Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/05/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice rel.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3462 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art 127 ter c.p.c. del 03.03.2025, promosso da
(C.F.: ) nata a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
e (C.F.: ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
13.08.1979, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Caterina
Mallemace, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Arangea Inferiore n. 50, hanno eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 05.12.2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Fiumara (RC) il 28/07/2007;
considerato che
con decreto del 18.12.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 06.02.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Fiumara (RC) il 28/07/2007; b) dal matrimonio è nata la figlia Per_1
(23.12.2011), minorenne;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 18.12.2024, che ha espresso parere positivo in data 16.03.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 5.12.2024 da e , così provvede: Parte_2 Parte_1
-pronuncia l'omologa della separazione tra e , il cui atto di Parte_2 Parte_1
matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Fiumara (RC) parte Atto N. 2 parte 2 serie A – anno 2007, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia nata a [...] il [...], minorenne, sarà Persona_2
affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione sita in Campo Calabro (RC), via Campo Piale n. 12. Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute (scuola, cure, sport, tempo libero, allontanamento della figlia da Reggio
Calabria), saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della figlia;
3)la minore vivrà con la madre presso l'abitazione sita in Campo calabro (RC) via
Campo Piale n. 12, al padre è data la facoltà di averla con sé due volte alla settimana nel pomeriggio di martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00, previo avviso alla madre e compatibilmente con le eIGenze prioritarie delle minori, oltre ad un week- end alternato con pernottamento dal sabato all'uscita di scuola alla domenica alle ore
20.00. Per il periodo delle festività natalizie la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori alternativamente la vigilia ed il giorno delle ricorrenze principali (Natale,
Capodanno, Epifania), salvo diversi accordi concordati tra le parti;
analogamente si provvederà per il periodo pasquale. Tale regola vale solo come previsione di base, che le parti, di comune accordo, potranno variare, per venire incontro alle eIGenze della figlia, nonché alle eIGenze lavorative dei genitori;
4) durante il periodo estivo la minore trascorrerà sette giorni nel mese di luglio e sette giorni nel mese di agosto con il padre la scelta di tale periodo sarà comunicato con congruo preavviso alla madre. Tale regola vale solo come previsione di base, che le part, di comune accordo, potranno variare, per venire incontro alle eIGenze della figlia, nonché alle eIGenze lavorative dei genitori;
5) i genitori potranno comunicare telefonicamente con la minore quotidianamente;
6) i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in alte località quando hanno con sé la figlia minore;
7) il IG. per il mantenimento ordinario della figlia corrisponderà Parte_2
mensilmente la somma di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT e da corrispondersi alla madre ogni venticinque del mese, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
8) i genitori concordano di provvedere con onere gravante al 50% sul padre e al 50% sulla madre alle spese straordinarie di carattere necessario nell'interesse della figlia minorenne. A tale proposito per spese straordinarie devono intendersi, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Reggio Calabria: SPESE
STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
2.
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto);
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Il coniuge che sostiene la spesa straordinaria potrà considerare acquisito il consenso dell'altro coniuge, decorsi giorni 20 dall'invio della richiesta. Il dissenso dovrà essere espresso e documentabile. SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
9)l'assegno unico universale erogato dall' per la figlia minorenne verrà CP_1
percepito integralmente (100%) dalla IG.ra , genitore collocatario;
Parte_1 10) i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa personale in quanto economicamente autosufficienti, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
11) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche all'espatrio;
12)l'autovettura Fiat Panda tg. DY932GP di proprietà del IG. sarà Parte_2
assegnata alla IG.ra , tenendo conto del preminente interesse della Parte_1
prole;
13) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fiumara (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 20.05.2025
Il Giudice est. dott.ssa Elena M.A. Luppino
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna