Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/03/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 27.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 609/20 R.G., promossa
DA
Parte_1
Messina, in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina;
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria CP_1
Briuglia;
RESISTENTE
Oggetto: graduatorie docenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso cautelare ante causam recante n. 4017/2019 R.G., esponeva: che CP_1 aveva conseguito il titolo di laurea in biologia presso l'Università degli Studi di Messina in data
15 marzo 2016, ai sensi dell'ordinamento previgente al D.M. 509/1999 con votazione 110/110 con lode;
che aveva successivamente conseguito presso l'Università di Pisa, in data 29 novembre 2018, il titolo di acquisizione 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche per accesso FIT ai sensi del d.lgs. 59/2017 e del D.M.
616/2017 con giudizio idoneo;
che in data 3 luglio 2017 aveva presentato modello A2 di richiesta inserimento graduatorie di III fascia per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020 presso “Educandato agli Angeli” di Verona;
che in data 22 marzo 2019, con sent. n.
2823, il Tribunale di Roma aveva disposto che i docenti precari in possesso di diploma di laurea
1
2.- Il ricorso veniva accolto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina con ordinanza n.
82 del 14 ottobre 2019, avverso la quale il proponeva reclamo. Detto reclamo veniva CP_2
rigettato con ordinanza collegiale Tribunale di Messina, Sez. Lavoro n. 26996 del 19 dicembre
2019, che riconosceva in capo ad il diritto ad essere inserita nella II fascia delle CP_1
graduatorie di istituto, sulla base del possesso del titolo di laurea e di 24 C.F.U. per accesso FIT.
3.- Con ricorso di merito depositato il 4 febbraio 2020 l'Amministrazione ha chiesto, invece, di accertare l'inesistenza in capo ad di tale diritto, adottando i provvedimenti CP_1
conseguenziali; e di condannarla al pagamento di competenze e onorari di causa, ivi compresi quelli della fase cautelare.
4.- Con memoria del 1.11.2020 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso e la conferma dell'ordinanza cautelare emessa.
5.- L'udienza del 27.03.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, in esito alle stesse, la causa veniva decisa.
____________
6.- Preliminarmente va precisato che la legittimazione attiva in questa controversia spetta solo al , quale possibile datore di lavoro del resistente, difettando invece Parte_1
in capo agli Uffici scolastici regionali e provinciali (o "ambiti"). Trattasi invero di sue mere articolazioni territoriali cui, a partire dal d.P.R. n. 260/2007, sono preposti dirigenti non generali, laddove l'art. 16, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 165/2001 riserva ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti (v. Cass. n. 32166/2021).
2 7.- Nel merito ai fini della decisione della controversia occorre rilevare che ai sensi dell'art. 5
del D.M. n. 131/2007 (Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge n. 124/1999) il Dirigente Scolastico costituisce apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola ai fini del conferimento delle supplenze (comma 1); “i titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo” (comma 2); tali graduatorie, di validità triennale, erano articolate in tre fasce, da utilizzare nell'ordine: - la prima comprendeva gli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento;
- la seconda quelli forniti “di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso”; - la terza quelli forniti solo di un titolo valido per l'insegnamento (comma 3).
L'art. 2 del D.M. 374/2017 (Aggiornamento della II e III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/2018 - 2019/2020) ha stabilito che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del suindicato D.M. n. 131/2007, cit. “… hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II … gli aspiranti … non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n.
1051/2016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: l) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS); 2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID;
3)
diploma rilasciato a seguito della frequenza dei percorsi di cui agli articoli 3 e 15, commi 1 e
1bis, del decreto del n. 249/2010; 4) Controparte_3
diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello (D.M. n. 137/07) presso i
Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi di concorso A31 e A32 di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30
gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e di A077 di cui al Decreto del Ministro Controparte_3
6 agosto 1999 n. 201; 5) diploma di didattica della musica congiunto al diploma di
[...]
scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, che dell' ordinamento previgente, in quanto ha valore abilitante ed è valido, quindi, per l'accesso alle graduatorie per
3 le classi di concorso A31 e A32 di cui al D.M. n. 39/1998 e s.m.i.; 6) abilitazione o idoneità
conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate, o altre abilitazioni;
7) laurea in
Scienze della formazione primaria valida, per l'accesso alle graduatorie della scuola dell'infanzia e/o della scuola primaria;
8) per i posti comuni della scuola primaria, il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico
1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale Il febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo,
ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e
Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;
9) per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico
2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale,
ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n.
27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia
sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;
10) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero riconosciuta dal
[...]
ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come Controparte_3
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15, recante attuazione delle direttive
2005/36 CE e 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni;
11) Gli aspiranti di cui al numero 10) devono possedere la certificazione attestante il requisito della conoscenza della lingua italiana di livello
C1 o C2 del Quadro Comune Europeo, a seconda che l'insegnamento riguardi materie tecnico-
scientifiche o umanistiche, come meglio indicato nell'allegato "A" alla nota/circolare 7 ottobre
2013 n. 5274 citata in premessa. Relativamente alle classi di concorso istituite con il D.P.R.
19/2016 nelle quali sono confluite più classi di concorso di cui al D.M. 39/1998 e s.m.i., è
considerata valida, quale titolo di accesso, l'abilitazione in una delle classi di concorso del vecchio Ordinamento. Qualora l'aspirante sia in possesso di più abilitazioni, potrà far valere
4 quale titolo di accesso quella più favorevole, mentre le altre saranno valutate quale altro titolo…”.
La Legge n. 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) ha previsto, al comma 110 dell'art. 1, che “A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento […]”. Tale legge, ai commi 180-181, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla stessa legge e nel rispetto di alcuni criteri direttivi, tra i quali l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale, con accesso riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale (o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali) coerente con la classe disciplinare di concorso;
con la determinazione a tal fine di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi.
Il D.lgs. n. 59/2017 emanato in attuazione di tale delega ha previsto come requisito di accesso al concorso non già il conseguimento di un'abilitazione (TFA, PAS e SSIS) come in passato, bensì la laurea e il conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari ovvero l'espletamento dei tre anni di servizio. Ai sensi dell'art. 5 di detto decreto, nel testo vigente ratione temporis, infatti, “1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico ..., oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche,
garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti
5 quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso congiunto di: a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche,
garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.”.
8.- Questo ufficio, conformemente ad altra giurisprudenza di merito, aveva accolto per diverso tempo una lettura estensiva dei concetti di “abilitazione” e di “idoneità all'insegnamento”, ritenendo – anche nell'ordinanza cautelare resa in favore della resistente– che l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia dovesse essere consentito, sia per il triennio 2017/2018-
2018/2019 che per i successivi, anche agli aspiranti muniti di laurea magistrale o a ciclo unico/diploma ITP e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo” ex art. 5 del D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi, anche in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”).
9.- Tuttavia, come già ritenuto dalla sezione in altri procedimenti analoghi di recente decisi sia in fase cautelare che di merito, e anche dal Collegio (v. ordinanze di reclamo proc. n. 601/2023
del 23.6.2023, n. 28390 del 7.12.2022, n. 27327/2022 del 28.11.2022), deve prendersi atto che, per un verso, è mutato il quadro normativo di riferimento, poiché l'art. 44 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, conv. in L. n. 79 del 29 giugno 2022 (Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie) ha inserito nel menzionato D. Lgs. n. 59/2017 l'art.
2-ter (Abilitazione all'insegnamento), secondo cui “1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo
6 equipollente o equiparato (…)” e ha quindi modificato integralmente anche l'art. 5 (Requisiti di partecipazione al concorso), stabilendo che “1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il
Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso (…)”, eliminando il riferimento ai 24 CFU;
sebbene in sede di conversione l'art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo) abbia precisato che “1. Fino al
31 dicembre 2024 (…) sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre
2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento (...)”.
Per l'altro, l'orientamento contrario alla tesi dell'istante, maggioritario tra i giudici di primo grado, è stato sposato ormai da numerose Corti d'appello di tutta Italia e appare maggiormente coerente con la ratio che ha ispirato la suindicata riforma.
È stato a tal fine condivisibilmente evidenziato che:
- in esito alle modifiche apportate dal d.l. n. 126/2019 al comma 107 dell'art. 1 della L. n.
107/2015 «[a] decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione. In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020,
l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è
riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 59», id est segnatamente ai docenti aventi il necessario titolo di studio e in possesso dei 24 CFU (cfr. App. Firenze n. 818/2022 cit.);
- la possibilità di ammettere al concorso anche gli aspiranti all'insegnamento muniti di laurea e dei 24 CFU, lungi dal costituire implicita affermazione che tali soggetti devono considerarsi, anche ai fini dell'inserimento nelle GPS, già abilitati all'insegnamento, costituiva soltanto un ampliamento alla possibilità di partecipare alla prova selettiva per conseguire proprio l'abilitazione, atteso che l'art. 5, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 59/2017, nel prevedere espressamente che «il superamento di tutte le prove concorsuali (…) costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso», chiariva che solo con il superamento del
7 concorso i partecipanti, che non siano già in possesso di abilitazione specifica, conseguivano tale titolo (così App. Brescia n. 183/2022). Se è il superamento del concorso con un punteggio minimo a conferire l'abilitazione all'insegnamento, è da escludere allora che essa possa essere sostituita dal possesso congiunto di laurea e crediti formativi, che integrano condizioni per l'accesso al concorso (v. App. Firenze n. 818/2022);
- in ogni caso i requisiti per partecipare al concorso vanno tenuti distinti da quelli per l'accesso alle graduatorie - consentito anche (nella ex III fascia) ai soggetti non muniti "di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto", ma solo del titolo di studio valido per l'insegnamento richiesto. E in mancanza di una espressa equiparazione legislativa, sembrano infondate le doglianze circa la irragionevole disparità di trattamento che l'interpretazione letterale delle norme suddette comporta, poiché vi sono differenze sostanziali tra i titoli abilitanti contemplati dall'ordinamento e i 24 CFU: i primi postulano l'avvenuto utile espletamento di un tirocinio didattico/formativo e/o il superamento di procedure concorsuali che, invece, non constano essere previsti per l'ottenimento dei secondi;
inoltre non pare sussistere alcuna incompatibilità con riguardo alla normativa sovranazionale invocata dall'istante, in quanto la previsione di esperienze didattiche e formative è stata concepita in funzione formativa e non risulta pertanto assimilabile a mera procedura di contingentamento degli accessi alla professione;
(v. App. Milano n. 1454/2022; App. Palermo
n. 738/2022; App. Catanzaro n. 378/2022). Ancora, la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento, da parte degli Stati membri, delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati
membri mira espressamente a imporre loro, nel regolamentare una professione, di «tenere conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede», ma, del pari espressamente precisa che un tale regime generale di riconoscimento non impedisce «che uno Stato membro imponga, a chiunque eserciti una professione nel suo territorio, requisiti specifici motivati dall'applicazione delle norme professionali giustificate dall'interesse pubblico generale» (così l'undicesimo considerando); e l'art. 4 della predetta direttiva assicura ai cittadini dei paesi membri parità di trattamento nell'accesso e nello svolgimento di professioni regolamentate rispetto ai cittadini dello Stato
membro ospitante. Si tratta, quindi, di un tema affatto estraneo a quelli dibattuti nel presente giudizio, posto che anche per i cittadini italiani il titolo di studio non consente di per sé
l'accesso all'attività di insegnamento, essendosi lo Stato italiano avvalso della facoltà,
attribuitagli, di imporre a chiunque eserciti una professione nel suo territorio, quei requisiti specifici (v. App. Firenze n. 818/2022 cit.);
8 - del resto il non disconosce il diritto degli aspiranti in possesso di idoneo titolo di Parte_1
studio a svolgere attività di insegnamento, ai sensi della normativa comunitaria richiamata,
inserendoli nelle graduatorie di istituto dalle quali il dirigente scolastico può attingere per il conferimento di incarichi di docenza, ancorché in una fascia inferiore rispetto a quella in cui sono collocati i docenti che, oltre al titolo di studio, sono anche in possesso dello specifico titolo abilitante previsto per la specifica classe di concorso. Inoltre, l'equipollenza del titolo di studio, congiunto ai 24 CFU, al titolo abilitante si giustificava, in relazione ai requisiti di accesso alle procedure concorsuali, perché il conferimento della docenza non avveniva immediatamente ma soltanto se e quando l'aspirante concorrente dimostrasse la propria preparazione superando non solo gli esami con il punteggio minimo di cui all'art. 6 (nel qual caso conseguirebbe soltanto la specifica abilitazione nella classe di concorso), ma altresì
rientrando nel novero dei candidati vincitori. Appare per contro ragionevole la scelta del legislatore di non equiparare il possesso del titolo di studio, congiunto ai 24 CFU, alla speciale abilitazione ai fini dell'inserimento delle GPS e delle GI, atteso che esse consentono di procedere al conferimento di supplenze temporanee senza alcuna ulteriore verifica della professionalità del docente, costituendo dunque la speciale abilitazione, sotto tale punto di vista,
un ragionevole criterio preferenziale e dunque di scelta tra i legittimi aspiranti alle supplenze (v.
App. Catanzaro n. 378/2022).
Anche la giurisprudenza amministrativa ha ribadito di recente che nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea all'esito favorevole dei percorsi abilitanti;
la disciplina di questi ultimi e quella del conseguimento della laurea devono essere mantenute distinte poiché perseguono finalità
diverse: le procedure di acquisizione dei CFU sono parte di ordinari percorsi formativi che si svolgono in ambiti differenziati e non assimilabili ai primi e che soprattutto rappresentano la misura della preparazione del candidato, e non la sua attitudine specifica all'insegnamento; che di conseguenza, premesso che per l'iscrizione nella II fascia delle GPS è necessario il conseguimento del titolo abilitativo, il semplice possesso di laurea e 24 CFU non deve ritenersi equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento (v. Cons. Stato n. 7685/2022).
10.- Pertanto, la domanda dell'amministrazione risulta meritevole di accoglimento, dovendosi negare in via definitiva la sussistenza del diritto vantato dall'odierna resistente, a cautela del quale era stato concesso il provvedimento ante causam - che diviene, dunque, inefficace ai sensi dell'art. 669 novies, comma 3, c.p.c. (applicabile anche ai provvedimenti ex art. 700
c.p.c).
9 11.- Il registrato mutamento di giurisprudenza giustifica tuttavia l'integrale compensazione delle spese processuali di entrambe le fasi (cfr. Cass. n. 6189/2019, secondo cui qualora il giudizio di merito sia instaurato resta sempre impregiudicato il potere del giudice di rivalutare,
all'esito, la pronuncia sulle spese adottata nella fase cautelare, in conseguenza della strumentalità, mantenuta dalla l. n. 80/2005, tra tutela cautelare e merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che non ha diritto CP_1 all'inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto sulla base del possesso della laurea e di 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche, ai sensi del
D.lgs. n. 59/2017 e D.M. 616/2017;
- compensa le spese di entrambe le fasi del giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Così deciso in Messina, il 28.03.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Aurora La Face
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