TRIB
Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/11/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIA
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 26.09.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2207/2020 R.G., avente ad oggetto "vittime del dovere";
promossa da:
nato a [...] il [...] e ivi residente a[...], Parte 1
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Vanessa Battaglia del Foro di Ragusa, C.F. 1 و giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
in persona del Ministro p.t.;
, C.F. P.IVA 1 Controparte_1 in persona del Ministro p.t.; C.F. P.IVA 2 Controparte_2 in persona del Ministro p.t.; C.F. وControparte_3 P.IVA 3
entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.10.2020 maresciallo maggiore dell'Arma Parte 1 dei Carabinieri, gravemente feritosi in occasione dell'attentato subito il 02.02.1996 ad opera di malvivente introdottosi all'interno della caserma di Macugnaga, ove esso ricorrente prestava servizio come comandante, armato di coltello da sub e di bomboletta spray urticante -, premesso che con verbale del 30.11.2017 la C.M.O. di Augusta - Dipartimento Militare Medicina Legale di Messina aveva ufficialmente attestato che le infermità e le lesioni da esso riportate erano da ricondurre all'anzidetto evento delittuoso, stimandone una invalidità permanente del 26% (di cui il 3% per danno morale), ha deplorato l'ingiustizia e l'illegittimità del provvedimento del 28.06.2018, a mezzo del quale la stessa C.M.O., facendo seguito alla richiesta di chiarimenti indirizzatale dal Controparte 1 e in applicazione della circolare n. IGSAN M DSSMD 0014308 del 09.12.2013, aveva ribadito che le lesioni in commento erano conseguenza diretta ed esclusiva della subita aggressione e tuttavia erroneamente ridotto la stimata invalidità permanente alla percentuale del 23% - inidonea alla corresponsione degli assegni vitalizi previsti in favore delle vittime del dovere con il riconoscimento di una invalidità complessiva superiore al 25% -, in violazione dei criteri dettati dall'art. 3 d.P.R. n. 181/2009, la cui applicazione avrebbe condotto al riconoscimento di una percentuale unica di invalidità complessiva del 30%. Tanto premesso ed esposto, ha quindi chiesto volersi accertare che la percentuale della ritratta invalidità era superiore al 25% e quindi il proprio “diritto di vedersi riconosciuti i benefici previsti per la categoria delle
Vittime del dovere, cioè la corresponsione di speciale assegno vitalizio e assegno vitalizio, ottenibile con il riconoscimento di una invalidità complessiva superiore al 25%”, con conseguente condanna dei convenuti dicasteri "a riliquidare e corrispondere in favore dell'odierno ricorrente lo speciale assegno vitalizio, con la corretta riqualificazione percentuale di invalidità e l'assegno vitalizio, computando le annualità dal 14/10/2019" e "i supplementi sui ratei arretrati dovuti in esito alla riliquidazione con interessi come per legge”. Costituitasi in lite per i tre dicasteri, l'Avvocatura dello Stato ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva del e la decisione Controparte_4 delle istanze di riconoscimento del diritto agli assegni vitalizi di cui all'art. 1, comma 563, L. n. 266/2005 essendo attribuite al anche per il personale dell'Arma dei Controparte 1 Carabinieri unicamente interessato nella qualità di- e del Controparte_3 ordinatore secondario di spesa e di materiale liquidatore della provvidenza. Ha quindi invocato il rigetto della domanda nel merito, siccome infondata, la Pt 2 avendo correttamente proceduto al necessario ricalcolo dell'invalidità applicando il decreto più favorevole tra quelli previsti, non essendo garantita l'assegnazione della percentuale più alta di invalidità nell'ambito della categoria corrispondente della tabella di riferimento.
Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 26.09.2025.
***
Va preliminarmente ritenuta la fondatezza dell'eccepito difetto di legittimazione a resistere del Controparte 2 e del Controparte_3 posto che a norma و dell'art. 2, comma primo lett. a) del d.P.R. n. 510/1999 "all'attribuzione delle speciali elargizioni e dell'assegno vitalizio previsti dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, in favore dei superstiti di dipendenti pubblici vittime del dovere o in favore degli stessi dipendenti pubblici che abbiano riportato le invalidità indicate dalle citate leggi nell'adempimento del dovere, provvedono le seguenti amministrazioni: a) il [...]
- per gli appartenenti alla Polizia di Controparte_5
Stato, all'Arma dei Carabinieri, (...)”.
Ritenuta per quanto sopra la sola legittimazione del Controparte_1 il ricorso
,
è fondato e merita accoglimento per le ragioni di cui appresso.
Va intanto brevemente riassunta la cronologia dei provvedimenti assunti in favore del ricorrente in ragione delle lesioni dallo stesso riportate all'esito della subita aggressione del 02.02.1996: 1) verbale ML/B n. 1375 del 17.06.1998 della C.M.O. di Torino, nel quale si riporta la diagnosi di "esiti di ferite multiple da taglio e da punta al torace e alla mano dx con residua disfunzionalità delle ultime tre dita"; "atteggiamento in flessione coatta parziale delle ultime tre dita con I.P.P. inestensibili per gli ultimi 10° e I.P.D. flesse di circa 45° con anchilosi residua. Flessione completa non possibile con arresto della punta delle dita a circa 2.5 cm dal palmo"; 2) accertamento medico- legale del 13.09.2017 eseguito dal dott. Persona 1 su richiesta della Pt 2 di Augusta, nel quale si attesta che all'esito della "ricognizione della mano forte" si è rilevato "mano dx con evidente ipomiotrofia dei gruppi muscolari della eminenza ipotenare e degli interossei metacarpali;
atteggiamento in semiflessione della IFP e IFD di IV e V dito con anchilosi in flessione della IFD del IV dito e del III dito;
limitazione di oltre 2/3 della flessione palmare del terzo, quarto e quinto dito con formazione insufficiente e inefficiente del pugno e marcata riduzione della forza e della funzione di pinza. Opposizione del pollice sulle quattro dita possibile ma valida solo per la pinza pollice-indice, marcatamente ipovalida e inefficiente per il terzo, quarto e quinto dito"; le "prove di impugnatura dell'arma corta appaiono impossibili per palese inabilità ad esercitare la corretta pinza di prensione dell'arma, la cui impugnatura non è pertanto possibile in sicurezza;
conseguentemente impossibile è l'azione di scatto ai fini dello sparo" e si conclude che il ricorrente
"è inidoneo all'uso e maneggio delle armi da fuoco"; 3) verbale della C.M.O. di Augusta del 30.11.2017, nel quale si espone che “l'infermità/lesione di cui al giudizio diagnostico risulta, allo stato degli atti, dipendente da causa di servizio, si esprime parere favorevole tra la lesione riportata e l'evento delittuoso occorso in data 02.02.1996”, con la precisazione che “per i giudizi e le valutazioni medico-legali espresse nel presente verbale si fa riferimento alla circolare n. IGSAN MD SSMD 0014308 datata 09.12.2013 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare”, e la stima di una invalidità complessiva del 26%, di cui 23% per invalidità permanente, 10% per danno biologico e 3% per danno morale;
4) decreto del MINISTERO DELLA DIFESA del 14.12.2017 con il quale si dispone che il ricorrente “cessa dal servizio permanente per infermità ed è collocato in congedo, categoria della riserva, a decorrere dal 19 ottobre 2017 "; 5) nota del 18.05.2018 a mezzo della quale il Controparte_1 richiedeva alla C.M.O. di Augusta chiarimenti
"ai fini della (...) valutazione del grado e della percentualizzazione dell'invalidità permanente è estesa la criteriologia medico-legale fissata dall'art. 3 del d.P.R. n. 181/2009 consistente nel confronto delle Tabelle: D.M. (Sanità) 5 febbraio 1992 (Invalidità Civile) e d.P.R. n. 915/78
(Pensioni di guerra) e loro succ. mod., scegliendo il valore più favorevole (...)"; 6) verbale integrativo della C.M.O. di Augusta del 28.06.2018, nel quale si conferma il giudizio di causalità e si riduce al 23% la percentuale della stimata invalidità permanente, previa eliminazione del danno morale;
7) D.M. del 14.10.2019 con il quale il Controparte_1 ha riconosciuto "il
(...) vittimaParte 1Maresciallo Maggiore dell'Arma dei Carabinieri in congedo del dovere ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia". Va quindi osservato, in diritto, che: A) ai fini della stima dell'invalidità atta a fondare il diritto all'assegno vitalizio di cui all'art. 5, comma terzo, L. 206/2004, l'art. 6, comma primo, L. 206/2004 stabilisce che "le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale"; B) le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno quindi chiarito che
“in materia di trattamenti previdenziali e assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, della criminalità organizzata, del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l'art. 6, comma 1, della l. n. 206 del 2004 svolge una funzione non meramente rivalutativa, ma selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della citata legge, e i benefici dovuti alle vittime devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del 2009" (cfr. CASS. SS.UU. n. 6214/2022); C) l'art. 3 d.P.R. n. 181/2009 dispone che "per l'accertamento dell'invalidità si procede tenendo conto che la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidità o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidità permanente non inferiore al 100%", e l'art. 4 che "per la rivalutazione delle invalidità già riconosciute e indennizzate, si procede secondo i seguenti criteri e modalità: a) la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita secondo quanto indicato all' articolo 3. Resta salva l'applicazione di altri criteri tabellari, adottati in sede di prima valutazione, se più favorevoli;
b) la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, e successive modificazioni;
c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
d) la percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva (IC), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+(IP-DB)”.
Per quanto sopra, atteso che il ricorrente ha riportato lesioni pluridigitali da taglio alla mano destra dominante, con compromissione sia anatomica (anchilosi) che funzionale, tale da precludergli lo svolgimento delle funzioni operative essenziali di un militare dell'Arma, e ritenuta la doverosa valutazione del danno morale ritratto dall'evento delittuoso, deve senz'altro ritenersi l'erroneità del giudizio medico-legale formulato dalla C.M.O. nel verbale integrativo del
28.06.2018 e la più corretta assegnazione al ricorrente della percentuale di invalidità complessiva del 26% stimata nel precedente verbale del 30.11.2017, con conseguente riconoscimento al ricorrente dei benefici previsti dalla richiamata normativa in favore delle vittime del dovere con invalidità complessiva superiore al 25%, con decorrenza dal riconoscimento del relativo status con D.M. del 14.10.2019.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico del nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della Controparte 1 controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2207/2020 R.G., in accoglimento del ricorso;
Parte 1dichiara il diritto del ricorrente ai benefici previsti dalla normativa richiamata in motivazione per le vittime del dovere con invalidità complessiva superiore al 25% e condanna il al pagamento, in favore del predetto, dei dovuti assegniControparte 1 con decorrenza dal 14.10.2019, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali fino al saldo, e delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.043,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Ragusa il 21 novembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 26.09.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2207/2020 R.G., avente ad oggetto "vittime del dovere";
promossa da:
nato a [...] il [...] e ivi residente a[...], Parte 1
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Vanessa Battaglia del Foro di Ragusa, C.F. 1 و giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
in persona del Ministro p.t.;
, C.F. P.IVA 1 Controparte_1 in persona del Ministro p.t.; C.F. P.IVA 2 Controparte_2 in persona del Ministro p.t.; C.F. وControparte_3 P.IVA 3
entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.10.2020 maresciallo maggiore dell'Arma Parte 1 dei Carabinieri, gravemente feritosi in occasione dell'attentato subito il 02.02.1996 ad opera di malvivente introdottosi all'interno della caserma di Macugnaga, ove esso ricorrente prestava servizio come comandante, armato di coltello da sub e di bomboletta spray urticante -, premesso che con verbale del 30.11.2017 la C.M.O. di Augusta - Dipartimento Militare Medicina Legale di Messina aveva ufficialmente attestato che le infermità e le lesioni da esso riportate erano da ricondurre all'anzidetto evento delittuoso, stimandone una invalidità permanente del 26% (di cui il 3% per danno morale), ha deplorato l'ingiustizia e l'illegittimità del provvedimento del 28.06.2018, a mezzo del quale la stessa C.M.O., facendo seguito alla richiesta di chiarimenti indirizzatale dal Controparte 1 e in applicazione della circolare n. IGSAN M DSSMD 0014308 del 09.12.2013, aveva ribadito che le lesioni in commento erano conseguenza diretta ed esclusiva della subita aggressione e tuttavia erroneamente ridotto la stimata invalidità permanente alla percentuale del 23% - inidonea alla corresponsione degli assegni vitalizi previsti in favore delle vittime del dovere con il riconoscimento di una invalidità complessiva superiore al 25% -, in violazione dei criteri dettati dall'art. 3 d.P.R. n. 181/2009, la cui applicazione avrebbe condotto al riconoscimento di una percentuale unica di invalidità complessiva del 30%. Tanto premesso ed esposto, ha quindi chiesto volersi accertare che la percentuale della ritratta invalidità era superiore al 25% e quindi il proprio “diritto di vedersi riconosciuti i benefici previsti per la categoria delle
Vittime del dovere, cioè la corresponsione di speciale assegno vitalizio e assegno vitalizio, ottenibile con il riconoscimento di una invalidità complessiva superiore al 25%”, con conseguente condanna dei convenuti dicasteri "a riliquidare e corrispondere in favore dell'odierno ricorrente lo speciale assegno vitalizio, con la corretta riqualificazione percentuale di invalidità e l'assegno vitalizio, computando le annualità dal 14/10/2019" e "i supplementi sui ratei arretrati dovuti in esito alla riliquidazione con interessi come per legge”. Costituitasi in lite per i tre dicasteri, l'Avvocatura dello Stato ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva del e la decisione Controparte_4 delle istanze di riconoscimento del diritto agli assegni vitalizi di cui all'art. 1, comma 563, L. n. 266/2005 essendo attribuite al anche per il personale dell'Arma dei Controparte 1 Carabinieri unicamente interessato nella qualità di- e del Controparte_3 ordinatore secondario di spesa e di materiale liquidatore della provvidenza. Ha quindi invocato il rigetto della domanda nel merito, siccome infondata, la Pt 2 avendo correttamente proceduto al necessario ricalcolo dell'invalidità applicando il decreto più favorevole tra quelli previsti, non essendo garantita l'assegnazione della percentuale più alta di invalidità nell'ambito della categoria corrispondente della tabella di riferimento.
Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 26.09.2025.
***
Va preliminarmente ritenuta la fondatezza dell'eccepito difetto di legittimazione a resistere del Controparte 2 e del Controparte_3 posto che a norma و dell'art. 2, comma primo lett. a) del d.P.R. n. 510/1999 "all'attribuzione delle speciali elargizioni e dell'assegno vitalizio previsti dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, in favore dei superstiti di dipendenti pubblici vittime del dovere o in favore degli stessi dipendenti pubblici che abbiano riportato le invalidità indicate dalle citate leggi nell'adempimento del dovere, provvedono le seguenti amministrazioni: a) il [...]
- per gli appartenenti alla Polizia di Controparte_5
Stato, all'Arma dei Carabinieri, (...)”.
Ritenuta per quanto sopra la sola legittimazione del Controparte_1 il ricorso
,
è fondato e merita accoglimento per le ragioni di cui appresso.
Va intanto brevemente riassunta la cronologia dei provvedimenti assunti in favore del ricorrente in ragione delle lesioni dallo stesso riportate all'esito della subita aggressione del 02.02.1996: 1) verbale ML/B n. 1375 del 17.06.1998 della C.M.O. di Torino, nel quale si riporta la diagnosi di "esiti di ferite multiple da taglio e da punta al torace e alla mano dx con residua disfunzionalità delle ultime tre dita"; "atteggiamento in flessione coatta parziale delle ultime tre dita con I.P.P. inestensibili per gli ultimi 10° e I.P.D. flesse di circa 45° con anchilosi residua. Flessione completa non possibile con arresto della punta delle dita a circa 2.5 cm dal palmo"; 2) accertamento medico- legale del 13.09.2017 eseguito dal dott. Persona 1 su richiesta della Pt 2 di Augusta, nel quale si attesta che all'esito della "ricognizione della mano forte" si è rilevato "mano dx con evidente ipomiotrofia dei gruppi muscolari della eminenza ipotenare e degli interossei metacarpali;
atteggiamento in semiflessione della IFP e IFD di IV e V dito con anchilosi in flessione della IFD del IV dito e del III dito;
limitazione di oltre 2/3 della flessione palmare del terzo, quarto e quinto dito con formazione insufficiente e inefficiente del pugno e marcata riduzione della forza e della funzione di pinza. Opposizione del pollice sulle quattro dita possibile ma valida solo per la pinza pollice-indice, marcatamente ipovalida e inefficiente per il terzo, quarto e quinto dito"; le "prove di impugnatura dell'arma corta appaiono impossibili per palese inabilità ad esercitare la corretta pinza di prensione dell'arma, la cui impugnatura non è pertanto possibile in sicurezza;
conseguentemente impossibile è l'azione di scatto ai fini dello sparo" e si conclude che il ricorrente
"è inidoneo all'uso e maneggio delle armi da fuoco"; 3) verbale della C.M.O. di Augusta del 30.11.2017, nel quale si espone che “l'infermità/lesione di cui al giudizio diagnostico risulta, allo stato degli atti, dipendente da causa di servizio, si esprime parere favorevole tra la lesione riportata e l'evento delittuoso occorso in data 02.02.1996”, con la precisazione che “per i giudizi e le valutazioni medico-legali espresse nel presente verbale si fa riferimento alla circolare n. IGSAN MD SSMD 0014308 datata 09.12.2013 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare”, e la stima di una invalidità complessiva del 26%, di cui 23% per invalidità permanente, 10% per danno biologico e 3% per danno morale;
4) decreto del MINISTERO DELLA DIFESA del 14.12.2017 con il quale si dispone che il ricorrente “cessa dal servizio permanente per infermità ed è collocato in congedo, categoria della riserva, a decorrere dal 19 ottobre 2017 "; 5) nota del 18.05.2018 a mezzo della quale il Controparte_1 richiedeva alla C.M.O. di Augusta chiarimenti
"ai fini della (...) valutazione del grado e della percentualizzazione dell'invalidità permanente è estesa la criteriologia medico-legale fissata dall'art. 3 del d.P.R. n. 181/2009 consistente nel confronto delle Tabelle: D.M. (Sanità) 5 febbraio 1992 (Invalidità Civile) e d.P.R. n. 915/78
(Pensioni di guerra) e loro succ. mod., scegliendo il valore più favorevole (...)"; 6) verbale integrativo della C.M.O. di Augusta del 28.06.2018, nel quale si conferma il giudizio di causalità e si riduce al 23% la percentuale della stimata invalidità permanente, previa eliminazione del danno morale;
7) D.M. del 14.10.2019 con il quale il Controparte_1 ha riconosciuto "il
(...) vittimaParte 1Maresciallo Maggiore dell'Arma dei Carabinieri in congedo del dovere ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia". Va quindi osservato, in diritto, che: A) ai fini della stima dell'invalidità atta a fondare il diritto all'assegno vitalizio di cui all'art. 5, comma terzo, L. 206/2004, l'art. 6, comma primo, L. 206/2004 stabilisce che "le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale"; B) le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno quindi chiarito che
“in materia di trattamenti previdenziali e assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, della criminalità organizzata, del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l'art. 6, comma 1, della l. n. 206 del 2004 svolge una funzione non meramente rivalutativa, ma selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della citata legge, e i benefici dovuti alle vittime devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del 2009" (cfr. CASS. SS.UU. n. 6214/2022); C) l'art. 3 d.P.R. n. 181/2009 dispone che "per l'accertamento dell'invalidità si procede tenendo conto che la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidità o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidità permanente non inferiore al 100%", e l'art. 4 che "per la rivalutazione delle invalidità già riconosciute e indennizzate, si procede secondo i seguenti criteri e modalità: a) la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita secondo quanto indicato all' articolo 3. Resta salva l'applicazione di altri criteri tabellari, adottati in sede di prima valutazione, se più favorevoli;
b) la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, e successive modificazioni;
c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
d) la percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva (IC), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+(IP-DB)”.
Per quanto sopra, atteso che il ricorrente ha riportato lesioni pluridigitali da taglio alla mano destra dominante, con compromissione sia anatomica (anchilosi) che funzionale, tale da precludergli lo svolgimento delle funzioni operative essenziali di un militare dell'Arma, e ritenuta la doverosa valutazione del danno morale ritratto dall'evento delittuoso, deve senz'altro ritenersi l'erroneità del giudizio medico-legale formulato dalla C.M.O. nel verbale integrativo del
28.06.2018 e la più corretta assegnazione al ricorrente della percentuale di invalidità complessiva del 26% stimata nel precedente verbale del 30.11.2017, con conseguente riconoscimento al ricorrente dei benefici previsti dalla richiamata normativa in favore delle vittime del dovere con invalidità complessiva superiore al 25%, con decorrenza dal riconoscimento del relativo status con D.M. del 14.10.2019.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico del nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della Controparte 1 controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2207/2020 R.G., in accoglimento del ricorso;
Parte 1dichiara il diritto del ricorrente ai benefici previsti dalla normativa richiamata in motivazione per le vittime del dovere con invalidità complessiva superiore al 25% e condanna il al pagamento, in favore del predetto, dei dovuti assegniControparte 1 con decorrenza dal 14.10.2019, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali fino al saldo, e delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.043,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Ragusa il 21 novembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella