CASS
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/10/2025, n. 32612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32612 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da BA PE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 25/02/2025 dal Tribunale di Catanzaro;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Marco Patarnello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avv. IN Cicino, difensore dell'indagato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro, annullato il titolo cautelare per il capo 2), ha confermato l'ordinanza con cui è stata disposta la misura della custodia in carcere nei riguardi di BA PE, gravemente indiziato per il delitto di cui agli artt. 416 bis cod. pen., per avere fatto parte della associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, unitamente ad altri e, in particolare, a LL IN e EU MO. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 32612 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 03/07/2025 BA sarebbe partecipe per avere eseguito le disposizioni di LL MO NO, distribuito le somme per il sostegno alle famiglie dei detenuti e per aver concorso nella procurata inosservanza della pena nei riguardi di TA MO e dello stesso LL MO NO (così l'imputazione). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria. Il tema attiene innanzitutto alla ritenuta esistenza dell'associazione mafiosa e, in particolare della "cosca LL"; le uniche due sentenze rilevanti sarebbero quelle emesse nei procedimenti c.d. AP e TA Free Boa, ma dette sentenzeavrebbero accertato l'esistenza di detta cosca all'anno 2013 (procedimento AP) e al 2015 e, dunque, riguarderebbero fatti temporalmente molto distanti rispetto a quelli per cui si procede (2020). In tale contesto l'ordinanza sarebbe viziata per non avere spiegato il Tribunale le ragioni per cui, a cosi rilevante distanza di tempo, i consociati avrebbero dovuto riconoscere la forza di intimidazione proveniente dal precedente vincolo associativo. L'ordinanza sarebbe viziata anche nella parte in cui il Tribunale, per fornire la prova dell'esistenza del sodalizio e della esteriorizzazione della forza di intimidazione, avrebbe valorizzato le condotte volte a favorire LL MO NO, soggetto con ruolo rilevante della cosca, LL ON e EU MO a sottrarsi alle ricerche e alla esecuzione della pena inflitta con la sentenza divenuta irrevocabile ed emessa nel procedimento c.d. AP. In particolare, secondo il Tribunale, assumerebbero rilievo, da una parte, il vincolo solidaristico manifestato dall'invio di somme di denaro da parte dello stesso LL MO NO in favore dei familiari degli associati detenuti e, dall'altra, il controllo del territorio che alcuni indagati eseguivano monitorando vetture sconosciute che transitavano nel paese di Guardavalle. Sostiene invece il ricorrente che gli elementi utilizzati dal Tribunale avrebbero valenza meramente interna, ascrivibili a singoli soggetti, non sarebbero rivelatori all'esterno della capacità di intimidazione del gruppo e, comunque, non sarebbero accompagnati da "reati predatori" (in tal senso si richiamano alcune sentenze di legittimità). Sotto altro profilo, il giudizio di gravità indiziaria sarebbe viziato anche quanto alla prova della partecipazione. BA, diversamente da come ritenuto dal Tribunale, non sarebbe mai stato condannato per associazione mafiosa e detto errore avrebbe inficiato il ragionamento probatorio, avendo il Tribunale valorizzato proprio la condanna pregressa nel proc. c.d. AP - nell'ambito del quale è stata accertata l'esistenza della locale di Guardavalle anche in territorio laziale - per avvalorare la tesi della "prosecuzione silente" della 2 condotta associativa e della consapevolezza di apportare un contributo in favore non del solo LL ma anche del sodalizio mafioso. A BA si contestano condotte riconducibili solo alla procurata inosservanza della pena e anche il ritenuto coinvolgimento nella distribuzione delle somma in favore delle famiglie dei detenuti sarebbe viziato. Dalla richiesta cautelare si evincerebbe che BA aveva informato LL che una terza persona gli aveva consegnato la somma di mille euro da destinare, in occasione del Natale, a LL e che questi aveva manifestato l'intenzione di far recapitare il denaro ai carcerati;
successivamente, tuttavia, sarebbe emerso che BA non avrebbe consegnato il denaro ai parenti dei detenuti perché LL vi aveva provveduto in altro modo. Il Tribunale, ignorando la memoria difensiva, sarebbe sul punto silente ed avrebbe ignorato il contenuto dei messaggi da cui emergeva solo un rapporto occasionale. Non diversamente, quanto alle condotte di agevolazione in favore di LL, il Tribunale non avrebbe considerato che i comportamenti contestati a BA sarebbero circoscritti al periodo dicembre 2020 - gennaio 2021 e, ancora, che delle condotte in concreto attribuite - avrebbe accompagnato la moglie del latitante e ricevuto documenti che avrebbe dovuto consegnare a Roma ai falsificatori - la prima non sarebbe idonea a configurare la fattispecie contestata, perché non rivelatrice di attività di copertura e di appoggio in favore del latitante, mentre la seconda non avrebbe trovato riscontro perché non sarebbero stati trovati documenti contraffatti. Comunque, ove pure si volesse ritenere dette condotte significative per il reato di procurata inosservanza della pena, nondimeno non potrebbero assumere rilievo ai fini della gravità indiziaria per il 416 bis cod. pen. (si richiamano i principi affermati dalle Sezioni unite "Modaffari"). 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari. Sarebbe stato valorizzato il coinvolgimento di BA in un procedimento in cui gli è contestato il reato di cui all'art. 74 d.P.R n. 309 del 1990, aggravato dalla "agevolazione mafiosa" senza, tuttavia, considerare che il contenuto dei provvedimenti cautelari da cui era emerso l'estraneità del ricorrente, poi assolto definitivamente. Quanto alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., il Tribunale non avrebbe considerato che i fatti risalirebbero al dicembre 2020 - gennaio 2021 e che successivamente l'indagato ha svolto sempre regolare attività lavorativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 3 2. È infondato, ai limiti della inammissibilità il primo motivo di ricorso. Quanto alla prova della esistenza dell'associazione, la Corte di cassazione ha già spiegato come con l'art. 238 bis cod. proc. pen. il legislatore abbia voluto rendere possibile l'apprezzamento di «fatti storici» già accertati in tutti i casi in cui, in ragione del principio di pertinenza (art. 187 cod. proc. pen.), ciò si riveli utile a provare altri fatti in diversi procedimenti. Se è vero cioè che il precedente fatto accertato non ha autosufficienza e necessita di una "nuova" valutazione, è altrettanto vero che l'accertamento contenuto in una precedente sentenza, divenuta irrevocabile, è utilizzabile nella sua portata oggettiva anche nei confronti dei soggetti rimasti estranei ai procedimenti che hanno dato luogo alla formazione del titolo (cfr., Sez.5, n. 7993 del 13.11.2012, Rv. 255058, ove si è precisato che l'utilizzabilità erga omnes del fatto accertato non è in alcun modo lesiva del diritto di difesa del terzo, garantito dalle limitazioni, regolate dall'art. 192 cod. proc. pen., comma 3, cui l'art. 238-bis cod. proc. pen. fa espresso richiamo e che assistono l'efficacia probatoria del fatto accertato nel diverso procedimento); si è altresì evidenziato che l'effetto si produce non soltanto in rapporto alla singola statuizione fissata nel dispositivo ma anche con riguardo alle acquisizioni fattuali evidenziate nel corpo della motivazione, in quanto funzionali a sostenere la decisione presa (Sez. 5 n. 5618 del 14.4.2000, Rv. 216306). Dunque, se in precedenti giudizi% risulti accertata - con decisione irrevocabile - l'esistenza di una data associazione criminosa avente i caratteri tipici di cui all'art. 416- bis cod. pen., tale dato, valutato secondo i criteri fissati dall'art. 238 bis cod. pen., consente di ritenere sussistente il radicamento territoriale di «quel» gruppo criminoso con i sottostanti caratteri specializzanti (l'esercizio concreto del potere di intimidazione) e il tema di prova diventa - pertanto - quello della continuità dell'agire dello stesso gruppo gruppo (complessivamente inteso). In questi casi, è stato spiegato condivisibilmente, ciò che deve essere accertato è innanzitutto se si tratti di una nuova associazione mafiosa ovvero sia la stessa associazione che, in una sorta di sfruttamento di rendita del precedente capitale intimidatorio, recuperi e utilizzi nuovamente, in un lasso di tempo ragionevole, la propria fama criminale mafiosa e il proprio pregresso prestigio, già oggetto di un precedente accertamento. Una associazione mafiosa che continua e che utilizza nuovamente la mafiosità già oggetto di dimostrazione nel giudizio antecedente, intesa come caratteristica del gruppo, già manifestata quantomeno da alcuni suoi componenti e radicata nel contesto territoriale di riferimento (Sez. 5, n.4983 del 16.3.2000 ric. Pg in proc. Frasca, Rv. 215965 ove la si identifica nel prestigio criminale della associazione). Inoltre, quanto più il sodalizio sarà in rapporto di continuità con una cosca storica, oggetto di passati accertamenti irrevocabili, quanto più, cioè, si sarà in presenza di 4 elementi dimostrativi del fatto che la formazione oggetto di indagine sia priva di reali elementi di novità (nei programmi, nella comunanza dei territori oggetto di azione, nella coincidenza dei soggetti coinvolti), e, come tale, continui ad operare su un determinato territorio, replicando o, comunque, sfruttando, un contesto riconducibile all'alveo del terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen., tanto più si potrà prescindere da specifici accertamenti in ordine alla nuova esteriorizzazione del metodo mafioso (Sul tema, cfr. Sez. 2, n. 38831 del 17/09/2021, Cicciù, Rv. 282199). 3. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. Sono state richiamate: - la sentenza emessa nel c.d. procedimento "AP" (sentenza di primo grado emessa nel 2013) con cui si è accertata la esistenza della associazione ndranghetsita mafiosa in relazione alla cosca "LL - Novella" della quale sarebbero stati esponenti apicali e partecipi alcuni dei soggetti coinvolti nel presente procedimento e, soprattutto LL MO NO;
- la sentenza emessa nel procedimento c.d. TA che "ha permesso di attualizzare l'operatività della cosca mafiosa LL per fatti successivi al 2007"; - le risultanze e gli esiti di ulteriori procedimenti che hanno evidenziato la continuità criminale della cosca "LL" e il ruolo apicale di LL MO NO ( cfr., pagg. 5 e ss. ordinanza impugnata). In tale quadro di riferimento il Tribunale ha cucito gli esiti dei procedimenti indicati e il quadro generale di riferimento con i fatti specifici per cui si procede e che riempiono, attualizzano, riscontrano nuovamente le evidenze di mafiosità già oggetto dei precedenti accertamenti Ha spiegato il Tribunale: - il senso e la portata della rete di protezione e di supporto - garantita da soggetti già intranei alla cosca, ma anche da nuovi soggetti - volta a consentire e LL MO NO, ma anche a LL ON, di sottrarsi alla esecuzione della pena e di scongiurare la privazione della libertà personale;
- come detta attività di supporto per il latitante non fosse finalizzata a garantire solo un sostegno illecito alla persona, scisso dall'agire mafioso, quanto, piuttosto, ad assicurare l'efficacia, il ripristino, la continuità del sodalizio mafioso, di fatto davvero interrotta;
- come in tal senso si spieghi l'interesse di LL ad assicurare un sostentamento alle famiglie dei detenuti, cioè di soggetti direttamente o indirettamente legati alla cosca;
- come in tal senso si spieghino le condotte prevaricatrici e di controllo e monitoraggio del territorio (cfr. pagg. 7- 8 ordinanza impugnata). 5 Si tratta di attività rivelatrici della persistente operatività mafiosa da parte della cosca e del suo vertice. Sui temi in questione, obiettivamente decisivi, il ricorso è obiettivamente generico. Non è obiettivamente chiaro perché: a) LL avrebbe dovuto assicurare sostentamento ai detenuti, se la cosca avesse cessato di operare;
b) perché avrebbe dovuto essere garantito il controllo e il monitoraggio del territorio se la latitanza di LL non avesse avuto un risvolto diretto e immediato con la persistente operatività del sodalizio, lo stesso che su quel territorio aveva operato da anni e continuava ad operare con gli stessi soggetti apicali e con gli stessi riferimenti soggettivi. 4. Inammissibile è il motivo di ricorso in relazione al giudizio di gravità indiziaria in ordine alla partecipazione di BA al sodalizio. Sul punto, a fronte di una puntuale e rigorosa motivazione con cui il Tribunale ha spiegato il profondo coinvolgimento del ricorrente non solo nell'assicurare la latitanza di LL e quindi ad assicurare che questi continuasse a dirigere il sodalizio, ma anche nel dare attuazione alle direttive di questi che riguardavano il sostentamento ai soggetti detenuti (cfr. pag. 9 e ss. ordinanza), nulla di specifico è stato dedotto, essendosi il ricorrente a sollecitare in chiave a sé favorevole il contenuto di alcune conversazioni dal tenore, obiettivamente chiaro, gravemente indiziante. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo di legittimità è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile in Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione di fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella 6 prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mescolo ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177). 5. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso, relativo al pericolo di recidiva. Il Tribunale ha valorizzato la estrema gravità dei fatti, la rete criminale di cui BA avrebbe fatto parte, la personalità dell'indagato, soggetto con numerosi e gravi precedenti penali, il rapporto personale strettissimo, fiduciario, con i vertici del sodalizio mafioso;
nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente a valorizzare il tempo trascorso dalla commissione dei fatti che, tuttavia, nel caso di specie non assume rilevante valenza in ragione della carriera criminale dell'indagato che lascia obiettivamente trasparire il pericolo concreto ed attuale di recidiva e l'obiettiva adeguatezza della misura custodiale in carcere. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. Codeciso in Roma, il 3 luglio 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Marco Patarnello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avv. IN Cicino, difensore dell'indagato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro, annullato il titolo cautelare per il capo 2), ha confermato l'ordinanza con cui è stata disposta la misura della custodia in carcere nei riguardi di BA PE, gravemente indiziato per il delitto di cui agli artt. 416 bis cod. pen., per avere fatto parte della associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, unitamente ad altri e, in particolare, a LL IN e EU MO. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 32612 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 03/07/2025 BA sarebbe partecipe per avere eseguito le disposizioni di LL MO NO, distribuito le somme per il sostegno alle famiglie dei detenuti e per aver concorso nella procurata inosservanza della pena nei riguardi di TA MO e dello stesso LL MO NO (così l'imputazione). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria. Il tema attiene innanzitutto alla ritenuta esistenza dell'associazione mafiosa e, in particolare della "cosca LL"; le uniche due sentenze rilevanti sarebbero quelle emesse nei procedimenti c.d. AP e TA Free Boa, ma dette sentenzeavrebbero accertato l'esistenza di detta cosca all'anno 2013 (procedimento AP) e al 2015 e, dunque, riguarderebbero fatti temporalmente molto distanti rispetto a quelli per cui si procede (2020). In tale contesto l'ordinanza sarebbe viziata per non avere spiegato il Tribunale le ragioni per cui, a cosi rilevante distanza di tempo, i consociati avrebbero dovuto riconoscere la forza di intimidazione proveniente dal precedente vincolo associativo. L'ordinanza sarebbe viziata anche nella parte in cui il Tribunale, per fornire la prova dell'esistenza del sodalizio e della esteriorizzazione della forza di intimidazione, avrebbe valorizzato le condotte volte a favorire LL MO NO, soggetto con ruolo rilevante della cosca, LL ON e EU MO a sottrarsi alle ricerche e alla esecuzione della pena inflitta con la sentenza divenuta irrevocabile ed emessa nel procedimento c.d. AP. In particolare, secondo il Tribunale, assumerebbero rilievo, da una parte, il vincolo solidaristico manifestato dall'invio di somme di denaro da parte dello stesso LL MO NO in favore dei familiari degli associati detenuti e, dall'altra, il controllo del territorio che alcuni indagati eseguivano monitorando vetture sconosciute che transitavano nel paese di Guardavalle. Sostiene invece il ricorrente che gli elementi utilizzati dal Tribunale avrebbero valenza meramente interna, ascrivibili a singoli soggetti, non sarebbero rivelatori all'esterno della capacità di intimidazione del gruppo e, comunque, non sarebbero accompagnati da "reati predatori" (in tal senso si richiamano alcune sentenze di legittimità). Sotto altro profilo, il giudizio di gravità indiziaria sarebbe viziato anche quanto alla prova della partecipazione. BA, diversamente da come ritenuto dal Tribunale, non sarebbe mai stato condannato per associazione mafiosa e detto errore avrebbe inficiato il ragionamento probatorio, avendo il Tribunale valorizzato proprio la condanna pregressa nel proc. c.d. AP - nell'ambito del quale è stata accertata l'esistenza della locale di Guardavalle anche in territorio laziale - per avvalorare la tesi della "prosecuzione silente" della 2 condotta associativa e della consapevolezza di apportare un contributo in favore non del solo LL ma anche del sodalizio mafioso. A BA si contestano condotte riconducibili solo alla procurata inosservanza della pena e anche il ritenuto coinvolgimento nella distribuzione delle somma in favore delle famiglie dei detenuti sarebbe viziato. Dalla richiesta cautelare si evincerebbe che BA aveva informato LL che una terza persona gli aveva consegnato la somma di mille euro da destinare, in occasione del Natale, a LL e che questi aveva manifestato l'intenzione di far recapitare il denaro ai carcerati;
successivamente, tuttavia, sarebbe emerso che BA non avrebbe consegnato il denaro ai parenti dei detenuti perché LL vi aveva provveduto in altro modo. Il Tribunale, ignorando la memoria difensiva, sarebbe sul punto silente ed avrebbe ignorato il contenuto dei messaggi da cui emergeva solo un rapporto occasionale. Non diversamente, quanto alle condotte di agevolazione in favore di LL, il Tribunale non avrebbe considerato che i comportamenti contestati a BA sarebbero circoscritti al periodo dicembre 2020 - gennaio 2021 e, ancora, che delle condotte in concreto attribuite - avrebbe accompagnato la moglie del latitante e ricevuto documenti che avrebbe dovuto consegnare a Roma ai falsificatori - la prima non sarebbe idonea a configurare la fattispecie contestata, perché non rivelatrice di attività di copertura e di appoggio in favore del latitante, mentre la seconda non avrebbe trovato riscontro perché non sarebbero stati trovati documenti contraffatti. Comunque, ove pure si volesse ritenere dette condotte significative per il reato di procurata inosservanza della pena, nondimeno non potrebbero assumere rilievo ai fini della gravità indiziaria per il 416 bis cod. pen. (si richiamano i principi affermati dalle Sezioni unite "Modaffari"). 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari. Sarebbe stato valorizzato il coinvolgimento di BA in un procedimento in cui gli è contestato il reato di cui all'art. 74 d.P.R n. 309 del 1990, aggravato dalla "agevolazione mafiosa" senza, tuttavia, considerare che il contenuto dei provvedimenti cautelari da cui era emerso l'estraneità del ricorrente, poi assolto definitivamente. Quanto alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., il Tribunale non avrebbe considerato che i fatti risalirebbero al dicembre 2020 - gennaio 2021 e che successivamente l'indagato ha svolto sempre regolare attività lavorativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 3 2. È infondato, ai limiti della inammissibilità il primo motivo di ricorso. Quanto alla prova della esistenza dell'associazione, la Corte di cassazione ha già spiegato come con l'art. 238 bis cod. proc. pen. il legislatore abbia voluto rendere possibile l'apprezzamento di «fatti storici» già accertati in tutti i casi in cui, in ragione del principio di pertinenza (art. 187 cod. proc. pen.), ciò si riveli utile a provare altri fatti in diversi procedimenti. Se è vero cioè che il precedente fatto accertato non ha autosufficienza e necessita di una "nuova" valutazione, è altrettanto vero che l'accertamento contenuto in una precedente sentenza, divenuta irrevocabile, è utilizzabile nella sua portata oggettiva anche nei confronti dei soggetti rimasti estranei ai procedimenti che hanno dato luogo alla formazione del titolo (cfr., Sez.5, n. 7993 del 13.11.2012, Rv. 255058, ove si è precisato che l'utilizzabilità erga omnes del fatto accertato non è in alcun modo lesiva del diritto di difesa del terzo, garantito dalle limitazioni, regolate dall'art. 192 cod. proc. pen., comma 3, cui l'art. 238-bis cod. proc. pen. fa espresso richiamo e che assistono l'efficacia probatoria del fatto accertato nel diverso procedimento); si è altresì evidenziato che l'effetto si produce non soltanto in rapporto alla singola statuizione fissata nel dispositivo ma anche con riguardo alle acquisizioni fattuali evidenziate nel corpo della motivazione, in quanto funzionali a sostenere la decisione presa (Sez. 5 n. 5618 del 14.4.2000, Rv. 216306). Dunque, se in precedenti giudizi% risulti accertata - con decisione irrevocabile - l'esistenza di una data associazione criminosa avente i caratteri tipici di cui all'art. 416- bis cod. pen., tale dato, valutato secondo i criteri fissati dall'art. 238 bis cod. pen., consente di ritenere sussistente il radicamento territoriale di «quel» gruppo criminoso con i sottostanti caratteri specializzanti (l'esercizio concreto del potere di intimidazione) e il tema di prova diventa - pertanto - quello della continuità dell'agire dello stesso gruppo gruppo (complessivamente inteso). In questi casi, è stato spiegato condivisibilmente, ciò che deve essere accertato è innanzitutto se si tratti di una nuova associazione mafiosa ovvero sia la stessa associazione che, in una sorta di sfruttamento di rendita del precedente capitale intimidatorio, recuperi e utilizzi nuovamente, in un lasso di tempo ragionevole, la propria fama criminale mafiosa e il proprio pregresso prestigio, già oggetto di un precedente accertamento. Una associazione mafiosa che continua e che utilizza nuovamente la mafiosità già oggetto di dimostrazione nel giudizio antecedente, intesa come caratteristica del gruppo, già manifestata quantomeno da alcuni suoi componenti e radicata nel contesto territoriale di riferimento (Sez. 5, n.4983 del 16.3.2000 ric. Pg in proc. Frasca, Rv. 215965 ove la si identifica nel prestigio criminale della associazione). Inoltre, quanto più il sodalizio sarà in rapporto di continuità con una cosca storica, oggetto di passati accertamenti irrevocabili, quanto più, cioè, si sarà in presenza di 4 elementi dimostrativi del fatto che la formazione oggetto di indagine sia priva di reali elementi di novità (nei programmi, nella comunanza dei territori oggetto di azione, nella coincidenza dei soggetti coinvolti), e, come tale, continui ad operare su un determinato territorio, replicando o, comunque, sfruttando, un contesto riconducibile all'alveo del terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen., tanto più si potrà prescindere da specifici accertamenti in ordine alla nuova esteriorizzazione del metodo mafioso (Sul tema, cfr. Sez. 2, n. 38831 del 17/09/2021, Cicciù, Rv. 282199). 3. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. Sono state richiamate: - la sentenza emessa nel c.d. procedimento "AP" (sentenza di primo grado emessa nel 2013) con cui si è accertata la esistenza della associazione ndranghetsita mafiosa in relazione alla cosca "LL - Novella" della quale sarebbero stati esponenti apicali e partecipi alcuni dei soggetti coinvolti nel presente procedimento e, soprattutto LL MO NO;
- la sentenza emessa nel procedimento c.d. TA che "ha permesso di attualizzare l'operatività della cosca mafiosa LL per fatti successivi al 2007"; - le risultanze e gli esiti di ulteriori procedimenti che hanno evidenziato la continuità criminale della cosca "LL" e il ruolo apicale di LL MO NO ( cfr., pagg. 5 e ss. ordinanza impugnata). In tale quadro di riferimento il Tribunale ha cucito gli esiti dei procedimenti indicati e il quadro generale di riferimento con i fatti specifici per cui si procede e che riempiono, attualizzano, riscontrano nuovamente le evidenze di mafiosità già oggetto dei precedenti accertamenti Ha spiegato il Tribunale: - il senso e la portata della rete di protezione e di supporto - garantita da soggetti già intranei alla cosca, ma anche da nuovi soggetti - volta a consentire e LL MO NO, ma anche a LL ON, di sottrarsi alla esecuzione della pena e di scongiurare la privazione della libertà personale;
- come detta attività di supporto per il latitante non fosse finalizzata a garantire solo un sostegno illecito alla persona, scisso dall'agire mafioso, quanto, piuttosto, ad assicurare l'efficacia, il ripristino, la continuità del sodalizio mafioso, di fatto davvero interrotta;
- come in tal senso si spieghi l'interesse di LL ad assicurare un sostentamento alle famiglie dei detenuti, cioè di soggetti direttamente o indirettamente legati alla cosca;
- come in tal senso si spieghino le condotte prevaricatrici e di controllo e monitoraggio del territorio (cfr. pagg. 7- 8 ordinanza impugnata). 5 Si tratta di attività rivelatrici della persistente operatività mafiosa da parte della cosca e del suo vertice. Sui temi in questione, obiettivamente decisivi, il ricorso è obiettivamente generico. Non è obiettivamente chiaro perché: a) LL avrebbe dovuto assicurare sostentamento ai detenuti, se la cosca avesse cessato di operare;
b) perché avrebbe dovuto essere garantito il controllo e il monitoraggio del territorio se la latitanza di LL non avesse avuto un risvolto diretto e immediato con la persistente operatività del sodalizio, lo stesso che su quel territorio aveva operato da anni e continuava ad operare con gli stessi soggetti apicali e con gli stessi riferimenti soggettivi. 4. Inammissibile è il motivo di ricorso in relazione al giudizio di gravità indiziaria in ordine alla partecipazione di BA al sodalizio. Sul punto, a fronte di una puntuale e rigorosa motivazione con cui il Tribunale ha spiegato il profondo coinvolgimento del ricorrente non solo nell'assicurare la latitanza di LL e quindi ad assicurare che questi continuasse a dirigere il sodalizio, ma anche nel dare attuazione alle direttive di questi che riguardavano il sostentamento ai soggetti detenuti (cfr. pag. 9 e ss. ordinanza), nulla di specifico è stato dedotto, essendosi il ricorrente a sollecitare in chiave a sé favorevole il contenuto di alcune conversazioni dal tenore, obiettivamente chiaro, gravemente indiziante. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo di legittimità è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile in Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione di fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella 6 prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mescolo ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177). 5. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso, relativo al pericolo di recidiva. Il Tribunale ha valorizzato la estrema gravità dei fatti, la rete criminale di cui BA avrebbe fatto parte, la personalità dell'indagato, soggetto con numerosi e gravi precedenti penali, il rapporto personale strettissimo, fiduciario, con i vertici del sodalizio mafioso;
nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente a valorizzare il tempo trascorso dalla commissione dei fatti che, tuttavia, nel caso di specie non assume rilevante valenza in ragione della carriera criminale dell'indagato che lascia obiettivamente trasparire il pericolo concreto ed attuale di recidiva e l'obiettiva adeguatezza della misura custodiale in carcere. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. Codeciso in Roma, il 3 luglio 2025.