Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 20/05/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Alla data del 20 Maggio 2025, ore 9.30, innanzi al giudice, dott. Andrea Martinetto, tramite collegamento da remoto, per la parte ricorrente compare l'Avv. Silvio Domenico Penno, per la parte resistente, Sig. , costituitasi nel processo in data 14 Maggio 2025, Controparte_1
mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta, compare l'Avv. Maurizio La Matina.
A questo punto il giudice, preso atto della rituale costituzione della parte convenuta, revoca la dichiarazione di contumacia del Sig. ed invita i Difensori presenti a Controparte_1
procedere con la discussione.
L'Avv. Penno riferisce che il convenuto, sino ad oggi, durante le more del processo nulla abbia versato di quanto da Questi dovuto e domandato nel processo. Procede quindi alla illustrazione delle ragioni della parte propria rappresentata, richiamando le conclusioni rese in proprio atto del 29 Aprile 2025.
L'Avv. La Matina espone le argomentazioni a sostegno della posizione del proprio assistito e precisa le conclusioni richiamando quelle dedotte in comparsa di costituzione e risposta datata
14 Maggio 2025.
Ascoltata la discussione dei Difensori comparsi, alle ore 9.55, il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare la decisione, invitando le parti presenti ad attendere, per ascoltare la lettura della sentenza.
Il giudice dott. Andrea Martinetto
Successivamente nella medesima giornata, alle ore 13.15, ricollegatosi con l'aula virtuale di udienza e richiamate le parti, il giudice dà lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza poste alla base della decisione.
Si dà atto, però, che nessuna delle parti è presente alla lettura.
Il giudice dott. Andrea Martinetto
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ASTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica nella persona del dott. Andrea Martinetto,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n.ro 1911 / 2024 Registro Generale,
avente ad oggetto: pagamento canoni di locazione ed oneri accessori al contratto,
promosso da
, (c.f. ), in persona del proprio Trustee, Parte_1 P.IVA_1
Sig. , Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Silvio Domenico Penno del Foro di Asti, in forza di procura speciale datata 11 Settembre 2024, resa ai sensi dell'art. 83 c.p.c ed allegata al fascicolo telematico dell'Ufficio,
- ricorrente -
contro
, (c.f. , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio La Matina del Foro di Asti, in forza di procura speciale datata 9 Dicembre 2024 e presente nel giudizio,
- resistente - Conclusioni di parte ricorrente:
Contrariis reiectis, piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
IN PRINCIPALITA':
Accertato che il sig. nato in [...] il [...], c.f. Controparte_1
res. in Asti, Corso Torino 11 è moroso nei confronti dell'esponente per C.F._1
la somma di € 7487,48 dichiarare risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 01.08.2022 col quale parte esponente concedeva in locazione al sig. l'unità immobiliare sita in Asti, Via Gioacchino Rossini Controparte_1
n. 3, nel Condominio Denominato “Palazzo Noemi”,composta da tre vani e servizio, arredata,
non dotata di cantina nè box auto, distinta catastalmente al Comune di Asti Fg.77 mappale 584,
sub.21 cat A\2 classe 2, consistenza 3,5, rendita catastale 271,14;
- Dichiarare tenuto e condannare il sig. a rilasciare immediatamente Controparte_1
l'immobile sito in Asti Via Gioacchino Rossini n. 3, nel Condominio Denominato “Palazzo
Noemi”,composto da tre vani e servizio, arredata, non dotata di cantina nè box auto, distinta catastalmente al Comune di Asti Fg.77 mappale 584, sub.21 cat A\2 classe 2, consistenza 3,5,
rendita catastale 271,14;
- Dichiarare tenuto e condannare il sig. nato in [...] il Controparte_1
18.07.1989, c.f. res. in Asti, Corso Torino 11 al pagamento nei C.F._1
confronti del ricorrente della somma di € 7487,48 per i canoni ad oggi scaduti e per le spese condominiali impagate di competenza del conduttore, oltre ai canoni di locazione che andranno a scadere e le ulteriori spese condominiali maturande fino alla data del rilascio effettivo;
IN OGNI CASO:
vinte le spese ed onorari di procedimento secondo i parametri di cui al D.M. 147\2022 e succ.
modificazioni, oltre oneri ed altre occorrende fino al saldo effettivo. Conclusioni della parte convenuta:
1) nel merito = rigettarsi le domande proposte dalla ricorrente nei confronti di CP_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto.
[...]
2°) ex art. 91 cpc = vinti onorari e spese di causa di sentenza e successive.
Motivi della decisione
Il , con ricorso del 17 Settembre 2024, chiamava a giudizio il Sig. Parte_1
, dichiarando di aver stipulato, con Quest'ultimo, un regolare contratto di Controparte_1
locazione in data 1 Agosto 2022 ed asserendo che il conduttore a partire dal mese di Febbraio
2024 si fosse reso moroso nel pagamento dei canoni concordati, senza però restituire al conduttore l'immobile locato.
Nel proprio atto, la ricorrente dava anche conto del mancato pagamento, da parte del conduttore,
di alcune spese rimaste impagate a titolo di oneri accessori.
Chiedeva, quindi, la condanna del convenuto al pagamento della somma di Euro 4.000,00, per canoni non corrisposti sino alla data di redazione dell'atto (17 Settembre 2024), oltre agli importi maturati a titolo di oneri accessori al contratto di locazione per un valore di Euro
3.487,48.
Alla udienza del 2 Dicembre 2024, acclarata la rituale instaurazione del contraddittorio tra le parti e preso atto della mancata costituzione nel processo del convenuto, Sig. CP_1
, il giudice dichiarava la contumacia di Quest'ultimo ed ammetteva le prove orali
[...]
domandate dal ricorrente.
Assunta e conclusa l'istruttoria, il processo veniva chiamato alla data del 13 Maggio 2025, per la discussione ed in tale sede compariva il Difensore della parte convenuta, Avv. Maurizio La
Matina del Foro di Asti, il quale partecipava all'udienza in forza di apposita procura rilasciatagli dal convenuto. Le parti discutevano circa un possibile accordo volto alla definizione della lite e pertanto, di comune accordo, chiedevano un brevissimo differimento di ogni incombente al fine di poter valutare una soluzione condivisa della vertenza ed il giudice rinviava il processo alla data del 20 Maggio 2025.
Nella giornata del 14 Maggio 2025, il convenuto si costituiva nel processo mediante il ministero e l'assistenza dell'Avv. La Matina ed alla data odierna, non essendosi accordate, le parti procedevano alla illustrazione orale delle proprie rispettive ragioni, precisando le conclusioni definitive come in epigrafe indicato.
Alla luce degli elementi istruttori presenti nel fascicolo dell'Ufficio, si ritiene che la domanda svolta dalla parte attrice appaia correttamente formulata e quindi da accogliersi, così come in appresso specificato.
Le produzioni allegate agli atti dimostrano l'esistenza del rapporto obbligatorio sorto tra l'odierno resistente, Sig. , ed il ricorrente, , Controparte_1 Parte_1
relativamente all'immobile sito in Asti, Via Gioacchino Rossini, n. 3, in ragione del contratto sottoscritto alla data del 1 Agosto 2022 e registrato presso la Agenzia delle Entrate il giorno 3
Agosto 2022 (doc. 1 di parte attrice).
Essendo attestata la sussistenza del contratto, conseguentemente risulta legittima la richiesta della parte locatrice di ottenere le spettanze relative al suddetto rapporto, da corrispondersi a titolo di canoni di locazione, per la fruizione del bene locato, dalla parte convenuta, per l'intero periodo di utilizzo.
Sarebbe stato onere del Sig. dover eccepire, eventualmente, il già avvenuto CP_1
adempimento o le ragioni giustificatrici del proprio comportamento: in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale,
per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (tra le varie vedasi: Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n.ro 13685 del 21 Maggio 2019; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20 Gennaio 2015; Cass. Civ., Sez. 1,
Sentenza n. 15659 del 15 Luglio 2011; Cassazione civile sez. lav., 15 Marzo 2010, n. 6205;
Cassazione Civile Sez. III, 1 Aprile 2010, n. 7993; Cassazione Civile sez. III, 12 Febbraio 2010,
n. 3373).
Nel caso concreto, essendo dimostrato il diritto del a pretendere Parte_1
il pagamento dei canoni domandati (in virtù del contratto in atti), e non emergendo alcuna prova dell'adempimento del convenuto o delle ragioni a giustificazione della condotta di Questi,
dovrà accogliersi la richiesta di accertamento del credito della locatrice, a titolo di canoni, come domandati nelle odierne conclusioni: il conduttore, infatti, risulta aver mantenuto la disponibilità dell'immobile concessogli in locazione, omettendo la corresponsione dei canoni a decorrere dal mese di Febbraio 2024 sino al momento di redazione dell'atto (17 Settembre
2024), oltre alle mensilità successive sino alla data di rilascio effettivo, con ciò rendendosi inadempiente, ad oggi, del pagamento della somma di Euro 8.000,00 (da Febbraio 2024 a
Maggio 2025, compresi), cioè corrispondente a 16 mensilità moltiplicate per l'importo di Euro
500,00, che rappresenta il valore del singolo canone mensile pattuito dai contraenti all'articolo
8, contenuto alla pagina seconda del contratto di locazione in atti (doc. 1 di parte attrice).
Tale condotta configura un comportamento inadempiente agli obblighi contrattuali assunti,
inadempimento che, dato il significativo numero di mensilità non corrisposte (ad oggi, sedici),
non appare possibile qualificare come di scarsa importanza.
Parte attrice chiedeva anche la condanna del Sig. al pagamento della somma di Euro CP_1
3.487,48 a titolo di oneri accessori al contratto di locazione.
Anche tale domanda formulata dal ricorrente, appare condivisibile: deve ritenersi dimostrato il debito del Sig. , per oneri accessori al contratto di locazione, come previsti dell'art. 9 CP_1
della Legge 392/1978, per un importo di Euro 3.487,48, importo così risultante dalla indicazione fornita dalla Amministratrice di Condominio, Sig,ra (doc. 4 di Parte_3
parte ricorrente) ed anche sostanzialmente da Questa confermata alla udienza del 17 Aprile 2025 ("... quello che posso dire io è che ho soltanto predisposto il preventivo per la gestione in
corso (anno 2024/2025), limitandomi a recepire per il passato le indicazioni datemi dal
precedente amministratore, Sig. . Io aggiorno la proprietà delle posizioni Parte_4
debitorie dei singoli inquilini. Io sostanzialmente tengo i rapporti solo con la proprietà. Le
spese relative all'anno 2023 / 2024 io le ho apprese a seguito di rendiconto redatto dal
precedente amministratore. Esibitomi il doc. 4 lo riconosco è firmato da me e corrisponde al
vero. Il documento si riferisce a Settembre 2024 e pertanto ad oggi sono maturate altre spese
a carico del Sig. e pagate dal "). CP_1 Pt_1
La condotta processuale mantenuta dal Sig. , costituitosi nel processo solo in data 14 CP_1
Maggio 2025 e non presentatosi alla udienza del 17 Aprile 2025 a rendere l'interrogatorio formale nonostante la rituale convocazione, conforta, in ragione dell'esplicito dettato dell'art. 232 c.p.c, la tesi della ritenuta sussistenza del debito anche per gli oneri accessori. La mancata presentazione in udienza, senza addurre alcuna giustificazione, di concerto con gli altri elementi acquisiti nel processo deve, infatti, far propendere per una interpretazione positiva della sussistenza anche di tale debito.
L'importo complessivo, maturato a carico del resistente deve, quindi, individuarsi alla data odierna in Euro 11.487,48 (8.000,00 [canoni] + 3.487,48 [oneri accessori]).
Oltre alla somma di cui sopra, la parte ricorrente avrà diritto a percepire, ex art. 1591, c.c.,
anche le mensilità che in futuro matureranno sino all'effettivo rilascio dell'immobile, ciascuna pari ad Euro 500,00. Infatti la Corte di Legittimità, in ordine a tale aspetto, ha ritenuto che la responsabilità del conduttore verso il locatore dopo la risoluzione del contratto, ma prima della riconsegna del bene, abbia natura contrattuale, atteso che la caducazione del contratto non determini l'automatica cessazione degli effetti sostanziali collegati al rapporto di locazione, che invece permangono, ex art. 1591 c.c., sino all'esatto adempimento dell'obbligazione del conduttore di riconsegna del cespite, riconsegna che rimane inadempiuta ogni qualvolta il locatore non riacquisti la disponibilità del bene locato in modo da farne uso secondo la sua destinazione e, dunque, anche quando l'immobile risulti inutilizzabile perché danneggiato o ancora occupato da cose del conduttore. (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza del 25 Luglio 2022).
La recente interpretazione del Supremo Collegio di Legittimità, su tale punto, conferma il proprio precedente orientamento secondo cui la condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato, dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile (ai sensi dell'art. 1591 c.c..), costituisca ampliamento della domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, che trovi fondamento nella particolare disposizione dell'art. 664, primo comma, cod. proc. civ. secondo cui, in caso di convalida definitiva dello sfratto intimato per la morosità del conduttore, è ammissibile l'emissione dell'ingiunzione al pagamento non solo dei canoni scaduti alla data di notificazione dell'intimazione ma, ove l'intimante ne abbia fatto contestuale richiesta, anche di quelli "da scadere fino all'esecuzione dello sfratto", quale ipotesi specifica di condanna c.d. in futuro, di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l'ordinamento tutela l'interesse del creditore all'ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima ancora che si verifichi l'inadempimento (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 11603 del 31 Maggio 2005).
Il Sig. dovrà quindi versare la somma di Euro 500,00 per ogni mese di occupazione CP_1
dell'immobile successivo a Maggio 2025 sino al momento della reale restituzione dell'immobile al TRUST ricorrente.
Risultano dovuti per legge, sulla somma oggi riconosciuta, gli interessi al tasso legale, a decorrere, ex art. 1282, co. II, c.c., dalla notificazione del ricorso introduttivo da intendersi quale momento di messa in mora del conduttore, sino al saldo effettivo.
La condotta inadempiente mantenuta dal conduttore configura, come già anticipato in precedenza, un inadempimento che, non potendosi ritenere di scarsa importanza, si mostra idoneo a determinare la risoluzione del contratto de quo, in ossequio al combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c.: la accertata risoluzione del contratto di locazione, implica per il conduttore anche l'obbligo di provvedere alla restituzione dell'immobile locato, con conseguente individuazione del termine di rilascio, ex art. 56 L. 392/1978, termine, che, nel caso di specie, anche considerato il rilevante periodo di tempo già trascorso nella inadempienza del conduttore (sedici mesi), appare corretto individuare alla data del 30 Giugno 2025, termine oggi ritenuto congruo nell'ottica di un equo bilanciamento degli interessi tra le parti.
Le spese del processo seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato in parte dispositiva, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55 del 10 Marzo 2014, con i valori aggiornati dal D.M. 147 del 13 Agosto 2022, tenuto conto della durata del processo, della difficoltà dei temi trattati, delle difese addotte dalle parti e dell'esito del giudizio ed anche tenuto conto della fase a cognizione sommaria del processo.
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Martinetto,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
p.q.m.
- dichiara risolto il contratto di locazione relativo all'immobile sito in Asti, Via Gioacchino
Rossini, n. 3, per grave inadempimento della parte conduttrice, con termine al Sig. CP_1
, per la restituzione dello stesso, libero da persone e cose, al
[...] Parte_1
, in persona del proprio Trustee, Sig. , entro la data
[...] Parte_2
del 30 Giugno 2025;
- condanna il Sig. al pagamento in favore del Controparte_1 Parte_1
, in persona del proprio Trustee, Sig. , della somma
[...] Parte_2
di Euro 11.487,48, oltre ad Euro 500,00 per ogni mese di occupazione successivo a Maggio
2025 sino alla data di effettiva restituzione dell'immobile;
- condanna il Sig. al pagamento delle spese di lite a favore del Controparte_1 [...]
, in persona del proprio Trustee, Sig. , Parte_1 Parte_2
spese oggi liquidate, in Euro 342,40 a titolo di esborsi, ed Euro 3.000,00 a titolo di compensi,
oltre I.v.a. e C.p.a. ed oltre 15% sulle somme imponibili quale rimborso spese generali;
- respinge ogni altra domanda.
Così deciso in Asti, con motivazione contestuale, il 20 Maggio 2025.
Il giudice dott. Andrea Martinetto