sicchè, il giorno seguente, il 24 aprile, venne nuovamente rioperata, con asportazione di un tratto di intestino necrotico. Il giorno seguente ne sopraggiunse il decesso, dopo trasferimento presso altro nosocomio.
- Le censure mosse dagli attori alla condotta tecnica dei chirurghi operatori che la ebbero in cura consistono nel ritenere che la complicanza insorta sia stata da loro affrontata in maniera inadeguata pagina 11 di 15 ed inefficace. Nello specifico, si lamenta una tardiva conversione laparotomica dell'intervento che cagionò una pregiudizievole perdita ematica di circa 3-3,5 litri ed una lesione iatrogena stenosante completa della vena mesenterica durante la sua riparazione, il che determinò una irreversibile ischemia intestinale condizionante una letale insufficienza multiorgano.
- Parte convenuta contesta tali censure sostenendo che l'esito sfavorevole della vicenda in oggetto vada ascritto all'intervento di una complicanza imprevenibile ed al complicato stato anteriore della paziente.
- Il primo aspetto valutativo da affrontare è rappresentato dalla causa della lesione della vena mesenterica, che costituì il primum movens della cascata di eventi che condusse all'exitus la paziente, dovendo precisarsi, sul punto, che, a nostro avviso, la condizione anemica subentrata
(ricondotta da parte attrice ad una ritardata conversione laparotomica) seppur nosograficamente rilevante, non si rese produttiva di uno shock emorragico le tale, atteso che decorsero alcuni giorni prima del decesso della de cuius, dalla perdita ematica.
- La predetta lesione venosa realizzò, difatti, una necrosi ischemica ileale, da ostacolato deflusso, che ha poi, probabilmente, determinato il decesso della paziente per SIRS culminata in insufficienza multiorgano.Da quanto consultabile, risulterebbe descritta una lesione accidentale della vena mesenterica che può rappresentare anche una complicanza imprevenibile.
- L'assenza di comprovanti elementi documentali non consente di affermare se la vena mesenterica si sia trombizzata successivamente o se fosse addirittura stenotica, per non dire chiusa, per apposizione di sutura chirurgica nella procedura di emostasi, come affermato dal dott. nella sua relazione, Per_2 facendo riferimento ai riscontri in sede autoptica. L''impossibilità di esaminare personalmente le risultanze autoptiche non consentono di esprimere un giudizio perentorio sull'argomento.
- Proseguendo con la disamina del caso deve dirsi che appare comunque censurabile la condotta adottata dai in occasione del primo reintervento del 23 aprile, allorquando, pur avendo essi CP_12 riscontrato un versamento sieroematico, ma soprattutto, una sofferenza diffusa delle anse ileali, non attuarono alcun provvedimento chirurgico demandando l'asportazione intestinale all'intervento del giorno successivo.
- In conclusione, in sede di prima stesura il Collegio - fermo restando le riserve di cui sopra relativa alla mancanza di documentazione sanitaria - sembrerebbe rilevarsi, nel determinismo dell'exitus di
[...] una inadeguata gestione della lesione intraoperatoria della vena mesenterica Persona_1 superiore da parte dei Sanitari dell' che ha svolto un ruolo Controparte_8
pagina 12 di 15 concausale, in uno con gli effetti della originaria lesione venosa stessa, la cui etiologia non è definibile con sufficiente attendibilità alla luce della carente documentazione sanitaria disponibile
(cfr. pag 4 della CTU).
Tuttavia, le riserve espresse dai CCTTUU per la carenza documentale e la necessità per la emanazione di un serio giudizio sul nesso causale di ottenere ulteriore documentazione portava i periti a chiedere alla scrivente di essere autorizzato alla consultazione della cartella clinica depositata da parte attrice in data
12.06.2024, cioè ben oltre i termini istruttori.
Tuttavia, con ordinanza del 09.09.2024, questo tribunale invitava i periti a chiarire se in base alla sola documentazione medica in atti ritualmente depositata, con esclusione di quella irritualmente acquisita fosse accertabile la eventuale sussistenza di una responsabilità sanitaria in danno della paziente deceduta.
Ebbene, con chiarimenti del 25.09.2024, i CC.TT.UU affermavano che “non è accertabile la eventuale sussistenza di responsabilità sanitaria, per il semplice motivo che potrebbe solo riscontrarsi (dai due moduli di consenso informato allegati) che la paziente fu dapprima sottoposta ad intervento chirurgico di emicolectomia destra per via laparoscopica il 22/4/23, ed il giorno seguente ad uno di laparotomia esplorativa. Sicchè non si dispone di sufficienti dati tecnici oggettivi sugli eventi clinici che connotarono la vicenda clinica in oggetto, con particolare riferimento alla comparsa, evoluzione e natura della complicanza che determinò la necessità di ricorrere ad altro intervento chirurgico laparotomico il giorno successivo quello di emicolectomia destra laparoscopica”.
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, il Collegio peritale non è stato in grado di accertare la sussistenza di profili di responsabilità nell'operato dei sanitari che hanno prestato assistenza Persona_1
ciò per evidenziata, assoluta, carenza documentale
[...]
In conclusione, in base alla perizia di ufficio - che per il carattere completo ed esaustivo e per la sua chiarezza argomentativa è fatta propria da questo Giudice – non si possono accertare condotte colpose di danno da addebitare al sanitario operante Dott. presso la CP_5 Controparte_4
dell' dell'Ordine dei CC. Peraltro, del tutto esaustiva è la relazione
[...] Controparte_4 CP_4 peritale anche con riguardo alla risposta alle controdeduzioni formulate dai CTP, ritenute dai dott.ri
[...]
e , non condivisibili (cfr. pag. 5 CTU); ad essa pertanto integralmente si rinvia. Parte_2 Parte_3
La mancanza in atti della cartella clinica ha pregiudicato la possibilità per gli attori di fornire la prova del nesso di causalità tra la prestazione sanitaria, asseritamente non adeguata, e l'exitus del paziente.
Dal punto di vista empirico, infatti, si ribadisce che è l'attore/danneggiato a beneficiare della presenza o meno in atti della cartella clinica in quanto preliminarmente gli consente di dimostrare quale attività il medico operatore ha posto in essere e con quali modalità e, dunque, come dalla prestazione medica errata o imperita sia eziologicamente derivata, in termini fisio-patologici, la mancata guarigione o il peggioramento pagina 13 di 15 delle condizioni del paziente o sia sorta una nuova e diversa patologia (nesso di causalità diretto su basi scientifiche o di causalità adeguata). In via secondaria, gli consente di articolare il giudizio controfattuale, ex ante in concreto, richiesto dalla Suprema Corte, consentendogli di sostenere e dimostrare che, ove non fosse stato fatto ciò che era stato erroneamente fatto, ma fosse stato fatto ciò che era doveroso fare, a carico del paziente non si sarebbero manifestate le conseguenze negative invece verificatesi (v. Cass. Civ., sent. n.
23197/18; Cass. sent.n. 27612/2020; Cass. sent. n. 21530/21).
Poiché è il danneggiato, per le ragioni sopra ampiamente esposte, a dover fornire la prova del nesso eziologico tra la prestazione medica ricevuta ed il danno evento subìto, la mancanza in atti della cartella clinica opera, dunque, a suo sfavore privandolo del principale elemento di prova dal quale desumere quale prestazione medica ha ricevuto, come questa sia stata posta in essere, la sua conformità ai protocolli terapeutici previsti per la patologia accusata dalla paziente, le modalità concrete di esecuzione del trattamento, la rappresentazione di problematiche eventualmente preesistenti o sopravvenute nel corso del trattamento, ecc., e di far discendere da tale conoscenza le necessarie conseguenze in termini di prova del fatto e del nesso di causalità – nella duplice formulazione sopra rappresentata – con le patologie residuate alla paziente. A nulla rileva la circostanza, rappresentata da parte attrice, circa la difficoltà, non documentata, nell'ottenere il rilascio di una copia della stessa depositata agli atti del giudizio penale. Invero, la cartella clinica rientra in quei “fatti principali” che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni ( cfr. Sezioni Unite della Cassazione con articolata n. 3086 del 01/02/2022; in tema specificatamente di colpa medica cfr da ultima Cass. 5 marzo 2024, n. 5922).
Alla luce delle coordinate ermeneutiche innanzi espresse, deve concludersi per l'integrale rigetto della domanda principale, valutate assorbite tutte le ulteriori aventi carattere accessorio.
In ordine alle spese, l'umana comprensibilità dell'iniziativa processuale posta in essere dagli attori, si ritiene che sussistano le eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite, in applicazione del dettato di cui all'art. 92 cpc nella formulazione applicabile ratione temporis (cfr. Cassazione civile, sez. III,
26/06/2018, n.16828).
Letta Cass n. 6144/24 ed osservato che le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, le medesime ragioni innanzi esposte giustificano la compensazione delle spese anche nei confronti del terzo chiamato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa;
pagina 14 di 15 - spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Napoli, 11/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28317/2021 promossa da:
(C.F.: ), , (C.F.: ) e CP_1 CodiceFiscale_1 CP_2 CodiceFiscale_2 [...]
(C.F.: , in proprio e n.q. di eredi di tutti rapp.ti e CP_3 CodiceFiscale_3 Persona_1 difesi dall'avv. Vincenzo d'Antò;
ATTORE contro
Controparte_4
(C.F./P.IVA: ) in persona del legale rapp.to p.t. , rapp.to e difeso P.IVA_1 Parte_1 dagli Avv.ti Giovanni Puca e Angelina Sagliocco;
nonché
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo La Controparte_5 C.F._4
Rocca;
CONVENUTI
, Codice Fiscale: Controparte_6
e Partita IVA: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, avv. P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Scipioni e Ferruccio Fiorito;
Controparte_7
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10/3/25 e memoria conclusionale e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, e in proprio e n.q. di eredi di con atto CP_1 CP_2 CP_3 Persona_1 di citazione notificato a mezzo pec in data 16.11.2021 convenivano in giudizio il
[...]
dell'Ordine e il Dott. Controparte_4 CP_4 Controparte_5 al fine di ottenere la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dagli attori, iure proprio e iure successionis a causa della non corretta esecuzione degli interventi chirurgici praticati alla paziente determinandone il decesso. Persona_1
Premettevano gli attori:
- che in data 15.04.2013 veniva ricoverata presso il reparto di Persona_1 gastroenterologia dell' per essere sottoposta ad esame di Controparte_8 colonscopia, eseguito e refertato come “neoplasia vegetante – stenosante della flessura epatica del colon ascendente”;
- che in data 22.04.2013 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di resezione della neoplasia in laparoscopia, convertito in intervento di laparotomia, a causa del verificarsi di una emorragia provocata dalla lesione iatrogena della vena mesenterica superiore;
- che il giorno seguente la paziente veniva sottoposta ad altro intervento chirurgico in laparotomia esplorativa, che poneva in evidenza un emiperitoneo di non rilevante entità nonché la sofferenza delle anse ileali e in particolare i 2/3 distali congeste, edematose e a tratti bluastre, con la vena superiore distesa e continente e assenza di sanguinamento. Il chirurgo dott. Controparte_5
, chirurgo anche del primo intervento, procedeva alla decompressione manuale delle anse
[...] attraverso la ileostomia;
- che in data 24.04.2013, alle ore 8:40 veniva sottoposta ad un terzo intervento chirurgico, sempre ad opera del dott. e veniva trasferita all di Napoli ove giungeva in stato di CP_5 Controparte_9 grave shock e decedeva il 30.04.2013;
- che la condotta imperita e negligente dei sanitari ha determinato sia la responsabilità dei sanitari ed in particolare del Dott. , sia contrattuale sia extracontrattuale, della medesima struttura;
CP_5
- che, come asserito nelle relazioni di Parere Tecnico Medico-Legale redatta dal Prof. Dott. Per_2
e dal Prof. Dott. in data 09/07/2014, il chirurgo dott. è
[...] Persona_3 CP_5 pagina 2 di 15 responsabile per le gravi negligenze nella causazione dell'evento morte della paziente Persona_1
per il ritardo nel passaggio dall'intervento chirurgico con tecnica laparoscopica a quello
[...] in laparotomia allorquando si era già verificata una notevolissima ed irreversibile perdita di sangue (circa 3/3,5 litri); per aver proceduto alla riparazione della vena mesenterica recisa con una sutura completa che non ha consentito il flusso venoso dall'intestino tenue (digiuno ed ileo), provocando necrosi ischemica e successiva sofferenza multiorgano determinante il decesso. Stante la prevedibilità dell'evento in simili interventi, i sanitari avrebbero dovuto mettere in pratica ogni misura idonea ad evitare il rischio di rottura della vena. Il dott. , a causa della sua CP_5 inesperienza, avrebbe dovuto, diligentemente, eseguire l'intervento in laparotomia e non in laparoscopia, evitando così ragionevolmente il rischio di una rottura;
- che nei confronti del dott. , dipendente del Controparte_5 [...]
dell'Ordine dei CC.RR.M.I., era stato avviato procedimento Controparte_4 penale per il reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p. concluso con sentenza del Tribunale di
Napoli, VI sez. penale, n. 4276/2021 del 05.05.2021, di non luogo a procedere ed estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
- che in data 09.06.2021 gli attori presentavano domanda di mediazione presso l'Organismo di
Mediazione Me.Ar.Con.- Mediazione Arbitrato e Conciliazione- concluso con esito negativo in data 05.07.2021 stante l'assenza delle parti chiamate (verbale di Mediazione Prot. N. 72/2021).
Tanto premesso, gli attori, in proprio e n.q. di eredi, chiedevano il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi, danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali così determinato: danno non patrimoniale per la perdita del congiunto: a favore di ciascuno dei due figli € 168.250,00, oltre 50% per la personalizzazione del danno dovuta al particolare strettissimo legame che li univa alla madre con la quale convivevano;
a favore del coniuge € 168.250,00 oltre al 50% per la personalizzazione del danno dovuta al particolare strettissimo legame che lo univa alla moglie convivente. Nel dettaglio: (figlio): € 168.250,00 + € 84.125,00 CP_2
- totale € 252.375,00; (figlia): € 168.250,00 + € 84.125,00 = totale € 252.375,00; CP_3 CP_1
(coniuge): € 168.250,00 + € 84.125,00 = totale € 252.375,00; Danno morale: € 84.125,00 per ciascuno
[...] degli attori. Danno terminale: sofferto dalla sig.ra quale lucida percezione della fine Persona_1 imminente, e tabellato dalle richiamate tabelle di Milano, che gli attori rivendicano iure hereditatis.
Quantificazione: giorni fino al 3° (primo intervento chirurgico eseguito il 22.04.2013) - € 30.000,00; giorni successivi al 3° e sino al decesso verificatosi in data 30.04.2013: € 2.972,00 e in totale € 32.972,00 e complessivamente euro 1.042.472,00 (euro 347.490,66 a ciascuno degli attori) oltre rivalutazione monetaria e interessi dal giorno del decesso, con vittoria di spese.
Si costituiva, in data 10.02.2022, il Controparte_4
pagina 3 di 15 dell'Ordine dei che, preliminarmente chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la CP_4
Berkshire Hathaway Int. Ins. Lim, con cui aveva sottoscritto polizza per responsabilità civile dei sanitari.
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e diritto e, comunque non provata negando qualsivoglia responsabilità dei sanitari e della struttura;
in subordine di dichiarare direttamente, la
Berkshire Hathaway Int. Ins. Lim tenuta al risarcimento derivante da responsabilità civile dei sanitari in quanto impresa che alla data dell'evento garantiva la comparente, nonché in subordine, di distribuire la responsabilità tra i due Presidi individuando anche il grado di responsabilità del dove decedeva CP_9
l'istante, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Il Dott. rimaneva contumace sebbene sia stato ritualmente citato. CP_5
In data 02.09.2022 si costituiva la Berkshire Hathaway Int. Ins. Lim che eccepiva l'improcedibilità del presente giudizio, a norma degli art. 8 della Legge Bianco-Gelli e art. 5, d.lgs. n. 28 /2010 per mancato esperimento della condizione obbligatoria di procedibilità nei propri confronti;
deduceva la carenza di legittimazione attiva degli attori attesa l'assenza di prova della qualità di eredi;
chiedeva l'inammissibilità/improcedibilità del giudizio nei confronti della terza chiamata stante la totale mancanza di copertura temporale del sinistro;
chiedeva l'estromissione dal giudizio, con condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti della . CP_10
Depositate le note istruttorie ex art 183 comma 6 veniva disposta ed espletata consulenza medico legale;
la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.03.2025.
In via preliminare, l'eccezione d'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della condizione obbligatoria di procedibilità nei confronti anche della compagnia Berkshire Hathaway Int. Ins. Lim deve essere respinta. E' necessario premettere che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità non possono essere interpretate in senso estensivo (cfr. Cass. n. 16092/2012 e Cass. n.967/2004) per cui non può prescindersi dalla rigorosa interpretazione del dato testuale del d.lgs.28/2010 che prevede che l'improcedibilità sia sollevata dalla sola parte convenuta, cioè solo da colui il quale riceve la vocatio in ius ad opera dell'attore. In particolare, si consideri che l'evenienza di dove esperire, in tempi diversi e nell'ambito dello stesso giudizio, una pluralità di procedimenti di mediazione, comporterebbe un sensibile allungamento dei tempi di definizione del processo stesso, oltre che gravare ulteriormente la posizione dell'attore obbligato a farsi nuovamente carico del costo dell'organismo di mediazione, pur avendo sostenuto già quelli relativi alla domanda principale. Tale interpretazione trova conferma anche nella normativa europea volta ad escludere la mediazione obbligatoria rispetto alle domande proposte da e nei confronti dei terzi. Più nello specifico, la direttiva 2008/52/CE, criterio guida della legge nr.69/2009 e richiamata anche nel preambolo del D.Lgs. nr.28/2010, si prefigge di garantire un miglior accesso alla giustizia promuovendo metodi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario. Peraltro, si osservi anche che l'allungamento dei tempi di durata del pagina 4 di 15 processo – in special modo nelle controversie per responsabilità professionale sanitaria per i plurimi differimenti dovuti alle chiamate in causa dei sanitari e dei rispettivi assicuratori – connesso al nuovo tentativo di mediazione contrasterebbe, oltre che con l'intento deflattivo, anche con il diritto alla ragionevole durata del processo sancito dall'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell' uomo e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, risultando, quindi, sacrificata quell'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento che la direttiva europea si propone di assicurare.
Pertanto, il terzo chiamato in causa non può eccepire l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento, nei suoi confronti, della mediazione posto che il rapporto contrattuale di garanzia tra convenuto e assicurazione è distinto e autonomo rispetto a quello tra attore e convenuto, non rientrando peraltro il relativo oggetto (rapporti di garanzia impropria) nell'ambito delle controversie per le quali l'art. 5
D.Lgs. 28/2010 prevede il tentativo obbligatorio di mediazione (cfr in sede di merito : Tribunale di Napoli, con sentenza n. 81/2023).
Passando al merito della presente controversia occorre individuare i parametri giurisprudenziali di riferimento in punto di responsabilità del medico e della struttura sanitaria per fatti anteriori all'entrata in vigore della l. 8 marzo 2017, n. 24; ciò atteso che essa non risulta applicabile ai fatti precedenti alla sua entarta in vigore (Cfr. per tutte Cass. 28994/2019); l'applicazione della disciplina di cui alla legge Gelli va quindi confinata alle fattispecie sorte dopo la relativa entrata in vigore. Depongono in tal senso il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. cod. civ.), nonché l'esigenza di tutelare l'affidamento ingenerato nei consociati relativamente agli elementi costitutivi della fattispecie, incisi da interventi legislativi ad essa posteriori. La legge n. 24/2017, com'è noto, ha innovato la qualificazione della responsabilità del personale operante nel quadro di una struttura sanitaria, con importanti ricadute in materia di prescrizione e ripartizione degli oneri probatori in punto di responsabilità del sanitario. Ma nel caso in esame, come innanzi osservato la disciplina più favorevole al sanitario non può trovare applicazione dovendo essere richiamati in questa sede i principi espressi in sede di legittimità prima dell'entrata in vigore della disciplina de qua.
Va precisato, in ogni caso come la legge “Gelli”, mentre ha innovato sotto il profilo della qualificazione extracontrattuale della responsabilità del sanitario, salvo il caso dell'assunzione di una obbligazione contrattuale nei confronti del paziente, lascia sostanzialmente invariato lo statuto di responsabilità dell'ente sanitario, in rapporto alle elaborazioni giurisprudenziali precedenti alla riforma (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988,
n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n. 5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1° settembre 1999, n. 9198; Cass.
11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). pagina 5 di 15 Si era già affermato il principio che l'ente sanitario avesse una responsabilità piena ed autonoma per i danni provocati dai propri dipendenti e più in generale di coloro che operano nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. Difatti, si è chiarito, in taluni arresti, che la responsabilità dell'ente gestore era di natura diretta per essere riferibile allo stesso, in virtù del principio di immedesimazione organica e della stipula di fatto di un contratto d'opera professionale col paziente, l'operato del medico ovvero del personale infermieristico inserito nell'organizzazione del servizio, che, eseguendo in modo non diligente la prestazione sanitaria, ha causato danni al privato che ha richiesto ed ottenuto la medesima prestazione (così in motivazione Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in Foro It., 1999, I, 3332; in senso diverso, per la configurazione di una responsabilità, sia pure contrattuale, avente però natura indiretta ex art. 1228 c.c.; cfr.
Trib. Lucca., 18 gennaio 1992, in Foro It., 1993, I, 264, la quale, appunto, non concorda, così come alcuna dottrina, sulla ricostruzione del rapporto ente – paziente in termini di esecuzione di contratto d'opera professionale). Tale impostazione è stata poi recepita anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con sentenza n. 577/2008, hanno ricondotto la responsabilità contrattuale in parola nell'ambito dell'inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità”, e hanno ritenuto che la stessa potesse conseguire non solo dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c., ma anche dall'inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari operanti all'interno della sua struttura, in qualità di suoi ausiliari necessari, ex art. 1228 c.c. (sul punto v. anche Cass. n. 27286/2013; da ultimo cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16272). L'orientamento in parola ha ricevuto peraltro l'avallo del legislatore, il quale ha espressamente stabilito, all'art. 7 c. 1 della c.d. legge Gelli, che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”.
Inoltre, all'art. 7 c. 2, si prevede che la responsabilità contrattuale della struttura sussista anche con riferimento “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”.
Ante Gelli, la qualificazione in termini contrattuali, sia del rapporto ente sanitario – paziente, che del rapporto medico – paziente, genera importanti ricadute in tema di onere probatorio. In particolare, le conclusioni raggiunte sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità derivano dall'applicazione conforme dei principi enunciati in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza
30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento.
Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una pagina 6 di 15 distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso (Cass., 9 gennaio 1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435). Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità. Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità Firmato quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario e/o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento. Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di pagina 7 di 15 offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile). A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni
Unite (11 gennaio 2008, n. 576, Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata dalla pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell''oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali. In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica. Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento ( cfr amplius Cassazione civile , sez. III , 22/08/2024 , n. 23028 per cui : la condotta colposa del medico deve essere verificata ex ante , ossia sulla base di un giudizio prognostico che porta a valutare l'adeguatezza delle condotte (omissive) concretamente tenute, rispetto all'evoluzione della patologia del paziente, senza che sia necessario accertare quale specifica condotta avrebbe evitato l'evento).
Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''. Ora, Cass. n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: P. Estensore: ha confermato che in tema CP_11 Testimone_1 di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della pagina 8 di 15 struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario per effetto del contratto stipulato o la struttura
- la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia, l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente. In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973. Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 5777 del 11 gennaio 2008. Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da Cass.
26 marzo 2010 n. 7352 e da ultimo da Cass. 15 dicembre 2011 n. 27000 come a carico del paziente. Inoltre,
Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno. Più recentemente, i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del pagina 9 di 15 secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del
"più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, v. Cass. n. 18392/2017 e Cass. n. 26824/2017; v. anche Cass. n. 29853/2018), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/02/2023, n.5808).
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità della struttura sanitaria ovvero quella contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cassazione civile , sez. III , 27/06/2024 , n. 17742 per la quale in materia di responsabilità sanitaria, l'onere della prova è circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in base alle informazioni accessibili e alle conoscenze tecniche esigibili. Non è necessario specificare dettagli tecnici di responsabilità professionale noti solo agli esperti del settore, ma è sufficiente contestare l'aspetto colposo dell'attività medica secondo le conoscenze ordinarie del momento;
conformi Cassazione civile sez. III,
29/03/2022, n.10050; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 18392/2017; in sede di merito
Corte appello , Napoli , sez. VIII , 20/11/2024 , n. 4700 che ribadisce come ai fini della responsabilità, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la relazione materiale tra la condotta medica e il danno subito, mentre incombe sul sanitario la dimostrazione del nesso eziologico con una causa esterna, imprevedibile e inevitabile. Se il nesso causale non è accertato, le conseguenze ricadono sul creditore della prestazione professionale;
in tema cfr anche Cassazione civile , sez. III , 08/04/2024 , n. 9198).
Tanto premesso in diritto, e richiamate le coordinate applicabili al caso in esame, può passarsi al concreto esame della fattispecie rimessa alla delibazione di questo giudice.
pagina 10 di 15 A mente di quanto in epigrafe esposto, è da esaminare l'esito dell'istruttoria e, specificamente, le risultanze della relazione peritale a firma del Collegio composto dal Dott. , specialista in Persona_4
Medicina Legale e delle Assicurazioni e Dott. specialista in chirurgia generale, relazione che, Persona_5 per il carattere di completezza argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice.
In particolare, la perizia ha chiarito quanto segue:
- In premessa i CC.TT.UU. chiariscono che non dispongono né della cartella clinica relativa al ricovero della Sig.ra presso l' di né tanto meno Persona_1 Controparte_8 CP_8 della relazione di consulenza autoptica pratica in ambito penale, in quanto non presenti in atti. Gli stessi procedono all'esame della sola documentazione clinica agli atti:
1. Moduli di consenso informato ad interventi di emicolectomia dx laparoscopica del 22/4/23 ed a laparotomia esplorativa del 23/4/23; 2. Relazione di parere tecnico redatto nell'interesse di parte attrice dal
Prof. e dal dott. ;
3. Integrazione di parere tecnico redatto Persona_6 Persona_2 nell'interesse di parte attrice dal dott. . La ricostruzione della storia clinica della Persona_2 paziente viene effettuata solo sulla base delle dichiarazioni rese dai parenti della paziente in sede di querela e delle relazioni mediche di parte;
- Il caso consiste in una emicolectomia destra effettuata, il 22 aprile 2013, per lesione tumorale, con accesso laparoscopico. Trattasi di intervento sostanzialmente routinario, laddove praticato in ambiente specializzato, che non presentava la soluzione di speciali difficoltà tecniche. Esso fu complicato da una lesione della vena mesenterica superiore.
- Tale complicanza, di per sé, prevedibile e non sempre prevenibile, in un tal genere di interventi, venne affrontata dagli operatori, in un primo momento per via laparoscopica e, poi, per via laparotomica con una conversione in chirurgia tradizionale, conseguendo un'emostasi intraoperatoria.
- Il decorso post operatorio fu, però, inficiato dalla comparsa di un'anemia che portò ad un primo reintervento nella notte del 23 aprile, in cui gli operatori repertarono un versamento siero-ematico, ma soprattutto, una sofferenza diffusa delle anse ileali che, tuttavia non venne affrontata. Le condizioni cliniche della paziente continuarono a peggiorare, sicchè, il giorno seguente, il 24 aprile, venne nuovamente rioperata, con asportazione di un tratto di intestino necrotico. Il giorno seguente ne sopraggiunse il decesso, dopo trasferimento presso altro nosocomio.
- Le censure mosse dagli attori alla condotta tecnica dei chirurghi operatori che la ebbero in cura consistono nel ritenere che la complicanza insorta sia stata da loro affrontata in maniera inadeguata pagina 11 di 15 ed inefficace. Nello specifico, si lamenta una tardiva conversione laparotomica dell'intervento che cagionò una pregiudizievole perdita ematica di circa 3-3,5 litri ed una lesione iatrogena stenosante completa della vena mesenterica durante la sua riparazione, il che determinò una irreversibile ischemia intestinale condizionante una letale insufficienza multiorgano.
- Parte convenuta contesta tali censure sostenendo che l'esito sfavorevole della vicenda in oggetto vada ascritto all'intervento di una complicanza imprevenibile ed al complicato stato anteriore della paziente.
- Il primo aspetto valutativo da affrontare è rappresentato dalla causa della lesione della vena mesenterica, che costituì il primum movens della cascata di eventi che condusse all'exitus la paziente, dovendo precisarsi, sul punto, che, a nostro avviso, la condizione anemica subentrata
(ricondotta da parte attrice ad una ritardata conversione laparotomica) seppur nosograficamente rilevante, non si rese produttiva di uno shock emorragico le tale, atteso che decorsero alcuni giorni prima del decesso della de cuius, dalla perdita ematica.
- La predetta lesione venosa realizzò, difatti, una necrosi ischemica ileale, da ostacolato deflusso, che ha poi, probabilmente, determinato il decesso della paziente per SIRS culminata in insufficienza multiorgano.Da quanto consultabile, risulterebbe descritta una lesione accidentale della vena mesenterica che può rappresentare anche una complicanza imprevenibile.
- L'assenza di comprovanti elementi documentali non consente di affermare se la vena mesenterica si sia trombizzata successivamente o se fosse addirittura stenotica, per non dire chiusa, per apposizione di sutura chirurgica nella procedura di emostasi, come affermato dal dott. nella sua relazione, Per_2 facendo riferimento ai riscontri in sede autoptica. L''impossibilità di esaminare personalmente le risultanze autoptiche non consentono di esprimere un giudizio perentorio sull'argomento.
- Proseguendo con la disamina del caso deve dirsi che appare comunque censurabile la condotta adottata dai in occasione del primo reintervento del 23 aprile, allorquando, pur avendo essi CP_12 riscontrato un versamento sieroematico, ma soprattutto, una sofferenza diffusa delle anse ileali, non attuarono alcun provvedimento chirurgico demandando l'asportazione intestinale all'intervento del giorno successivo.
- In conclusione, in sede di prima stesura il Collegio - fermo restando le riserve di cui sopra relativa alla mancanza di documentazione sanitaria - sembrerebbe rilevarsi, nel determinismo dell'exitus di
[...] una inadeguata gestione della lesione intraoperatoria della vena mesenterica Persona_1 superiore da parte dei Sanitari dell' che ha svolto un ruolo Controparte_8
pagina 12 di 15 concausale, in uno con gli effetti della originaria lesione venosa stessa, la cui etiologia non è definibile con sufficiente attendibilità alla luce della carente documentazione sanitaria disponibile
(cfr. pag 4 della CTU).
Tuttavia, le riserve espresse dai CCTTUU per la carenza documentale e la necessità per la emanazione di un serio giudizio sul nesso causale di ottenere ulteriore documentazione portava i periti a chiedere alla scrivente di essere autorizzato alla consultazione della cartella clinica depositata da parte attrice in data
12.06.2024, cioè ben oltre i termini istruttori.
Tuttavia, con ordinanza del 09.09.2024, questo tribunale invitava i periti a chiarire se in base alla sola documentazione medica in atti ritualmente depositata, con esclusione di quella irritualmente acquisita fosse accertabile la eventuale sussistenza di una responsabilità sanitaria in danno della paziente deceduta.
Ebbene, con chiarimenti del 25.09.2024, i CC.TT.UU affermavano che “non è accertabile la eventuale sussistenza di responsabilità sanitaria, per il semplice motivo che potrebbe solo riscontrarsi (dai due moduli di consenso informato allegati) che la paziente fu dapprima sottoposta ad intervento chirurgico di emicolectomia destra per via laparoscopica il 22/4/23, ed il giorno seguente ad uno di laparotomia esplorativa. Sicchè non si dispone di sufficienti dati tecnici oggettivi sugli eventi clinici che connotarono la vicenda clinica in oggetto, con particolare riferimento alla comparsa, evoluzione e natura della complicanza che determinò la necessità di ricorrere ad altro intervento chirurgico laparotomico il giorno successivo quello di emicolectomia destra laparoscopica”.
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, il Collegio peritale non è stato in grado di accertare la sussistenza di profili di responsabilità nell'operato dei sanitari che hanno prestato assistenza Persona_1
ciò per evidenziata, assoluta, carenza documentale
[...]
In conclusione, in base alla perizia di ufficio - che per il carattere completo ed esaustivo e per la sua chiarezza argomentativa è fatta propria da questo Giudice – non si possono accertare condotte colpose di danno da addebitare al sanitario operante Dott. presso la CP_5 Controparte_4
dell' dell'Ordine dei CC. Peraltro, del tutto esaustiva è la relazione
[...] Controparte_4 CP_4 peritale anche con riguardo alla risposta alle controdeduzioni formulate dai CTP, ritenute dai dott.ri
[...]
e , non condivisibili (cfr. pag. 5 CTU); ad essa pertanto integralmente si rinvia. Parte_2 Parte_3
La mancanza in atti della cartella clinica ha pregiudicato la possibilità per gli attori di fornire la prova del nesso di causalità tra la prestazione sanitaria, asseritamente non adeguata, e l'exitus del paziente.
Dal punto di vista empirico, infatti, si ribadisce che è l'attore/danneggiato a beneficiare della presenza o meno in atti della cartella clinica in quanto preliminarmente gli consente di dimostrare quale attività il medico operatore ha posto in essere e con quali modalità e, dunque, come dalla prestazione medica errata o imperita sia eziologicamente derivata, in termini fisio-patologici, la mancata guarigione o il peggioramento pagina 13 di 15 delle condizioni del paziente o sia sorta una nuova e diversa patologia (nesso di causalità diretto su basi scientifiche o di causalità adeguata). In via secondaria, gli consente di articolare il giudizio controfattuale, ex ante in concreto, richiesto dalla Suprema Corte, consentendogli di sostenere e dimostrare che, ove non fosse stato fatto ciò che era stato erroneamente fatto, ma fosse stato fatto ciò che era doveroso fare, a carico del paziente non si sarebbero manifestate le conseguenze negative invece verificatesi (v. Cass. Civ., sent. n.
23197/18; Cass. sent.n. 27612/2020; Cass. sent. n. 21530/21).
Poiché è il danneggiato, per le ragioni sopra ampiamente esposte, a dover fornire la prova del nesso eziologico tra la prestazione medica ricevuta ed il danno evento subìto, la mancanza in atti della cartella clinica opera, dunque, a suo sfavore privandolo del principale elemento di prova dal quale desumere quale prestazione medica ha ricevuto, come questa sia stata posta in essere, la sua conformità ai protocolli terapeutici previsti per la patologia accusata dalla paziente, le modalità concrete di esecuzione del trattamento, la rappresentazione di problematiche eventualmente preesistenti o sopravvenute nel corso del trattamento, ecc., e di far discendere da tale conoscenza le necessarie conseguenze in termini di prova del fatto e del nesso di causalità – nella duplice formulazione sopra rappresentata – con le patologie residuate alla paziente. A nulla rileva la circostanza, rappresentata da parte attrice, circa la difficoltà, non documentata, nell'ottenere il rilascio di una copia della stessa depositata agli atti del giudizio penale. Invero, la cartella clinica rientra in quei “fatti principali” che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni ( cfr. Sezioni Unite della Cassazione con articolata n. 3086 del 01/02/2022; in tema specificatamente di colpa medica cfr da ultima Cass. 5 marzo 2024, n. 5922).
Alla luce delle coordinate ermeneutiche innanzi espresse, deve concludersi per l'integrale rigetto della domanda principale, valutate assorbite tutte le ulteriori aventi carattere accessorio.
In ordine alle spese, l'umana comprensibilità dell'iniziativa processuale posta in essere dagli attori, si ritiene che sussistano le eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite, in applicazione del dettato di cui all'art. 92 cpc nella formulazione applicabile ratione temporis (cfr. Cassazione civile, sez. III,
26/06/2018, n.16828).
Letta Cass n. 6144/24 ed osservato che le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, le medesime ragioni innanzi esposte giustificano la compensazione delle spese anche nei confronti del terzo chiamato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa;
pagina 14 di 15 - spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Napoli, 11/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
pagina 15 di 15