Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/01/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare del 10.12.2024 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al numero 6541/2023 +1 R.G.
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
n.q. di eredi di deceduta l'1.3.2023,
[...] Persona_1
rappresentati e difesi per mandato in atti dall' avv.to Eleonora
Paone;
RICORRENTE
E
Controparte_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore -
[...]
rappresentato e difeso come in atti,
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.10.2023 la parte ricorrente n.q., premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo per ottenere la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento in capo alla de cuius, deduce di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del requisito sanitario inerente alla suddetta prestazione. Facendo seguito al dissenso manifestato, contesta le
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pagamento della prestazione richiesta dalla domanda amministrativa o dalla diversa data che dovesse risultare in corso di causa oltre accessori di legge e spese vinte.
L' , costituitosi eccepisce la improcedibilità ed CP_1
inammissibilità della domanda e ne chiede il rigetto .
In corso di giudizio, al presente fascicolo veniva riunito quello relativo alla fase sommaria .
Preliminarmente va dato atto della conclusione del procedimento sommario e ne va disposta l'archiviazione degli atti.
Nel merito, l'opposizione non può trovare accoglimento .
Ed invero il CTU dott. , anche nei chiarimenti Persona_2
resi in fase di opposizione, cui per brevità si fa rinvio, ha concluso nel senso di ritenere la insussistenza del requisito sanitario relativo alle prestazioni richieste .
Le suddette conclusioni, vengono quindi pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi espletata.
In definitiva, le censure mosse alla perizia da parte attrice non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. lav., n. 11054/2003; Cass. lav., n.
7341/2004), sicchè non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. lav., n. 2151/2004).
2 Pertanto il ricorso va rigettato.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti attesa la natura della fattispecie.
Le spese di ctu per entrambe le fasi di giudizio vanno poste a carico di entrambe le parti in solido, nei rapporti con il ctu, e nei rapporti interni tra le parti a carico di parte ricorrente, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite: dichiara concluso il procedimento di atp r.g. n. 1692/2022 e dispone l'archiviazione degli atti;
rigetta l'opposizione; compensa le spese di lite;
pone le spese di ctu per entrambe le fasi di giudizio a carico di entrambe le parti in solido, nei rapporti con il ctu, e nei rapporti interni tra le parti a carico di parte ricorrente, liquidate come da separato decreto.
Torre Annunziata, 25.1.2025
IL GIUDICE
Antonella Paparo
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