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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 7077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7077 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta: EG SA AN TO Presidente Giovanna GIANI' Consigliere Elena GELATO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4194 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, prendente TRA
(c.f. , difeso in proprio ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Roma, alla Via Giovanni Battista De Rossi n. 10 ricorrente E
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), con l'Avv. Maurizio Amenta, presso il
[...] C.F._3 cui studio in Roma, alla Via Ovidio n. 26 sono elettivamente domiciliati;
resistenti NONCHE'
CP_3 resistente contumace
Avente ad OGGETTO: domanda ex art. 702 bis cpc per la liquidazione dei compensi di avvocato CONCLUSIONI: per il ricorrente: IN VIA PRINCIPALE:
“accertare e dichiarare lo svolgimento, da parte dell'avv. Parte_1
della prestazione professionale come descritta in narrativa in
[...] favore del sig. e della sig.ra Controparte_1 Controparte_2 relativamente al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 967/06 c. Banca di Roma Tribunale Velletri rg. 5856/06 dott. De Cinti, e nel successivo giudizio d'appello avverso la sentenza conclusiva del predetto procedimento, pendente innanzi alla Corte d'Appello di Roma, sezione II, r.g. 2808/2013, dr.ssa Troncie, per l'effetto, condannare i medesimi, in solido tra loro, al pagamento della somma dovuta a titolo di compensi maturati per l'attività prestata nel predetto giudizo, al pagamento, salvo errori od omissioni, della somma di € 14.881,92 , o di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta equa e di giustizia ovvero accertata in
1 corso di causa, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo. IN OGNI CASO:
”dichiarare la inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta nell'ambito del giudizio r.g. 5264/2020 pendente innanzi al Tribunale di Roma, sezione XI, dr.ssa Gregori, per i motivi tutti esposti con le note di trattazione scritta depositate in vista della udienza del 9 giugno 2021, anche alla luce dell'intervenuto esonero di responsabilità sottoscritto dalle parti convenute. Nella denegata ipotesi di ammissibilità della domanda riconvenzionale, emettere ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ. limitatamente alle domande svolte dallo scrivente procuratore nel ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. e disporre la separazione della eventuale domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 702 ter cod. proc. civ. IV comma, inoltre, sempre nella denegata ipotesi di ammissibilità della domanda riconvenzionale, autorizzare la chiamata in causa di in persona del legale rappresentante Controparte_4 in carica pro tempore, C.F. - P.IVA , con sede P.IVA_1 P.IVA_2 legale 31021 Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, affinché, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda proposta dalla parte convenuta, tenga indenne lo scrivente da quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore di parte resistente, fissando altra udienza nel rispetto dei termini di legge per consentire la chiamata in causa “”rigettare le domande tutte svolte ex adverso in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi della presente procedura“.
Per i resistenti
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in via preliminare, sospendere il presente giudizio in attesa della definizione di quello pendente innanzi al Tribunale di Velletri portante il n.R.G 5041/2021, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 295 cpc;
subordinatamente sempre in via preliminare, viste le ragioni di connessione tra il presente giudizio e quello pendente innanzi al Tribunale di Velletri portante il n.R.G. 5041/2021(Trib. Velletri – Sezione Seconda –Giudice Dott.ssa Aratari –Ud.09.06.2022), adottare gli opportuni provvedimenti volti alla riunione dei due giudizi ai sensi degli artt. 40 e 274 cpc;
nel merito, rigettare integralmente le avverse domande per le ragioni esposte nell'atto di costituzione e risposta innanzi al Tribunale di Roma n.R.G. 5264/2020 sopra riprodotto, con accoglimento della domanda riconvenzionale ivi proposta dai sig.ri e Controparte_1
come da conclusioni rassegnate nella comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta nel predetto giudizio innanzi al Tribunale di Roma (Trib. Roma R.G. 5264/2020) sopra trascritte. Vittoria di compensi e spese.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE Con ordinanza di incompetenza del 9.06.2021, il Tribunale di Roma ha così statuito:
Con atto di riassunzione notificato, l'Avv. ha quindi Parte_1 riassunto dinanzi a questo Ufficio il giudizio per la liquidazione dei compensi relativi alla attività defensionale svolta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RG 5856/06 dinanzi al Tribunale di Velletri e nel successivo giudizio di appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma, rimettendo quanto al giudizio RG 5613/2006 al Tribunale di Velletri. La presente causa è quindi limitata all'esame della richiesta di liquidazione e condanna dei resistenti al pagamento degli onorari relativi al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 967/06 dinanzi al Tribunale di Velletri (RG 5856/06) e del successivo giudizio di appello presso la Corte d'Appello di Roma, sezione II, (r.g. 2808/2013), giuste conclusioni indicate in epigrafe. A fondamento della relativa domanda, per quanto qui di interesse, la parte aveva dedotto nel ricorso originario che:
“con atto di citazione del 14.11.2006 (all.1) l'esponente proponeva nell'interesse dei sigg.ri e , e da essi Controparte_1 Controparte_2 ricevutone espresso mandato, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 967/06 (all.2) emesso dal Tribunale di Velletri ad istanza di
[...]
(oggi per il pagamento CP_5 Controparte_6 della somma di euro 31.176,77, oltre interessi come per legge. La causa veniva iscritta al NRG 5856/2006 del Tribunale di Velletri – Dott. De Cinti. Gli opponenti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale e nel merito, per le ragioni esposte nel presente atto, accertare e dichiarare l'assenza degli elementi richiesti per la concessione del provvedimento opposto e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.967 del 2006 depositato in cancelleria il 25.09.2006, emesso in favore di
[...]
; condannare la Controparte_7 [...]
al risarcimento dei danni – anche morali – Controparte_7
3 subiti e subendi dai sigg.ri e in Controparte_1 Controparte_2 ragione dell'illegittimo comportamento del suddetto , nella misura CP_8 di euro 50.000,00 o nella maggiore o minore somma che il Giudicante vorrà individuare nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto fino al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CNA come per legge”. Si costituiva in giudizio la Banca di Roma depositando comparsa di costituzione e risposta (all.3) contenente le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito respingere del tutto l'opposizione, confermando totalmente il decreto ingiuntivo opposto;
in via del tutto subordinata, piaccia all'Ill.mo Giudice adito accertare l'entità del credito vantato dalla dichiarando, comunque, che la parte debitrice è Controparte_5 tenuta al pagamento;
con condanna anche al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari di giudizio oltre che del giudizio monitorio”. L'avv. redigeva quindi le tre memorie ex art. 183, 6 comma, Parte_1
c.p.c. (all.4,5,6). Il Giudice ammetteva la CTU richiesta dagli opponenti per l'accertamento della violazione della normativa anti-usura, la verifica della applicazione di interessi anatocistici, oltre che di interessi ed oneri non concordati, così volta alla determinazione dell'esatto ammontare del credito vantato dalla Banca. All'esito del deposito (all.7), non ammesse le ulteriori istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. L'avv. redigeva le memorie conclusionali e di replica Parte_1
(all.8,9). Con sentenza N. 618 del 12/30.03.2012 la causa veniva con revoca del decreto ingiuntivo opposto e parziale accoglimento della domanda attrice (all.10). Con atto del 13.05.2013 l'avv. interponeva appello (all.11) Parte_1 avverso la suddetta decisione e la causa veniva iscritta innanzi alla Corte di Appello di Roma, I sez. civile, al NRG 2808/2013 –Dott.ssa Tronci. Alla udienza di comparizione delle parti, fissata al 15.01.2014, la causa veniva rinviata al 1.03.2017 per la decisione. Nelle more, con pec del 22.04.2015 (all.12), l'avv. Parte_1 rimetteva il mandato conferitogli dai sigg.ri e
[...] Controparte_1
. Controparte_2
Si costituiva in giudizio, in sua sostituzione, altro difensore. Con riferimento al compenso dovuto per l'attività difensiva ivi svolta nei due giudizi di cui sopra, di primo grado e di appello, la parte assume di vantare le seguenti spettanze:
“GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 967/06 C. BANCA DI ROMA – TRIBUNALE VELLETRI – RG. 5856/06 – DOTT. DE CINTI – valore controversia compreso tra € 26.000,00 e € 52.000,00 – parametri medi di riferimento
4 Fase di studio € 1.620,00
Fase introduttiva € 1.147,00
Fase istruttoria € 1.720,00
Fase decisionale € 2.767,00 =
Totale compenso tabellare € 7.254,00 + Spese generali (15%) € 1.088,10 SA VV (4%) € 333,68 +
Totale imponibile € 8.675,79 + I.V.A. (22%) € 1.908,67
Totale € 10.584,45 Spese esenti art.15 D.P.R. n.633/72 € 200,00 Acconto fattura 10.11.2006 € 2.500,00 Acconto fattura 19.12.2012 € 1.000,00 Acconto fattura 30.09.2013 € 1.500,00 SALDO TOTALE DOVUTO € 5.784,45 APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 618/12 C. BANCA DI ROMA – RG. 2808/13 – DOTT.SSA TRONCI – valore controversia compreso tra € 26.000,00 e € 52.000,00 - parametri medi di riferimento
Fase di studio € 1.960,00
Fase introduttiva € 1.350,00 +
Fase istruttoria € 2.900,00 =
Totale compenso tabellare € 6.210,00 + Spese generali (15%) € 931,50 + SA VV (4%) € 285,66 +
Totale imponibile € 7.427,16 + I.V.A. (22%) € 1.633,97 =
Totale € 9.061,13 Spese esenti art.15 D.P.R. n.633/72 € 1.036,34
Totale € 10.097,46 Acconto fattura 3.07.2013 € 1.000,00 SALDO TOTALE DOVUTO € 9.097,47
Il tutto - detratti gli acconti corrisposti - per complessivi € 14.881,92 maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
Si sono costituiti richiamando per intero la CP_1 CP_2 comparsa di costituzione illo tempore depositata nel R.G. 5264/2021 i sig.ri e contenente domanda Controparte_1 Controparte_2 riconvenzionale e le conclusioni rassegnate, a seguito della riassunzione avversaria, dinanzi al Tribunale di Velletri n.R.G. 5041/2021–Sezione seconda –Giudice Dott.ssa Aratari Rassegnavano pertanto le conclusioni riportate in epigrafe
5 Con ordinanza resa all'esito della udienza cartolare del 24 novembre 2022, la Corte d'Appello escludeva qualsiasi rapporto di pregiudizialità tra il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Velletri e il giudizio pendente innanzi all'Intestato Ufficio giudiziario;
inoltre, respingeva la istanza di riunione formalizzata da parte resistente, rinviando per la precisazione della conclusioni. Riservata la causa in decisione, la Corte rimetteva la causa sul ruolo per autorizzare la “chiamata in causa della a seguito Controparte_4 della domanda riconvenzionale proposta dalle parti e CP_1 CP_2 fissando all'uopo nuova udienza. Nessuno si costituiva per le e, pertanto, alla Controparte_9 udienza dell'8 febbraio 2024, svolta con modalità cartolare, la Corte d'Appello ha dichiarato la contumacia della terza chiamata e rinviava per la precisazione delle conclusioni, alla udienza del 14 novembre 2024.
E' in primo luogo inammissibile la domanda riconvenzionale riproposta in questo giudizio dagli appellati e Controparte_10 relativa al giudizio RG 5713/2006 per il quale il giudice rimettente aveva dichiarato la competenza del Tribunale di Velletri con la predetta ordinanza, sopra richiamata. Tale inammissibilità consegue alla formulazione, in questo giudizio, da parte degli appellati di domande e conclusioni che tuttavia costituiscono oggetto del diverso giudizio RG 5713/06 - riassunto dinanzi al Tribunale di Velletri e rubricato al RG 5264/20 - instaurato dalle parti a seguito della ridetta ordinanza di incompetenza e non oggetto del presente giudizio in riassunzione e rispetto al quale, peraltro, il precedente Collegio aveva escluso qualsiasi rapporto di pregiudizialità. La radicale inammissibilità dell'intero impianto difensivo dei resistenti consegue al fatto che nella propria comparsa di costituzione le parti si sono limitate unicamente a riportare la trascrizione letterale delle difese svolte nel giudizio RG 5834/21 a quo, dinanzi al Tribunale di Roma (contenente eccezione di prescrizione e domanda riconvenzionale) e le conclusioni del giudizio RG 5264/29 dinanzi al Tribunale di Velletri, senza preoccuparsi di formulare nuovamente, in via autonoma, difese appropriate alle specifiche domande oggetto di riassunzione e limitandosi a insistere per la sospensione per pregiudizialità del presente giudizio rispetto al giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri n.R.G. 5041/2021, insussistente per quanto detto.
Passando dunque alle questioni che più direttamente pertengono ai due giudizi dei quali sono qui da determinare i compensi, la domanda del ricorrente è fondata per quanto di ragione. In primis, le parti resistenti non hanno contestato sotto alcun profilo (se non tardivamente, ovvero nelle note conclusionali depositate in vista
6 della udienza del 28 settembre 2023) la effettività delle prestazioni svolte come enucleate nel ricorso introduttivo;
hanno comunque reiterato la accezione di non debenza dei compensi per mancata elaborazione di un preventivo scritto ex d lgs 1/2012. Passando al quantum dei compensi richiesti - sui quali, si ribadisce, non è insorta alcuna contestazione relativamente alle attività svolte – i relativi importi richiedono una drastica revisione, essendo erronea la indicazione dei parametri indicati, dato che agli stessi va l'applicata ratione temporis la disciplina di cui al D.M. 8 aprile 2004 n. 127, essendo stati entrambi i giudizi definiti nel vigore dei predetti criteri normativi. Fermo lo scaglione di riferimento indicato per le singole parcelle, dagli importi dalle tariffe concretamente applicate dal ricorrente spettano in concreto i seguenti importi: 1) GIUDIZIO RG 5856/06 Con riferimento a tale giudizio, tenuto conto della attività defensionale allegata in ricorso e comprovata dai documenti allegati alla costituzione, competono alla parte le seguenti spettanze: per diritti: € 1.466 per onorari: € 5.210 TOT: € 6676 Detratti gli acconti ricevuti per € 5.000, resta da corrispondere l'importo di
€ 1.676, da maggiorarsi di Iva, Cpa e spese generali al 15% 2) GIUDIZIO DI APPELLO rg 2808/13 Per diritti: € 870 Per onorari: € 7.040 Tot.
7.910 Detratto l'acconto di € 1.000, resta da corrispondere l'importo di € 6.910 oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%.
Sommati i predetti importi, per diritti e onorari, indicati alle lettere da A) a B) ne risulta, un complessivo credito, per compensi propriamente detti, di € 8.586, il tutto da maggiorarsi di Iva, Cpa, nella misura dovuta ratione temporis e spese generali al 12,5% Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014 tenuto conto del valore indeterminato medio della causa, ridotto del 50% per la assenza questioni di fatto di particolare complessità
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, condanna e in solido al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2 della somma di € 8.586 oltre Iva al 20%, Cpa al 2% e Parte_1
7 spese generali al 12,5%, il tutto maggiorato di interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
- condanna e alla refusione, in Controparte_1 Controparte_2 favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 4.300 oltre Iva, Cpa e spese generali al 15% oltre ad € 237 per contributo unificato versato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.11.2025 Il consigliere est. Giovanna Gianì Il Presidente EG SA AN Pinto
8
(c.f. , difeso in proprio ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Roma, alla Via Giovanni Battista De Rossi n. 10 ricorrente E
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), con l'Avv. Maurizio Amenta, presso il
[...] C.F._3 cui studio in Roma, alla Via Ovidio n. 26 sono elettivamente domiciliati;
resistenti NONCHE'
CP_3 resistente contumace
Avente ad OGGETTO: domanda ex art. 702 bis cpc per la liquidazione dei compensi di avvocato CONCLUSIONI: per il ricorrente: IN VIA PRINCIPALE:
“accertare e dichiarare lo svolgimento, da parte dell'avv. Parte_1
della prestazione professionale come descritta in narrativa in
[...] favore del sig. e della sig.ra Controparte_1 Controparte_2 relativamente al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 967/06 c. Banca di Roma Tribunale Velletri rg. 5856/06 dott. De Cinti, e nel successivo giudizio d'appello avverso la sentenza conclusiva del predetto procedimento, pendente innanzi alla Corte d'Appello di Roma, sezione II, r.g. 2808/2013, dr.ssa Troncie, per l'effetto, condannare i medesimi, in solido tra loro, al pagamento della somma dovuta a titolo di compensi maturati per l'attività prestata nel predetto giudizo, al pagamento, salvo errori od omissioni, della somma di € 14.881,92 , o di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta equa e di giustizia ovvero accertata in
1 corso di causa, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo. IN OGNI CASO:
”dichiarare la inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta nell'ambito del giudizio r.g. 5264/2020 pendente innanzi al Tribunale di Roma, sezione XI, dr.ssa Gregori, per i motivi tutti esposti con le note di trattazione scritta depositate in vista della udienza del 9 giugno 2021, anche alla luce dell'intervenuto esonero di responsabilità sottoscritto dalle parti convenute. Nella denegata ipotesi di ammissibilità della domanda riconvenzionale, emettere ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ. limitatamente alle domande svolte dallo scrivente procuratore nel ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. e disporre la separazione della eventuale domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 702 ter cod. proc. civ. IV comma, inoltre, sempre nella denegata ipotesi di ammissibilità della domanda riconvenzionale, autorizzare la chiamata in causa di in persona del legale rappresentante Controparte_4 in carica pro tempore, C.F. - P.IVA , con sede P.IVA_1 P.IVA_2 legale 31021 Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, affinché, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda proposta dalla parte convenuta, tenga indenne lo scrivente da quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore di parte resistente, fissando altra udienza nel rispetto dei termini di legge per consentire la chiamata in causa “”rigettare le domande tutte svolte ex adverso in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi della presente procedura“.
Per i resistenti
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in via preliminare, sospendere il presente giudizio in attesa della definizione di quello pendente innanzi al Tribunale di Velletri portante il n.R.G 5041/2021, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 295 cpc;
subordinatamente sempre in via preliminare, viste le ragioni di connessione tra il presente giudizio e quello pendente innanzi al Tribunale di Velletri portante il n.R.G. 5041/2021(Trib. Velletri – Sezione Seconda –Giudice Dott.ssa Aratari –Ud.09.06.2022), adottare gli opportuni provvedimenti volti alla riunione dei due giudizi ai sensi degli artt. 40 e 274 cpc;
nel merito, rigettare integralmente le avverse domande per le ragioni esposte nell'atto di costituzione e risposta innanzi al Tribunale di Roma n.R.G. 5264/2020 sopra riprodotto, con accoglimento della domanda riconvenzionale ivi proposta dai sig.ri e Controparte_1
come da conclusioni rassegnate nella comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta nel predetto giudizio innanzi al Tribunale di Roma (Trib. Roma R.G. 5264/2020) sopra trascritte. Vittoria di compensi e spese.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE Con ordinanza di incompetenza del 9.06.2021, il Tribunale di Roma ha così statuito:
Con atto di riassunzione notificato, l'Avv. ha quindi Parte_1 riassunto dinanzi a questo Ufficio il giudizio per la liquidazione dei compensi relativi alla attività defensionale svolta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RG 5856/06 dinanzi al Tribunale di Velletri e nel successivo giudizio di appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma, rimettendo quanto al giudizio RG 5613/2006 al Tribunale di Velletri. La presente causa è quindi limitata all'esame della richiesta di liquidazione e condanna dei resistenti al pagamento degli onorari relativi al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 967/06 dinanzi al Tribunale di Velletri (RG 5856/06) e del successivo giudizio di appello presso la Corte d'Appello di Roma, sezione II, (r.g. 2808/2013), giuste conclusioni indicate in epigrafe. A fondamento della relativa domanda, per quanto qui di interesse, la parte aveva dedotto nel ricorso originario che:
“con atto di citazione del 14.11.2006 (all.1) l'esponente proponeva nell'interesse dei sigg.ri e , e da essi Controparte_1 Controparte_2 ricevutone espresso mandato, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 967/06 (all.2) emesso dal Tribunale di Velletri ad istanza di
[...]
(oggi per il pagamento CP_5 Controparte_6 della somma di euro 31.176,77, oltre interessi come per legge. La causa veniva iscritta al NRG 5856/2006 del Tribunale di Velletri – Dott. De Cinti. Gli opponenti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale e nel merito, per le ragioni esposte nel presente atto, accertare e dichiarare l'assenza degli elementi richiesti per la concessione del provvedimento opposto e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.967 del 2006 depositato in cancelleria il 25.09.2006, emesso in favore di
[...]
; condannare la Controparte_7 [...]
al risarcimento dei danni – anche morali – Controparte_7
3 subiti e subendi dai sigg.ri e in Controparte_1 Controparte_2 ragione dell'illegittimo comportamento del suddetto , nella misura CP_8 di euro 50.000,00 o nella maggiore o minore somma che il Giudicante vorrà individuare nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto fino al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CNA come per legge”. Si costituiva in giudizio la Banca di Roma depositando comparsa di costituzione e risposta (all.3) contenente le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito respingere del tutto l'opposizione, confermando totalmente il decreto ingiuntivo opposto;
in via del tutto subordinata, piaccia all'Ill.mo Giudice adito accertare l'entità del credito vantato dalla dichiarando, comunque, che la parte debitrice è Controparte_5 tenuta al pagamento;
con condanna anche al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari di giudizio oltre che del giudizio monitorio”. L'avv. redigeva quindi le tre memorie ex art. 183, 6 comma, Parte_1
c.p.c. (all.4,5,6). Il Giudice ammetteva la CTU richiesta dagli opponenti per l'accertamento della violazione della normativa anti-usura, la verifica della applicazione di interessi anatocistici, oltre che di interessi ed oneri non concordati, così volta alla determinazione dell'esatto ammontare del credito vantato dalla Banca. All'esito del deposito (all.7), non ammesse le ulteriori istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. L'avv. redigeva le memorie conclusionali e di replica Parte_1
(all.8,9). Con sentenza N. 618 del 12/30.03.2012 la causa veniva con revoca del decreto ingiuntivo opposto e parziale accoglimento della domanda attrice (all.10). Con atto del 13.05.2013 l'avv. interponeva appello (all.11) Parte_1 avverso la suddetta decisione e la causa veniva iscritta innanzi alla Corte di Appello di Roma, I sez. civile, al NRG 2808/2013 –Dott.ssa Tronci. Alla udienza di comparizione delle parti, fissata al 15.01.2014, la causa veniva rinviata al 1.03.2017 per la decisione. Nelle more, con pec del 22.04.2015 (all.12), l'avv. Parte_1 rimetteva il mandato conferitogli dai sigg.ri e
[...] Controparte_1
. Controparte_2
Si costituiva in giudizio, in sua sostituzione, altro difensore. Con riferimento al compenso dovuto per l'attività difensiva ivi svolta nei due giudizi di cui sopra, di primo grado e di appello, la parte assume di vantare le seguenti spettanze:
“GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 967/06 C. BANCA DI ROMA – TRIBUNALE VELLETRI – RG. 5856/06 – DOTT. DE CINTI – valore controversia compreso tra € 26.000,00 e € 52.000,00 – parametri medi di riferimento
4 Fase di studio € 1.620,00
Fase introduttiva € 1.147,00
Fase istruttoria € 1.720,00
Fase decisionale € 2.767,00 =
Totale compenso tabellare € 7.254,00 + Spese generali (15%) € 1.088,10 SA VV (4%) € 333,68 +
Totale imponibile € 8.675,79 + I.V.A. (22%) € 1.908,67
Totale € 10.584,45 Spese esenti art.15 D.P.R. n.633/72 € 200,00 Acconto fattura 10.11.2006 € 2.500,00 Acconto fattura 19.12.2012 € 1.000,00 Acconto fattura 30.09.2013 € 1.500,00 SALDO TOTALE DOVUTO € 5.784,45 APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 618/12 C. BANCA DI ROMA – RG. 2808/13 – DOTT.SSA TRONCI – valore controversia compreso tra € 26.000,00 e € 52.000,00 - parametri medi di riferimento
Fase di studio € 1.960,00
Fase introduttiva € 1.350,00 +
Fase istruttoria € 2.900,00 =
Totale compenso tabellare € 6.210,00 + Spese generali (15%) € 931,50 + SA VV (4%) € 285,66 +
Totale imponibile € 7.427,16 + I.V.A. (22%) € 1.633,97 =
Totale € 9.061,13 Spese esenti art.15 D.P.R. n.633/72 € 1.036,34
Totale € 10.097,46 Acconto fattura 3.07.2013 € 1.000,00 SALDO TOTALE DOVUTO € 9.097,47
Il tutto - detratti gli acconti corrisposti - per complessivi € 14.881,92 maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
Si sono costituiti richiamando per intero la CP_1 CP_2 comparsa di costituzione illo tempore depositata nel R.G. 5264/2021 i sig.ri e contenente domanda Controparte_1 Controparte_2 riconvenzionale e le conclusioni rassegnate, a seguito della riassunzione avversaria, dinanzi al Tribunale di Velletri n.R.G. 5041/2021–Sezione seconda –Giudice Dott.ssa Aratari Rassegnavano pertanto le conclusioni riportate in epigrafe
5 Con ordinanza resa all'esito della udienza cartolare del 24 novembre 2022, la Corte d'Appello escludeva qualsiasi rapporto di pregiudizialità tra il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Velletri e il giudizio pendente innanzi all'Intestato Ufficio giudiziario;
inoltre, respingeva la istanza di riunione formalizzata da parte resistente, rinviando per la precisazione della conclusioni. Riservata la causa in decisione, la Corte rimetteva la causa sul ruolo per autorizzare la “chiamata in causa della a seguito Controparte_4 della domanda riconvenzionale proposta dalle parti e CP_1 CP_2 fissando all'uopo nuova udienza. Nessuno si costituiva per le e, pertanto, alla Controparte_9 udienza dell'8 febbraio 2024, svolta con modalità cartolare, la Corte d'Appello ha dichiarato la contumacia della terza chiamata e rinviava per la precisazione delle conclusioni, alla udienza del 14 novembre 2024.
E' in primo luogo inammissibile la domanda riconvenzionale riproposta in questo giudizio dagli appellati e Controparte_10 relativa al giudizio RG 5713/2006 per il quale il giudice rimettente aveva dichiarato la competenza del Tribunale di Velletri con la predetta ordinanza, sopra richiamata. Tale inammissibilità consegue alla formulazione, in questo giudizio, da parte degli appellati di domande e conclusioni che tuttavia costituiscono oggetto del diverso giudizio RG 5713/06 - riassunto dinanzi al Tribunale di Velletri e rubricato al RG 5264/20 - instaurato dalle parti a seguito della ridetta ordinanza di incompetenza e non oggetto del presente giudizio in riassunzione e rispetto al quale, peraltro, il precedente Collegio aveva escluso qualsiasi rapporto di pregiudizialità. La radicale inammissibilità dell'intero impianto difensivo dei resistenti consegue al fatto che nella propria comparsa di costituzione le parti si sono limitate unicamente a riportare la trascrizione letterale delle difese svolte nel giudizio RG 5834/21 a quo, dinanzi al Tribunale di Roma (contenente eccezione di prescrizione e domanda riconvenzionale) e le conclusioni del giudizio RG 5264/29 dinanzi al Tribunale di Velletri, senza preoccuparsi di formulare nuovamente, in via autonoma, difese appropriate alle specifiche domande oggetto di riassunzione e limitandosi a insistere per la sospensione per pregiudizialità del presente giudizio rispetto al giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri n.R.G. 5041/2021, insussistente per quanto detto.
Passando dunque alle questioni che più direttamente pertengono ai due giudizi dei quali sono qui da determinare i compensi, la domanda del ricorrente è fondata per quanto di ragione. In primis, le parti resistenti non hanno contestato sotto alcun profilo (se non tardivamente, ovvero nelle note conclusionali depositate in vista
6 della udienza del 28 settembre 2023) la effettività delle prestazioni svolte come enucleate nel ricorso introduttivo;
hanno comunque reiterato la accezione di non debenza dei compensi per mancata elaborazione di un preventivo scritto ex d lgs 1/2012. Passando al quantum dei compensi richiesti - sui quali, si ribadisce, non è insorta alcuna contestazione relativamente alle attività svolte – i relativi importi richiedono una drastica revisione, essendo erronea la indicazione dei parametri indicati, dato che agli stessi va l'applicata ratione temporis la disciplina di cui al D.M. 8 aprile 2004 n. 127, essendo stati entrambi i giudizi definiti nel vigore dei predetti criteri normativi. Fermo lo scaglione di riferimento indicato per le singole parcelle, dagli importi dalle tariffe concretamente applicate dal ricorrente spettano in concreto i seguenti importi: 1) GIUDIZIO RG 5856/06 Con riferimento a tale giudizio, tenuto conto della attività defensionale allegata in ricorso e comprovata dai documenti allegati alla costituzione, competono alla parte le seguenti spettanze: per diritti: € 1.466 per onorari: € 5.210 TOT: € 6676 Detratti gli acconti ricevuti per € 5.000, resta da corrispondere l'importo di
€ 1.676, da maggiorarsi di Iva, Cpa e spese generali al 15% 2) GIUDIZIO DI APPELLO rg 2808/13 Per diritti: € 870 Per onorari: € 7.040 Tot.
7.910 Detratto l'acconto di € 1.000, resta da corrispondere l'importo di € 6.910 oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%.
Sommati i predetti importi, per diritti e onorari, indicati alle lettere da A) a B) ne risulta, un complessivo credito, per compensi propriamente detti, di € 8.586, il tutto da maggiorarsi di Iva, Cpa, nella misura dovuta ratione temporis e spese generali al 12,5% Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014 tenuto conto del valore indeterminato medio della causa, ridotto del 50% per la assenza questioni di fatto di particolare complessità
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, condanna e in solido al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2 della somma di € 8.586 oltre Iva al 20%, Cpa al 2% e Parte_1
7 spese generali al 12,5%, il tutto maggiorato di interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
- condanna e alla refusione, in Controparte_1 Controparte_2 favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 4.300 oltre Iva, Cpa e spese generali al 15% oltre ad € 237 per contributo unificato versato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.11.2025 Il consigliere est. Giovanna Gianì Il Presidente EG SA AN Pinto
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