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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/07/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 450/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Composta da:
Dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore
Dottor Corrado Croci - Consigliere
Dottor Bruno Conca - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 450/2025 e promosso da:
e quali soci illimitatamente responsabili e Parte_1 Parte_2 amministratori di Controparte_1 rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Caminiti per procura in atti;
- parte reclamante -
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Peracchia per procura in atti Controparte_2
- parte reclamata –
E in contraddittorio con
GIUDIZIALE N. 83/2024 (Sentenza n. Controparte_3
13/2025 del Tribunale di Asti) in persona del Curatore, Dottor;
Persona_1
e con
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO;
Oggetto: Opposizione alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante: “dichiarare la nullità, illegittimità, invalidità e/o inefficacia della sentenza di apertura di liquidazione giudiziale per mancanza di valida e perfezionata notifica alla
nonché ai suoi soci illimitatamente responsabili, sig.ri ed Controparte_1 Parte_1 per le ragioni di cui alla narrativa del presente reclamo e comunque revocare Parte_2
l'apertura della liquidazione giudiziale -subordinatamente, ed in ogni caso, in riforma e/o annullamento della reclamata sentenza n. 12/2025 emessa dal Tribunale di Asti, accertare che non vi sono i requisiti dimensionali per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della e dei soci illimitatamente responsabili, sig.ri Controparte_1 Parte_1 ed per le ragioni tutte di cui alla narrativa del presente reclamo - annullare, Parte_2 riformare quindi la sentenza reclamata, accertando e dichiarando l'insussistenza dei requisiti per
l'apertura della liquidazione giudiziale e, conseguentemente, respingere il ricorso proposto dal sig.
, con tutti i conseguenziali ed opportuni provvedimenti del caso”. Controparte_2
Per parte reclamata: “Respingere il reclamo proposto dai sig.ri e Pt_1 Pt_2 personalmente ed in qualità di soci illimitatamente responsabili ed amministratori della società
corrente in Sanfrè, Via Antonio racca n. 97, avverso la sentenza n. 13/2025, Controparte_1 pubblicata il 24/03/2025 del Tribunale di Asti per le ragioni sopra esposte e, conseguentemente, -
Confermare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 13/2025, pubblicata il
24/03/2025 del Tribunale di Asti. Con vittoria di compensi e spese”.
Per la Procura Generale: “Chiede il rigetto dell'appello proposto dal ricorrente”.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 16/10/2024 il sig. chiedeva al Tribunale di Asti l'apertura Controparte_2 della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società nonché dei Controparte_1 suoi soci illimitatamente responsabili e allegando di vantare Parte_1 Parte_2 un credito per la somma complessiva di euro 6.322,59 (come da sentenza n. 194/2024 del
05/06/2024 del Tribunale di Asti recante la condanna ad euro 2.954,56 a titolo di corresponsione
TFR ed euro 2.060,00 per spese legali) resa in atto di precetto, la cui procedura esecutiva aveva dato esito negativo.
1.1. La società ed i suoi soci responsabili non si costituivano nel procedimento rimanendo contumaci.
Con la sentenza n. 13/2025 il Tribunale di Asti dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della società e dei suoi soci illimitatamente responsabili, nominando Curatore il Dottor
[...]
. Per_1
pagina 2 di 9 1.2. Il Tribunale – premesso che la debitrice principale e i soci illimitatamente responsabili erano stati regolarmente convocati mediante notifica a norma di legge degli atti introduttivi del procedimento, che la società non risultava cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno ed era dunque assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale – così motivava:
● sotto il profilo delle soglie prescritte ai sensi dell'art. 2, CCII, dalle dichiarazioni redditi società di persone degli anni 2021/2022/2023 risultano ricavi rispettivamente per euro 592.703,00 /
560.183,00 / 242.894,00;
● a carico della debitrice risultano debiti iscritti a ruolo dall per l'importo di oltre euro CP_4
51.000,00 e debiti previdenziali ed erariali iscritti a ruolo dell'Agenzia delle Entrate per l'importo di euro 275.697,79 essendo quindi superato l'importo minimo di euro 30.000,00 dei debiti scaduti e non pagati, ai sensi dell'art. 49, CCII;
● la documentazione in atti comprova lo stato di insolvenza della società debitrice, desumibile dal mancato pagamento del credito del ricorrente fondato su sentenza definitiva senza ragionevoli spiegazioni (se non lo stato di insolvenza della debitrice medesima), dall'esito negativo del pignoramento tentato presso la sede e le residenze dei soci, nonché dall'esistenza debito previdenziale/erariale emerso.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto reclamo i signori e quali soci Pt_1 Pt_2 illimitatamente responsabili della chiedendo alla Corte di revocarla, con ogni Controparte_1 consequenziale pronunzia.
2.1. Con il primo motivo, i reclamanti lamentano la nullità/illegittimità della sentenza per omessa notifica del ricorso introduttivo, osservando di non aver mai ricevuto la notifica del medesimo, né quali soci illimitatamente responsabili né quali amministratori della avendo Controparte_1 avuto conoscenza del ricorso solo a seguito di presa di contatto del Curatore, successiva visione della sentenza accedendo al fascicolo telematico della procedura e ulteriore ritiro, in data
30.03.2025, presso la Casa Comunale, degli atti ivi depositati (ai sensi dell'art. 140 c.p.c.)
I reclamanti evidenziano di non aver mai ricevuto presso la propria abitazione alcun avviso di ricevimento della raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c. Parimenti, la società non aveva ricevuto alcuna notifica a mezzo PEC nonostante la casella di posta elettronica certificata risultante dall'estratto INIPEC fosse operativo (al contrario di quanto dichiarato dalla parte ricorrente in primo grado che aveva ritenuto impossibile effettuare la notifica a mezzo pec alla società). In ogni caso, anche la società non aveva ricevuto la cartolina informativa dell'avvenuta notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Per tale motivo i reclamanti insistono sulla declaratoria di nullità/inefficacia della sentenza e sulla conseguente revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale pagina 3 di 9 2.2. Con il secondo motivo, i reclamanti osservano che il Tribunale di Asti ha errato nel ritenere sussistenti i requisiti di cui agli artt. 49 e 121 C.C.I.I. in particolare rilevando che, dalle più recenti dichiarazioni dei redditi prodotte in atti (- doc.
7 - modello IVA 2025 relativo al periodo di imposta
2024) non verrebbero superate le soglie ex lege previste per l'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale. Viene quindi allegato che:
● La vanta un credito d'imposta – IVA - nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, CP_1 pari a complessivi euro 89.612,00, non considerato dal Tribunale di Asti che comporta l'inesistenza del credito così come quantificato in sentenza;
● quanto al credito vantato da , la società aveva aderito alla Controparte_5 definizione agevolata per l'importo di euro 72.915,57 (di cui al doc. 08), ottenendo di pagare la minor somma di euro 43.650,03 a mezzo di rate ivi dettagliate;
● sempre in relazione al credito vantato da erano state concesse altre Controparte_5 due rateizzazioni di ulteriori partite di credito, e cioè la rateizzazione n. 125476 per il credito di euro 96.172,61 (doc. 09) e la rateizzazione n. 122539 per il credito di euro 13.773,57 (doc. 10);
● al momento della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, i reclamanti erano ancora nel termine (30 aprile 2025) per essere riammessi alle agevolazioni e rateizzazioni di cui sopra.
● dalla somma indicata nell'estratto di ruolo di complessivi euro 284.711,67 andrebbero detratti i sopra indicati importi e quindi: il credito IVA di euro 89.612,00, la definizione agevolata per l'importo di euro 72.915,57; la rateizzazione n. 125476 per l'importo di euro 96.172,61, la rateizzazione n. N. 122539 per l'importo di euro 13.773,57. In tal modo, il debito effettivo della società sarebbe di euro 12.237,92.
● il Tribunale di Asti avrebbe errato, conteggiando due volte i debiti previdenziali in quanto il debito nei confronti dell , quantificato in sentenza in oltre 51.000,00 euro, era in realtà già CP_4 ricompreso nelle somme di cui all'estratto di ruolo dell'Agenzia delle Entrate e nelle rateizzazioni e definizioni sopra descritte;
● al credito effettivo immediatamente esigibile dall'Agenzia delle Entrate così come calcolato dai reclamanti (in euro 12.237,93), va aggiunto il credito vantato da pari ad euro Parte_3
6.332,93 (cui andrebbero in ogni caso detratti euro 400 già versati) e in ogni caso la soglia prevista dalla normativa di riferimento non verrebbe superata;
● anche quanto ai la società non raggiunge i requisiti dimensionali per l'assoggettabilità CP_6 alla liquidazione giudiziale in quanto, nel corso degli anni 2024 e 2023 i ricavi sono stati rispettivamente di euro 242.894,00 e di euro 70.500,00 (modelli IVA di cui ai docc. 14 e 15) mentre il patrimonio dell'ultimo triennio ammonta ad euro 6.000 come da libro cespiti ammortizzabili prodotto al doc. 16.
pagina 4 di 9 3. si è costituito in giudizio con comparsa del 20.06.2025, chiedendo il rigetto Controparte_2 del reclamo.
3.1. Con rifermento al primo motivo, parte resistente evidenzia la correttezza delle notifiche di primo grado allegando che, successivamente alla prima udienza (non essendo ancora rinvenute le cartoline di ricevimento) aveva provveduto, in data 23/02/2025, a depositare nel fascicolo telematico del giudizio, l'esito della notifica ai soci illimitatamente responsabili, odierni reclamanti, la quale veniva dichiarata idonea dal Tribunale adito (doc. 3) e da cui si può evincere che: i) la notifica veniva effettuata in data 11.12.2024 al sig. al quale, non reperito presso la sua Pt_1 residenza, veniva lasciato avviso con racc. A.r. in data 13/12/2024 (l'avviso di ricevimento della raccomandata riporta la dicitura “a.r. ex art. 140 c.p.c., plico ancora giacente 31.12.2024”); ii) anche la notifica al sig. veniva effettuata in data 11.12.2024, al quale, non reperito Pt_2 presso la sua residenza, veniva lasciato avviso con racc. A.r. in data 13/12/2024 (che riporta la dicitura “invio non ritirato in data 28/12/2024”).
Quanto al secondo motivo di appello, parte reclamata insiste sulla sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa ai fini della liquidazione giudiziale come da documentazione utilizzata al
Tribunale di Asti, richiamando le motivazioni già rese in sentenza.
4. In data 7.05.2025 è stata depositata nota della Procura Generale presso questa Corte di
Appello con cui, visti gli atti del procedimento, il Procuratore chiede il rigetto del reclamo.
5. All'udienza del 2 luglio 2025 la Corte, dopo la discussione, ha trattenuto la causa in decisione.
6. I motivi di reclamo sono infondati.
6.1. Quanto al profilo della lamentata nullità/inesistenza della sentenza di apertura di liquidazione giudiziale per mancanza di valida e perfezionata notifica alla ed ai soci Controparte_1 Pt_1
ed mancando la prova dell'affissione dell'avviso di deposito presso la Casa
[...] Pt_2
Comunale, la Corte osserva che gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e, in particolare, i fatti che il pubblico ufficiale attesta di aver compiuto sono coperti da pubblica fede.
Nel caso in esame, la relata di notifica prodotta al doc. 2 di parte reclamata, reca: quanto a l'avvenuto deposito in data 11.12.2024 presso la Casa Comunale di Sanfrè con Parte_1 avviso lasciato ai destinatari a mezzo di raccomandata a/r n. 66846288172 del 13.12.2024; quanto a l'avvenuto deposito presso la Casa Comunale di Pocapaglia sempre in Parte_2 data 11.12.2024 con avviso lasciato ai destinatari a mezzo di raccomandata a/r n. 66846288173 del 13.12.2024. Tanto è sufficiente, a ritenere la notifica perfezionata, ricordando che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità: “il compimento delle formalità previste dall'art. 140 cod.
pagina 5 di 9 proc. civ. deve risultare dalla relazione di notificazione che, sotto questo aspetto, dando atto di operazioni compiute dallo stesso ufficiale giudiziario, fa fede sino a querela di falso;
tale principio va tuttavia completato dall'affermazione che la efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta, per quanto qui interessa, ai “fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” e, pertanto, dovendosi avvalere il messo notificatore del servizio postale per l'inoltro della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., nella relata di notifica redatta ai sensi dell'art. 148 c.p.c., il pubblico ufficiale, indicando di aver adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla norma potrà dare atto di aver consegnato all'Ufficio postale l'avviso informativo, contenente le indicazioni di cui all'art. 48 disp. att. c.p.c., da spedire per raccomandata AR, ma non sarà in grado -evidentemente- di attestare anche l'effettivo inoltro dell'avviso da parte dell'Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e dunque non assistite dal carattere fidefaciente della relata di notifica, con la conseguenza che la eventuale prova del mancato recapito potrà essere fornita dal destinatario senza necessità di impugnare la relata mediante querela di falso” (Cass. n. 15782/2022); su tale ultimo punto, si aggiunga che i reclamanti hanno effettivamente rinvenuto (in data 31.03.2025) presso la Casa
Comunale i ricorsi, ove sono presenti tutti gli elementi previsti ex art. 48 disp. att. c.p.c.
Infine, anche le contestazioni circa il mancato perfezionamento della notifica alla società sono prive di pregio: parte reclamata ha prodotto, con la propria comparsa, il documento n. 1 recante la PEC di consegna, datata 30.10.2024, del Tribunale di Asti contenente la notifica del ricorso per la liquidazione giudiziale alla società (ai sensi dell'art. 15 del R.D. 16 marzo Controparte_1
1942, n. 267 e s.m.i.) all'indirizzo “ che è il medesimo che i Email_1 reclamanti hanno confermato essere quello validamente utilizzabile.
6.2. Quanto al secondo motivo di doglianza la Corte osserva:
● In relazione ai ricavi. I documenti prodotti dai reclamanti sub. 14 e 15 riguardano, rispettivamente, un modello iva (parziale) relativo al periodo di imposta 2024 recante alla voce
“volume d'affari” la somma di euro 70.500 e una dichiarazione dei redditi relativa al periodo 2023 recante, alla voce “ricavi”, l'importo di euro 242.894,00 (medesimo documento utilizzato anche in primo grado). Orbene, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del CCII e, quanto ai ricavi: “in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore”. Nel caso di specie il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale è stato depositato da in data 23.10.2024, dunque, correttamente il Tribunale di Asti ha analizzato Controparte_2 la situazione dei ricavi per i tre anni precedenti la domanda (2021, 2022 e 2023) ritenendo pagina 6 di 9 raggiunta la soglia prescritta dalla normativa e mancando ulteriori elementi di fatto idonei a superare la presunzione stabilita dalla citata norma.
● Sui debiti. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità la condizione di procedibilità prevista dall'art. 49, comma 5, CCI, consistente nell'esistenza di debiti scaduti e non pagati superiori a 30.000 euro, non configura una condizione dell'azione ma una condizione afferente alla possibilità di pronunciare la sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale (Cass. n. 2223/2025):
“la soglia dell'indebitamento scaduto di cui all'art. 15, nono comma, L.Fall. si configura - come rilevano correttamente gli stessi ricorrenti - quale condizione afferente al 'far luogo" alla pronuncia, che il giudice deve accertare prima di dichiarare il fallimento. Propriamente, tuttavia, non si tratta di condizione dell'azione, non configurandosi un diritto dell'istante (ricorrente o richiedente) alla dichiarazione di fallimento, né la predetta soglia condiziona la proponibilità della singola iniziativa, che ben potrà procedere da un montante individuale di credito anche più basso, posto che lo scrutinio della sommatoria indicata dal legislatore viene rimandato (o comunque assume essenzialità) alla fase successiva decisoria, assolvendo alla funzione appunto condizionante la possibilità che il procedimento - correttamente instaurato - possa giungere alla pronuncia positiva di fallimento. La norma concretizza l'interesse giuridicamente prefissato dal legislatore e rilevante nella disciplina della concorsualità della crisi d'impresa alla pronuncia sulla domanda di fallimento purché vi sia il superamento di un valore assoluto di indebitamento scaduto, al di sotto del quale la dichiarazione di fallimento non può, come si ripete, avere luogo.
Perché ritenuta, secondo la scelta legislativa e per varie ragioni, sproporzionata nel bilanciamento tra risorse anche pubbliche impiegate ed efficacia dello strumento processuale. Tale soglia va accertata d'ufficio dal giudice al momento della decisione sulla base degli elementi acquisiti nell'istruttoria, essendo sottratta all'onere della prova delle parti”. Nel caso di specie, la documentazione in atti attesta in modo inequivoco il superamento della soglia minima prevista dall'art. 49, comma 5, CCI.
Ai fini in esame vengono in gioco, oltre al credito del ricorrente, non contestato e non contestabile, perché fondato su titolo esecutivo ormai passato in giudicato, pari ad euro 6.322,59, il debito erariale come riferito dall'informativa di , che con sua nota ha Controparte_7 documentato un “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio” di euro 275.697,79 e le comunicazioni dell' (ove, oltre CP_4 avarie esposizioni debitorie sono indicati anche i crediti già presso l'agente di riscossione).
A prescindere dalle contestazioni di parte reclamante sulla duplicazione del debito nei confronti dell , in quanto già ricompreso nei ruoli dell'Agenzia delle Entrate, assorbente e primaria CP_4 appare la considerazione per cui la temporanea inesigibilità del credito erariale conseguente alla presentazione della domanda di ammissione alla definizione agevolata dei ruoli (c.d. rottamazione) non preclude la computabilità del debito ai fini della verifica del superamento della soglia minima (Cass. n. 28978/2024, Cass. 22095/2024, Cass. 17884/2023). Solo il pagamento pagina 7 di 9 del debito erariale determina l'estinzione della pretesa, mentre la domanda di accesso al beneficio determina solo la temporanea inesigibilità, tanto da non escludere neppure la persistente legittimazione dell'Agenzia, che permane anzi, anche in caso di concessione del beneficio (cfr. ex
Cass. 17884/2023): d'altro canto il carattere già scaduto del credito è presupposto stesso di accesso al richiesto beneficio della definizione agevolata. Il dato della conseguita definizione agevolata è irrilevante ai fini della norma in esame. La definizione agevolata, risolvendosi quoad effectum in un temporaneo pactum de non petendo, determina solo una temporanea inesigibilità condizionata al regolare pagamento delle rate, con la conseguente sospensione delle azioni esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, ma non incide sul fatto storico dell'intervenuta scadenza del debito e la già intervenuta scadenza dell'obbligazione tributaria, come già cennato, è, anzi, presupposto stesso dell'accesso alla definizione agevolata. La temporanea inesigibilità di parte considerevole dei crediti può semmai formare oggetto di valutazione ai fini dell'insolvenza, dal momento che la capacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni (elemento, peraltro, nel caso di specie in alcun modo documentato o allegato dai reclamanti) va riguardata solo in relazione ai debiti esigibili, non a quelli scaduti ma per cui vi
è accordo di dilazione, non diversamente da quanto accadrebbe in caso di pactum de non petendo tale da interessare vuoi la generalità del ceto creditorio, vuoi una parte sufficiente ad assicurare che l'impresa, coi suoi flussi, sia in grado di adempiere regolarmente alle residue obbligazioni non coperte da tale accordo ut posterius solvatur; nondimeno, il profilo di censura inerisce esclusivamente quello dello scaduto rilevante, non quello dell'insolvenza e, sotto tale specifico e limitato riguardo, il dato della rottamazione non solo appare irrilevante, ma anzi conferma l'entità dell'indebitamento minimale ritenuto ex lege necessario a far luogo all'apertura della procedura liquidatoria, posto che il carattere scaduto del debito erariale costituisce il presupposto stesso per l'accesso alla procedura di definizione agevolata.
Il limite dei 30.000 va quindi considerato comunque superato alla luce dell'indebitamento erariale come documentato da (che, si ricorda, ha nella sua nota specificato che trattasi di importi CP_8 suo credito già calcolati al netto di eventuali provvedimenti di sospensione o sgravio e in alcun modo smentiti dai documenti prodotti dai reclamanti) anche ove si volesse considerare gli importi di cui alla definizione agevolata e agli accordi di rateizzazione. Quanto a queste ultime
“rateizzazioni”, non è chiaro neppure se e come i debiti indicati nei documenti di accoglimento istanze di rateazione n. 125476 e n. 122539 possano essere cancellati con la “rottamazione” delle vecchie cartelle: occorre verificare la sussistenza dei presupposti normativi per fruire di tale beneficio, ma i reclamanti non precisano nulla a riguardo, non specificano neppure di che tributi si tratta.
Ne consegue che, già sulla base dello scaduto erariale e del debito nei confronti del ricorrente, il limite di cui all'art. 49 CCII è da ritenersi superato.
pagina 8 di 9 7. Le spese del procedimento, liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo (DM 2014 n.
55 e smi, valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi, fase di studio, fase introduttiva e decisionale) seguono la soccombenza dei reclamanti che devono essere condannati a rimborsarle al creditore costituito.
8. La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione 1^ civile, decidendo nel procedimento iscritto nel RGC al n. 450/2025 così provvede:
Rigetta il reclamo e per l'effetto
Condanna e a rimborsare a , le spese del Parte_1 Parte_2 Controparte_2 procedimento, che liquida in euro 3.473,00 oltre iva e cpa come per legge e contributo forfettario nella misura del 15%;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità
2013”).
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte d'Appello in data
01/07/2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Composta da:
Dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore
Dottor Corrado Croci - Consigliere
Dottor Bruno Conca - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 450/2025 e promosso da:
e quali soci illimitatamente responsabili e Parte_1 Parte_2 amministratori di Controparte_1 rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Caminiti per procura in atti;
- parte reclamante -
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Peracchia per procura in atti Controparte_2
- parte reclamata –
E in contraddittorio con
GIUDIZIALE N. 83/2024 (Sentenza n. Controparte_3
13/2025 del Tribunale di Asti) in persona del Curatore, Dottor;
Persona_1
e con
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO;
Oggetto: Opposizione alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante: “dichiarare la nullità, illegittimità, invalidità e/o inefficacia della sentenza di apertura di liquidazione giudiziale per mancanza di valida e perfezionata notifica alla
nonché ai suoi soci illimitatamente responsabili, sig.ri ed Controparte_1 Parte_1 per le ragioni di cui alla narrativa del presente reclamo e comunque revocare Parte_2
l'apertura della liquidazione giudiziale -subordinatamente, ed in ogni caso, in riforma e/o annullamento della reclamata sentenza n. 12/2025 emessa dal Tribunale di Asti, accertare che non vi sono i requisiti dimensionali per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della e dei soci illimitatamente responsabili, sig.ri Controparte_1 Parte_1 ed per le ragioni tutte di cui alla narrativa del presente reclamo - annullare, Parte_2 riformare quindi la sentenza reclamata, accertando e dichiarando l'insussistenza dei requisiti per
l'apertura della liquidazione giudiziale e, conseguentemente, respingere il ricorso proposto dal sig.
, con tutti i conseguenziali ed opportuni provvedimenti del caso”. Controparte_2
Per parte reclamata: “Respingere il reclamo proposto dai sig.ri e Pt_1 Pt_2 personalmente ed in qualità di soci illimitatamente responsabili ed amministratori della società
corrente in Sanfrè, Via Antonio racca n. 97, avverso la sentenza n. 13/2025, Controparte_1 pubblicata il 24/03/2025 del Tribunale di Asti per le ragioni sopra esposte e, conseguentemente, -
Confermare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 13/2025, pubblicata il
24/03/2025 del Tribunale di Asti. Con vittoria di compensi e spese”.
Per la Procura Generale: “Chiede il rigetto dell'appello proposto dal ricorrente”.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 16/10/2024 il sig. chiedeva al Tribunale di Asti l'apertura Controparte_2 della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società nonché dei Controparte_1 suoi soci illimitatamente responsabili e allegando di vantare Parte_1 Parte_2 un credito per la somma complessiva di euro 6.322,59 (come da sentenza n. 194/2024 del
05/06/2024 del Tribunale di Asti recante la condanna ad euro 2.954,56 a titolo di corresponsione
TFR ed euro 2.060,00 per spese legali) resa in atto di precetto, la cui procedura esecutiva aveva dato esito negativo.
1.1. La società ed i suoi soci responsabili non si costituivano nel procedimento rimanendo contumaci.
Con la sentenza n. 13/2025 il Tribunale di Asti dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della società e dei suoi soci illimitatamente responsabili, nominando Curatore il Dottor
[...]
. Per_1
pagina 2 di 9 1.2. Il Tribunale – premesso che la debitrice principale e i soci illimitatamente responsabili erano stati regolarmente convocati mediante notifica a norma di legge degli atti introduttivi del procedimento, che la società non risultava cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno ed era dunque assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale – così motivava:
● sotto il profilo delle soglie prescritte ai sensi dell'art. 2, CCII, dalle dichiarazioni redditi società di persone degli anni 2021/2022/2023 risultano ricavi rispettivamente per euro 592.703,00 /
560.183,00 / 242.894,00;
● a carico della debitrice risultano debiti iscritti a ruolo dall per l'importo di oltre euro CP_4
51.000,00 e debiti previdenziali ed erariali iscritti a ruolo dell'Agenzia delle Entrate per l'importo di euro 275.697,79 essendo quindi superato l'importo minimo di euro 30.000,00 dei debiti scaduti e non pagati, ai sensi dell'art. 49, CCII;
● la documentazione in atti comprova lo stato di insolvenza della società debitrice, desumibile dal mancato pagamento del credito del ricorrente fondato su sentenza definitiva senza ragionevoli spiegazioni (se non lo stato di insolvenza della debitrice medesima), dall'esito negativo del pignoramento tentato presso la sede e le residenze dei soci, nonché dall'esistenza debito previdenziale/erariale emerso.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto reclamo i signori e quali soci Pt_1 Pt_2 illimitatamente responsabili della chiedendo alla Corte di revocarla, con ogni Controparte_1 consequenziale pronunzia.
2.1. Con il primo motivo, i reclamanti lamentano la nullità/illegittimità della sentenza per omessa notifica del ricorso introduttivo, osservando di non aver mai ricevuto la notifica del medesimo, né quali soci illimitatamente responsabili né quali amministratori della avendo Controparte_1 avuto conoscenza del ricorso solo a seguito di presa di contatto del Curatore, successiva visione della sentenza accedendo al fascicolo telematico della procedura e ulteriore ritiro, in data
30.03.2025, presso la Casa Comunale, degli atti ivi depositati (ai sensi dell'art. 140 c.p.c.)
I reclamanti evidenziano di non aver mai ricevuto presso la propria abitazione alcun avviso di ricevimento della raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c. Parimenti, la società non aveva ricevuto alcuna notifica a mezzo PEC nonostante la casella di posta elettronica certificata risultante dall'estratto INIPEC fosse operativo (al contrario di quanto dichiarato dalla parte ricorrente in primo grado che aveva ritenuto impossibile effettuare la notifica a mezzo pec alla società). In ogni caso, anche la società non aveva ricevuto la cartolina informativa dell'avvenuta notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Per tale motivo i reclamanti insistono sulla declaratoria di nullità/inefficacia della sentenza e sulla conseguente revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale pagina 3 di 9 2.2. Con il secondo motivo, i reclamanti osservano che il Tribunale di Asti ha errato nel ritenere sussistenti i requisiti di cui agli artt. 49 e 121 C.C.I.I. in particolare rilevando che, dalle più recenti dichiarazioni dei redditi prodotte in atti (- doc.
7 - modello IVA 2025 relativo al periodo di imposta
2024) non verrebbero superate le soglie ex lege previste per l'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale. Viene quindi allegato che:
● La vanta un credito d'imposta – IVA - nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, CP_1 pari a complessivi euro 89.612,00, non considerato dal Tribunale di Asti che comporta l'inesistenza del credito così come quantificato in sentenza;
● quanto al credito vantato da , la società aveva aderito alla Controparte_5 definizione agevolata per l'importo di euro 72.915,57 (di cui al doc. 08), ottenendo di pagare la minor somma di euro 43.650,03 a mezzo di rate ivi dettagliate;
● sempre in relazione al credito vantato da erano state concesse altre Controparte_5 due rateizzazioni di ulteriori partite di credito, e cioè la rateizzazione n. 125476 per il credito di euro 96.172,61 (doc. 09) e la rateizzazione n. 122539 per il credito di euro 13.773,57 (doc. 10);
● al momento della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, i reclamanti erano ancora nel termine (30 aprile 2025) per essere riammessi alle agevolazioni e rateizzazioni di cui sopra.
● dalla somma indicata nell'estratto di ruolo di complessivi euro 284.711,67 andrebbero detratti i sopra indicati importi e quindi: il credito IVA di euro 89.612,00, la definizione agevolata per l'importo di euro 72.915,57; la rateizzazione n. 125476 per l'importo di euro 96.172,61, la rateizzazione n. N. 122539 per l'importo di euro 13.773,57. In tal modo, il debito effettivo della società sarebbe di euro 12.237,92.
● il Tribunale di Asti avrebbe errato, conteggiando due volte i debiti previdenziali in quanto il debito nei confronti dell , quantificato in sentenza in oltre 51.000,00 euro, era in realtà già CP_4 ricompreso nelle somme di cui all'estratto di ruolo dell'Agenzia delle Entrate e nelle rateizzazioni e definizioni sopra descritte;
● al credito effettivo immediatamente esigibile dall'Agenzia delle Entrate così come calcolato dai reclamanti (in euro 12.237,93), va aggiunto il credito vantato da pari ad euro Parte_3
6.332,93 (cui andrebbero in ogni caso detratti euro 400 già versati) e in ogni caso la soglia prevista dalla normativa di riferimento non verrebbe superata;
● anche quanto ai la società non raggiunge i requisiti dimensionali per l'assoggettabilità CP_6 alla liquidazione giudiziale in quanto, nel corso degli anni 2024 e 2023 i ricavi sono stati rispettivamente di euro 242.894,00 e di euro 70.500,00 (modelli IVA di cui ai docc. 14 e 15) mentre il patrimonio dell'ultimo triennio ammonta ad euro 6.000 come da libro cespiti ammortizzabili prodotto al doc. 16.
pagina 4 di 9 3. si è costituito in giudizio con comparsa del 20.06.2025, chiedendo il rigetto Controparte_2 del reclamo.
3.1. Con rifermento al primo motivo, parte resistente evidenzia la correttezza delle notifiche di primo grado allegando che, successivamente alla prima udienza (non essendo ancora rinvenute le cartoline di ricevimento) aveva provveduto, in data 23/02/2025, a depositare nel fascicolo telematico del giudizio, l'esito della notifica ai soci illimitatamente responsabili, odierni reclamanti, la quale veniva dichiarata idonea dal Tribunale adito (doc. 3) e da cui si può evincere che: i) la notifica veniva effettuata in data 11.12.2024 al sig. al quale, non reperito presso la sua Pt_1 residenza, veniva lasciato avviso con racc. A.r. in data 13/12/2024 (l'avviso di ricevimento della raccomandata riporta la dicitura “a.r. ex art. 140 c.p.c., plico ancora giacente 31.12.2024”); ii) anche la notifica al sig. veniva effettuata in data 11.12.2024, al quale, non reperito Pt_2 presso la sua residenza, veniva lasciato avviso con racc. A.r. in data 13/12/2024 (che riporta la dicitura “invio non ritirato in data 28/12/2024”).
Quanto al secondo motivo di appello, parte reclamata insiste sulla sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa ai fini della liquidazione giudiziale come da documentazione utilizzata al
Tribunale di Asti, richiamando le motivazioni già rese in sentenza.
4. In data 7.05.2025 è stata depositata nota della Procura Generale presso questa Corte di
Appello con cui, visti gli atti del procedimento, il Procuratore chiede il rigetto del reclamo.
5. All'udienza del 2 luglio 2025 la Corte, dopo la discussione, ha trattenuto la causa in decisione.
6. I motivi di reclamo sono infondati.
6.1. Quanto al profilo della lamentata nullità/inesistenza della sentenza di apertura di liquidazione giudiziale per mancanza di valida e perfezionata notifica alla ed ai soci Controparte_1 Pt_1
ed mancando la prova dell'affissione dell'avviso di deposito presso la Casa
[...] Pt_2
Comunale, la Corte osserva che gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e, in particolare, i fatti che il pubblico ufficiale attesta di aver compiuto sono coperti da pubblica fede.
Nel caso in esame, la relata di notifica prodotta al doc. 2 di parte reclamata, reca: quanto a l'avvenuto deposito in data 11.12.2024 presso la Casa Comunale di Sanfrè con Parte_1 avviso lasciato ai destinatari a mezzo di raccomandata a/r n. 66846288172 del 13.12.2024; quanto a l'avvenuto deposito presso la Casa Comunale di Pocapaglia sempre in Parte_2 data 11.12.2024 con avviso lasciato ai destinatari a mezzo di raccomandata a/r n. 66846288173 del 13.12.2024. Tanto è sufficiente, a ritenere la notifica perfezionata, ricordando che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità: “il compimento delle formalità previste dall'art. 140 cod.
pagina 5 di 9 proc. civ. deve risultare dalla relazione di notificazione che, sotto questo aspetto, dando atto di operazioni compiute dallo stesso ufficiale giudiziario, fa fede sino a querela di falso;
tale principio va tuttavia completato dall'affermazione che la efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta, per quanto qui interessa, ai “fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” e, pertanto, dovendosi avvalere il messo notificatore del servizio postale per l'inoltro della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., nella relata di notifica redatta ai sensi dell'art. 148 c.p.c., il pubblico ufficiale, indicando di aver adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla norma potrà dare atto di aver consegnato all'Ufficio postale l'avviso informativo, contenente le indicazioni di cui all'art. 48 disp. att. c.p.c., da spedire per raccomandata AR, ma non sarà in grado -evidentemente- di attestare anche l'effettivo inoltro dell'avviso da parte dell'Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e dunque non assistite dal carattere fidefaciente della relata di notifica, con la conseguenza che la eventuale prova del mancato recapito potrà essere fornita dal destinatario senza necessità di impugnare la relata mediante querela di falso” (Cass. n. 15782/2022); su tale ultimo punto, si aggiunga che i reclamanti hanno effettivamente rinvenuto (in data 31.03.2025) presso la Casa
Comunale i ricorsi, ove sono presenti tutti gli elementi previsti ex art. 48 disp. att. c.p.c.
Infine, anche le contestazioni circa il mancato perfezionamento della notifica alla società sono prive di pregio: parte reclamata ha prodotto, con la propria comparsa, il documento n. 1 recante la PEC di consegna, datata 30.10.2024, del Tribunale di Asti contenente la notifica del ricorso per la liquidazione giudiziale alla società (ai sensi dell'art. 15 del R.D. 16 marzo Controparte_1
1942, n. 267 e s.m.i.) all'indirizzo “ che è il medesimo che i Email_1 reclamanti hanno confermato essere quello validamente utilizzabile.
6.2. Quanto al secondo motivo di doglianza la Corte osserva:
● In relazione ai ricavi. I documenti prodotti dai reclamanti sub. 14 e 15 riguardano, rispettivamente, un modello iva (parziale) relativo al periodo di imposta 2024 recante alla voce
“volume d'affari” la somma di euro 70.500 e una dichiarazione dei redditi relativa al periodo 2023 recante, alla voce “ricavi”, l'importo di euro 242.894,00 (medesimo documento utilizzato anche in primo grado). Orbene, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del CCII e, quanto ai ricavi: “in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore”. Nel caso di specie il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale è stato depositato da in data 23.10.2024, dunque, correttamente il Tribunale di Asti ha analizzato Controparte_2 la situazione dei ricavi per i tre anni precedenti la domanda (2021, 2022 e 2023) ritenendo pagina 6 di 9 raggiunta la soglia prescritta dalla normativa e mancando ulteriori elementi di fatto idonei a superare la presunzione stabilita dalla citata norma.
● Sui debiti. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità la condizione di procedibilità prevista dall'art. 49, comma 5, CCI, consistente nell'esistenza di debiti scaduti e non pagati superiori a 30.000 euro, non configura una condizione dell'azione ma una condizione afferente alla possibilità di pronunciare la sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale (Cass. n. 2223/2025):
“la soglia dell'indebitamento scaduto di cui all'art. 15, nono comma, L.Fall. si configura - come rilevano correttamente gli stessi ricorrenti - quale condizione afferente al 'far luogo" alla pronuncia, che il giudice deve accertare prima di dichiarare il fallimento. Propriamente, tuttavia, non si tratta di condizione dell'azione, non configurandosi un diritto dell'istante (ricorrente o richiedente) alla dichiarazione di fallimento, né la predetta soglia condiziona la proponibilità della singola iniziativa, che ben potrà procedere da un montante individuale di credito anche più basso, posto che lo scrutinio della sommatoria indicata dal legislatore viene rimandato (o comunque assume essenzialità) alla fase successiva decisoria, assolvendo alla funzione appunto condizionante la possibilità che il procedimento - correttamente instaurato - possa giungere alla pronuncia positiva di fallimento. La norma concretizza l'interesse giuridicamente prefissato dal legislatore e rilevante nella disciplina della concorsualità della crisi d'impresa alla pronuncia sulla domanda di fallimento purché vi sia il superamento di un valore assoluto di indebitamento scaduto, al di sotto del quale la dichiarazione di fallimento non può, come si ripete, avere luogo.
Perché ritenuta, secondo la scelta legislativa e per varie ragioni, sproporzionata nel bilanciamento tra risorse anche pubbliche impiegate ed efficacia dello strumento processuale. Tale soglia va accertata d'ufficio dal giudice al momento della decisione sulla base degli elementi acquisiti nell'istruttoria, essendo sottratta all'onere della prova delle parti”. Nel caso di specie, la documentazione in atti attesta in modo inequivoco il superamento della soglia minima prevista dall'art. 49, comma 5, CCI.
Ai fini in esame vengono in gioco, oltre al credito del ricorrente, non contestato e non contestabile, perché fondato su titolo esecutivo ormai passato in giudicato, pari ad euro 6.322,59, il debito erariale come riferito dall'informativa di , che con sua nota ha Controparte_7 documentato un “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio” di euro 275.697,79 e le comunicazioni dell' (ove, oltre CP_4 avarie esposizioni debitorie sono indicati anche i crediti già presso l'agente di riscossione).
A prescindere dalle contestazioni di parte reclamante sulla duplicazione del debito nei confronti dell , in quanto già ricompreso nei ruoli dell'Agenzia delle Entrate, assorbente e primaria CP_4 appare la considerazione per cui la temporanea inesigibilità del credito erariale conseguente alla presentazione della domanda di ammissione alla definizione agevolata dei ruoli (c.d. rottamazione) non preclude la computabilità del debito ai fini della verifica del superamento della soglia minima (Cass. n. 28978/2024, Cass. 22095/2024, Cass. 17884/2023). Solo il pagamento pagina 7 di 9 del debito erariale determina l'estinzione della pretesa, mentre la domanda di accesso al beneficio determina solo la temporanea inesigibilità, tanto da non escludere neppure la persistente legittimazione dell'Agenzia, che permane anzi, anche in caso di concessione del beneficio (cfr. ex
Cass. 17884/2023): d'altro canto il carattere già scaduto del credito è presupposto stesso di accesso al richiesto beneficio della definizione agevolata. Il dato della conseguita definizione agevolata è irrilevante ai fini della norma in esame. La definizione agevolata, risolvendosi quoad effectum in un temporaneo pactum de non petendo, determina solo una temporanea inesigibilità condizionata al regolare pagamento delle rate, con la conseguente sospensione delle azioni esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, ma non incide sul fatto storico dell'intervenuta scadenza del debito e la già intervenuta scadenza dell'obbligazione tributaria, come già cennato, è, anzi, presupposto stesso dell'accesso alla definizione agevolata. La temporanea inesigibilità di parte considerevole dei crediti può semmai formare oggetto di valutazione ai fini dell'insolvenza, dal momento che la capacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni (elemento, peraltro, nel caso di specie in alcun modo documentato o allegato dai reclamanti) va riguardata solo in relazione ai debiti esigibili, non a quelli scaduti ma per cui vi
è accordo di dilazione, non diversamente da quanto accadrebbe in caso di pactum de non petendo tale da interessare vuoi la generalità del ceto creditorio, vuoi una parte sufficiente ad assicurare che l'impresa, coi suoi flussi, sia in grado di adempiere regolarmente alle residue obbligazioni non coperte da tale accordo ut posterius solvatur; nondimeno, il profilo di censura inerisce esclusivamente quello dello scaduto rilevante, non quello dell'insolvenza e, sotto tale specifico e limitato riguardo, il dato della rottamazione non solo appare irrilevante, ma anzi conferma l'entità dell'indebitamento minimale ritenuto ex lege necessario a far luogo all'apertura della procedura liquidatoria, posto che il carattere scaduto del debito erariale costituisce il presupposto stesso per l'accesso alla procedura di definizione agevolata.
Il limite dei 30.000 va quindi considerato comunque superato alla luce dell'indebitamento erariale come documentato da (che, si ricorda, ha nella sua nota specificato che trattasi di importi CP_8 suo credito già calcolati al netto di eventuali provvedimenti di sospensione o sgravio e in alcun modo smentiti dai documenti prodotti dai reclamanti) anche ove si volesse considerare gli importi di cui alla definizione agevolata e agli accordi di rateizzazione. Quanto a queste ultime
“rateizzazioni”, non è chiaro neppure se e come i debiti indicati nei documenti di accoglimento istanze di rateazione n. 125476 e n. 122539 possano essere cancellati con la “rottamazione” delle vecchie cartelle: occorre verificare la sussistenza dei presupposti normativi per fruire di tale beneficio, ma i reclamanti non precisano nulla a riguardo, non specificano neppure di che tributi si tratta.
Ne consegue che, già sulla base dello scaduto erariale e del debito nei confronti del ricorrente, il limite di cui all'art. 49 CCII è da ritenersi superato.
pagina 8 di 9 7. Le spese del procedimento, liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo (DM 2014 n.
55 e smi, valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi, fase di studio, fase introduttiva e decisionale) seguono la soccombenza dei reclamanti che devono essere condannati a rimborsarle al creditore costituito.
8. La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione 1^ civile, decidendo nel procedimento iscritto nel RGC al n. 450/2025 così provvede:
Rigetta il reclamo e per l'effetto
Condanna e a rimborsare a , le spese del Parte_1 Parte_2 Controparte_2 procedimento, che liquida in euro 3.473,00 oltre iva e cpa come per legge e contributo forfettario nella misura del 15%;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità
2013”).
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte d'Appello in data
01/07/2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
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