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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/11/2024, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. 1236/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Massimo De Luca Presidente rel.
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1236/2024 R.G. promossa da:
, , nato a Porto Mantovano (MN) in [...] Parte_1 C.F._1
11.05.1970, rappresentato, assistito e difeso dall'avv. PAOLO SOARDO
RICORRENTE
, , nata a [...] in data [...], CP_1 C.F._2
rappresentata, assistita e difesa dagli avv.ti GIOVANNI BIFFI e SILVIA BIFFI
RESISTENTE
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
1 Parte ricorrente: “1. Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data
09.05.2004, in Porto Mantovano, tra i signori e (atto n.5 parte Parte_1 CP_1
1 - anno 2004 - Comune di Porto Mantovano, ufficio 1), ordinandosi all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Porto Mantovano di annotare la emananda sentenza, con ogni conseguenza di rito e di legge;
2. Accertarsi e dichiararsi che la sig.ra è economicamente indipendente;
CP_1
conseguentemente, dichiararsi che nessun assegno deve essere posto a carico del signor
, ed a favore della signora;
Parte_1 CP_1
3. Accertarsi e dichiararsi che la figlia , maggiore di età, è in grado di Persona_1
lavorare, per età e per capacità fisica;
conseguentemente dichiararsi che nessun assegno mensile, deve essere posto a carico del signor , ed a favore della sig.ra Parte_1
per l'effetto revocarsi l'assegno di euro 400,00 mensili, come fissato con Persona_1
la sentenza del 10.11.22 del Tribunale di Mantova;
e tanto con efficacia dal deposito della presente domanda;
4. Condannarsi la signora a corrispondere le spese e competenze di questo CP_1 processo, a favore del signor , oltre accessori di legge (cpa ed iva)”. Parte_1
Parte resistente: “1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data
29.05.2024 in Porto Mantovano (MN) inter-partes (Atto n. 5 Parte 1 Anno 2004 Comune
Porto Mantovano, Ufficio 1) con conseguente ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge;
2. Dichiarare che nessun assegno di mantenimento od alimentare in favore dei coniugi è reciprocamente dovuto, essendo i medesimi economicamente indipendenti;
3. Previo accertamento del mancato raggiungimento da parte di della Persona_1
propria indipendenza economica, condannarsi e dirsi tenuto il padre a Parte_1
corrispondere direttamente alla figlia, a titolo di concorso per il suo mantenimento, entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario la somma mensile di euro 400,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza Giugno 2024, oltre al 50% delle spese scolastiche ricreative, sportive e mediche non rimborsate dal Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) secondo il protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
4. Con il favore delle spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2
Il sig. chiedeva a questo Tribunale di pronunciare declaratoria di Parte_1
scioglimento del matrimonio civile contratto con la sig.ra in data CP_1
29/05/2004, in Porto Mantovano (MN), trascritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto comune al n. 5 parte 1 Anno 2004, allegando: che dal matrimonio è nata
[...]
, in data 16/11/2001, maggiorenne;
che il procedimento di separazione giudiziale si Per_1
è concluso con sentenza n. 868/2022, pubblicata dal Tribunale di Mantova in data
15/11/2022; che la convivenza non è mai più ripresa e non può più ricostituirsi tra i coniugi comunione materiale e spirituale.
Il ricorrente chiedeva inoltre al Tribunale di revocare l'assegno di euro 400,00 mensili disposto a favore della figlia con la sentenza del 10.11.22 del Tribunale di Mantova, considerato che la medesima svolgeva in via continuativa attività lavorativa.
La sig.ra si costituiva, aderendo alla declaratoria di scioglimento CP_1
del matrimonio e chiedendo non fosse revocato assegno di euro 400 mensili a titolo di concorso per il mantenimento della figlia Persona_1
All'udienza del 15.10.2024 i procuratori delle parti chiedevano un rinvio in pendenza di trattative per giungere a un divorzio consensuale.
All'udienza tenutasi in data 05/11/2024, comparivano entrambi i coniugi nonché la figlia delle parti e il Presidente esperiva il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo malgrado parte convenuta e la figlia sig.ra dichiarassero di aderire alla Persona_1
domanda di revoca dell'assegno mensile.
Parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso, mentre parte convenuta precisava le conclusioni come da memoria di costituzione, dichiarando di aderire alla domanda attorea di revoca dell'assegno a favore della figlia . Per_1
Il giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
***
La domanda principale volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. B della L. n.
898/70 e successive modifiche.
3 Nel caso de quo ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. B della L. n. 898/70 e successive modifiche, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, considerata la ininterrotta separazione dei coniugi protrattasi per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla legge quale condizione di procedibilità della domanda e la volontà in tal senso manifestata dalle parti.
L'assegno a favore della figlia va revocato, come chiesto congiuntamente Per_1
dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni e dalla stessa beneficiaria considerato che la medesima attualmente lavora, con contratto di apprendistato, presso il supermercato
GOBETTI S.r.l..
L'unico punto di disaccordo delle parti è relativo alle spese di lite del presente procedimento, di cui entrambe chiedono la liquidazione a proprio favore.
Ritiene il Collegio che le spese possano essere compensate tra le parti attesa la natura della lite e la circostanza che fin dalla prima udienza parte convenuta si era dichiarata disponibile ad aderire alla domanda di revoca dell'assegno, tant'è che la causa era stata rinviata a una udienza successiva per trasformare il divorzio giudiziale in divorzio consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, nel giudizio n. 1236/2024 R.G. definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 29/05/2004, in Porto
Mantovano (MN), con atto trascritto nel Registro degli atti del matrimonio del predetto comune al n. 5 parte 1 Anno 2004;
2. dichiara che nessun assegno di mantenimento od alimentare in favore dei coniugi è reciprocamente dovuto, essendo i medesimi economicamente indipendenti;
3. accerta e dichiara che nessun assegno mensile, deve essere posto a carico del signor
, e a favore della sig.ra e per l'effetto revoca l'assegno di Parte_1 Persona_1
euro 400,00 mensili, come fissato con la sentenza del 10.11.22 del Tribunale di Mantova, con decorrenza dal deposito della domanda di revoca;
4. ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
5. compensa tra le parti le spese di lite.
4 Mantova, 7 novembre 2024
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Massimo De Luca
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Massimo De Luca Presidente rel.
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1236/2024 R.G. promossa da:
, , nato a Porto Mantovano (MN) in [...] Parte_1 C.F._1
11.05.1970, rappresentato, assistito e difeso dall'avv. PAOLO SOARDO
RICORRENTE
, , nata a [...] in data [...], CP_1 C.F._2
rappresentata, assistita e difesa dagli avv.ti GIOVANNI BIFFI e SILVIA BIFFI
RESISTENTE
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
1 Parte ricorrente: “1. Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data
09.05.2004, in Porto Mantovano, tra i signori e (atto n.5 parte Parte_1 CP_1
1 - anno 2004 - Comune di Porto Mantovano, ufficio 1), ordinandosi all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Porto Mantovano di annotare la emananda sentenza, con ogni conseguenza di rito e di legge;
2. Accertarsi e dichiararsi che la sig.ra è economicamente indipendente;
CP_1
conseguentemente, dichiararsi che nessun assegno deve essere posto a carico del signor
, ed a favore della signora;
Parte_1 CP_1
3. Accertarsi e dichiararsi che la figlia , maggiore di età, è in grado di Persona_1
lavorare, per età e per capacità fisica;
conseguentemente dichiararsi che nessun assegno mensile, deve essere posto a carico del signor , ed a favore della sig.ra Parte_1
per l'effetto revocarsi l'assegno di euro 400,00 mensili, come fissato con Persona_1
la sentenza del 10.11.22 del Tribunale di Mantova;
e tanto con efficacia dal deposito della presente domanda;
4. Condannarsi la signora a corrispondere le spese e competenze di questo CP_1 processo, a favore del signor , oltre accessori di legge (cpa ed iva)”. Parte_1
Parte resistente: “1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data
29.05.2024 in Porto Mantovano (MN) inter-partes (Atto n. 5 Parte 1 Anno 2004 Comune
Porto Mantovano, Ufficio 1) con conseguente ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge;
2. Dichiarare che nessun assegno di mantenimento od alimentare in favore dei coniugi è reciprocamente dovuto, essendo i medesimi economicamente indipendenti;
3. Previo accertamento del mancato raggiungimento da parte di della Persona_1
propria indipendenza economica, condannarsi e dirsi tenuto il padre a Parte_1
corrispondere direttamente alla figlia, a titolo di concorso per il suo mantenimento, entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario la somma mensile di euro 400,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza Giugno 2024, oltre al 50% delle spese scolastiche ricreative, sportive e mediche non rimborsate dal Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) secondo il protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
4. Con il favore delle spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2
Il sig. chiedeva a questo Tribunale di pronunciare declaratoria di Parte_1
scioglimento del matrimonio civile contratto con la sig.ra in data CP_1
29/05/2004, in Porto Mantovano (MN), trascritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto comune al n. 5 parte 1 Anno 2004, allegando: che dal matrimonio è nata
[...]
, in data 16/11/2001, maggiorenne;
che il procedimento di separazione giudiziale si Per_1
è concluso con sentenza n. 868/2022, pubblicata dal Tribunale di Mantova in data
15/11/2022; che la convivenza non è mai più ripresa e non può più ricostituirsi tra i coniugi comunione materiale e spirituale.
Il ricorrente chiedeva inoltre al Tribunale di revocare l'assegno di euro 400,00 mensili disposto a favore della figlia con la sentenza del 10.11.22 del Tribunale di Mantova, considerato che la medesima svolgeva in via continuativa attività lavorativa.
La sig.ra si costituiva, aderendo alla declaratoria di scioglimento CP_1
del matrimonio e chiedendo non fosse revocato assegno di euro 400 mensili a titolo di concorso per il mantenimento della figlia Persona_1
All'udienza del 15.10.2024 i procuratori delle parti chiedevano un rinvio in pendenza di trattative per giungere a un divorzio consensuale.
All'udienza tenutasi in data 05/11/2024, comparivano entrambi i coniugi nonché la figlia delle parti e il Presidente esperiva il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo malgrado parte convenuta e la figlia sig.ra dichiarassero di aderire alla Persona_1
domanda di revoca dell'assegno mensile.
Parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso, mentre parte convenuta precisava le conclusioni come da memoria di costituzione, dichiarando di aderire alla domanda attorea di revoca dell'assegno a favore della figlia . Per_1
Il giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
***
La domanda principale volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. B della L. n.
898/70 e successive modifiche.
3 Nel caso de quo ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. B della L. n. 898/70 e successive modifiche, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, considerata la ininterrotta separazione dei coniugi protrattasi per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla legge quale condizione di procedibilità della domanda e la volontà in tal senso manifestata dalle parti.
L'assegno a favore della figlia va revocato, come chiesto congiuntamente Per_1
dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni e dalla stessa beneficiaria considerato che la medesima attualmente lavora, con contratto di apprendistato, presso il supermercato
GOBETTI S.r.l..
L'unico punto di disaccordo delle parti è relativo alle spese di lite del presente procedimento, di cui entrambe chiedono la liquidazione a proprio favore.
Ritiene il Collegio che le spese possano essere compensate tra le parti attesa la natura della lite e la circostanza che fin dalla prima udienza parte convenuta si era dichiarata disponibile ad aderire alla domanda di revoca dell'assegno, tant'è che la causa era stata rinviata a una udienza successiva per trasformare il divorzio giudiziale in divorzio consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, nel giudizio n. 1236/2024 R.G. definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 29/05/2004, in Porto
Mantovano (MN), con atto trascritto nel Registro degli atti del matrimonio del predetto comune al n. 5 parte 1 Anno 2004;
2. dichiara che nessun assegno di mantenimento od alimentare in favore dei coniugi è reciprocamente dovuto, essendo i medesimi economicamente indipendenti;
3. accerta e dichiara che nessun assegno mensile, deve essere posto a carico del signor
, e a favore della sig.ra e per l'effetto revoca l'assegno di Parte_1 Persona_1
euro 400,00 mensili, come fissato con la sentenza del 10.11.22 del Tribunale di Mantova, con decorrenza dal deposito della domanda di revoca;
4. ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
5. compensa tra le parti le spese di lite.
4 Mantova, 7 novembre 2024
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Massimo De Luca
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