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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/10/2025, n. 2264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2264 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
SENT. 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
III sezione civile
Il GOP Carlo Favaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Assicurazione contro i danni nella causa civile 6348\2021 promossa con atto di citazione
29/07/2021
[...]
[...]
( ) residente in [...]v. Parte_1 C.F._1
Brazze, 1 ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso lo studio dell'avv. Bruno Gulino che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto introduttivo
ATTRICE
CONTRO
) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore signora con sede in Controparte_2
Roma v. Po, 20 ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso lo studio dell'avv. Luca Venturini che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla memoria di costituzione
CONVENUTA
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE
Nel merito, in via principale:
1. per i motivi e le causali di cui in atti accertarsi e dichiararsi l'operatività della garanzia prevista dal contatto di assicurazione stipulato in favore della signora con la compagnia assicuratrice Parte_1 Controparte_1 (polizza n. 70 34511EZ) CP_3
2. conse e, condannarsi la soc. in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, a restituire e/o risarcire e/o indennizzare alla signora la somma complessiva di € 16.905,00 Parte_1 (oltre iva), ovvero la diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa o ritenuta equitativamente di giustizia;
In ogni caso:
3. condannarsi la soc. in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere all'attrice gli interessi legali sulla sorte capitale liquidata in suo favore al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (come previsto dall'art. 1284 c.c. per come modificato dall'art. 17, co. 1, D.L. n. 132/2014) e rivalutazione monetaria dalla data della notifica dell'atto di citazione e sino al saldo effettivo;
4. condannarsi la soc. in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tem arcire l'attrice del costo sostenuto per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria pari ad € 48,80;
5. ex art. 96 c.p.c., condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, ma equitativamente determinata;
6. compensi e spese di causa, oltre a spese gen., IVA e CPA come per legge interamente rifuse;
disponendosi la distrazione in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.;
7. costi ed oneri di TU (secondo liquidazione del Giudice) e TP (€ 768,80 come da parcella n. 5/2023 allegata sub doc. n. 19) interamente rimborsati e rifusi;
In via istruttoria: previa revoca se del caso dei provvedimenti istruttori assunti in corso di causa, ed in particolare l'ordinanza del 19.04.2022, riaprirsi l'istruttoria ammettendosi integralmente i mezzi di prova richiesti dalla scrivente difesa di parte attrice/ricorrente con memoria ex art. 183 co. 6 n. 2
Pagina 2 di 6 cpc del 09.03.2022 ad oggi non ammessi e di seguito riportati integralmente (la numerazione corrisponde a quella della memoria istruttoria).
PARTE CONVENUTA
Nel merito: In via principale: respingersi le domande di parte ricorrente per i motivi esposti in comparsa di costituzione ex art. 702 bis, IV comma, c.p.c. In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ridursi la liquidazione dei danni in relazione alle risultanze istruttorie. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.
FATTO E DIRITTO
Trattasi di ricorso ex art. 702 bis cpc (per il quale rilevato che le difese svolte dalle parti richiedevano una istruzione non sommaria veniva disposta la modifica del rito) per l'indennizzo dei danni subiti il 29.08.2020 in esito ad evento temporalesco di straordinaria intensità in polizza 28.08.2020 n. 70 34511EZ preventivati in € 16.905,00 (oltre IVA).
Parte convenuta evidenzia che il 23.08.2020 si era già verificato un inteso temporale;
che la polizza 27.08.2020 con pagamento
28.08.2020 decorreva dalle ore 00.01 del 29.08.2020 mentre l'evento era stato comunicato all'agente il 28.08.2020 alle ore
19.00 ca;
il 29.08.2020 si verificava altro temporale;
chiedeva pertanto che venisse accertato il momento generativo del danno ai fini della verifica della eventuale copertura assicurativa.
I documenti versati in atti e le prove orali assunte confermano la ricostruzione attorea.
Così il TU architetto Persona_1
Pagina 3 di 6 “In sede di sopralluogo avvenuto il 14/12/2022 non è stato possibile accertare la presenza dei danni lamentati, consistenti in danni da grandine sulle facciate esterne, poiché la proprietaria ha già eseguito a propria cura e spese le necessarie opere di ripristino nella primavera 2022 … Sulla base dell'analisi dei dati ARPA Veneto riportati in perizia, si ritiene probabile che i danni lamentati possano aver avuto origine in ciascuna delle tre date in cui si sono manifestati forti fenomeni atmosferici nella città di Verona, ossia il 23, 28 e 29 agosto 2020. Tuttavia, non vi sono elementi tangibili e concreti, a seguito degli accertamenti tecnici svolti, che possano collegare direttamente i danni lamentati ad una delle tre date indicate… la stima dei costi per il ripristino dei danni riportati nella facciata nord del fabbricato è pari a Euro 15.650,00 + IVA.” (pag. 24 relazione).
Il documento 2 di parte ricorrente conferma la decorrenza dalle ore 24.00 del 27.08.2020, (così l'agente all'udienza del Tes_1
12.07.2022 cap. 4 “… la polizza l'avevamo stipulata quel giorno il 28, decorrenza 27 formalizzazione 28; ADR: la registrazione è avvenuta il 28,
l'emissione è del 27 il perfezionamento del 28;”) il che esclude dalla garanzia il solo evento 23.08.2020.
Nondimeno il teste agente di assicurazione alla Tes_2
udienza 12.07.2022 da un lato confermava di aver visionato l'immobile il lunedì - martedì successivo il temporale del
23.08.2020 e di averlo trovato in buono stato dall'altro precisava
“cap. 17: io dell'evento del venerdi non ho avuto in tutta l'agenzia un sinistro denunciato;
mentre quello del sabato i sinistri erano copiosi sia su fabbricati che auto.”
Così la teste “cap. 11: il 28 non ho visto danni;
“ ed il teste Tes_3
“cap. 17: è vero, la facciata e lo stipite sono stati danneggiati dall'evento Tes_4
del 29.”
Le parti non hanno contestato la quantificazione dei danni del TU pari ad € 15.650,00, cui andrà aggiunta l'IVA se dovuta.
Pagina 4 di 6 La condotta infondatamente ostativa ed inerziale della compagnia assicuratrice, con deduzioni contrarie a prova scritta e meramente apodittiche, palesa un impiego abusivo della tutela giurisdizionale tale da consentire la condanna per responsabilità aggravata di cui all'art. 96,3 cpc.
La domanda va accolta.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione accertata l'operatività della garanzia della polizza 70 CP_3
34511EZ, condanna la compagnia assicuratrice al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 15.650,00 oltre iva, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.500,00 (di cui €
1.000,00 per fase di studio della controversia, € 700,00 per fase introduttiva del giudizio, € 1.500,00 per fase istruttoria, €
1.300,00 per fase decisionale) oltre ad anticipazioni, a rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa;
visto l'art. 96,3 cpc condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 2.000,00 equitativamente determinata;
pone le spese di TU in via definitiva a carico di parte convenuta con diritto delle altre parti di ripetere quanto eventualmente anticipato.
Pagina 5 di 6 Dispone che ex art. 52, 2 del Dlvo 196\2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti.
Verona, giovedì 16 ottobre 2025
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
Pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
III sezione civile
Il GOP Carlo Favaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Assicurazione contro i danni nella causa civile 6348\2021 promossa con atto di citazione
29/07/2021
[...]
[...]
( ) residente in [...]v. Parte_1 C.F._1
Brazze, 1 ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso lo studio dell'avv. Bruno Gulino che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto introduttivo
ATTRICE
CONTRO
) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore signora con sede in Controparte_2
Roma v. Po, 20 ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso lo studio dell'avv. Luca Venturini che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla memoria di costituzione
CONVENUTA
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE
Nel merito, in via principale:
1. per i motivi e le causali di cui in atti accertarsi e dichiararsi l'operatività della garanzia prevista dal contatto di assicurazione stipulato in favore della signora con la compagnia assicuratrice Parte_1 Controparte_1 (polizza n. 70 34511EZ) CP_3
2. conse e, condannarsi la soc. in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, a restituire e/o risarcire e/o indennizzare alla signora la somma complessiva di € 16.905,00 Parte_1 (oltre iva), ovvero la diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa o ritenuta equitativamente di giustizia;
In ogni caso:
3. condannarsi la soc. in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere all'attrice gli interessi legali sulla sorte capitale liquidata in suo favore al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (come previsto dall'art. 1284 c.c. per come modificato dall'art. 17, co. 1, D.L. n. 132/2014) e rivalutazione monetaria dalla data della notifica dell'atto di citazione e sino al saldo effettivo;
4. condannarsi la soc. in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tem arcire l'attrice del costo sostenuto per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria pari ad € 48,80;
5. ex art. 96 c.p.c., condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, ma equitativamente determinata;
6. compensi e spese di causa, oltre a spese gen., IVA e CPA come per legge interamente rifuse;
disponendosi la distrazione in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.;
7. costi ed oneri di TU (secondo liquidazione del Giudice) e TP (€ 768,80 come da parcella n. 5/2023 allegata sub doc. n. 19) interamente rimborsati e rifusi;
In via istruttoria: previa revoca se del caso dei provvedimenti istruttori assunti in corso di causa, ed in particolare l'ordinanza del 19.04.2022, riaprirsi l'istruttoria ammettendosi integralmente i mezzi di prova richiesti dalla scrivente difesa di parte attrice/ricorrente con memoria ex art. 183 co. 6 n. 2
Pagina 2 di 6 cpc del 09.03.2022 ad oggi non ammessi e di seguito riportati integralmente (la numerazione corrisponde a quella della memoria istruttoria).
PARTE CONVENUTA
Nel merito: In via principale: respingersi le domande di parte ricorrente per i motivi esposti in comparsa di costituzione ex art. 702 bis, IV comma, c.p.c. In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ridursi la liquidazione dei danni in relazione alle risultanze istruttorie. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.
FATTO E DIRITTO
Trattasi di ricorso ex art. 702 bis cpc (per il quale rilevato che le difese svolte dalle parti richiedevano una istruzione non sommaria veniva disposta la modifica del rito) per l'indennizzo dei danni subiti il 29.08.2020 in esito ad evento temporalesco di straordinaria intensità in polizza 28.08.2020 n. 70 34511EZ preventivati in € 16.905,00 (oltre IVA).
Parte convenuta evidenzia che il 23.08.2020 si era già verificato un inteso temporale;
che la polizza 27.08.2020 con pagamento
28.08.2020 decorreva dalle ore 00.01 del 29.08.2020 mentre l'evento era stato comunicato all'agente il 28.08.2020 alle ore
19.00 ca;
il 29.08.2020 si verificava altro temporale;
chiedeva pertanto che venisse accertato il momento generativo del danno ai fini della verifica della eventuale copertura assicurativa.
I documenti versati in atti e le prove orali assunte confermano la ricostruzione attorea.
Così il TU architetto Persona_1
Pagina 3 di 6 “In sede di sopralluogo avvenuto il 14/12/2022 non è stato possibile accertare la presenza dei danni lamentati, consistenti in danni da grandine sulle facciate esterne, poiché la proprietaria ha già eseguito a propria cura e spese le necessarie opere di ripristino nella primavera 2022 … Sulla base dell'analisi dei dati ARPA Veneto riportati in perizia, si ritiene probabile che i danni lamentati possano aver avuto origine in ciascuna delle tre date in cui si sono manifestati forti fenomeni atmosferici nella città di Verona, ossia il 23, 28 e 29 agosto 2020. Tuttavia, non vi sono elementi tangibili e concreti, a seguito degli accertamenti tecnici svolti, che possano collegare direttamente i danni lamentati ad una delle tre date indicate… la stima dei costi per il ripristino dei danni riportati nella facciata nord del fabbricato è pari a Euro 15.650,00 + IVA.” (pag. 24 relazione).
Il documento 2 di parte ricorrente conferma la decorrenza dalle ore 24.00 del 27.08.2020, (così l'agente all'udienza del Tes_1
12.07.2022 cap. 4 “… la polizza l'avevamo stipulata quel giorno il 28, decorrenza 27 formalizzazione 28; ADR: la registrazione è avvenuta il 28,
l'emissione è del 27 il perfezionamento del 28;”) il che esclude dalla garanzia il solo evento 23.08.2020.
Nondimeno il teste agente di assicurazione alla Tes_2
udienza 12.07.2022 da un lato confermava di aver visionato l'immobile il lunedì - martedì successivo il temporale del
23.08.2020 e di averlo trovato in buono stato dall'altro precisava
“cap. 17: io dell'evento del venerdi non ho avuto in tutta l'agenzia un sinistro denunciato;
mentre quello del sabato i sinistri erano copiosi sia su fabbricati che auto.”
Così la teste “cap. 11: il 28 non ho visto danni;
“ ed il teste Tes_3
“cap. 17: è vero, la facciata e lo stipite sono stati danneggiati dall'evento Tes_4
del 29.”
Le parti non hanno contestato la quantificazione dei danni del TU pari ad € 15.650,00, cui andrà aggiunta l'IVA se dovuta.
Pagina 4 di 6 La condotta infondatamente ostativa ed inerziale della compagnia assicuratrice, con deduzioni contrarie a prova scritta e meramente apodittiche, palesa un impiego abusivo della tutela giurisdizionale tale da consentire la condanna per responsabilità aggravata di cui all'art. 96,3 cpc.
La domanda va accolta.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione accertata l'operatività della garanzia della polizza 70 CP_3
34511EZ, condanna la compagnia assicuratrice al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 15.650,00 oltre iva, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.500,00 (di cui €
1.000,00 per fase di studio della controversia, € 700,00 per fase introduttiva del giudizio, € 1.500,00 per fase istruttoria, €
1.300,00 per fase decisionale) oltre ad anticipazioni, a rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa;
visto l'art. 96,3 cpc condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 2.000,00 equitativamente determinata;
pone le spese di TU in via definitiva a carico di parte convenuta con diritto delle altre parti di ripetere quanto eventualmente anticipato.
Pagina 5 di 6 Dispone che ex art. 52, 2 del Dlvo 196\2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti.
Verona, giovedì 16 ottobre 2025
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
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