Decreto cautelare 18 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 5 aprile 2023
Sentenza 12 agosto 2025
Commentario • 1
- 1. Emersione del lavoro irregolare e preclusioni penali: il principio tempus regit actumRiccardo Renzi · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 22 luglio 2025, n. 1287 «La domanda/dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro subordinato irregolare trova il suo necessario presupposto, quindi, (anche) nell'assenza di condanne penali rientranti tra quelle indicate nella norma citata (al comma 10) e che denotano, riguardo al soggetto che ne è destinatario, la presenza di una potenziale pericolosità sociale che il legislatore ha ritenuto di valutare negativamente ai fini delle procedure in materia di emersione del lavoro irregolare.» «La (mera) presentazione dell'istanza da parte del lavoratore interessato […] volta ad ottenere il successivo provvedimento di riabilitazione penale, in presenza di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 18/01/2022, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/01/2022
N. 00052/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 52 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Euprepio Curto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Francavilla Fontana, via Municipio n. 11;
contro
Prefettura di Brindisi e Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento prot. -OMISSIS-emesso il 18 Novembre 2021 dalla Prefettura di Brindisi - Sportello Unico per l’Immigrazione di Brindisi, notificato in data 25 Novembre 2021, con cui è stata rigettata l’istanza, ex art. 103 del D.L. n. 34/2020, presentata il 21 Luglio 2020 dal datore di lavoro-OMISSIS-, finalizzata alla dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare subordinato, in favore del cittadino extracomunitario -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la separata istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., depositata il 17 Gennaio 2022, alle ore 20,08;
Considerato che nel ricorso introduttivo del giudizio non è stata formulata istanza ai sensi dell’art. 56 c.p.a., nel mentre la separata istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. è stata depositata dalle parti ricorrenti in data 17 Gennaio 2022 senza - però - la necessaria previa notifica alle controparti.
Ritenuto - comunque - che, siccome il provvedimento prefettizio impugnato è stato notificato agli odierni ricorrenti il 25 Novembre 2021, nel mentre l’istanza di tutela cautelare presidenziale urgente è stata depositata (per libera scelta delle parti ricorrenti) solo in data 17 Gennaio 2022, non si ravvisa nel caso di specie la presenza di un pregiudizio di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile della Sezione.
P.Q.M.
dichiara inammissibile/respinge l’istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali depositata dalle parti ricorrenti.
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio dell’8 Febbraio 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti ricorrenti.
Così deciso in Lecce il giorno 18 Gennaio 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.