Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 13/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 3/2026/R
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE AG
composta dai seguenti magistrati:
OR LI Presidente BE ON Consigliere relatore Marco Catalano Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46585 del registro di Segreteria, proposto dal Procuratore Regionale per la Regione Emilia-Romagna nei confronti di:
IV TT, nato a [...] il [...], residente a [...], CF: [...], non costituito;
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Uditi, all’udienza del 19 novembre 2025, con l’assistenza del segretario dott. Salvatore Castelli, il relatore Cons. BE ON e il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott.ssa Claudia Desogus;
FATTO
Con atto di citazione notificato a mani del convenuto il 15 luglio 2025 la Procura Regionale citava in giudizio IV TT, già consigliere regionale della Regione Emilia-Romagna e capogruppo del Gruppo Misto, per sentirlo condannare al risarcimento del danno all’immagine, cagionato all’ente regionale, nella misura di euro 10.040,00 oltre interessi legali e spese di giustizia.
La Procura Regionale riferisce, in atto di citazione, che IV TT era stato condannato avanti al G.U.P. del Tribunale di Bologna, con sentenza n. 34/2016 del 13 aprile 2016, per il delitto previsto e punito dall’art. 314 c.p. avendo richiesto ed ottenuto il rimborso spese di natura personale.
La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 1980/2023 del 8 giugno 2023, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena in anno uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione, pena sospesa, per i reati relativi alle sole appropriazioni di euro 1.164,93 per un convegno a Lampedusa realmente mai tenutosi, di euro 3.096,00 per consulenze e di euro 759,77 per varie spese non attinenti alle funzioni di rappresentanza del Gruppo Consiliare di cui il IV era appartenente e Capo gruppo.
La sentenza di secondo grado veniva integralmente confermata dalla Corte di cassazione che, con sentenza n. 33575/2024 del 2 maggio 2024 dichiarava inammissibile il ricorso dell’imputato IV TT, condannandolo al pagamento delle spese processuali nella misura di euro 3.000,00 in favore della Cassa Ammende.
La Procura Regionale contesta in questa sede a IV TT il danno all’immagine della Regione Emilia-Romagna per effetto delle condotte di reato accertate con le sentenze del Giudice ordinario come richiamate.
In quanto rappresentante del Gruppo Misto, secondo l’attrice il convenuto IV aveva un rapporto di servizio con l’amministrazione regionale, e si era appropriato di somme che avevano in realtà altre finalità istituzionali, quali quelle inerenti ad attività consiliare come espresse dagli artt. 1 e 6 della L.R. n. 32 del 1997.
La Procura ritiene che vi siano tutti i presupposti del danno all’immagine, costituiti da una sentenza per un reato contro la UB TR (nella fattispecie l’art. 314 c.p.), il dolo del convenuto e il c.d. clamor fori, documentato mediante la produzione di alcuni articoli di stampa nei quali si parla espressamente delle condotte delittuose del convenuto IV TT poste in essere nella sua qualità di Consigliere regionale.
Sul quantum debeatur, la Procura attrice richiama l’art. 1, comma 1 sexies, legge n. 20/1994 e ss.mm. che consente di contestare al convenuto, per il danno all’immagine, il doppio dell’utilità indebitamente conseguita.
Pertanto, la Procura Regionale chiede la condanna di IV TT al pagamento, in favore della Regione Emilia-Romagna, della complessiva somma di euro 10.040,00 a titolo di risarcimento del danno all’immagine, o diverso importo ritenuto di Giustizia, oltre interessi legali dalla sentenza all’effettivo soddisfo e al pagamento delle spese di giudizio.
Nonostante la regolarità della notificazione dell’atto di citazione, il convenuto IV TT non si è costituito in giudizio.
All’udienza del 19 novembre 2025 la Procura Regionale ha confermato la richiesta di condanna nei termini sin qui delineati.
DIRITTO
1. La Sezione è chiamata a giudicare un’ipotesi di danno all’immagine arrecato alla Regione Emilia-Romagna contestato all’ex Consigliere regionale IV TT, conseguente alla sentenza di condanna del convenuto da parte della Corte d’Appello di Bologna, sentenza n. 1980/2023 del 8 giugno 2023, per la quale la Corte di cassazione, con sentenza n. 33575/2024 del 2 maggio 2024 ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
Tale sentenza ha condannato il IV alla pena di anno uno, mesi nove e giorni dieci, pena sospesa, oltre alla confisca di euro 5.020,00. In conseguenza della condanna inflitta in sede penale, la Procura chiede al IV il risarcimento del danno all’immagine in favore dell’ente regionale per la somma di euro 10.040,00, pari al doppio delle accertate illecite appropriazioni di somme che costituivano la dotazione del Gruppo consiliare e dedicate ad altre finalità.
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di IV TT ai sensi dell’art. 93 d.lgs. n. 175 del 2016, alla luce della regolare notificazione a mani, per il tramite della Guardia di Finanza, in data 15 luglio 2025 dell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio, e l’omessa costituzione in giudizio del convenuto.
3. Nel merito, la Sezione ritiene la domanda attorea fondata e meritevole di accoglimento.
3.1 La L.R. Emilia-Romagna n. 32 del 1997 disciplina l’attribuzione e le modalità di utilizzo dei contributi ai Gruppi Consiliari che compongono l‘intero Consiglio Regionale.
In particolare, si stabilisce che: “Ciascun gruppo, sulla base di scelte autonome, organizza il proprio funzionamento e la propria attività, destinando alle relative spese il complesso dei contributi cui ha diritto a norma dell'articolo 3 e del comma 5 dell'articolo 4.
2. I contributi devono essere utilizzati per il funzionamento e le attività dei gruppi consiliari comprese le spese di rappresentanza e le spese relative a manifestazioni e altre attività, cui i consiglieri stessi siano stati incaricati di partecipare dal gruppo medesimo.
3. In via del tutto eccezionale, nel caso in cui le spese di cui al comma 2 non siano documentabili, o risulti effettivamente impossibile produrre la documentazione, la documentazione stessa è surrogata ad ogni effetto da una attestazione motivata del Presidente del gruppo, entro i limiti in cui la spesa stessa risulti congrua e giustificabile in riferimento a parametri obiettivi come ad esempio i costi dei trasporti pubblici, la spesa chilometrica per uso di autovetture, i costi correnti di vitto e soggiorno.
4. I gruppi possono dar corso, sotto la titolarità e la responsabilità esclusiva del Presidente del gruppo, a rapporti di lavoro subordinato od autonomo, a consulenze o collaborazioni od altri rapporti ritenuti opportuni per il funzionamento del gruppo. Le spese relative a tali rapporti devono essere attestate da documentazione idonea e regolare anche ai fini previdenziali e fiscali.
5. I gruppi possono, sotto la responsabilità del Presidente del gruppo, con i contributi loro corrisposti a carico del bilancio del Consiglio regionale, acquistare beni mobili non registrati. Alla cessazione della legislatura nel corso della quale è avvenuto l'acquisto i beni stessi sono attribuiti secondo quanto disposto dall'articolo 9".
Il successivo art. 7 a sua volta statuisce che
“1. Ai contributi in danaro corrisposti ai gruppi a carico del bilancio del Consiglio regionale si applicano i divieti sanciti dall'articolo 7, comma 1, della legge 2 maggio 1974, n. 195 Sito esterno, e dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 novembre 1981, n. 659 Sito esterno, relativi al finanziamento dei partiti politici.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, i gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi di cui al comma 1 per finanziare organi centrali o periferici di partiti politici, loro articolazioni politico- organizzative o altri raggruppamenti interni ai partiti medesimi.
3. A favore dei partiti politici e degli organi, articolazioni o raggruppamenti di cui al comma 2, i gruppi consiliari possono disporre:
a) pagamenti a titolo di quote di partecipazione alle spese documentate per iniziative, riunioni o manifestazioni svolte congiuntamente;
b) rimborsi o canoni per l'uso di locali, mezzi, attrezzature messi a disposizione del gruppo, da parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, in occasione di manifestazioni, riunioni, incontri indetti dal gruppo.
4. I gruppi non possono corrispondere ai consiglieri regionali compensi per prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione”.
3.2 La Procura Regionale ha prodotto le sentenze del Giudice penale che hanno condannato il IV per il reato di peculato (art. 314 c.p.) per essersi appropriato della somma di euro 5.020,70 di cui aveva disponibilità in quanto capo gruppo del Gruppo Misto dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. Detta somma veniva utilizzata dal IV per spese personali, quali la trasferta a Lampedusa nell’ottobre 2011 per partecipare ad un convegno che non si è mai tenuto, per una collaborazione tra il Gruppo Misto e una dipendente di Riva & Partners legata da rapporti di parentela con la moglie del convenuto e per altre spese sempre di natura personale e comunque scollegate dalla funzione pubblica che il medesimo ricopriva in quel periodo.
L’accertamento di detta condotta trova fondamento nella sentenza della Corte d’Appello di Bologna, Sez. III pen., n. 1980/2023 del 8 giugno 2023, confermata dalla Corte di cassazione con la citata sentenza n. 33575/2024 e, pertanto, passata in giudicato il 2 maggio 2024.
L’art. 651 c.p.p. conferisce a detto accertamento giudiziale efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso nel giudizio amministrativo per il risarcimento del danno.
Ne consegue che risulta pienamente accertata la condotta produttiva di danno di IV TT per le fattispecie penalmente rilevanti, per le quali il convenuto è stato condannato in via definitiva.
3.3 Sono presenti tutti gli elementi del contestato danno all’immagine che le menzionate condotte hanno prodotto all’ente regionale.
Si ricorda che l’art. 17, comma 30 ter del d.l. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009, modificato dal d.l. n. 103/2009 e convertito dalla legge n. 141/2009, consente l’azione per danno all’immagine per fattispecie delittuose corrispondenti ai reati dei pubblici ufficiali contro la stessa P.A. (capo I, titolo II, libro II del codice penale), poi estese dalla giurisprudenza contabile, sulla scorta dell’entrata in vigore del Codice di Giustizia Contabile (d.lgs. N. 174/2016) ad altre fattispecie criminose che siano astrattamente lesive della P.A. (tra le più significative, Sez. Lombardia n. 201/2016, Sez. Emilia-Romagna, n. 73/2017).
Ne consegue che il reato di cui all’art. 314 c.p., accertato nella condotta tenuta dal IV, appare corretto presupposto normativo per la contestazione del danno all’immagine.
Sussiste altresì il rapporto di servizio tra IV TT e l’ente regionale che ha concretamente patito il danno all’immagine, per le funzioni pubbliche esercitate dall’eletto all’Assemblea Legislativa.
La Procura ha inoltre dimostrato il requisito del clamor fori, consistente nella divulgazione delle notizie riportate dai numerosi articoli di stampa prodotti dall’attrice, dai quali emerge chiaramente la condotta illecita del IV e le conseguenti azioni legali alle quali è stato sottoposto il convenuto in sede penale.
3.4 Per la quantificazione del danno all’immagine, la Sezione ritiene di dover utilizzare il criterio del doppio dell’utilità conseguita dal convenuto ai sensi dell’art. 1, comma 1 sexies, legge n. 20/1994 come introdotto dalla legge n. 190/2012. Tale criterio risulta applicabile anche alle condotte consumate anteriormente all’entrata in vigore della menzionata legge n. 190/2012 in quanto detta norma ha sostanzialmente recepito l’orientamento giurisprudenziale maggioritario delle Sezioni giudicanti della Corte dei conti (Sez. I App. N. 255/2024).
Pertanto, il danno va quantificato in euro 10.040,00, come richiesto in atto di citazione, e corrispondente al doppio delle utilità illecitamente utilizzate dal IV.
4. Conclusivamente, IV TT va condannato al risarcimento del danno all’immagine nei confronti della Regione Emilia-Romagna nella misura di euro 10.040,00, come da richiesta in atto di citazione, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza fino al soddisfo.
Il convenuto IV va infine condannato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia- Romagna, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 46585 del registro di Segreteria promosso nei confronti di IV TT, ogni diversa domanda o eccezione respinta,
DICHIARA
Ai sensi dell’art. 93 d.lgs. n. 175/2016 la contumacia del convenuto IV TT;
AN
il convenuto IV TT, in atti generalizzato, al pagamento in favore della Regione Emilia-Romagna della somma di euro 10.040,00 (diecimilaquaranta/00), oltre interessi legali dal deposito della sentenza all’effettivo soddisfo.
Condanna il convenuto IV TT al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 92,43 (novantadue/43).
Manda alla Segreteria della Sezione Giurisdizionale per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2025.
L’estensore Il Presidente
BE ON OR LI
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il giorno 13 gennaio 2026 p. il Direttore della Segreteria Dr.ssa Lucia Caldarelli
(firmato digitalmente)