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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 21/05/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 190/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 190/2023 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) e ivi residente nella Parte_1 C.F._1
Via Adua n.106, elettivamente domiciliata in Vittoria via Gaeta n. 116/b presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Iacono che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f.: ), ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in Vittoria via Milano n. 247 presso lo studio dell'Avv. Giulia Artini che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RE SIST E NT E
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza cartolare del 23.10.2024 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
O G GE T T O : cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio celebrato in Vittoria, in data 20.06.1989, col Sig. , trascritto nei Controparte_1
registri dello Stato Civile del Comune di Vittoria al n. 77 Parte II serie A dell'anno 1989, dal quale
è nato il figlio (n. 15.10.2009); Per_1
che ha esposto di essersi separata dal marito, giusta sentenza n. 782/2022 emessa il 6.6.2022 dal
Tribunale di Ragusa e di non essersi più riconciliata con lo stesso, chiedendo, a conferma delle condizioni di separazione scaturite dall'accordo dei coniugi, che il figlio venisse affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, continuando a coabitare con la madre, di regolamentare il diritto di visita conforme alle predette condizioni, e confermare, altresì, il contributo per il mantenimento del figlio posto in capo al marito di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che costituitosi il resistente, mentre non ha contestato la domanda in punto di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo da tempo venuta meno sia la comunione spirituale dei coniugi che la convivenza, si è opposto alla richiesta regolamentazione del proprio diritto di visita, chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente e invece domandando, in quanto percettore di un reddito molto basso, che il contributo di mantenimento per il figlio posto a proprio carico, venisse disposto nel minore importo di € 250,00 mensili o in subordine nella misura di euro
300,00, come disposto in seno alla sentenza di separazione;
che, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi all'udienza di comparizione del 4.5.2023, è stata disposta la prosecuzione del giudizio nel merito;
che all'udienza del 23.10.2024 tenutasi in forma cartolare, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
che il Pubblico Ministero, cui sono stati trasmessi gli atti nulla ha opposto;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta sentenza di separazione n. 782/2022 emessa inter partes il 6.6.2022 dal Tribunale di Ragusa, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime, per un periodo eccedente il prescritto termine di legge, deve presumersi non essendone stata eccepita l'interruzione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti;
che, riguardo ad affidamento e collocamento del figlio non risultando specifiche Per_1
contestazioni in merito alle relative richieste della e non essendo neanche emersi elementi di Pt_1
pregiudizio contrari all'accoglimento delle stesse o tali da giustificare la necessità di ascoltare il minore in riferimento a tali aspetti, può in questa sede confermarsi l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, come dalle parti statuito in seno all'accordo di separazione. che, riguardo alla regolamentazione degli incontri tra il minore ed il padre, ritenuta l'età adolescenziale di si ritiene opportuno rimettere alla libera determinazione di entrambi, Per_1
tenendo conto della volontà e dei desideri del ragazzo, ormai quindicenne, la concreta individuazione delle modalità di frequentazione, compatibilmente con impegni scolastici ed extrascolastici ed anche lavorativi del padre. che, riguardo alla quantificazione dell'assegno di mantenimento da porsi in capo al padre e da versare alla madre in favore del figlio deve ritenersi congruo confermare la somma già Per_1 concordata tra i medesimi coniugi in sede di separazione di € 300,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie. Invero, il resistente ha dichiarato la propria disponibilità a corrispondere la minor somma di € 250,00 mensili, adducendo in modo generico di percepire un reddito molto basso e che l'esborso di 300,00 € mensili si rivelerebbe incongruo rispetto alle sue condizioni economiche, tuttavia senza dare prova di un peggioramento delle proprie condizioni reddituali rispetto a quelle possedute all'epoca della separazione (2021-2022), in cui si era accordato con il coniuge per la maggior somma di 300,00 € mensili, avendo lo stesso depositato in atti una copia del modello di dichiarazione 730 per i redditi relativi all'anno 2019 pari ad € 5.142,00, certificazione unica attestante redditi da lavoro dipendente per € 3.425,00 per l'anno 2020 ed una copia del modello di dichiarazione 730 per i redditi relativi all'anno 2021 pari ad € 6.012, mancando di contro in atti ogni documentazione aggiornata ed attuale attestante i redditi percepiti in modo da poter procedere ad una comparazione tra i medesimi e concludere per un contrazione del reddito attuale;
che, di contro, è verosimile che siano invece accresciute le esigenze del figlio legate all'età, oltre al fatto che non sono comunque emerse in giudizio concrete difficoltà del ad onorare fino ad CP_1
oggi il proprio onere contributivo nei termini pattuiti di 300,00 € mensili, come in effetti da lui stesso richiesto in via subordinata.
Che relativamente alle spese processuali, attesa la natura del giudizio, le stesse possono dichiararsi compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Vittoria, in data 20.06.1989, Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vittoria al n. 77 Parte II serie A dell'anno
1989;
Affida in via condivisa ad entrambi i genitori il figlio minore (n. 15.10.2009) con Per_1
collocamento prevalente presso la madre . Parte_1
Regolamenta i tempi di permanenza di con il padre come in parte motiva;
Per_1
Dispone in capo al padre , l'obbligo di corrispondere a , entro il 5 Controparte_1 Parte_1
di ogni mese la somma mensile di euro 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento del figlio oltre il 50% delle spese straordinarie per lo stesso. Per_1
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Vittoria di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 13.05.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 190/2023 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) e ivi residente nella Parte_1 C.F._1
Via Adua n.106, elettivamente domiciliata in Vittoria via Gaeta n. 116/b presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Iacono che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f.: ), ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in Vittoria via Milano n. 247 presso lo studio dell'Avv. Giulia Artini che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RE SIST E NT E
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza cartolare del 23.10.2024 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
O G GE T T O : cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio celebrato in Vittoria, in data 20.06.1989, col Sig. , trascritto nei Controparte_1
registri dello Stato Civile del Comune di Vittoria al n. 77 Parte II serie A dell'anno 1989, dal quale
è nato il figlio (n. 15.10.2009); Per_1
che ha esposto di essersi separata dal marito, giusta sentenza n. 782/2022 emessa il 6.6.2022 dal
Tribunale di Ragusa e di non essersi più riconciliata con lo stesso, chiedendo, a conferma delle condizioni di separazione scaturite dall'accordo dei coniugi, che il figlio venisse affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, continuando a coabitare con la madre, di regolamentare il diritto di visita conforme alle predette condizioni, e confermare, altresì, il contributo per il mantenimento del figlio posto in capo al marito di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che costituitosi il resistente, mentre non ha contestato la domanda in punto di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo da tempo venuta meno sia la comunione spirituale dei coniugi che la convivenza, si è opposto alla richiesta regolamentazione del proprio diritto di visita, chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente e invece domandando, in quanto percettore di un reddito molto basso, che il contributo di mantenimento per il figlio posto a proprio carico, venisse disposto nel minore importo di € 250,00 mensili o in subordine nella misura di euro
300,00, come disposto in seno alla sentenza di separazione;
che, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi all'udienza di comparizione del 4.5.2023, è stata disposta la prosecuzione del giudizio nel merito;
che all'udienza del 23.10.2024 tenutasi in forma cartolare, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
che il Pubblico Ministero, cui sono stati trasmessi gli atti nulla ha opposto;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta sentenza di separazione n. 782/2022 emessa inter partes il 6.6.2022 dal Tribunale di Ragusa, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime, per un periodo eccedente il prescritto termine di legge, deve presumersi non essendone stata eccepita l'interruzione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti;
che, riguardo ad affidamento e collocamento del figlio non risultando specifiche Per_1
contestazioni in merito alle relative richieste della e non essendo neanche emersi elementi di Pt_1
pregiudizio contrari all'accoglimento delle stesse o tali da giustificare la necessità di ascoltare il minore in riferimento a tali aspetti, può in questa sede confermarsi l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, come dalle parti statuito in seno all'accordo di separazione. che, riguardo alla regolamentazione degli incontri tra il minore ed il padre, ritenuta l'età adolescenziale di si ritiene opportuno rimettere alla libera determinazione di entrambi, Per_1
tenendo conto della volontà e dei desideri del ragazzo, ormai quindicenne, la concreta individuazione delle modalità di frequentazione, compatibilmente con impegni scolastici ed extrascolastici ed anche lavorativi del padre. che, riguardo alla quantificazione dell'assegno di mantenimento da porsi in capo al padre e da versare alla madre in favore del figlio deve ritenersi congruo confermare la somma già Per_1 concordata tra i medesimi coniugi in sede di separazione di € 300,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie. Invero, il resistente ha dichiarato la propria disponibilità a corrispondere la minor somma di € 250,00 mensili, adducendo in modo generico di percepire un reddito molto basso e che l'esborso di 300,00 € mensili si rivelerebbe incongruo rispetto alle sue condizioni economiche, tuttavia senza dare prova di un peggioramento delle proprie condizioni reddituali rispetto a quelle possedute all'epoca della separazione (2021-2022), in cui si era accordato con il coniuge per la maggior somma di 300,00 € mensili, avendo lo stesso depositato in atti una copia del modello di dichiarazione 730 per i redditi relativi all'anno 2019 pari ad € 5.142,00, certificazione unica attestante redditi da lavoro dipendente per € 3.425,00 per l'anno 2020 ed una copia del modello di dichiarazione 730 per i redditi relativi all'anno 2021 pari ad € 6.012, mancando di contro in atti ogni documentazione aggiornata ed attuale attestante i redditi percepiti in modo da poter procedere ad una comparazione tra i medesimi e concludere per un contrazione del reddito attuale;
che, di contro, è verosimile che siano invece accresciute le esigenze del figlio legate all'età, oltre al fatto che non sono comunque emerse in giudizio concrete difficoltà del ad onorare fino ad CP_1
oggi il proprio onere contributivo nei termini pattuiti di 300,00 € mensili, come in effetti da lui stesso richiesto in via subordinata.
Che relativamente alle spese processuali, attesa la natura del giudizio, le stesse possono dichiararsi compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Vittoria, in data 20.06.1989, Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vittoria al n. 77 Parte II serie A dell'anno
1989;
Affida in via condivisa ad entrambi i genitori il figlio minore (n. 15.10.2009) con Per_1
collocamento prevalente presso la madre . Parte_1
Regolamenta i tempi di permanenza di con il padre come in parte motiva;
Per_1
Dispone in capo al padre , l'obbligo di corrispondere a , entro il 5 Controparte_1 Parte_1
di ogni mese la somma mensile di euro 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento del figlio oltre il 50% delle spese straordinarie per lo stesso. Per_1
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Vittoria di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 13.05.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti