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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/01/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4237/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Susanna Terni Presidente rel. est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.04.2024 da
1) Parte_1 nato in [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avvocati Alessandro Morselli e Nicolò Lugli presso il primo dei quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata in [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avvocato Anna Maria Muraro presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 26.04.2014, a Torri del Benaco (VR)
(iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Torri del Benaco al n. 4, p. 2, s. C, anno
2014) in regime di separazione dei beni separati con sentenza non definitiva n. 673/2024 pubblicata il 20.06.2024, pronunciata dall'intestato
Tribunale nella presente causa (passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 324 c.p.c. in data 20.06.2024, v. certificazione in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.04.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e concordano di non avanzare alcuna pretesa reciproca di contributo economico. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
2. a definizione delle questioni economico-patrimoniali in essere, le parti convengono quanto segue: a) il IG. si obbliga a vendere alla IG.ra , con successivo atto notarile, la quota di Pt_1 Pt_2 sua proprietà pari al 50% del già menzionato immobile sito in Milano, viale Giovanni Suzzani n. 225, entro 30 giorni dal deposito della sentenza di divorzio. Il notaio verrà scelto dalla IG.ra
, la quale sosterrà integralmente tutte le spese legate al trasferimento in parola;
Pt_2
b) condizione sospensiva della vendita sarà il contestuale accollo del mutuo ipotecario cointestato gravante sull'immobile da parte della IG.ra , con liberazione del IG. Pt_2 Pt_1
c) le parti concordano che il prezzo della vendita sarà pari ad € 36.000,00 e verrà corrisposto dalla IG.ra al IG. nei seguenti termini: Pt_2 Pt_1
- quanto a € 10.000,00 al momento della sottoscrizione dell'atto di compravendita;
- quanto a € 26.000,00 entro il 31.08.2025, con autorizzazione espressa nell'atto notarile di iscrivere ipoteca sul bene nel caso di mancato adempimento del saldo entro il termine suddetto;
d) le parti dichiarano che l'atto notarile di compravendita avente ad oggetto il trasferimento alla IG.ra della quota (pari al 50%) di proprietà del IG. dell'immobile di cui sopra Pt_2 Pt_1 costituirà mero adempimento delle obbligazioni assunte dai coniugi nell'ambito del presente procedimento, per cui lo stesso sarà esente dalle imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa per effetto del regime di esenzione fiscale previsto per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio dall'art. 19 della Legge n. 74/1987.
3. Le parti si obbligano a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin d'ora rinunciata e rimossa. Dichiarano di nulla aver a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente ricorso.
4. Le parti prestano, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, acquiescenza all'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio che recepisca le suestese condizioni concordate e pattuizioni, di conseguenza impegnandosi a non impugnare la sentenza stessa.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e di rinunciare all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Torri del Benaco (VR) in data 26.04.2014 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torri del Benaco perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche ai
Comuni di LN ON (MO) e di AN NE (VI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 8.1.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Susanna Terni Presidente rel. est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.04.2024 da
1) Parte_1 nato in [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avvocati Alessandro Morselli e Nicolò Lugli presso il primo dei quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata in [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avvocato Anna Maria Muraro presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 26.04.2014, a Torri del Benaco (VR)
(iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Torri del Benaco al n. 4, p. 2, s. C, anno
2014) in regime di separazione dei beni separati con sentenza non definitiva n. 673/2024 pubblicata il 20.06.2024, pronunciata dall'intestato
Tribunale nella presente causa (passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 324 c.p.c. in data 20.06.2024, v. certificazione in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.04.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e concordano di non avanzare alcuna pretesa reciproca di contributo economico. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
2. a definizione delle questioni economico-patrimoniali in essere, le parti convengono quanto segue: a) il IG. si obbliga a vendere alla IG.ra , con successivo atto notarile, la quota di Pt_1 Pt_2 sua proprietà pari al 50% del già menzionato immobile sito in Milano, viale Giovanni Suzzani n. 225, entro 30 giorni dal deposito della sentenza di divorzio. Il notaio verrà scelto dalla IG.ra
, la quale sosterrà integralmente tutte le spese legate al trasferimento in parola;
Pt_2
b) condizione sospensiva della vendita sarà il contestuale accollo del mutuo ipotecario cointestato gravante sull'immobile da parte della IG.ra , con liberazione del IG. Pt_2 Pt_1
c) le parti concordano che il prezzo della vendita sarà pari ad € 36.000,00 e verrà corrisposto dalla IG.ra al IG. nei seguenti termini: Pt_2 Pt_1
- quanto a € 10.000,00 al momento della sottoscrizione dell'atto di compravendita;
- quanto a € 26.000,00 entro il 31.08.2025, con autorizzazione espressa nell'atto notarile di iscrivere ipoteca sul bene nel caso di mancato adempimento del saldo entro il termine suddetto;
d) le parti dichiarano che l'atto notarile di compravendita avente ad oggetto il trasferimento alla IG.ra della quota (pari al 50%) di proprietà del IG. dell'immobile di cui sopra Pt_2 Pt_1 costituirà mero adempimento delle obbligazioni assunte dai coniugi nell'ambito del presente procedimento, per cui lo stesso sarà esente dalle imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa per effetto del regime di esenzione fiscale previsto per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio dall'art. 19 della Legge n. 74/1987.
3. Le parti si obbligano a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin d'ora rinunciata e rimossa. Dichiarano di nulla aver a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente ricorso.
4. Le parti prestano, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, acquiescenza all'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio che recepisca le suestese condizioni concordate e pattuizioni, di conseguenza impegnandosi a non impugnare la sentenza stessa.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e di rinunciare all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Torri del Benaco (VR) in data 26.04.2014 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torri del Benaco perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche ai
Comuni di LN ON (MO) e di AN NE (VI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 8.1.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG