Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/02/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3351/2023 R.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 10/02/1972 (C.F.: Parte_1
, rappr. e dif. dall' avv. FANCIULLO DONATELLA, presso il cui studio è C.F._1
elettivamente domiciliato, giusta procura in atti ricorrente
nei confronti di
, n. a CATANIA (CT) il 05/06/1974 (C.F.: ) rappr. e Controparte_1 C.F._2
dif. dall'avv. PALAZZOLO PAOLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti resistente
Posta in decisione all'udienza del 29/01/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 02/03/2023 ai sensi dell'art. 4 legge 1970 n. 898,
[...]
chiedeva e a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto con e celebrato in San Giovanni Controparte_1
La Punta in data 19.06.1999, matrimonio dal quale sono nati i figli , nato Persona_1
a Catania il 22/08/2000, e , nata a [...] il [...]. Persona_2
Esponeva di essersi separato dalla coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione tenutasi il 04.07.2018 nel giudizio di separazione personale, e che i coniugi non si erano più riconciliati, a tal fine allegava decreto di omologa della separazione del 05.11.2018 emesso da questo Tribunale.
Chiedeva altresì, in seno al ricorso introduttivo, di “Assegnare la casa coniugale, sita in
San Gregorio di Catania, Via Catania n° 77, alla moglie, nella quale vive attualmente con
i figli;
− Nessun affido da disporre essendo entrambi i figli ormai maggiorenni. − Disporre
a carico di un assegno di mantenimento di € 200,00 per la figlia E_
, ai sensi e per gli effetti dell'artt. 155 c.c., da corrispondere alla Sig. Persona_2 [...]
entro il 5 di ogni mese e da adeguarsi annualmente secondo gli indici Istat, CP_1
assegno considerato adeguato in considerazione che da luglio 2017 gli assegni familiari per i figli li percepisce la sig.ra ; oltre al pagamento del 50 % di tutte le Controparte_1
spese mediche, scolastiche e straordinarie concordate preventivamente (da intendersi, libri scolastici, visite mediche non convenzionate, etc). − Assegnare tutti gli arredi della casa coniugale, in comune tra i coniugi, alla moglie dove vive con i figli”.
si costituiva aderendo alla domanda di divorzio ma chiedendo, in via Controparte_1
riconvenzionale, di onerare al pagamento dell'assegno di E_
mantenimento per entrambi i figli maggiorenni. All'esito dell'udienza presidenziale, transitata la causa in istruttoria per la fase prettamente contenziosa, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio.
Quindi, all'udienza del 29/01/2025, precisavano congiuntamente le condizioni come da separato accordo allegato agli atti;
in quella sede il G.D. riservava di riferire al Collegio per la decisione. Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 CP_1
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del
[...]
decreto di omologa della separazione reso da questo Tribunale in data 05.11.2018.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Con riguardo alle condizioni d'ordine accessorio e di carattere economico, le parti hanno concordato quanto segue: “1. I sig.ri e la sig.ra E_ Controparte_1
rinunciano reciprocamente a qualsivoglia forma di mantenimento, dichiarandosi indipendenti ed in grado di provvedere alle loro esigenze personali;
2. Il sig. si CP_2
obbliga alla contribuzione per il mantenimento dei figli, maggiorenni ma non autosufficienti, e , in misura pari a € 500,00 Persona_1 Persona_2
mensili (€ 250,00 ciascuno), da rivalutare annualmente sulla scorta degli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie più specificatamente individuate nelle linee guida del
Tribunale di Catania del 25/07/2018 che devono intendersi, in questa sede, integralmente richiamate;
3. Il sig. dichiara di rinunciare alla sua quota del c.d.
dichiarazione resa all'Inps”.
Tali accordi possono trovare conferma da parte di questo Collegio non essendo contrari a norme di carattere imperativo e all'ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3351/2023
R.G., PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a San Giovanni
La Punta in data 19.06.1999 tra e , Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del comune di San Giovanni la Punta, al n. 26, parte
II, Serie A, anno 1999, alle condizioni di cui in motivazione.
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso in Catania, il 14.02.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco