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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 21/10/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2141 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. COZZA ESTHER, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. COZZA ESTHER, giusta delega in Controparte_1
atti
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Parte_1 Controparte_1
Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Pt_1
[...] Controparte_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, non definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e coniugi Parte_1 Controparte_1
per matrimonio contratto in data 15.03.1997 in Spotorno (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Spotorno al numero 1, parte II, serie A, anno 1997, alle condizioni di seguito esposte:
1. I coniugi vivono separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, di proprietà della signora resta nella disponibilità della stessa che vi Pt_1
abiterà insieme ai figli;
3. il signor si trasferirà in altra abitazione portando con sé i propri effetti personali entro CP_1
tre mesi dalla data della sottoscrizione del presente ricorso e provvederà a trasferire la propria
residenza entro i successivi 30 giorni;
4. Il signor contribuirà al mantenimento dei figli in maniera diretta ed entrambi i genitori CP_1
provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie, delle spese
mediche non coperte dal S.S.N., delle spese scolastiche (tasse scolastiche e universitarie, libri di
testo, materiale scolastico di rilevante entità, gite scolastiche con pernottamento), delle spese extrascolastiche (attività sportive, viaggi studio, spese per conseguimento della patente di guida,
acquisto e spese per il mezzo di trasporto dei figli;
5. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
6. Entrambi i coniugi prestano contestualmente acquiescenza alla sentenza che sarà emessa secondo
le condizioni concordate e sovra indicate.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 17.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo