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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/04/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Sent. n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
in persona del giudice unico dott.ssa Michela Palladino ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. del Registro Generale Affari Contenziosi n. 862/2023, avente ad oggetto: azione di accertamento e rilascio;
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Imbriani, dom.ta come in atti;
Parte_1
Attore
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele de Lorenzo, dom.ta come in atti;
Controparte_1
Convenuto
Conclusioni:
le parti concludevano come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice premesso di essere proprietaria dei terreni siti in
Conza della Campania, di cui al fgl 21, part. 53, 54 e 78, e fgl. 35, part. 4, 5, 6, 19, 20 e 56, in quanto acquistati nell'anno 1994 dal marito in comunione legale dei beni, coniuge, Persona_1 successivamente deceduto, dal quale si era separata il 23.6.2015, deduceva che detti fondi erano stati concessi in locazione alla convenuta senza il consenso di essa comproprietaria.
Chiedeva accertarsi il proprio titolo di comproprietà, dichiararsi la nullità del contratto di fitto in essere, ed ordinarne il rilascio.
Si costituiva la che contestava in toto la domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
La domanda è infondata.
Parte attrice non ha allegato la minima documentazione a sostegno del vantato titolo di proprietà.
Nessun atto di acquisto compiuto dal dei fondi in ogegtto è agli atti, ma neanche l'estratto di Per_1 matrimonio idoneo a provare il vincolo coniugale in regime di comunione dei beni.
Nessun valore probatorio può riconoscersi alla dichiarazione di successione in atti che ha valore meramente fiscale e che non è idonea a provare neanche la qualità di erede conseguente all'accettazione della eredità.
La domanda va rigettata e le spese regolate secondo la soccombenza considerata l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando:
rigetta ogni domanda;
condanna parte attrice al pagamento in favore di delle spese di lite che si liquidano Controparte_1 in complessive € 3200,00 per compensi, oltre accessori di legge, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, il 15.4.2025
Il Giudice
dott. ssa Michela Palladino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
in persona del giudice unico dott.ssa Michela Palladino ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. del Registro Generale Affari Contenziosi n. 862/2023, avente ad oggetto: azione di accertamento e rilascio;
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Imbriani, dom.ta come in atti;
Parte_1
Attore
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele de Lorenzo, dom.ta come in atti;
Controparte_1
Convenuto
Conclusioni:
le parti concludevano come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice premesso di essere proprietaria dei terreni siti in
Conza della Campania, di cui al fgl 21, part. 53, 54 e 78, e fgl. 35, part. 4, 5, 6, 19, 20 e 56, in quanto acquistati nell'anno 1994 dal marito in comunione legale dei beni, coniuge, Persona_1 successivamente deceduto, dal quale si era separata il 23.6.2015, deduceva che detti fondi erano stati concessi in locazione alla convenuta senza il consenso di essa comproprietaria.
Chiedeva accertarsi il proprio titolo di comproprietà, dichiararsi la nullità del contratto di fitto in essere, ed ordinarne il rilascio.
Si costituiva la che contestava in toto la domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
La domanda è infondata.
Parte attrice non ha allegato la minima documentazione a sostegno del vantato titolo di proprietà.
Nessun atto di acquisto compiuto dal dei fondi in ogegtto è agli atti, ma neanche l'estratto di Per_1 matrimonio idoneo a provare il vincolo coniugale in regime di comunione dei beni.
Nessun valore probatorio può riconoscersi alla dichiarazione di successione in atti che ha valore meramente fiscale e che non è idonea a provare neanche la qualità di erede conseguente all'accettazione della eredità.
La domanda va rigettata e le spese regolate secondo la soccombenza considerata l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando:
rigetta ogni domanda;
condanna parte attrice al pagamento in favore di delle spese di lite che si liquidano Controparte_1 in complessive € 3200,00 per compensi, oltre accessori di legge, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, il 15.4.2025
Il Giudice
dott. ssa Michela Palladino