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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/06/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 766/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Susanna Mazzaferri, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza,
Gaetana Angela Marchese, Valentina Schilirò;
Appellante
CONTRO
), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._1
avv.ti Mario S. Contarino e Vincenzo La Rosa;
Appellata
OGGETTO: riconoscimento rapporto di lavoro agricolo – disoccupazione agricola
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2535/2022 del 30.6.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di
Catania, in accoglimento del ricorso proposto da , dichiarava Controparte_1
1 illegittimo il provvedimento di cancellazione dall'elenco nominativo dei lavoratori agricoli adottato dall' per gli anni 2010 e 2011, inserito nel primo elenco di Pt_1
variazione del 2018; ordinava all' la reiscrizione della Controparte_2 CP_1
negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni menzionati;
accertava l'illegittimità dei provvedimenti di diniego delle domande di disoccupazione agricola per gli anni in questione e, conseguentemente, affermava il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di disoccupazione per gli anni 2010 e 2011 e a trattenere gli importi corrisposti a tale titolo. Condannava l' al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Disattese le eccezioni di carenza di legittimazione processuale e di inammissibilità del ricorso per pretermissione del datore di lavoro, il Tribunale evidenziava che, dall'esame de verbale di accertamento in atti, emergeva che la cancellazione della dagli elenchi dei lavoratori agricoli era dipesa dalla riclassificazione, ai fini CP_1
previdenziali, dell'attività d'impresa della società datrice di lavoro “L'Oceania società cooperativa” e non già dalla contestazione dell'attività lavorativa in sé.
Rilevava che, infatti, il rapporto di “lavoro agricolo” non era stato disconosciuto dall' bensì riqualificato come “attività da lavoro dipendente” e che le Pt_1
mansioni oggettivamente agricole espletate dalla lavoratrice non solo non erano state contestate, ma erano state confermate dalla prova per testi esperita. Riteneva privo di pregio l'assunto dell per cui dalla riqualificazione dell'attività Pt_1
d'impresa dovesse derivare il disconoscimento della natura agricola del lavoro prestato dalla ricorrente, giacché la normativa di riferimento, ed in particolare l'art. 6 della legge n. 92/1979, sì come modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 173/1998, aveva chiarito l'irrilevanza, ai fini dell'assistenza e previdenza dei lavoratori dipendenti in agricoltura, della natura dell'attività economica esercitata dall'impresa datrice di lavoro.
Appellava la citata sentenza l' con ricorso depositato il 22.8.2022. Resisteva Pt_1
al gravame che, in via preliminare, chiedeva dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità dell'avverso appello sia per inosservanza delle previsioni di cui all'art. 434 c.p.c. che ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
2 La causa è stata posta in decisione all'udienza del 22.05.2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione sollevata dall'odierna appellata, di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 434 c.p.c.
1.1. La censura non merita accoglimento.
1.2. "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”- Cass. n. 27199/2017.
1.3. Non può dunque ritenersi viziato l'atto di appello se, come nel caso di specie è avvenuto, sia possibile evincere le questioni assoggettate a critica, i punti della decisione censurati e gli argomenti posti a sostegno delle domande di revisione.
2. Con il primo motivo di gravame, l' censura la sentenza di primo grado per Pt_1
aver ritenuto provato il contestato rapporto di lavoro sulla base di testimonianza resa da soggetto che aveva promosso analogo contenzioso e, quindi, incapace a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto portatore di un interesse identico a quello della e da altro teste inattendibile in quanto aveva riferito di essere CP_1
a conoscenza dei fatti di causa sol perché “spesso si trovava a passare nei pressi dei fondi” ove lavorava l'odierna appellata.
3 Deduce che, in ogni caso, l'istruttoria orale non avrebbe potuto condurre alla decisione impugnata, rilevando che, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, “…nel settore dell'agricoltura, il diritto … alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma dell'art. 4 d.lg.lt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi)” (cfr. Cass.
n. 9004/2003).
3. Con il secondo motivo, lamenta l'errata applicazione e/o interpretazione dell'art. 6, lett. d) della legge n. 92/1979, a mente del quale gli operai dipendenti di imprese non agricole possono essere inquadrati nel settore agricolo se addetti ad attività di raccolta di prodotti, ovvero ad attività di cernita, pulitura e imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quelle di raccolta.
Rileva che, invero, gli ispettori avevano correttamente accertato la prevalenza delle attività di cernita, pulitura ed imballaggio in relazione ai prodotti acquistati, e non già in relazione ai prodotti raccolti, e che tale circostanza non era stata specificamente contestata da controparte, né tantomeno smentita dalla prova testimoniale. Evidenzia che, peraltro, l'attività ispettiva aveva altresì accertato che l'attività svolta dalla società cooperativa datrice di lavoro consisteva, in realtà, nella sola commercializzazione dei prodotti acquistati dai soci.
4. Con il terzo motivo, l' appellante eccepisce il difetto dei requisiti di cui Pt_1
all'art. 32 lett. a) della legge n. 264/1949, ossia la qualità di lavoratore agricolo,
l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per un anno oltre quello per cui è richiesta l'indennità di disoccupazione agricola, nonché l'aver conseguito nell'anno per cui è richiesta tale indennità e nell'anno precedente un accredito
4 complessivo di almeno 102 contributi giornalieri. Ripropone, altresì, l'eccezione di decadenza ex art. 22 del d.l. n. 7/1970; ribadisce la ricorrenza nella specie del litisconsorzio necessario nei confronti del datore di lavoro.
4. I motivi che precedono, per la loro stretta connessione logico-giuridica, vanno esaminati congiuntamente.
4.1 va premesso che è incontestato che il disconoscimento è stato operato in ragione del nuovo inquadramento ai fini previdenziali della ditta datrice di lavoro quale società svolgente attività commerciale e non agricola e non già per insussistenza del rapporto di lavoro subordinato o per incongruenza delle giornate lavorative svolte, del resto, come evidenziato, già riconosciute dall' , essendo Pt_1
stata corrisposta al lavoratore l'indennità di disoccupazione agricola negli anni in contestazione;
in ogni caso, la doglianza relativa alla carenza dei requisiti ex art. 32 lett. a) della legge n. 264/1949, va ritenuta inammissibile trattandosi di eccezione formulata soltanto in questa sede e, quindi, in violazione del divieto dei nova in appello, ex art. 437 c.p.c.
4.2 Ancora non ricorrono i presupposti di cui all'art. 246 cpc per ritenere l'incapacità di uno dei testi escussi in primo grado, peraltro prospettata dalla difesa dell'ente appellante sul mero fatto che il teste, essendo parte in procedimenti analoghi, sarebbe stato astrattamente “portatore di un interesse identico” a quello dell'appellato (cfr., in senso contrario, l'insegnamento costante della Suprema
Corte: tra le più recenti, Cass. 26044/2023; Cass. 21418/2015); parimenti non ricorrono i presupposti per ritenere l'inattendibilità dell'altro teste escusso, per essere un mero vicino del fondo presso il quale lavorava l'odierna appellata, in difetto di ulteriori elementi che ne possano compromettere la genuinità.
4.3 In ordine all'interpretazione dell'art. 6, L. n. 92/1979, come modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 173/1998, si osserva quanto segue.
Il giudice di prime cure ha così motivato l'accoglimento della domanda proposta dall'odierna appellata: “Ciò detto non può essere assolutamente condivisibile il rilievo dato dall' alla natura dell'attività d'impresa della società Oceania al Pt_1
5 fine di disconoscere l'oggettiva natura agricola del lavoro prestato dalla ricorrente quale dipendente della società in questione. La normativa di riferimento si limita infatti a richiedere, al fine della concessione dell'indennità di disoccupazione agricola, lo svolgimento di attività lavorativa dipendente in agricoltura;
sicché ai fini di causa nessuna rilevanza ha la qualifica come imprenditore agricolo del soggetto datoriale, giacché si tratta esclusivamente di accertare la sussistenza - in capo al lavoratore - del numero sufficiente di giornate lavorate in agricoltura. L'art. 6 della legge 31 marzo 1979, n.92 (di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n.20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonché norme in materia di obblighi contributivi) così espressamente dispone: “Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da: … d) imprese non agricole singole e associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli” La suddetta norma
è stata poi modificata dall'art. 4 dlgs 173/1998 … Con ciò il legislatore ha chiarito l'indipendenza, ai fini dell'assistenza e previdenza dei lavoratori dipendenti in agricoltura, della nozione di lavoratori agricoli dalla qualifica di agricolo del datore di lavoro (che ovviamente, invece, rileva ai fini dell'inquadramento previdenziale dell'impresa in sé) …”.
A fronte di tale motivazione, che incentra il riconoscimento della qualifica di lavoratore agricolo sulla effettiva natura dell'attività lavorativa svolta dal lavoratore, a prescindere dall'attività dell'impresa ove la prestazione è resa, è del tutto inconferente il richiamo operato dall'appellante alla “prevalenza delle attività di cernita, pulitura ed imballaggio in relazione ai prodotti acquistati, e non già in relazione ai prodotti raccolti”, elemento che rileva in difetto di prestazione agricola da parte del lavoratore;
parimenti non rileva che tale circostanza non è stata specificamente contestata da controparte, né tantomeno smentita dalla prova
6 testimoniale;
sì come non rileva che l'attività ispettiva abbia accertato che l'attività svolta dalla società cooperativa datrice di lavoro consisteva, in realtà, nella sola commercializzazione dei prodotti acquistati dai soci.
Come evidenziato dal giudice di prime cure e come ritenuto da questa Corte in plurime pronunce conformi (sent. n. 1132/2019; n. 809/2024; n. 164/2025), che in questa sede si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c., “L'assenza di fondi propri dell'azienda datrice di lavoro non è dirimente ai fini dell'inquadramento in agricoltura del lavoratore. L'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, così come modificato dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 dispone, infatti, che: "agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato,- tra le varie ipotesi - da: ..d) imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti orto frutticoli, purché connesse a quella di raccolta". La ratio della norma consiste nel privilegiare, nelle succitate ipotesi, ai fini dell'inquadramento previdenziale, il criterio della natura oggettiva dell'attività svolta dai lavoratori, capovolgendo, dunque, quello generale secondo il quale l'inquadramento del lavoratore segue la natura dell'attività economica esercitata dall'impresa dalla quale dipende. Non assume dunque alcuna rilevanza ai fini di causa il requisito della cura o dello sviluppo del ciclo biologico cui il novellato art. 2135 c.c. subordina la possibilità di definire un'azienda come agricola posto che l'impresa, pur non inquadrabile nel settore previdenziale agricolo, ove ricorrano le condizioni della già citata legge n.
92/1979, così come modificata dal D. lgs. n. 173/1998, resta tenuta ad assicurare gli operai addetti ad attività di raccolta nel settore della contribuzione agricola unificata con le tutele proprie del settore e la conseguente iscrizione negli elenchi nominativi trimestrali e annuali”.
7 4.5 Infine, vanno ritenute inammissibili le ulteriori eccezioni di decadenza e di mancata evocazione in giudizio del datore di lavoro (“pretermissione del datore di lavoro”), in quanto non si confrontano con la motivazione resa dal giudice di primo grado che, rispetto alle stesse, si è così pronunciato: “Devono rigettarsi le eccezioni di carenza di legittimazione processuale e di inammissibilità del ricorso per pretermessione del datore di lavoro. Infatti, la ricorrente ha certamente subito una lesione diretta alla sua sfera giuridica dalla cancellazione dagli elenchi e dunque è titolare del rapporto sostanziale dedotto nel presente giudizio ed inoltre non è ravvisabile un litisconsorzio necessario del datore di lavoro, trattandosi di annullamento ai fini previdenziali e, peraltro, non avendo l' provato i Pt_1
presupposti di fatto e di diritto dell'invocata litisconsorzio necessario e, quindi, il titolo in forza dei quali il datore di lavoro assume tale qualità. Deve rigettarsi
l'eccezione di inammissibilità del ricorso prevista dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del
1970, nonché dall'art. 22 d.l. n. 7/1970 convertito in l. n. 83/1970, in quanto il ricorrente ha provato sulla scorta della documentazione acquisita al giudizio, di aver iniziato il giudizio entro i termini stabiliti dagli articoli in questione”.
Invero, l'onere di specificità dei motivi d'impugnazione impone che alle argomentazioni esposte nella sentenza gravata siano contrapposte quelle dell'appellante in guisa da incrinarne il fondamento logico giuridico.
Nel caso di specie, l' si è limitato a reiterare le eccezioni già formulate in Pt_1
primo grado, senza formulare alcuna censura idonea a scalfire il contenuto delle argomentazioni esposte in merito dal Tribunale.
5. In definitiva, ogni altra questione assorbita, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
6. Le spese processuali del grado, liquidate come da dispositivo e da distrarsi ex art. 93 cpc, seguono la soccombenza.
Infine, quanto alla richiesta dell'appellato di condanna dell' per lite temeraria, Pt_1
va rilevato, in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte, che il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3,
8 c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave - da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo -, a parere del collegio non ravvisabili nella fattispecie in esame.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese processuali del presente grado, che liquida in € 5.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%,
CPA e IVA, da distrarsi ex art. 93 cpc.
A norma dell'art 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, dichiara la sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
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