Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/06/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL POPOLO ITA LIANO
Il Giudice del Lavoro, dr. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2868 del ruolo generale per l'anno 2023,
promossa:
da nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, difeso dall'avv. Giuseppe Aiello;
C.F._1
ricorrente contro
(P. IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del presidente e legale rappresentante p.t., con sede a Isca sullo Jonio, Via
Paparo n. 2;
resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente ha chiesto la condanna di parte convenuta a corrispondergli: le differenze retributive, pari ad euro 33.301,92, per le superiori mansioni svolte dal
30.11.2010 al 30.12.2023; la somma di euro 10.000,00, quale compenso già deliberato per il recupero straordinario dei crediti di cui alle delibere di giunta evidenziate in narrativa;
la somma di euro 50.000,00 per il pregiudizio da demansionamento, in conseguenza della determina n. 49 del 26.06.2023 a firma del
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biologico ed all'immagine patito;
nonché la somma di euro 70.000,00, quale risarcimento danno per gli episodi di straining subiti.
Non si è costituito in giudizio l' , di cui va Controparte_1
dichiarata la contumacia.
Nelle note scritte depositate il 23.09.2024, il procuratore attoreo ha chiesto un rinvio della prima udienza di trattazione, attesa la pendenza di trattative di bonario componimento tra le parti (come da comunicazione del 12.09.2024 allegata).
Successivamente, con atto depositato il 21.01.2025 in vista dell'odierna udienza, parte ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c..
Va dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti.
Per la Suprema Corte, la rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge
(art 306 c.p.c.) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore. In particolare, la rinuncia all'azione, che va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta, presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. A queste condizioni, la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere.
E' stato altresì precisato che la rinuncia alla domanda rientra nel potere dispositivo della parte che ha proposto la domanda o che, comunque, ha inteso avvalersi di un diritto o domandarne il riconoscimento giudiziale. Essa, peraltro, non comporta l'estinzione del processo, dovendo questo concludersi, salvo che le parti lo facciano estinguere per inattività o che la rinuncia avvenga in sede di conciliazione davanti al
2 giudice, con una sentenza che dichiari cessata la materia del contendere per effetto della rinuncia, né l'esame della fondatezza della pretesa è necessario se non per la decisione sulle spese.
Nel merito, dunque, va dichiarata tra le parti cessata la materia del contendere, considerando che la dichiarazione resa da parte ricorrente integra una vera e propria rinuncia all'azione, avendo essa palesato di non avere più alcun interesse alla prosecuzione di questo giudizio.
L'epilogo della controversia, in considerazione del fatto che parte ricorrente ha rinunciato all'azione, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, li 06.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
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