Articolo 50 della Legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1
Articolo 49Articolo 51
Versione
20 gennaio 1972
Art. 50.
Il primo comma dell'articolo 82 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , e' sostituito dal seguente:
"Ferme le disposizioni contenute negli articoli 49-bis e 73, commi sesto e settimo, dello Statuto, la legge regionale o provinciale puo' essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente Statuto o del principio di parita' tra i gruppi linguistici".
Entrata in vigore il 20 gennaio 1972
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