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Sentenza 22 luglio 2024
Sentenza 22 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/07/2024, n. 5193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5193 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. ES Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 808 del ruolo generale dell'anno 2023, vertente tra nata a [...] il [...] e residente a[...]
n. 138 c.f. rapp.ta dall' Avv. Vincenzo Chiusolo, con studio C.F._1 in Aprilia C.so Giovanni XXIII n. 19) e dall'Avv. Francesco Migliorati presso lo studio del quale ultimo in Roma via Tibullo n. 20 è elett.te dom.ta;
appellante e
nato a [...] il [...] (C.F: ), residente CP_1 C.F._2
in Via di Vallerano 95, Roma, difeso e rappresentato dall'Avv. Claudia Salvador presso il cui studio elegge domicilio in Latina, via dello Statuto 52;
appellato con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 177/23 emessa dal Tribunale di Latina – divorzio.
Conclusioni
Parte appellante: « In riforma della sentenza del Tribunale di Latina n. 177/2023, di cui si chiede sospendersi l'esecutività, visto il tenore della somma e l'impossibilità per la sig.ra di procurarsela per restituirla ed in accoglimento dell'appello proposto in via principale accertare e dichiarare dovuto alla Sig.ra un assegno Parte_1
1 divorzile di almeno € 400,00 mensili a decorrere dalla domanda di primo grado con vittoria di spese e compensi ed in via subordinata dichiarare dovuto l'assegno di mantenimento almeno sino al 26.01.2023 (data di pubblicazione della sentenza appellata) ovvero revocare l'assegno di divorzio a favore della Sig.ra Parte_1
con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di primo grado appellata e dichiarare quanto meno dovuto alla Sig.ra un assegno alimentare. Parte_1
Vittoria di spese e compensi».
Parte appellata: «Rigettarsi l'appello proposto dalla sig. avverso la Parte_1
sentenza n.177/2023 pubblicata in data 26.01.2023 emessa dal Tribunale di Latina nell'ambito del procedimento n. 6658/2017 R.G.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da liquidare in favore dello scrivente legale che si dichiara antistatario».
* * *
I sig.ri e hanno contratto nel giugno 1996 matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario e dalla loro unione sono nati due figli, in data Persona_1
19.05.1997 e in data 05.12.1999, entrambi residenti in [...]
Inghilterra n. 138, casa in comproprietà dei due genitori, unitamente alla madre.
Con sentenza n. 2178/2010 il Tribunale di Latina dichiarava la separazione personale dei coniugi con suo addebito al sig. prevedendo l'affido condiviso CP_1 dei figli, l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra e ponendo a suo carico Pt_1 un assegno mensile di € 800,00 (€ 400,00 per i figli ed € 400,00 per la moglie) oltre il totale delle spese straordinarie occorrenti alla prole.
Con ricorso presentato innanzi al medesimo Tribunale il sig. premesso di aver CP_1
avuto un altro figlio con la sua attuale compagna priva di redditi da lavoro e di aver saldato il costo del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale in comproprietà con la moglie, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e porsi a suo carico esclusivamente il contributo mensile di euro
250,oo per il mantenimento della figlia.
Nel giudizio, al contrario, la sig.ra invocava un assegno di almeno euro 800,oo Pt_1 per i due figli, fermo l'onere paterno di pagare per intero le spese straordinarie loro occorrenti, ed ulteriore assegno di euro 500,oo per se stessa.
Espletato invano il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. del Tribunale confermava i provvedimenti di cui alla sentenza di separazione.
2 Espletata l'istruttoria, anche a mezzo dell'escussione di testi, con la sentenza definitiva il Tribunale così si pronunciava: «
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito religioso dalle parti a Napoli in data 22 giugno 1996, atto trascritto al n. 69, parte II, s. A sez. E dell'anno 1996 2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) di procedere all'annotazione della sentenza.
3. Per quanto attiene ai figli, conferma per il periodo intercorrente dal 23.11.2017
(data di deposito della domanda) alla pubblicazione della sentenza, l'assegno di mantenimento disposto in sede presidenziale, mentre revoca l'assegno di mantenimento per il figlio e dispone che il ricorrente versi entro il 5 di ogni Per_1 mese alla resistente l'assegno di € 500,00, a titolo di mantenimento della figlia
ES, oltre al 100% delle spese straordinarie come indicate in sentenza con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza.
5. Assegna la casa coniugale alla resistente.
6. Revoca l'assegno divorzile a favore della resistente con decorrenza dalla domanda.
7. Compensa le spese di lite».
Il Tribunale motivava la sua pronuncia affermando che la sig.ra non aveva Pt_1
provato che la sua attuale situazione economica fosse conseguenza del suo contributo fornito alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuna delle parti, né che ella avesse sacrificato prospettive professionali e reddituali per la famiglia, cosa peraltro contraddetta dall'escussione dei testi i quali avevano riferito che ella nell'anno 2006 aveva rifiutato la possibilità di lavorare come scaffalista presso un supermercato di Aprilia sito a breve distanza dalla sua abitazione.
Ha proposto appello la sig.ra affermando che il Tribunale: non aveva tenuto Pt_1 conto del fatto che nell'anno 2006 ancora il marito, sottufficiale dell'Aeronautica militare, svolgeva missioni all'estero sicché ella era totalmente assorbita dall'accudimento dei due loro bambini;
né delle altre testimonianze da ella introdotte a conferma del concordato assetto dato da essi coniugi al loro ménage.
Pertanto, formulava le istanze sopra trascritte.
Costituitosi in giudizio, il sig. ha chiesto il rigetto dell'avverso appello, CP_1
affermando la correttezza del ragionamento sviluppato dal Tribunale tenuto conto del fatto che l'unione matrimoniale non era durata più di dieci anni;
l'età anagrafica
3 della sig. al momento della separazione era di anni 36; la Parte_1
documentazione medica prodotta dalla stessa non era idonea a dimostrare la compromissione della sua capacità lavorativa;
la moglie, carente di qualsiasi tipo di qualifica di studio o professionale e di esperienza lavorativa, avrebbe potuto impiegarsi nelle mansioni più operose, che però lei aveva rifiutato;
la ricorrente non aveva assolto all'onere che pur le incombeva di dimostrare il suo, in realtà inesistente, assenso a che ella non lavorasse;
correttamente il Tribunale aveva fatto decorrere la revoca dell'assegno divorzile a far data dalla domanda di divorzio anziché da quella di emissione della sentenza di primo grado in quanto le finalità assistenziali e alimentari erano state da lui già assolte con il pagamento integrale della rata di mutuo.
Il Procuratore generale affermava che il mancato riscontro, nel procedimento in oggetto, di interessi relativi a soggetti minorenni non consentiva di avanzare rilievi di merito sulla sentenza del Tribunale, che appariva immune da vizi di legittimità.
La Presidente della Sezione, in applicazione della previsione di cui all'art 127 ter c.p.c., disponeva la sostituzione della trattazione orale dell'udienza del 4.7.2024 con il deposito di ulteriori note cui autorizzava le rispettive difese.
* * *
L'appello principale formulato dalla sig.ra non appare meritevole di Pt_1
accoglimento.
Il primo giudicante ha opportunamente richiamato l'insegnamento della Suprema
Corte in materia per cui deve riconoscersi all'assegno divorzile funzione assistenziale, compensativa e perequativa in modo da assicurare al coniuge economicamente più debole il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate e dell'apporto assicurato alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'ex coniuge (Sez. uu. sent. n.
18287/2018).
Ebbene, premesso che la ricorrente all'epoca della separazione - intervenuta a distanza di dieci anni dalla celebrazione del matrimonio - era ancora in giovane età
(36 anni), il sig. ha per testi dimostrato che ella aveva rifiutato, nell'anno 2006, CP_1 una specifica offerta di lavoro da lui reperitale quale “scaffalista” presso un supermercato posto nelle immediate vicinanze della loro casa coniugale.
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Considerato che
ella - pienamente idonea al lavoro - non disponeva di alcuna competenza professionale né di esperienze lavorative, tale rifiuto appare del tutto ingiustificato, all'epoca i due bambini già frequentando la scuola elementare.
Deve rilevarsi, dunque, che la stessa sig.ra – che certo deve presumersi, Pt_1
contrariamente a quanto da ella dichiarato, aver svolto, e svolgere, attività lavorativa pur non regolarizzata per riuscire a mantenersi non potendo bastarle l'assegno di mantenimento versatole dal coniuge fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado – ha la capacità di procurarsi i mezzi necessari al proprio sostentamento e, se ha versato in difficoltà economica, ciò è dipeso da sua colpa.
Le stesse emergenze istruttorie escludono, dunque, anche che ella abbia rinunciato, per gli impegni domestici, a prospettive professionali.
D'altro canto, il suo contributo all'economica familiare risulta ampiamente compensato dall'acquisizione del 50% della piena proprietà della casa familiare, tuttora abitata con la figlia, concessale dal coniuge il quale ha provveduto a pagare per intero il costo del mutuo contratto in sede di sua compravendita.
Tali rilievi, all'evidenza, escludono anche che le possa esser riconosciuto alcun assegno alimentare.
Merita invece accoglimento la sua domanda subordinata con riferimento alla decorrenza del provvedimento di revoca dell'emolumento in precedenza versatole dal marito. Premesso che si trattava dell'assegno di mantenimento per come stabilito dalla sentenza di separazione dei coniugi, e ciò fino alla pronuncia sullo status intervenuta nella stessa sentenza definitiva del giudizio divorzile, è infatti erroneo il richiamo operato dal Tribunale ad un assegno divorzile in realtà mai riconosciutole.
Pertanto, a parziale modifica della sentenza impugnata, deve dichiararsi cessato l'onere del marito di versarle l'assegno di mantenimento a decorrere dalla pubblicazione della stessa.
Il differenziato esito del giudizio sulle diverse istanze della parte appellante induce a ritener equo dichiarare per intero compensate fra le parti le spese di lite.
Esclusa l'applicazione della sanzione di cui all'art 13 co. 1° quater del d.P.R. n.
115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale, in sol parziale accoglimento dell'appello proposto dalla sig.ra avverso Parte_1
5 la sentenza n. 177/23 emessa dal Tribunale di Latina, per il resto confermata in ogni sua ulteriore disposizione:
- dichiara cessato l'obbligo del sig. di corrispondere alla sig.ra CP_1 [...]
l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione a decorrere Pt_1
dalla data di pubblicazione della stessa sentenza appellata;
- dichiara per intero compensate fra le parti le spese di lite.
Roma, così deciso il 18.7.2024.
Il Consigliere est. La Presidente
Gabriele Sordi Sofia Rotunno
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