TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/12/2025, n. 2796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2796 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
15994 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa TE LL Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15994 2025 VG promossa
DA
nata il [...] a [...], residente a [...]Parte_1
Fi Piazza dell'Unione Europea n. 7, rappresentata e difesa dall'avv. MONTAGNI MANUELA
e nato il [...] a [...], residente a [...]Parte_2
(Vr), Via Sule n. 113 rappresentato e difeso dall'avv. VASSALLO TERESA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni comuni delle parti: Affinché il Tribunale di Verona, preso atto che la volontà della ricorrente era quella di mantenere l'affido esclusivo della figlia come da sentenza di Persona_1 separazione n. n. 2812/2017 del 01/12/2017 rg 10486/2016 e della volontà concorde del padre di mutare l'affidamento della minore in via esclusiva alla madre voglia stabilire l'affido Per_2 esclusivo di alla madre a lei conferendo ogni potere di scelta, riservate uguali le altre Per_1 statuizioni,
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/11/2025, e Parte_1 Parte_2 sul presupposto per cui avevano contratto matrimonio in data 18.07.2011; dal matrimonio era nata una figlia nata a [...] il [...]; che, in data 01.12.2017, era Persona_3 intervenuta sentenza di separazione coniugale n. 2812/2017, passata in giudicato, con la quale la minore era stata affidata in via esclusiva alla madre;
che nel giudizio di separazione il Persona_1 padre era rimasto contumace;
che con sentenza n. 372/2020, pronunciata su accordo delle parti, era stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio, con affido condiviso della minore ai genitori - hanno chiesto, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Verona n.
372/2020, disporsi l'affido esclusivo della minore alla madre, stante la lontananza geografica dei genitori e la difficoltà ad interagire in tempi congrui nell'interesse della figlia.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc ritualmente depositate hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, in considerazione del fatto che i ricorrenti sono due cittadini marocchini che hanno contratto matrimonio in Marocco, occorre verificare la sussistenza della competenza giurisdizionale e della legge applicabile.
Stante la domanda di modifica della sentenza di divorzio, limitatamente all'affido della minore, tale questione deve essere disaminata solo sotto tale prospettazione.
Ora, come noto, quanto alla domanda di affidamento deve affermarsi la giurisdizione del giudice adito sulla base dell'articolo 7 del Reg. CE n. 1111/2019 che prevede che "Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”.
Procedendo all'individuazione della disciplina applicabile alla responsabilità genitoriale nei confronti della prole minorenne, trova applicazione la Convenzione dell'Aja del 19/10/1996 che, all'art. 16, rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
Quindi, la legge sostanziale applicabile è quella italiana.
Stante il fatto che la minore è collocata con la madre, la quale ultima risiede a MO FI, si deve concludere per la giurisdizione di questo Ufficio e per l'applicabilità della legge italiana.
*** Nel merito, le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, hanno allegato tutti gli elementi utili all'accoglimento della domanda, tenuto conto che secondo il costante orientamento della giurisprudenza i “giustificati motivi” la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati.
Nel caso di specie, le parti hanno dedotto che la bambina vive a MO FI e il padre a
Verona e, quindi, stante la distanza geografica la madre si troverebbe in difficoltà ad avere le firme del sig. soprattutto per i documenti relativi alla scuola e all'INPS e avere quindi i benefici per Pt_2 la bambina.
La richiesta di modifica appare, quindi, ragionevole.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, a modifica delle condizioni di divorzio sancite con la sentenza di questo Tribunale n. 372/2020 del 22/2/2020, così decide:
AFFIDA in via esclusiva la minore alla madre: Persona_3
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
TE LL
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa TE LL Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15994 2025 VG promossa
DA
nata il [...] a [...], residente a [...]Parte_1
Fi Piazza dell'Unione Europea n. 7, rappresentata e difesa dall'avv. MONTAGNI MANUELA
e nato il [...] a [...], residente a [...]Parte_2
(Vr), Via Sule n. 113 rappresentato e difeso dall'avv. VASSALLO TERESA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni comuni delle parti: Affinché il Tribunale di Verona, preso atto che la volontà della ricorrente era quella di mantenere l'affido esclusivo della figlia come da sentenza di Persona_1 separazione n. n. 2812/2017 del 01/12/2017 rg 10486/2016 e della volontà concorde del padre di mutare l'affidamento della minore in via esclusiva alla madre voglia stabilire l'affido Per_2 esclusivo di alla madre a lei conferendo ogni potere di scelta, riservate uguali le altre Per_1 statuizioni,
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/11/2025, e Parte_1 Parte_2 sul presupposto per cui avevano contratto matrimonio in data 18.07.2011; dal matrimonio era nata una figlia nata a [...] il [...]; che, in data 01.12.2017, era Persona_3 intervenuta sentenza di separazione coniugale n. 2812/2017, passata in giudicato, con la quale la minore era stata affidata in via esclusiva alla madre;
che nel giudizio di separazione il Persona_1 padre era rimasto contumace;
che con sentenza n. 372/2020, pronunciata su accordo delle parti, era stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio, con affido condiviso della minore ai genitori - hanno chiesto, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Verona n.
372/2020, disporsi l'affido esclusivo della minore alla madre, stante la lontananza geografica dei genitori e la difficoltà ad interagire in tempi congrui nell'interesse della figlia.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc ritualmente depositate hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, in considerazione del fatto che i ricorrenti sono due cittadini marocchini che hanno contratto matrimonio in Marocco, occorre verificare la sussistenza della competenza giurisdizionale e della legge applicabile.
Stante la domanda di modifica della sentenza di divorzio, limitatamente all'affido della minore, tale questione deve essere disaminata solo sotto tale prospettazione.
Ora, come noto, quanto alla domanda di affidamento deve affermarsi la giurisdizione del giudice adito sulla base dell'articolo 7 del Reg. CE n. 1111/2019 che prevede che "Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”.
Procedendo all'individuazione della disciplina applicabile alla responsabilità genitoriale nei confronti della prole minorenne, trova applicazione la Convenzione dell'Aja del 19/10/1996 che, all'art. 16, rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
Quindi, la legge sostanziale applicabile è quella italiana.
Stante il fatto che la minore è collocata con la madre, la quale ultima risiede a MO FI, si deve concludere per la giurisdizione di questo Ufficio e per l'applicabilità della legge italiana.
*** Nel merito, le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, hanno allegato tutti gli elementi utili all'accoglimento della domanda, tenuto conto che secondo il costante orientamento della giurisprudenza i “giustificati motivi” la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati.
Nel caso di specie, le parti hanno dedotto che la bambina vive a MO FI e il padre a
Verona e, quindi, stante la distanza geografica la madre si troverebbe in difficoltà ad avere le firme del sig. soprattutto per i documenti relativi alla scuola e all'INPS e avere quindi i benefici per Pt_2 la bambina.
La richiesta di modifica appare, quindi, ragionevole.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, a modifica delle condizioni di divorzio sancite con la sentenza di questo Tribunale n. 372/2020 del 22/2/2020, così decide:
AFFIDA in via esclusiva la minore alla madre: Persona_3
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
TE LL
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra