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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/10/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 24.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello, a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione, iscritta al numero 184 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Harald Bonura
appellata e resistente ricorrente in riassunzione
E
, con l'Avv. Claudio Credidio CP_1
appellante e resistente in riassunzione
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Controparte_2 Stefano Genovese
appellata e resistente in riassunzione
Oggetto: Riassunzione ex art. 392 c.p.c. Appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Obbligo contributivo in favore della Opposizione a cartella esattoriale. Parte_1 Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 2.11.15 ha proposto opposizione alla cartella esattoriale n° CP_1 03420150004615539, che gli ha notificato per mancato Controparte_3 versamento della contribuzione dovuta alla per le annualità di imposta 2008, 2009, Parte_1 2011 e 2012.
2) Nella resistenza della e nella contumacia di con sentenza n° 1609/17 il Parte_1 CP_3 tribunale di Cosenza ha respinto il ricorso del Richiamato l'art. 5 dello Statuto di CP_1 [...]
secondo cui era obbligatoria l'iscrizione alla per i geometri iscritti al relativo albo Pt_1 Pt_1 professionale che esercitavano la libera professione anche senza carattere di continuità ed esclusività, il tribunale ha affermato la fondatezza della pretesa contributiva azionata nei confronti di
[...]
, il quale aveva ammesso di avere esercitato la libera professione negli anni in contestazione, CP_1 sia pure in modo occasionale. Il tribunale ha infine respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata con il ricorso introduttivo, atteso che tale termine era stato tempestivamente interrotto, per tutte le annualità iscritte a ruolo, con la nota n° 14621 del 11.12.13, notificata al contribuente il 19.12.13.
3) Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il 19.3.18, CP_1 denunciando:
3.1) l'errore del tribunale per aver fatto applicazione dell'art. 5 dello Statuto di Parte_1 omettendo di considerare che tale norma secondaria si poneva in netto contrasto con l'art. 22 Legge 773/82, secondo cui l'obbligo contributivo era subordinato allo svolgimento della libera professione di geometra con carattere di continuità, come anche confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 1305/13);
3.2) l'errore del tribunale per aver ritenuto che il ricorrente aveva ammesso lo svolgimento di attività di geometra, sia pure occasionale, negli anni in contestazione. In realtà, nel corso del primo grado di giudizio il ricorrente aveva espressamente eccepito la mancata dimostrazione del credito di cui alla cartella esattoriale, non essendo sufficiente in tal senso una autocertificazione del 30.6.16 prodotta dalla in quanto successiva alla stessa cartella impugnata, proveniente dall'ente Parte_1 impositore e non contenente alcuna indicazione delle presunte attività svolte dal ricorrente. Ne conseguiva che la non aveva fornito prova, come suo onere, della fondatezza della Parte_1 pretesa contributiva azionata.
4) Nella resistenza di di con sentenza n° 815/20 questa Corte ha accolto Controparte_4 CP_3 l'appello proposto dal per l'effetto annullando la cartella esattoriale impugnata. In particolare, CP_1 il giudice di appello ha richiamato la pronuncia di legittimità n° 5375/19, secondo cui "In tema di casse previdenziali privatizzate, l'autonomia regolamentare loro riconosciuta dall'art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994, è limitata, dall'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, nel testo "ratione temporis" vigente, agli interventi di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico;
ne consegue l'illegittimità dell'art. 3, comma 1, del regolamento della in Parte_1 vigore dal 1° gennaio 2003, nella parte in cui, derogando all'art. 22, comma 2, della l. n. 773 del 1982, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione dei geometri iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione”. Ha quindi rilevato che nel caso di specie non aveva Parte_1 fornito prova dello svolgimento della professione di geometra con carattere di continuità nelle annualità iscritte a ruolo.
5) Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione e la Suprema Corte, con Parte_1 ordinanza 35909/22, ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. 6) In particolare, la Corte di Cassazione, accogliendo i due motivi del ricorso proposto da
[...]
ha così motivato la sua decisione: Pt_1
“I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di
[...]
ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della Parte_1 contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione sia di per sé ostativa CP_5 all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria. Dall'obbligo di iscrizione alla - previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è Pt_1 detto, legittima - deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, solo nei limiti delle condizioni fissate Pt_1 dalla , potendo in tal modo la svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte Pt_1 Pt_1 ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della , prevedevano l'obbligo Pt_1 di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccril, sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro - rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra. Infine, va rilevato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., Pt_1 discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare. La sentenza impugnata, nell'escludere nella specie gli obblighi contributivi del professionista, non si è attenuta ai su estesi principi e deve essere cassata in accoglimento dei motivi di ricorso. La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del giudizio di legittimità”.
7) ha tempestivamente riassunto il processo, concludendo nei seguenti termini: voglia Parte_1 l'Ecc.ma Corte di Appello adita, preso atto dell'annullamento della sentenza di questa Corte n. 815/2020, in virtù dell'ordinanza inter partes Cass. n. 35909/2022, e del principio di diritto ivi enunciato, confermare la sentenza del Tribunale di Cosenza, sez. lavoro, n. 1609 del 2.10.2017, accertando e dichiarando, per l'effetto, la sussistenza dell'obbligo del sig. di versare CP_1 la contribuzione minima alla per le annualità d'imposta 2008- 2012, con i conseguenti Pt_2 provvedimenti condannatori.
8) si è costituito nel presente giudizio di rinvio, così concludendo: “voglia l'Ecc.ma CP_1
Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis, previa remissione alla Corte Costituzionale delle questioni di legittimità sollevate in merito alla violazione dell'artt. 117 Cost da parte dell'art. 5, co. 1, dello Statuto e/o del pedissequo principio giurisprudenziale sancito dalla Corte Suprema di Pt_2 Cassazione, Sesta Sezione-L con l'ordinanza n. 35909/2022, rigettare in toto il ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposto da e, per l'effetto, riformare integralmente la Pt_2 sentenza n. 1609/2017 emessa dal Tribunale di Cosenza Sez. Lav., confermando, anche con diversa motivazione, la sentenza n. 815/2020 pronunciata dalla Corte d'Appello di Catanzaro-Sezione Lavoro e, conseguentemente, dichiarare: - la nullità della cartella di pagamento n. 03420150004615539 emessa in danno del Sig. da . (oggi CP_1 CP_6 CP_7 [...]
); -l'insussistenza della pretesa contributiva avanzata;
in via del tutto gradata e Controparte_2 nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, per evidenti ragioni di equità, compensare le spese tra le parti, poiché un'eventuale condanna del resistente risulterebbe oltremodo afflittiva, tenuto conto del cambio di interpretazione della legge da parte della giurisprudenza, medio tempore intervenuto”.
9) Si è costituita anche concludendo per il suo difetto di legittimazione passiva, per il rigetto CP_3 della domanda giudiziale proposta dal e, in ogni caso, per essere tenuta indenne dalle spese di CP_1 lite.
10) e hanno depositato note scritte di trattazione con cui hanno Parte_1 CP_1 insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
11) I due motivi dell'appello che il ha proposto il 19.3.18, come riassunti al punto 3, devono CP_1 essere entrambi respinti. Ciò tenuto conto di quanto stabilito dalla Suprema Corte con ordinanza n° 35909/22, vincolante in questa sede, dell'orientamento giurisprudenziale introdotto con sentenza della Corte di Cassazione n° 4568/21 e sulla base dei seguenti elementi di fatto:
11.1) che nel presente giudizio è circostanza pacifica quella dell'iscrizione dell'appellante all'Albo dal 1971 al 20.2.12. Tale circostanza non è mai stata smentita dal ricorrente il quale, Parte_1 inoltre, non ha contestato la specifica allegazione in tal senso di (cfr. pag. 2 memoria Parte_1 di costituzione nel giudizio di primo grado);
11.2) che le somme iscritte a ruolo di cui alla cartella impugnata sono riferite alle annualità di imposta 2008, 2009, 2011 e 2012;
11.3) che il ricorrente non ha mai contestato nel corso dei due gradi di giudizio di merito che le somme iscritte a ruolo fossero riferite a contributi minimi richiesti da In ogni caso, tale Parte_1 circostanza è confermata dal documento n° 3 prodotto da (riepilogo della situazione Parte_1 contributiva) e dalla cartella esattoriale opposta prodotta dal ricorrente;
11.4) che, sebbene non rilevante alla luce dell'orientamento di legittimità introdotto con sentenza n° 4568/21, nel caso di specie era stato lo stesso ricorrente ad ammettere e a provare di aver svolto l'attività di geometra in 5 occasioni negli anni in contestazione, avendo provveduto ad una pratica di accatastamento e ad una variazione catastale nel 2008, ad un atto di accatastamento nel 2009, ad una variazione catastale nel 2011 e ad una variazione catastale nel 2012. Tanto rende manifestamente infondato il secondo motivo di appello, dovendosi sempre ribadire che la natura occasionale o continuativa dell'attività esercitata è irrilevante vertendosi in tema di contributi minimi richiesti da
Parte_1
11.5) che, infine, alla luce della vincolante ordinanza n° 35909/22 e dell'ormai costante orientamento di legittimità inaugurato con sentenza n° 4568/21, è irrilevante anche che per le attività di geometra svolte negli anni in contestazione il ricorrente non avesse percepito emolumenti.
12) Quanto, infine, alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 dello Statuto della
[...]
che il ha sollevato nel presente giudizio di rinvio, essa deve essere respinta per le Pt_1 CP_1 seguenti argomentazioni contenute nella pronuncia di legittimità n° 30191/24, richiamata dallo stesso appellante:
“che, così ricostruita la portata dell'assetto normativo precedente all'innovazione rappresentata prima dal d.lgs. n. 509/1994 e poi dall'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 (per come modificato dall'art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, e successivamente interpretato dall'art. 1, comma 488, l. n. 147/2013), deve ritenersi che la potestà di imporre un contributo obbligatorio a carico degli iscritti all'albo che non svolgono attività professionale continuativa, unitamente a quella di individuare i presupposti di fatto per il riconoscimento del requisito della continuatività medesima, fosse già prevista nella legge regolatrice dell'attività della ricorrente e che la trasformazione del contributo di solidarietà Pt_1 in contributo (soggettivo) minimo sia coerente vuoi con l'attribuzione della potestà di adottare tutte le determinazioni necessarie ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, vuoi col principio generale di universalizzazione delle tutele previdenziali fissato dall'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995 (di portata chiaramente antitetica a quello che ispirava l'art. 22, l. n. 773/1982), secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate da una persona fisica deve corrispondere una specifica copertura assicurativa (cfr. in tal senso Cass. n. 28188 del 2022, cit., in motivazione); che, conseguentemente, restano assorbiti anche i dubbi di legittimità costituzionali paventati da parte controricorrente nella memoria cit., sul presupposto che l'attribuzione di un significato di così ampia portata al d.lgs. n. 509/1994 rischierebbe di tradursi in un eccesso di delega rispetto alla previsione dell'art. 1, comma 33, lett. d), l. n. 537/1993, a norma del quale le prestazioni previdenziali vanno circoscritte a “coloro che effettivamente esercitano le professioni considerate”, limitandosi sostanzialmente (e correttamente) lo Statuto della a prevedere una presunzione di continuità Pt_1 dell'esercizio della professione a carico di chi è iscritto all'albo, salva la prova del contrario a carico di costui nelle forme ivi disciplinate”.
13) Per tali ragioni l'appello deve essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
14) Premesso che le spese del primo grado di lite sono state già compensate dal tribunale con statuizione ormai irrevocabile, anche le spese del grado di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio devono essere compensate tenuto conto che il mutamento di orientamento di legittimità in materia si è avuto ben oltre la proposizione dell'odierno giudizio e che ancora nel 2019 la Corte di Cassazione si era espressa in senso favorevole alle ragioni del contribuente.
15) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio, giusta ordinanza della Corte di Cassazione n° 35909/22, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale CP_1 di Cosenza n° 1609/17, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa le spese del grado di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 17.10.25. Il Consigliere estensore Dr. Antonio Cestone
Il Presidente
Dr.ssa Barbara Fatale
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 24.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello, a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione, iscritta al numero 184 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Harald Bonura
appellata e resistente ricorrente in riassunzione
E
, con l'Avv. Claudio Credidio CP_1
appellante e resistente in riassunzione
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Controparte_2 Stefano Genovese
appellata e resistente in riassunzione
Oggetto: Riassunzione ex art. 392 c.p.c. Appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Obbligo contributivo in favore della Opposizione a cartella esattoriale. Parte_1 Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 2.11.15 ha proposto opposizione alla cartella esattoriale n° CP_1 03420150004615539, che gli ha notificato per mancato Controparte_3 versamento della contribuzione dovuta alla per le annualità di imposta 2008, 2009, Parte_1 2011 e 2012.
2) Nella resistenza della e nella contumacia di con sentenza n° 1609/17 il Parte_1 CP_3 tribunale di Cosenza ha respinto il ricorso del Richiamato l'art. 5 dello Statuto di CP_1 [...]
secondo cui era obbligatoria l'iscrizione alla per i geometri iscritti al relativo albo Pt_1 Pt_1 professionale che esercitavano la libera professione anche senza carattere di continuità ed esclusività, il tribunale ha affermato la fondatezza della pretesa contributiva azionata nei confronti di
[...]
, il quale aveva ammesso di avere esercitato la libera professione negli anni in contestazione, CP_1 sia pure in modo occasionale. Il tribunale ha infine respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata con il ricorso introduttivo, atteso che tale termine era stato tempestivamente interrotto, per tutte le annualità iscritte a ruolo, con la nota n° 14621 del 11.12.13, notificata al contribuente il 19.12.13.
3) Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il 19.3.18, CP_1 denunciando:
3.1) l'errore del tribunale per aver fatto applicazione dell'art. 5 dello Statuto di Parte_1 omettendo di considerare che tale norma secondaria si poneva in netto contrasto con l'art. 22 Legge 773/82, secondo cui l'obbligo contributivo era subordinato allo svolgimento della libera professione di geometra con carattere di continuità, come anche confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 1305/13);
3.2) l'errore del tribunale per aver ritenuto che il ricorrente aveva ammesso lo svolgimento di attività di geometra, sia pure occasionale, negli anni in contestazione. In realtà, nel corso del primo grado di giudizio il ricorrente aveva espressamente eccepito la mancata dimostrazione del credito di cui alla cartella esattoriale, non essendo sufficiente in tal senso una autocertificazione del 30.6.16 prodotta dalla in quanto successiva alla stessa cartella impugnata, proveniente dall'ente Parte_1 impositore e non contenente alcuna indicazione delle presunte attività svolte dal ricorrente. Ne conseguiva che la non aveva fornito prova, come suo onere, della fondatezza della Parte_1 pretesa contributiva azionata.
4) Nella resistenza di di con sentenza n° 815/20 questa Corte ha accolto Controparte_4 CP_3 l'appello proposto dal per l'effetto annullando la cartella esattoriale impugnata. In particolare, CP_1 il giudice di appello ha richiamato la pronuncia di legittimità n° 5375/19, secondo cui "In tema di casse previdenziali privatizzate, l'autonomia regolamentare loro riconosciuta dall'art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994, è limitata, dall'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, nel testo "ratione temporis" vigente, agli interventi di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico;
ne consegue l'illegittimità dell'art. 3, comma 1, del regolamento della in Parte_1 vigore dal 1° gennaio 2003, nella parte in cui, derogando all'art. 22, comma 2, della l. n. 773 del 1982, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione dei geometri iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione”. Ha quindi rilevato che nel caso di specie non aveva Parte_1 fornito prova dello svolgimento della professione di geometra con carattere di continuità nelle annualità iscritte a ruolo.
5) Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione e la Suprema Corte, con Parte_1 ordinanza 35909/22, ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. 6) In particolare, la Corte di Cassazione, accogliendo i due motivi del ricorso proposto da
[...]
ha così motivato la sua decisione: Pt_1
“I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di
[...]
ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della Parte_1 contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione sia di per sé ostativa CP_5 all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria. Dall'obbligo di iscrizione alla - previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è Pt_1 detto, legittima - deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, solo nei limiti delle condizioni fissate Pt_1 dalla , potendo in tal modo la svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte Pt_1 Pt_1 ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della , prevedevano l'obbligo Pt_1 di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccril, sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro - rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra. Infine, va rilevato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., Pt_1 discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare. La sentenza impugnata, nell'escludere nella specie gli obblighi contributivi del professionista, non si è attenuta ai su estesi principi e deve essere cassata in accoglimento dei motivi di ricorso. La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del giudizio di legittimità”.
7) ha tempestivamente riassunto il processo, concludendo nei seguenti termini: voglia Parte_1 l'Ecc.ma Corte di Appello adita, preso atto dell'annullamento della sentenza di questa Corte n. 815/2020, in virtù dell'ordinanza inter partes Cass. n. 35909/2022, e del principio di diritto ivi enunciato, confermare la sentenza del Tribunale di Cosenza, sez. lavoro, n. 1609 del 2.10.2017, accertando e dichiarando, per l'effetto, la sussistenza dell'obbligo del sig. di versare CP_1 la contribuzione minima alla per le annualità d'imposta 2008- 2012, con i conseguenti Pt_2 provvedimenti condannatori.
8) si è costituito nel presente giudizio di rinvio, così concludendo: “voglia l'Ecc.ma CP_1
Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis, previa remissione alla Corte Costituzionale delle questioni di legittimità sollevate in merito alla violazione dell'artt. 117 Cost da parte dell'art. 5, co. 1, dello Statuto e/o del pedissequo principio giurisprudenziale sancito dalla Corte Suprema di Pt_2 Cassazione, Sesta Sezione-L con l'ordinanza n. 35909/2022, rigettare in toto il ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposto da e, per l'effetto, riformare integralmente la Pt_2 sentenza n. 1609/2017 emessa dal Tribunale di Cosenza Sez. Lav., confermando, anche con diversa motivazione, la sentenza n. 815/2020 pronunciata dalla Corte d'Appello di Catanzaro-Sezione Lavoro e, conseguentemente, dichiarare: - la nullità della cartella di pagamento n. 03420150004615539 emessa in danno del Sig. da . (oggi CP_1 CP_6 CP_7 [...]
); -l'insussistenza della pretesa contributiva avanzata;
in via del tutto gradata e Controparte_2 nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, per evidenti ragioni di equità, compensare le spese tra le parti, poiché un'eventuale condanna del resistente risulterebbe oltremodo afflittiva, tenuto conto del cambio di interpretazione della legge da parte della giurisprudenza, medio tempore intervenuto”.
9) Si è costituita anche concludendo per il suo difetto di legittimazione passiva, per il rigetto CP_3 della domanda giudiziale proposta dal e, in ogni caso, per essere tenuta indenne dalle spese di CP_1 lite.
10) e hanno depositato note scritte di trattazione con cui hanno Parte_1 CP_1 insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
11) I due motivi dell'appello che il ha proposto il 19.3.18, come riassunti al punto 3, devono CP_1 essere entrambi respinti. Ciò tenuto conto di quanto stabilito dalla Suprema Corte con ordinanza n° 35909/22, vincolante in questa sede, dell'orientamento giurisprudenziale introdotto con sentenza della Corte di Cassazione n° 4568/21 e sulla base dei seguenti elementi di fatto:
11.1) che nel presente giudizio è circostanza pacifica quella dell'iscrizione dell'appellante all'Albo dal 1971 al 20.2.12. Tale circostanza non è mai stata smentita dal ricorrente il quale, Parte_1 inoltre, non ha contestato la specifica allegazione in tal senso di (cfr. pag. 2 memoria Parte_1 di costituzione nel giudizio di primo grado);
11.2) che le somme iscritte a ruolo di cui alla cartella impugnata sono riferite alle annualità di imposta 2008, 2009, 2011 e 2012;
11.3) che il ricorrente non ha mai contestato nel corso dei due gradi di giudizio di merito che le somme iscritte a ruolo fossero riferite a contributi minimi richiesti da In ogni caso, tale Parte_1 circostanza è confermata dal documento n° 3 prodotto da (riepilogo della situazione Parte_1 contributiva) e dalla cartella esattoriale opposta prodotta dal ricorrente;
11.4) che, sebbene non rilevante alla luce dell'orientamento di legittimità introdotto con sentenza n° 4568/21, nel caso di specie era stato lo stesso ricorrente ad ammettere e a provare di aver svolto l'attività di geometra in 5 occasioni negli anni in contestazione, avendo provveduto ad una pratica di accatastamento e ad una variazione catastale nel 2008, ad un atto di accatastamento nel 2009, ad una variazione catastale nel 2011 e ad una variazione catastale nel 2012. Tanto rende manifestamente infondato il secondo motivo di appello, dovendosi sempre ribadire che la natura occasionale o continuativa dell'attività esercitata è irrilevante vertendosi in tema di contributi minimi richiesti da
Parte_1
11.5) che, infine, alla luce della vincolante ordinanza n° 35909/22 e dell'ormai costante orientamento di legittimità inaugurato con sentenza n° 4568/21, è irrilevante anche che per le attività di geometra svolte negli anni in contestazione il ricorrente non avesse percepito emolumenti.
12) Quanto, infine, alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 dello Statuto della
[...]
che il ha sollevato nel presente giudizio di rinvio, essa deve essere respinta per le Pt_1 CP_1 seguenti argomentazioni contenute nella pronuncia di legittimità n° 30191/24, richiamata dallo stesso appellante:
“che, così ricostruita la portata dell'assetto normativo precedente all'innovazione rappresentata prima dal d.lgs. n. 509/1994 e poi dall'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 (per come modificato dall'art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, e successivamente interpretato dall'art. 1, comma 488, l. n. 147/2013), deve ritenersi che la potestà di imporre un contributo obbligatorio a carico degli iscritti all'albo che non svolgono attività professionale continuativa, unitamente a quella di individuare i presupposti di fatto per il riconoscimento del requisito della continuatività medesima, fosse già prevista nella legge regolatrice dell'attività della ricorrente e che la trasformazione del contributo di solidarietà Pt_1 in contributo (soggettivo) minimo sia coerente vuoi con l'attribuzione della potestà di adottare tutte le determinazioni necessarie ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, vuoi col principio generale di universalizzazione delle tutele previdenziali fissato dall'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995 (di portata chiaramente antitetica a quello che ispirava l'art. 22, l. n. 773/1982), secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate da una persona fisica deve corrispondere una specifica copertura assicurativa (cfr. in tal senso Cass. n. 28188 del 2022, cit., in motivazione); che, conseguentemente, restano assorbiti anche i dubbi di legittimità costituzionali paventati da parte controricorrente nella memoria cit., sul presupposto che l'attribuzione di un significato di così ampia portata al d.lgs. n. 509/1994 rischierebbe di tradursi in un eccesso di delega rispetto alla previsione dell'art. 1, comma 33, lett. d), l. n. 537/1993, a norma del quale le prestazioni previdenziali vanno circoscritte a “coloro che effettivamente esercitano le professioni considerate”, limitandosi sostanzialmente (e correttamente) lo Statuto della a prevedere una presunzione di continuità Pt_1 dell'esercizio della professione a carico di chi è iscritto all'albo, salva la prova del contrario a carico di costui nelle forme ivi disciplinate”.
13) Per tali ragioni l'appello deve essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
14) Premesso che le spese del primo grado di lite sono state già compensate dal tribunale con statuizione ormai irrevocabile, anche le spese del grado di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio devono essere compensate tenuto conto che il mutamento di orientamento di legittimità in materia si è avuto ben oltre la proposizione dell'odierno giudizio e che ancora nel 2019 la Corte di Cassazione si era espressa in senso favorevole alle ragioni del contribuente.
15) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio, giusta ordinanza della Corte di Cassazione n° 35909/22, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale CP_1 di Cosenza n° 1609/17, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa le spese del grado di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 17.10.25. Il Consigliere estensore Dr. Antonio Cestone
Il Presidente
Dr.ssa Barbara Fatale