Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/06/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. 107 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Prima Civile
composto dai Magistrati
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice
Dott.ssa Angiola Arancio Giudice
nel procedimento introdotto con ricorso depositato il 09/01/2025 promosso da
(Cod. fisc. ) con gli Avv.ti RAMERA ANTONIO e Parte_1 C.F._1 GILIBERTO ANGELA
RICORRENTE
nei confronti di
(cod. fisc. ), con l'Avv. FIORI GIANLUIGI CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Oggetto: modifica condizioni di divorzio ai sensi dell'art. 473bis- 29 cpc
Conclusioni come da verbale di udienza del 22/4/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. regolarmente notificato parte ricorrente ha chiesto di disporre la modifica della sentenza di divorzio n. 1166/2019 del Tribunale di Bergamo ove era stabilito che il sig. Parte_1
contribuisse al mantenimento del figlio – all'epoca minore - con la corresponsione di una somma Per_1
pari ad € 400,00 mensili da versare alla resistente oltre al 60% delle spese straordinarie per lo stesso figlio,
assumendo che febbraio 2024 , oggi maggiorenne, questi aveva sottoscritto contratto di apprendistato per
Costituendosi in giudizio, parte resistente ha contestato che lo stipendio indicato per il figlio di € 1500,00 era l'importo lordo, sottolineando la sua difficoltà anche lavorativa nel sostenere il figlio . instando, in via principale per il rigetto della domanda o, in subordine chiedendo una riduzione dell'importo dell'assegna,
senza modifica della percentuale delle spese straordinarie.
Nel corso della prima udienza innanzi al Giudice delegato in data 22/04/2025 la resistente riconosceva l'importo dello stipendio del figlio di € 1500,00 loro -paga base di € 900,00 mentre il ricorrente dichiarava di essere magazziniere con uno stipendio mensile di € 2000,00 (erroneamente riportato in verbale in € 200,00).
IL Collegio ritiene che la domanda di parte ricorrente sia fondata.
A nulla rileva, in tal senso, la verifica delle condizioni economiche della madre, la quale peraltro dovuto agire diversamente laddove riteneva necessario ottenere un contributo per sé.
Ebbene vale ricordare come la Cassazione ha ribadito che non può essere revocato il mantenimento al figlio se emerge dalle risultanze istruttorie che non ha raggiunto la piena indipendenza economica. Se il dovere di mantenere i figli è sancito dall'art. 30 della Costituzione e dall'art. 147 del C.C. laddove si stabilisce che ambedue i genitori debbano mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità professionale e casalinga è chiaro che tale obbligo non cessa automaticamente con il compimento del diciottesimo anno di età ma prosegue fino al momento del raggiungimento dell'indipendenza economica. Il principio generale è che i genitori sono tenuti a mantenere il figlio maggiorenne qualora ultimato il prescelto percorso formativo, questi si sia adoperato attivamente per rendersi autonomo economicamente, tenendo conto delle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro anche ridimensionando le proprie aspirazioni, ma nonostante ciò non abbia raggiunto l'indipendenza economica.
Ebbene si ha, nella presente fattispecie, contezza di due importanti dati e cioè che il figlio ha terminato Per_1 gli studi nel settore informatico e che egli abbia sottoscritto il contratto con una ditta che opera esattamente in detto settore merceologico.
Dovendo allora verificare il parametro vuoi della durata vuoi dell'entità del guadagno si ha che : - il contratto ha durata di 36 mesi e che – lo stipendio prevede una paga base di 900,00 euro che diventano 1.500,00 con le cd agevolazioni. Se poi ciò viene paragonato al reddito del padre (€ 2000,00), si ha chiara l'intervenuta indipendenza del figlio.
Da ciò l'accoglimento della domanda con la conseguente revoca dell'obbligo del ricorrente a versare a favore del figlio il mantenimento ordinario o straordinario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in conformità ai parametri di cui al dm 147/22 (causa di complessità bassa e valore indeterminabile, con le fasi di studio e introduttiva)
p.q.m.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, a modifica della sentenza di divorzio n. 1166/2019
pubblicata il 22/05/2019 di questo Tribunale così provvede:
- revoca, con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo a carico di di versare alla Parte_1
resistente il contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne Per_1
- Condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite a favore del ricorrente che si liquidano in € 98,00 per spese ed € 1453,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Bergamo, alla Camera di Consiglio dell'8/5/2025
IL PRESIDENTE
Maria Concetta Elda Caprino