Articolo 1 della Legge 29 marzo 1966, n. 290
Articolo 2
Versione
5 giugno 1966
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione per la pesca, firmata a Londra il 10 aprile 1964.
Entrata in vigore il 5 giugno 1966