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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20170/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20170/2023
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. ALIPERTA ALFONSO presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. CASALEGNO CRISTIANA, Controparte_1 presso cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente in data 30 settembre 2024 e da parte resistente in data 2.10.2024.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Torino il 05/07/1992.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n.664, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992).
Dal matrimonio sono nati i figli: nato il [...] e già maggiorenne. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del
29.09.2016, omologata dal Tribunale di Torino in data 12.10.2016
Con ricorso depositato il 22/11/2023, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Chiedeva inoltre la conferma delle condizioni di separazione.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio, formulando le proprie difese.
Prima della celebrazione della prima udienza innanzi al Giudice Relatore, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo. Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, sostitutive della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 co. 4 c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte. Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e , iscrizione i cui Parte_1 Controparte_1 estremi sono precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
DISPONE che il signor versi al figlio , maggiorenne ma Parte_1 Persona_3 economicamente non autosufficiente, a titolo di contributo al suo mantenimento e sino alla sua totale indipendenza economica la somma di € 350,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese direttamente su conto corrente a quest'ultimo intestato, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo d'Intesa del 15/3/2016;
DÀ ATTO che nessun assegno di mantenimento viene dalle parti preteso e che le stesse hanno già risolto ogni questione economica
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
29.11.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20170/2023
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. ALIPERTA ALFONSO presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. CASALEGNO CRISTIANA, Controparte_1 presso cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente in data 30 settembre 2024 e da parte resistente in data 2.10.2024.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Torino il 05/07/1992.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n.664, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992).
Dal matrimonio sono nati i figli: nato il [...] e già maggiorenne. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del
29.09.2016, omologata dal Tribunale di Torino in data 12.10.2016
Con ricorso depositato il 22/11/2023, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Chiedeva inoltre la conferma delle condizioni di separazione.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio, formulando le proprie difese.
Prima della celebrazione della prima udienza innanzi al Giudice Relatore, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo. Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, sostitutive della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 co. 4 c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte. Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e , iscrizione i cui Parte_1 Controparte_1 estremi sono precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
DISPONE che il signor versi al figlio , maggiorenne ma Parte_1 Persona_3 economicamente non autosufficiente, a titolo di contributo al suo mantenimento e sino alla sua totale indipendenza economica la somma di € 350,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese direttamente su conto corrente a quest'ultimo intestato, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo d'Intesa del 15/3/2016;
DÀ ATTO che nessun assegno di mantenimento viene dalle parti preteso e che le stesse hanno già risolto ogni questione economica
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
29.11.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.