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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 23/07/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 633/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 633/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
P. IVA n. , rappresentato e difeso dall'Avv. AMDREA MAZZOLI e dall'Avv. P.IVA_1
FRANCESCO RAMUNDO, domicilio eletto presso lo studio di questi in Pescara alla VIA
PINDARO, 19 – pec e Email_1 Email_2
opponente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1
da Avv. MATTEO MARCHEGGIANI, domicilio eletto presso lo studi di questi i Pescara alla
VIA NAZIONALE ADRIATICA NORD, 345 - pec Email_3
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come qui di seguito esposto.
Parte opponente – accogliere l'eccezione di inesistenza della procura alle liti depositata in calce all'atto di citazione e mai sanata nel corso del presente giudizio, con vittoria di spese di lite.
Parte opposta - respingere l'eccezione siccome infondata, irrituale e pretestuosa. Con vittoria dei compensi.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio era azionato da in opposizione al D.I. n. Parte_1
1506/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Pescara, con il quale è stato ingiunto di pagare in favore della la somma di € 82.500,00, nonché interessi come da domanda e Controparte_1
spese di procedura. Il credito ingiunto trovava il suo fondamento nella fattura n. 83 del 2022 avente ad oggetto una prestazione svolta ed inerente alla organizzazione di una manifestazione canora;
concerto dell'artista per la serata del 11.9.2022. Era contestato l'importo del CP_2
credito ingiunto poiché la somma ivi riportata era considerata “eccessiva e spropositata”.
Evidenziava che in ragione della propria natura di Ente morale e che non ha scopo di lucro, che si
[... sostenta con fondi elargiti da Ministero della Cultura e dalla Regione Abruzzo e dal Comune
ha avuto difficoltà a pagare poiché questi soggetti finanziatori/sostenitori risultavano CP_3
inadempienti nei trasferiti promessi e deliberati dal 2022 al 2024. Inoltre contestata il quantum debeatur e che comunque che alcun inadempimento poteva essere ad essa imputato.
Contestava l'intimazione pagamento riportata in D.I. relativa a gli interessi commerciali in quanto non dovuti proprio per la natura di non impresa che la contraddistingue.
Avanzava richiesta di essere autorizzata alla chiamata in causa del Ministero della Cultura, del
Comune di Pescara e della Regione Abruzzo.
Si costituiva la parte opposta contestando la spiegata opposizione chiedendone il rigetto i quanto infondata in fatto e in diritto, eccepiva in via pregiudiziale un vizio della procura alle liti in quanto resa dal solo Presidente dell'Ente e non dall'organo preposto secondo Statuto.
Il G.I. in sede di verifiche ex art. 171 bis cpc non autorizza la chiamata del terzo in quanto evidenziava come non si leggeva negli scritti difesivi e produzioni documentali un'obbligazione dei terzi rispetto al credito intimato all'opponente adducendo solo il mancato adempimento del terzo a trasferimento “di fondi” senza specifico riferimento all'evento per cui è lite.
Il sede di prima udienza il G.I. autorizzava, come richiestogli dalla difesa opposta, la produzione della procura alle liti e dei “documenti ad essa afferenti”. Alla successiva udienza ritenuto opportuno decidere sulla questione pregiudiziale assegnava i termini ex art. 189 cpcp e alla successiva udienza tratteneva la causa a decisione.
La difesa opponente tempestivamente eccepiva che la procura alle liti datata 9.2.2024 prodotta pagina 2 di 5 dalla difesa opposta nel presente giudizio è stata sottoscritta esclusivamente dal Presidente quale legale rappresentante pro tempore, il quale ha conferito mandato senza possedere i poteri necessari per farlo. In tal senso era a riportate uno stralcio dello Statuto dell'Ente e richiamare il sito ufficiale da cui è pubblicato l'intero Statuto.
Dalla lettura dello Statuto all'art. 18 sono indicati i compiti del Presidente non risulta ivi specificatamente contemplato il potere di nomina di un legale per rappresentare e difendere in giudizio l'ente, né si leggono attività a cui possa essere ricondotta tale facere. Ancor di più rileva come, dalla lettera dell'art. 20 viene evidenziato come all'organo amministrativo dell'Assemblea spettano “tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione”. In tal senso il potere di conferimento di una procura alle liti deve essere riconosciuto in capo all'Assemblea e non al Presidente.
Tuttavia, viene riconosciuto in forza del secondo capoverso dell'art. 18 che il Presidente “può provvedere in materia di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione utile che deve avvenire entro trenta giorni dall'emissione del provvedimento.
Questi rilevi dunque portano a accertare che il Presidente non era munito del potere specifico al rilascio della procura alla lite tenuto conto delle richiamate previsioni statutarie sui poteri del
Presidente e del Consiglio di Amministrazione e della natura precipuo e straordinaria dell'atto per cui è stata conferita la procura.
Alla fattispecie prevista all'art. 18 secondo capoverso porta a ritenere la procura rilasciata non come inesistente, ma come nulla poiché poteva essere rilasciata dal Presidente, ma solo a fronte di una possibile ratifica successiva da parte dell'organo competente.
Quanto prodotto dal difesa opposta in data 28.10.2024 su autorizzazione del G.I., riguarda uno stralcio del verbale della Assemblea che si è tenuta sicuramente ben oltre il termine di trenta giorni sopra richiamato (la procura era resa il 9.2.2024 e la riunione dell'Assemblea è del
10.10.2024), inoltre non vi neppure prova che detta riunione sia stata la prima utile dopo il conferimento della nomina dei legali da parte del Presidente.
In detto verbale semplicemente si legge come il Presidente relaziona all'Assemblea di avere conferito incarico ad un legale nella persona dell'avv. Francesco Ramundo al fine di opporsi al
D.I. emesso in favore della “ . Parte_2 pagina 3 di 5 Al di là dell'evidente incompletezza ed errata informativa laddove indica un solo legale, mentre la procura era conferita nel presene giudizio a due avvocati, nonché riferisce che era concessa la provvisoria esecutività al D.I. opposto e ricevuta notifica di pignoramento presso terzi
(circostanze queste non riscontrabili nel caso concreto), rileva come nei termini riportati in verbale si prospetta l'attività resa dal Presidente in tale sede una mera informativa e non una richiesta di ratifica al suo operato;
di fatto non risulta agli atti fata una ratifica dall'organo competente.
La distinzione tra inesistenza e nullità della procura assume rilevanza determinante. Mentre la nullità di una procura esistente può essere sanata mediante l'assegnazione di un termine perentorio da parte del giudice, l'inesistenza della procura configura una carenza assoluta di rappresentanza processuale non suscettibile di sanatoria.
Per l'effetto dell'inesistenza l'attività processuale risulta tamquam non esset, impedendo all'opposizione di produrre effetti giuridici e di evitare il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
Nel caso di inesistenza della procura, l'opposizione viene dichiarata inammissibile e il decreto ingiuntivo passa in giudicato con efficacia esecutiva definitiva ai sensi dell'articolo 653 del codice di procedura civile. L'irrevocabilità della statuizione di condanna comporta la definitiva preclusione dell'esame di tutte le censure fatte valere dalla parte opponente nell'atto introduttivo per effetto del giudicato.
Deve essere precisato che nel caso di nullità sanabile della procura, se il vizio viene tempestivamente eccepito dalla controparte, come nel caso di cui ci si occupa, la parte rappresentata deve immediatamente produrre “valida procura” nella prima difesa utile e in tal senso poteva utilmente sopperire la produzione di una ratifica da parte dell'Assemblea.
Deve essere rilevato che la procura prodotta risulta viziata da nullità e a fronte di una tempestiva eccezione dalla difesa opposta in tal senso non giungeva produzione volta a sanare il vizio.
Questa mancata produzione comporta l'insanabilità della nullità con conseguenze analoghe al caso di inesistenza.
Dove dunque essere dichiarata l'opposizione inammissibile, con effetto che il Decreto Ingiuntivo opposto è passato in giudicato.
pagina 4 di 5 In linea di principio le spese processuali seguono la soccombenza, valendo il principio generale della soccombenza processuale sancito dall'articolo 91 del codice di procedura civile, secondo cui
"il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa".
Tuttavia, nel caso trattato la compensazione delle spese processuali trova giustificazione poiché la causa viene decisa in relazione ad aspetti meramente processuali e l'errore nella costituzione del rapporto di rappresentanza risulta non imputabile alla parte ma all'acquisizione regolare di un atto tecnico e difensivo quale il mandato alle liti.
Questa eccezione si basa sul principio che le spese processuali devono essere regolate secondo criteri di equità quando il vizio processuale non deriva da comportamenti colposi della parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiarata l'opposizione inammissibile, spese compensate tra le parti.
Pescara, 23 luglio 2025
Il GOP
dott. Anastasio Morelli
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