Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 31/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 4315/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 4315/2024
avente per oggetto:
declaratoria di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente proposta da:
nato/a LI il 14/05/1981 Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. GENTA MARIA CRISTINA
E
nato a [...] il [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. QUERCIA MATTEO
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) il signor si impegna a versare a favore della IG assegno divorzile Controparte_1 Parte_1 una tantum dell'importo di € 40.000,00;
2) la predetta somma dovrà essere corrisposta a mezzo assegni circolari non trasferibili intestati alla IG , già in deposito fiduciario presso il Notaio in Torino. I Parte_1 Persona_1
predetti titoli verranno consegnati alla IG trascorsi 5 giorni dal passaggio in giudicato Parte_1
della sentenza di divorzio, che avrà accolto le conclusioni congiunte delle parti, giudicato a cui le parti si impegnano ad addivenire tramite acquiescenza in cancelleria o decorsi 30 giorni dalla notifica della sentenza da eseguirsi a cura delle parti il giorno dopo della comunicazione della sentenza, senza che sia fatta impugnazione di quest'ultima;
3) fino al passaggio in giudicato della sentenza declaratoria di scioglimento del matrimonio, il signor si impegna a corrispondere mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese alla IG CP_1
l'importo di € 700,00 a titolo di contributo al mantenimento;
Parte_1
4) le spese legali del procedimento di scioglimento del matrimonio saranno compensate tra le parti”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale dichiara lo scioglimento relativamente al matrimonio contratto da:
, nata in [...] il [...] e da nato a Parte_1 Controparte_1
AN (TO) il19/01/1965, celebrato in CERVO (IM) in data 27/09/2013, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 11, Parte I, Serie C, Anno 2013
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 24/01/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
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