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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 15/05/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1642/2023, avente ad oggetto:
“azione accertamento della detenzione senza titolo di un immobile e condanna al rilascio”
TRA
Parte_1
(P.IVA ), in persona del commissario liquidatore, Rag. rap- P.IVA_1 Parte_2
presentata e difesa, in forza di procura in calce al ricorso in riassunzione depositato il
13.11.2023, dall'avv. Stefano Mazzuoli ( ), elettivamente do- CodiceFiscale_1
miciliata in Matera Via della Croce n. 13/D, presso lo studio dell'avv. Vanja Cupeta;
– RICORRENTE –
CONTRO
), elettivamente domiciliata in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Scanzano Jonico via Leopardi n.1 presso lo studio dell'avv. Raffaello Ripoli
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti;
CodiceFiscale_3
– RESISTENTE –
* * * * * riservata per la decisione all'udienza del 23.4.2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, avendo le parti depositato note scritte, conte- nenti le conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti con- formi.
1 Con ricorso depositato il 13.11.2023 a norma dell'art. 702 bis c.p.c. (a seguito di riassun- zione per la rimessione della controversia dalla Corte di Cassazione a questo ufficio, a se- guito di regolamento di competenza), la in liquidazione Parte_1
coatta amministrativa ed in stato di insolvenza, ha chiesto accertarsi nei confronti di
[...]
l'occupazione senza titolo degli immobili di proprietà dell'attrice costituti CP_1
da unità abitativa e box auto siti in Nova Siri (MT), Via Aldo Moro snc, in catasto rispetti- vamente al fg.50 partt. 1778 sub 24 e 103. A fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto che: a) con atto per notaio del 29.9.2003 rep. 50644 racc. 19172, Persona_1
aveva acquistato dal Comune di Nova Siri un terreno in catasto al fg. 50 part. 999, al fine di realizzare con scopo mutualistico immobili per i soci;
b) con scrittura privata del
19.9.2003, la cooperativa aveva promesso di assegnare provvisoriamente alla socia
[...]
un alloggio con box auto, la cui detenzione, completata la costruzione, era sta- CP_1
ta trasferita in data 14.7.2010 all'assegnataria; c) stante il mancato pagamento delle somme dovute dalla convenuta per gli immobili consegnati, la cooperativa non aveva trasferito il diritto di proprietà su detti beni;
d) con Decreto del Ministero Sviluppo Economico n. 443 del 16/12/2016 la cooperativa era stata posta in liquidazione coatta amministrativa e suc- cessivamente con sentenza del 14.11.2018, ne era stato dichiarato lo stato di insolvenza;
e) con raccomandata del 12.9.2017 il commissario liquidatore, posta l'inopponibilità alla pro- cedura concorsuale del preliminare di assegnazione degli immobili e previa autorizzazione del Comitato di Sorveglianza, aveva manifestato la volontà di non subentrare nel rapporto contrattuale, a norma dell'art.72 L.F.. Pertanto, conclusosi con esito negativo il procedi- mento di mediazione instaurato, ha chiesto accertarsi la carenza di un titolo che legittimi la detenzione degli immobili con condanna della al relativo rilascio e vittoria di CP_1
spese giudiziali.
La resistente, nel costituirsi -dopo avere eccepito l'incompetenza del tribunale adito, per essere la controversia devoluta ad arbitri, eccezione rinunciata nel corso del giudizio- ha dedotto di detenere gli immobili in forza di scrittura privata del 19.9.2003 con valore di promessa di assegnazione degli stessi, nonché di successivo verbale di consegna definitiva, sottoscritto dalle parti il 14.7.2010 e che il mancato trasferimento del diritto di proprietà in suo favore era dipeso unicamente dalla cooperativa ricorrente che aveva immotivatamente procrastinato la stipula del rogito ed il contestuale accollo del mutuo ipotecario frazionato da parte dell'assegnataria. A tal fine la convenuta ha dedotto che non può farsi discendere
2 la perdita dei diritti della resistente sull'immobile dal ritardo nei versamenti in favore della cooperativa, essendo onere di questa trasmettere alla socia avviso periodico per l'esecuzione dei pagamenti, come previsto dal verbale di consegna, atteso, inoltre, che gli organi societari non avevano mai intrapreso nei suoi confronti azione di esclusione del so- cio, ai sensi degli artt. 10 lett. d e 11 dello Statuto societario, di talché ha chiesto il rigetto della domanda con il favore delle spese legali.
La domanda è fondata.
Occorre premettere, alla stregua di un consolidato orientamento giurisprudenziale, che tra il socio e la cooperativa edilizia si instaurano due distinti rapporti giuridici, l'uno di carat- tere associativo che discende dall'adesione al contratto sociale con finalità mutualistiche e l'altro di natura sinallagmatica che afferisce alla realizzazione di un alloggio, da assegnarsi al socio, previo pagamento delle spese sostenute per la costruzione dell'unità immobiliare
(cfr. Cass. Civ. Sez.I sent. 30/5/2013 n.13641).
Nella specie costituisce circostanza incontroversa tra le parti, nonché documentata dalla produzione dell'assegnazione provvisoria con valore prenotativo, sottoscritto dalla CP_2
e dal presidente della cooperativa il 19/9/2003 e dal verbale di consegna
[...] dell'alloggio del 14/7/2010 che l'unità immobiliare con box auto realizzato dalla ricorrente era stata assegnata a detta socia con negozio avente effetti meramente obbligatori e che impegnava i contraenti alla successiva stipula di atto definitivo di trasferimento del diritto di proprietà in favore dell'assegnataria, previa corresponsione delle somme dovute dalla stessa ed accollo del mutuo ipotecario.
E' altresì incontroverso, nonché comprovato che, in ragione della facoltà riconosciuta dall'art. 72 L.F. (applicabile anche alle ipotesi di cooperative in liquidazione coatta ammi- nistrativa per le quali sia intervenuta la dichiarazione di stato d'insolvenza, stante il ri- chiamo operato dall'art. 201 L.F.), il commissario liquidatore, previa autorizzazione del
Comitato di Sorveglianza, abbia dichiarato di volersi sciogliere dal contratto.
Tale facoltà costituisce espressione del potere del commissario liquidatore, quale rappre- sentante della massa dei creditori, di non adempiere all'obbligazione in precedenza assunta dalla cooperativa posta in liquidazione, cristallizzando la situazione debitoria al momento dell'apertura della procedura concorsuale, ciò che consente alla socia di ottenere la sola re- stituzione delle somme corrisposte per l'assegnazione dell'alloggio, previa ammissione del relativo credito allo stato passivo.
3 All'uopo nessun rilievo assume l'argomento addotto dalla convenuta sulla pretesa respon- sabilità della cooperativa per il ritardo nella stipula del contratto definitivo di trasferimento della proprietà degli immobili assegnati, vertendosi non già in tema di risoluzione per ina- dempimento del preliminare, ma di scioglimento dello stesso in conseguenza del potere ri- conosciuto dall'ordinamento al commissario liquidatore che prescinde dalla condotta ina- dempiente di uno dei contraenti.
Risolto per effetto della facoltà esercitata dagli organi della procedura il contratto di asse- gnazione dell'unità immobiliare, non vi è alcun titolo giuridico che giustifichi la detenzio- ne dell'alloggio e del box auto da parte della assegnataria, ciò che fonda la domanda di ri- lascio dello stesso in favore della liquidatela, quale bene acquisito all'attivo, onde consen- tirne la vendita per il soddisfacimento dei creditori ammessi al passivo.
Stante l'accoglimento della domanda, in applicazione del principio della soccombenza, a norma dell'art.91 c.p.c., va disposta la condanna della resistente alla rifusione in favore della controparte degli oneri legali sia per il presente giudizio sia per il regolamento di competenza che -tenuto conto del valore della causa, della limitata complessità della con- troversia e dell'impegno profuso dal difensore della parte vittoriosa- sono liquidate in base ai parametri minimi dello scaglione di valore indeterminabile-complessità bassa di cui al
D.M. 55/2014, quantificate per il presente giudizio in € 3.809,00 per onorari (€ 851,00 stu- dio, € 602,00 fase introduttiva, € 903,00 trattazione, € 1.453,00 decisione) e per il regola- mento di competenza in € 2.757,00 per onorari (€ 1,168,00 studio, € 985,00 fase introdutti- va, € 604,00 decisione), oltre rifusione degli esborsi sostenuti per contributi unificati, rim- borso spese generali, IVA e CNA come per legge per tutte le fasi del giudizio.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del pre- sente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...]
con ricorso in riassunzione Parte_3 depositato il 13.11.2023 nei confronti di , così provvede nel contradditto- Controparte_1 rio delle parti:
- accerta che detiene senza titolo gli immobili di proprietà della ricorren- Controparte_1 te società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa costituti da unità abitativa e ga-
4 rage siti in Nova Siri (MT), Via Aldo Moro snc, nel N.C.E.U. di Nova Siri al fg, 50 part. 1778, sub 24 e sub 103;
- condanna la resistente al rilascio immediato dei suddetti immobili in favore della ricor- rente;
- condanna al pagamento in favore della controparte delle spese legali Controparte_1
che si liquidano per il presente giudizio in € 3.809,00 per onorari, per il regolamento di competenza in € 2.757,00 per onorari, oltre alla rifusione degli esborsi sostenuti per contri- buti unificati, nonché al rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Così deciso in Matera, il 15.5.2025.
Il GIUDICE
Gaetano Catalani
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1642/2023, avente ad oggetto:
“azione accertamento della detenzione senza titolo di un immobile e condanna al rilascio”
TRA
Parte_1
(P.IVA ), in persona del commissario liquidatore, Rag. rap- P.IVA_1 Parte_2
presentata e difesa, in forza di procura in calce al ricorso in riassunzione depositato il
13.11.2023, dall'avv. Stefano Mazzuoli ( ), elettivamente do- CodiceFiscale_1
miciliata in Matera Via della Croce n. 13/D, presso lo studio dell'avv. Vanja Cupeta;
– RICORRENTE –
CONTRO
), elettivamente domiciliata in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Scanzano Jonico via Leopardi n.1 presso lo studio dell'avv. Raffaello Ripoli
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti;
CodiceFiscale_3
– RESISTENTE –
* * * * * riservata per la decisione all'udienza del 23.4.2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, avendo le parti depositato note scritte, conte- nenti le conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti con- formi.
1 Con ricorso depositato il 13.11.2023 a norma dell'art. 702 bis c.p.c. (a seguito di riassun- zione per la rimessione della controversia dalla Corte di Cassazione a questo ufficio, a se- guito di regolamento di competenza), la in liquidazione Parte_1
coatta amministrativa ed in stato di insolvenza, ha chiesto accertarsi nei confronti di
[...]
l'occupazione senza titolo degli immobili di proprietà dell'attrice costituti CP_1
da unità abitativa e box auto siti in Nova Siri (MT), Via Aldo Moro snc, in catasto rispetti- vamente al fg.50 partt. 1778 sub 24 e 103. A fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto che: a) con atto per notaio del 29.9.2003 rep. 50644 racc. 19172, Persona_1
aveva acquistato dal Comune di Nova Siri un terreno in catasto al fg. 50 part. 999, al fine di realizzare con scopo mutualistico immobili per i soci;
b) con scrittura privata del
19.9.2003, la cooperativa aveva promesso di assegnare provvisoriamente alla socia
[...]
un alloggio con box auto, la cui detenzione, completata la costruzione, era sta- CP_1
ta trasferita in data 14.7.2010 all'assegnataria; c) stante il mancato pagamento delle somme dovute dalla convenuta per gli immobili consegnati, la cooperativa non aveva trasferito il diritto di proprietà su detti beni;
d) con Decreto del Ministero Sviluppo Economico n. 443 del 16/12/2016 la cooperativa era stata posta in liquidazione coatta amministrativa e suc- cessivamente con sentenza del 14.11.2018, ne era stato dichiarato lo stato di insolvenza;
e) con raccomandata del 12.9.2017 il commissario liquidatore, posta l'inopponibilità alla pro- cedura concorsuale del preliminare di assegnazione degli immobili e previa autorizzazione del Comitato di Sorveglianza, aveva manifestato la volontà di non subentrare nel rapporto contrattuale, a norma dell'art.72 L.F.. Pertanto, conclusosi con esito negativo il procedi- mento di mediazione instaurato, ha chiesto accertarsi la carenza di un titolo che legittimi la detenzione degli immobili con condanna della al relativo rilascio e vittoria di CP_1
spese giudiziali.
La resistente, nel costituirsi -dopo avere eccepito l'incompetenza del tribunale adito, per essere la controversia devoluta ad arbitri, eccezione rinunciata nel corso del giudizio- ha dedotto di detenere gli immobili in forza di scrittura privata del 19.9.2003 con valore di promessa di assegnazione degli stessi, nonché di successivo verbale di consegna definitiva, sottoscritto dalle parti il 14.7.2010 e che il mancato trasferimento del diritto di proprietà in suo favore era dipeso unicamente dalla cooperativa ricorrente che aveva immotivatamente procrastinato la stipula del rogito ed il contestuale accollo del mutuo ipotecario frazionato da parte dell'assegnataria. A tal fine la convenuta ha dedotto che non può farsi discendere
2 la perdita dei diritti della resistente sull'immobile dal ritardo nei versamenti in favore della cooperativa, essendo onere di questa trasmettere alla socia avviso periodico per l'esecuzione dei pagamenti, come previsto dal verbale di consegna, atteso, inoltre, che gli organi societari non avevano mai intrapreso nei suoi confronti azione di esclusione del so- cio, ai sensi degli artt. 10 lett. d e 11 dello Statuto societario, di talché ha chiesto il rigetto della domanda con il favore delle spese legali.
La domanda è fondata.
Occorre premettere, alla stregua di un consolidato orientamento giurisprudenziale, che tra il socio e la cooperativa edilizia si instaurano due distinti rapporti giuridici, l'uno di carat- tere associativo che discende dall'adesione al contratto sociale con finalità mutualistiche e l'altro di natura sinallagmatica che afferisce alla realizzazione di un alloggio, da assegnarsi al socio, previo pagamento delle spese sostenute per la costruzione dell'unità immobiliare
(cfr. Cass. Civ. Sez.I sent. 30/5/2013 n.13641).
Nella specie costituisce circostanza incontroversa tra le parti, nonché documentata dalla produzione dell'assegnazione provvisoria con valore prenotativo, sottoscritto dalla CP_2
e dal presidente della cooperativa il 19/9/2003 e dal verbale di consegna
[...] dell'alloggio del 14/7/2010 che l'unità immobiliare con box auto realizzato dalla ricorrente era stata assegnata a detta socia con negozio avente effetti meramente obbligatori e che impegnava i contraenti alla successiva stipula di atto definitivo di trasferimento del diritto di proprietà in favore dell'assegnataria, previa corresponsione delle somme dovute dalla stessa ed accollo del mutuo ipotecario.
E' altresì incontroverso, nonché comprovato che, in ragione della facoltà riconosciuta dall'art. 72 L.F. (applicabile anche alle ipotesi di cooperative in liquidazione coatta ammi- nistrativa per le quali sia intervenuta la dichiarazione di stato d'insolvenza, stante il ri- chiamo operato dall'art. 201 L.F.), il commissario liquidatore, previa autorizzazione del
Comitato di Sorveglianza, abbia dichiarato di volersi sciogliere dal contratto.
Tale facoltà costituisce espressione del potere del commissario liquidatore, quale rappre- sentante della massa dei creditori, di non adempiere all'obbligazione in precedenza assunta dalla cooperativa posta in liquidazione, cristallizzando la situazione debitoria al momento dell'apertura della procedura concorsuale, ciò che consente alla socia di ottenere la sola re- stituzione delle somme corrisposte per l'assegnazione dell'alloggio, previa ammissione del relativo credito allo stato passivo.
3 All'uopo nessun rilievo assume l'argomento addotto dalla convenuta sulla pretesa respon- sabilità della cooperativa per il ritardo nella stipula del contratto definitivo di trasferimento della proprietà degli immobili assegnati, vertendosi non già in tema di risoluzione per ina- dempimento del preliminare, ma di scioglimento dello stesso in conseguenza del potere ri- conosciuto dall'ordinamento al commissario liquidatore che prescinde dalla condotta ina- dempiente di uno dei contraenti.
Risolto per effetto della facoltà esercitata dagli organi della procedura il contratto di asse- gnazione dell'unità immobiliare, non vi è alcun titolo giuridico che giustifichi la detenzio- ne dell'alloggio e del box auto da parte della assegnataria, ciò che fonda la domanda di ri- lascio dello stesso in favore della liquidatela, quale bene acquisito all'attivo, onde consen- tirne la vendita per il soddisfacimento dei creditori ammessi al passivo.
Stante l'accoglimento della domanda, in applicazione del principio della soccombenza, a norma dell'art.91 c.p.c., va disposta la condanna della resistente alla rifusione in favore della controparte degli oneri legali sia per il presente giudizio sia per il regolamento di competenza che -tenuto conto del valore della causa, della limitata complessità della con- troversia e dell'impegno profuso dal difensore della parte vittoriosa- sono liquidate in base ai parametri minimi dello scaglione di valore indeterminabile-complessità bassa di cui al
D.M. 55/2014, quantificate per il presente giudizio in € 3.809,00 per onorari (€ 851,00 stu- dio, € 602,00 fase introduttiva, € 903,00 trattazione, € 1.453,00 decisione) e per il regola- mento di competenza in € 2.757,00 per onorari (€ 1,168,00 studio, € 985,00 fase introdutti- va, € 604,00 decisione), oltre rifusione degli esborsi sostenuti per contributi unificati, rim- borso spese generali, IVA e CNA come per legge per tutte le fasi del giudizio.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del pre- sente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...]
con ricorso in riassunzione Parte_3 depositato il 13.11.2023 nei confronti di , così provvede nel contradditto- Controparte_1 rio delle parti:
- accerta che detiene senza titolo gli immobili di proprietà della ricorren- Controparte_1 te società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa costituti da unità abitativa e ga-
4 rage siti in Nova Siri (MT), Via Aldo Moro snc, nel N.C.E.U. di Nova Siri al fg, 50 part. 1778, sub 24 e sub 103;
- condanna la resistente al rilascio immediato dei suddetti immobili in favore della ricor- rente;
- condanna al pagamento in favore della controparte delle spese legali Controparte_1
che si liquidano per il presente giudizio in € 3.809,00 per onorari, per il regolamento di competenza in € 2.757,00 per onorari, oltre alla rifusione degli esborsi sostenuti per contri- buti unificati, nonché al rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Così deciso in Matera, il 15.5.2025.
Il GIUDICE
Gaetano Catalani
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