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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/12/2025, n. 3901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3901 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5314/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Prima Civile , in composizione monocratica, nella persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 5314/2022 R.G.A.C., assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 19.9.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 352 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA SALUTE 17 80055 PORTICI ITALIA, presso lo studio dell'Avv.
UO SO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
C.SO UMBERTO I, 50 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. PISAPIA
GE (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del GdP di Cava de' Tirreni n. 1220/2022 depositata il
4.10.2022.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 3 L ha proposto appello avverso la sentenza sopra epigrafata Parte_2 con la quale il giudice di prime cure aveva accolto l'opposizione spiegata da CP_1
nei confronti dell'intimazione di pagamento ed annullato le cartelle di pagamento
[...] ivi indicate.
In particolare, eccepiva la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori e l'inammissibilità della domanda.
Si costituiva in giudizio , eccependo l'infondatezza dell'appello. Controparte_1
La causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del
19.9.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
***
Deve essere disposta la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354
c.p.c..
Invero, l'azione proposta da in primo grado va qualificata con Controparte_1 riguardo ai pretesi vizi concernenti l'omessa notifica degli atti presupposti, ossia delle cartelle di pagamento, come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e limitatamente alla censura relativa alla prescrizione maturata successivamente all'asserita notificazione delle cartelle di pagamento, come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..
Orbene, dall'esame dell'intimazione di pagamento si evince che essa afferisce cartelle di pagamento nelle quali sono indicati gli estremi delle contravvenzioni al codice della strada.
Il primo giudice non poteva, quindi, pronunciarsi senza avere integrato il contraddittorio nei confronti degli enti impositori ( , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, e ).
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
Deve essere, quindi, dichiarata la nullità del primo giudizio e la causa va rimessa al primo giudice ai sensi del primo comma dell'art. 354 c.p.c. per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti enti impositori.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellato e vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie l'appello, dichiara la nullità della sentenza di primo grado e rimette le parti innanzi al Giudice di Pace di Cava de' Tirreni;
Pagina 2 di 3 2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell Controparte_1 [...]
che si liquidano in euro 1.278,00 per compenso, oltre iva, Parte_2 cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 10/12/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 3 di 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Prima Civile , in composizione monocratica, nella persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 5314/2022 R.G.A.C., assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 19.9.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 352 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA SALUTE 17 80055 PORTICI ITALIA, presso lo studio dell'Avv.
UO SO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
C.SO UMBERTO I, 50 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. PISAPIA
GE (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del GdP di Cava de' Tirreni n. 1220/2022 depositata il
4.10.2022.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 3 L ha proposto appello avverso la sentenza sopra epigrafata Parte_2 con la quale il giudice di prime cure aveva accolto l'opposizione spiegata da CP_1
nei confronti dell'intimazione di pagamento ed annullato le cartelle di pagamento
[...] ivi indicate.
In particolare, eccepiva la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori e l'inammissibilità della domanda.
Si costituiva in giudizio , eccependo l'infondatezza dell'appello. Controparte_1
La causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del
19.9.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
***
Deve essere disposta la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354
c.p.c..
Invero, l'azione proposta da in primo grado va qualificata con Controparte_1 riguardo ai pretesi vizi concernenti l'omessa notifica degli atti presupposti, ossia delle cartelle di pagamento, come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e limitatamente alla censura relativa alla prescrizione maturata successivamente all'asserita notificazione delle cartelle di pagamento, come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..
Orbene, dall'esame dell'intimazione di pagamento si evince che essa afferisce cartelle di pagamento nelle quali sono indicati gli estremi delle contravvenzioni al codice della strada.
Il primo giudice non poteva, quindi, pronunciarsi senza avere integrato il contraddittorio nei confronti degli enti impositori ( , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, e ).
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
Deve essere, quindi, dichiarata la nullità del primo giudizio e la causa va rimessa al primo giudice ai sensi del primo comma dell'art. 354 c.p.c. per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti enti impositori.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellato e vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie l'appello, dichiara la nullità della sentenza di primo grado e rimette le parti innanzi al Giudice di Pace di Cava de' Tirreni;
Pagina 2 di 3 2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell Controparte_1 [...]
che si liquidano in euro 1.278,00 per compenso, oltre iva, Parte_2 cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 10/12/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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