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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/06/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1452/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1452/2022 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA;
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. PIRO GRAZIA IVANA;
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna, nel procedimento R.G. n.
6461/2022 emessa il 29.07.2022 pubblicata il 01.08.2022.
Assegnata a decisione ordinanza del 18.03.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti come da note telematiche tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa.
Il Procuratore Generale intervenuto nel procedimento ha concluso per l'accoglimento di quanto proposto nel ricorso. pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
(in avanti ), nato ad [...] - Nigeria (IMO STATE) Controparte_1 C.F._1
il 13/03/1982 dichiaratosi di cittadinanza nigeriana, si rivolgeva alla Commissione Territoriale di
Bologna nell'anno 2011 al suo arrivo in Italia per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale, ovvero quella umanitaria.
Quest'ultima, previa audizione personale della ricorrente, definiva la procedura con provvedimento di diniego sulle forme di protezione maggiori, ma accordando la protezione umanitaria ricorrendone i requisiti.
Il cittadino straniero aveva regolarmente rinnovato il titolo di soggiorno sino al 2022 allorquando, a fronte della richiesta di protezione speciale avanzata nel 2019, si vedeva notificare il diniego da parte della CP_2
proponeva, quindi, tempestivo ricorso avverso il provvedimento reiterando in sede CP_1
giudiziale la propria domanda con istanza di vittoria delle spese di lite.
Il Primo Giudice, con ordinanza di data 29.07.2022, accoglieva il ricorso e così statuiva: “ Visto l'art.
35 bis del D. L.vo 25/2008, il giudice: - accerta il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32 co III D.Lvo 25/08 e per l'effetto dispone trasmettersi gli atti al Questore competente per territorio e al Pubblico Ministero per quanto di competenza;
- compensa le spese di lite.”.
La statuizione è stata motivata ritenendo applicabile la disciplina dell'art. 19 TUI e non quella relativa alla protezione umanitaria. Ciò posto il Tribunale ha valutato che il ricorrente aveva dimostrato di aver costruito in Italia la propria “vita privata” attraverso il percorso lavorativo compiuto e, pertanto, accertato il suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32 co III D.Lvo 25/08.
Le spese di lite sono state compensate essendo stata la domanda giudiziale accolta per ragioni sopravvenute.
Avverso l'ordinanza il ha proposto appello con un unico articolato motivo con il quale Parte_1 censura la violazione ed erronea applicazione dell'art. 19, comma 1.1. e 1.2 d. lgs. 286/1998 in relazione all'art. 32 co III D.Lvo 25/08 l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della misura della protezione speciale.
pagina 2 di 7 L'appellante ha così concluso: “Voglia la Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello, riformare l'impugnata ordinanza del Tribunale di Bologna meglio indicata in epigrafe, revocando il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite di ambo i gradi di giudizio.”.
Si è costituito l'appellato chiedendo, preliminarmente, la declaratoria di inammissibilità del gravame e comunque, nel merito, il rigetto perché infondato con conferma dell'ordinanza e vittoria di spese.
Il Procuratore Generale, ritualmente informato, si è avvalso della facoltà di intervenire ed ha concluso per l'accoglimento di quanto proposto nel ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito di trattazione “cartolare”, con concessione, ex art.190
c.p.c. di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
* * *
La Corte, preliminarmente, ritiene di non poter condividere l'eccezione d'inammissibilità dell'appello del sollevata da parte appellata ritiene la stessa infondata. Parte_1
Il procedimento di primo grado è disciplinato dalle disposizioni (processuali) di cui all'art.19 ter del
D.lgs.150/2011, introdotto dall'art.1 comma 5 del D. L. 4 ottobre 2018 n.113, convertito con modificazioni nella Legge 1 dicembre 2018 n.132, applicabile alle controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario. Tale disposizione prevede, invero, che le controversie predette siano regolate dal rito sommario di cognizione (di cui agli artt.702 bis e ss c.p.c.) e che il Tribunale giudichi in composizione collegiale.
Il Tribunale ha però giudicato in composizione monocratica, e risulta aver applicato il rito previgente.
Vero è che l'art. 19 ter comma 6 del D.lgs. 150/2011 prevede che il provvedimento che definisce il provvedimento non sia appellabile e che, dunque, lo stesso possa essere impugnato esclusivamente con ricorso per Cassazione.
pagina 3 di 7 Giova però ricordare, in proposito, che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'individuazione del mezzo di impugnazione in concreto esperibile contro provvedimento giudiziale a contenuto decisorio su diritti soggettivi (sentenza; ordinanza;
decreto) deve essere effettuata solo avendo riferimento a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito adottato dal giudice in relazione alla qualificazione, anche implicita, dell'azione (giusta ovvero errata che sia) da lui effettuata, essendo prerogativa esclusiva del giudice la qualificazione della domanda e l'utilizzazione del rito seguito (eventualmente previa sua modificazione) per addivenire alla decisione: e ciò a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza (in questo senso Cass. Civ. Sez. I 21 giugno 2021 n.17646: Cass. S.U., n. 4617 del 2011; Cass. n. 30201 del 2008;
Cass. n. 20811 del 2010; Cass. n. 15272 del 2014; Cass. n. 20385 del 2015; Cass. n. 25553 del 2016;
Cass. n. 23052 del 2017; Cass. n. 24515 del 2018; Cass. n. 210 del 2019; Cass. n. 23390 del 2020).
Ai fini del giudizio circa l'ammissibilità dell'impugnazione proposta dal
[...]
, in virtù del principio dell'apparenza sopra richiamato, l'appello è stato Parte_1
correttamente introdotto. Nel merito tuttavia il gravame è infondato. Il Primo Giudice con motivazione immune da vizi dalla quale non vi è motivo di discostarsi ha affermato: “il ricorrente, sentito in audizione all'udienza del 19.7.2022 resasi in lingua italiana, ha riferito quanto segue: “Quando sono arrivato nel 2011 non ho lavorato fino al 2013 perché non avevo il permesso di soggiorno appunto poi con il permesso di soggiorno ho iniziato a fare volontariato presso Auser. Il lavoro che ho fatto qui è stato di volontario presso la mensa, mi occupavo anche di andare a prendere il cibo. Ho fatto questa attività per tre anni. Attualmente sto anche lavorando come pastore.”; - quanto al diritto applicabile, considerato che il provvedimento amministrativo di revoca è stato adottato in data 21.4.2020, è la disciplina dell'art. 19 TUI ad assumere rilevanza, non la disciplina relativa alla protezione umanitaria, atteso il tenore testuale dell'art. 15, il quale prescrive l'applicabilità della nuova disciplina “[…] anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma 2 del codice di procedura civile”; tanto chiarito, quanto alla domanda di accertamento del diritto alla protezione speciale di cui all'art. 19 TUI, ritenuto che: - il ricorrente è un uomo di 40 anni, arrivato in Italia nel 2011; - parla la lingua italiana Per_1
(vedi verbale di audizione); - in Patria vendeva autoricambi e faceva anche il predicatore (doc. 17); - in Italia, da settembre 2016 è stato in carico presso il servizio sociale di comunità Borgo Panigale –
Reno - nel 2018 ha richiesto il Reddito di Solidarietà stanziato dalla Regione Emilia Romagna e nuovamente nel 2020, aderendo al progetto proposto e partecipando al progetto di tirocinio del laboratorio BB (rel. Sociale doc. 16); - nel 2019 ha svolto attività di volontariato presso
pagina 4 di 7 Auser nel progetto “Cucine popolari” dalle 8.00 alle 14.00 dei giorni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, ottenendo una valutazione estremamente positiva (doc. 13); - il 21.9.2020 è stato assunto per un tirocinio finalizzato all'inclusione sociale, prorogato fino al 7.9.2022, a tempo parziale misto presso Open group – soc. coop. sociale US (doc. 9 e 10); - dal CU 2021 relativo all'anno 2020 risulta un reddito di 931 euro (doc. 11); - nell'anno 2021 ha guadagnato mensilmente tra i 300 e i 500 euro (doc. 12); - nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato di aver costruito in Italia la propria
“vita privata” attraverso il percorso lavorativo compiuto. È comunque determinante che il ricorrente è in Italia ormai dal lontano 2011. Tali condizioni permettono di rilevare la sussistenza di un motivo ostativo al refoulement stabilito dall'art. 19 TUI, così come novellato dal decreto legge n. 130/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 173/2020, il quale fa “salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”. Tra questi obblighi ricorre senz'altro quello di assicurare il rispetto della vita privata dell'individuo, protetto sia della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea;
- è pertanto accertato il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art.
32 co III D.Lvo 25/08; - è assorbito ogni profilo concernente la domanda di accertamento del diritto la protezione umanitaria attesa l'equivalenza della tutela assicurata in applicazione dell'art. 19 TUI;
”.
Il Collegio osserva che il riconoscimento del diritto alla protezione speciale è consentito nei casi in cui vi siano situazioni meritevoli di tutela per motivi, anche atipici, connessi alla salvaguardia dei diritti contemplati all'art. 2 della nostra Costituzione.
In tale ottica, oltre all'evidente sradicamento rispetto al Paese di origine, dal quale il cittadino straniero si è allontanato sin dal 2007 per recarsi in Libia e per poi giungere nel nostro paese nel lontano 2011, egli ha mostrato la conoscenza della lingua italiana che continua a studiare seppur a fatica, ha intrapreso percorsi di formazione e sottoscritto un contatto di tirocinio finalizzato all'inclusione sociale ancora regolarmente in essere (come da progetto di tirocinio in atti) da cui emerge un reddito annuale di euro 6.302,48 (cfr. CUD 2025 riferito all'anno 2024) ed una più recente busta paga (cfr. busta paga del marzo 2025 riferentesi al mese di febbraio oltre ai mesi successivi depositate con la replica) per un importo mensile di euro 788,77.
Inoltre, la relazione dei servizi sociali di data 13.03.2025 versata in atti mostra che il migrante vive in una struttura di accoglienza per adulti e aderisce al progetto sociale accogliendo con serenità ed entusiasmo le proposte del servizio stesso, mostrando anche grande impegno per migliorare la propria condizione sociale.
pagina 5 di 7 Emerge, altresì, che si è ottimamente integrato nella struttura in cui vive avendo creato da CP_1 anni una rete di sopporto formale ed informale e riconoscendo nell'Italia il paese che lo aiutato e dove costruire il proprio futuro.
Secondo il servizio, egli ha mantenuto con costanza ed impegno nel tempo, mostrando un'assoluta abnegazione per il lavoro e dimostrando un'ottima capacita di rispettare le regole, di relazionarsi correttamente con i pari e con gli operatori, oltre a capacita di collaborazione e condivisione.
Inoltre, il difensore di parte appellata ha prodotto la ricevuta della domanda con la quale egli ha avviato la richiesta di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Il Collegio richiama, pertanto, l'ordinanza n. 3320/2021, con cui la Cassazione afferma che il livello d'integrazione del richiedente non può intendersi come necessità di un pieno e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del paese ospitante, bensì in termini di ogni apprezzabile sforzo d'inserimento nella realtà locale, circostanza che sussiste senza alcun dubbio nel caso di specie.
Il Tribunale ha valorizzato tutti questi indici d'integrazione ritenendoli situazione giuridiche primarie, fondamentali ed inviolabili, meritevoli di tutela.
Oltre alla sussistenza di motivi umanitari che impongono la concessione di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19 co. 2 lett. C del d.lgs. 286/1998, questa Corte, comparando le situazioni dei due Paesi, ravvisa un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che renderebbero il rimpatrio lesivo ai sensi dell'art. 8 CEDU.
Per quanto sin qui ritenuto l'appello deve essere respinto e l'ordinanza impugnata integralmente confermata.
Le spese del grado sono integralmente compensate tra le parti in considerazione della natura della controversia e della costante evoluzione giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così dispone:
I Respinge l'appello proposto dal e per l'effetto conferma l'ordinanza Parte_1
impugnata;
II Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
pagina 6 di 7 Si comunichi.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 10 giugno 2025.
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1452/2022 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA;
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. PIRO GRAZIA IVANA;
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna, nel procedimento R.G. n.
6461/2022 emessa il 29.07.2022 pubblicata il 01.08.2022.
Assegnata a decisione ordinanza del 18.03.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti come da note telematiche tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa.
Il Procuratore Generale intervenuto nel procedimento ha concluso per l'accoglimento di quanto proposto nel ricorso. pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
(in avanti ), nato ad [...] - Nigeria (IMO STATE) Controparte_1 C.F._1
il 13/03/1982 dichiaratosi di cittadinanza nigeriana, si rivolgeva alla Commissione Territoriale di
Bologna nell'anno 2011 al suo arrivo in Italia per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale, ovvero quella umanitaria.
Quest'ultima, previa audizione personale della ricorrente, definiva la procedura con provvedimento di diniego sulle forme di protezione maggiori, ma accordando la protezione umanitaria ricorrendone i requisiti.
Il cittadino straniero aveva regolarmente rinnovato il titolo di soggiorno sino al 2022 allorquando, a fronte della richiesta di protezione speciale avanzata nel 2019, si vedeva notificare il diniego da parte della CP_2
proponeva, quindi, tempestivo ricorso avverso il provvedimento reiterando in sede CP_1
giudiziale la propria domanda con istanza di vittoria delle spese di lite.
Il Primo Giudice, con ordinanza di data 29.07.2022, accoglieva il ricorso e così statuiva: “ Visto l'art.
35 bis del D. L.vo 25/2008, il giudice: - accerta il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32 co III D.Lvo 25/08 e per l'effetto dispone trasmettersi gli atti al Questore competente per territorio e al Pubblico Ministero per quanto di competenza;
- compensa le spese di lite.”.
La statuizione è stata motivata ritenendo applicabile la disciplina dell'art. 19 TUI e non quella relativa alla protezione umanitaria. Ciò posto il Tribunale ha valutato che il ricorrente aveva dimostrato di aver costruito in Italia la propria “vita privata” attraverso il percorso lavorativo compiuto e, pertanto, accertato il suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32 co III D.Lvo 25/08.
Le spese di lite sono state compensate essendo stata la domanda giudiziale accolta per ragioni sopravvenute.
Avverso l'ordinanza il ha proposto appello con un unico articolato motivo con il quale Parte_1 censura la violazione ed erronea applicazione dell'art. 19, comma 1.1. e 1.2 d. lgs. 286/1998 in relazione all'art. 32 co III D.Lvo 25/08 l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della misura della protezione speciale.
pagina 2 di 7 L'appellante ha così concluso: “Voglia la Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello, riformare l'impugnata ordinanza del Tribunale di Bologna meglio indicata in epigrafe, revocando il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite di ambo i gradi di giudizio.”.
Si è costituito l'appellato chiedendo, preliminarmente, la declaratoria di inammissibilità del gravame e comunque, nel merito, il rigetto perché infondato con conferma dell'ordinanza e vittoria di spese.
Il Procuratore Generale, ritualmente informato, si è avvalso della facoltà di intervenire ed ha concluso per l'accoglimento di quanto proposto nel ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito di trattazione “cartolare”, con concessione, ex art.190
c.p.c. di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
* * *
La Corte, preliminarmente, ritiene di non poter condividere l'eccezione d'inammissibilità dell'appello del sollevata da parte appellata ritiene la stessa infondata. Parte_1
Il procedimento di primo grado è disciplinato dalle disposizioni (processuali) di cui all'art.19 ter del
D.lgs.150/2011, introdotto dall'art.1 comma 5 del D. L. 4 ottobre 2018 n.113, convertito con modificazioni nella Legge 1 dicembre 2018 n.132, applicabile alle controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario. Tale disposizione prevede, invero, che le controversie predette siano regolate dal rito sommario di cognizione (di cui agli artt.702 bis e ss c.p.c.) e che il Tribunale giudichi in composizione collegiale.
Il Tribunale ha però giudicato in composizione monocratica, e risulta aver applicato il rito previgente.
Vero è che l'art. 19 ter comma 6 del D.lgs. 150/2011 prevede che il provvedimento che definisce il provvedimento non sia appellabile e che, dunque, lo stesso possa essere impugnato esclusivamente con ricorso per Cassazione.
pagina 3 di 7 Giova però ricordare, in proposito, che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'individuazione del mezzo di impugnazione in concreto esperibile contro provvedimento giudiziale a contenuto decisorio su diritti soggettivi (sentenza; ordinanza;
decreto) deve essere effettuata solo avendo riferimento a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito adottato dal giudice in relazione alla qualificazione, anche implicita, dell'azione (giusta ovvero errata che sia) da lui effettuata, essendo prerogativa esclusiva del giudice la qualificazione della domanda e l'utilizzazione del rito seguito (eventualmente previa sua modificazione) per addivenire alla decisione: e ciò a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza (in questo senso Cass. Civ. Sez. I 21 giugno 2021 n.17646: Cass. S.U., n. 4617 del 2011; Cass. n. 30201 del 2008;
Cass. n. 20811 del 2010; Cass. n. 15272 del 2014; Cass. n. 20385 del 2015; Cass. n. 25553 del 2016;
Cass. n. 23052 del 2017; Cass. n. 24515 del 2018; Cass. n. 210 del 2019; Cass. n. 23390 del 2020).
Ai fini del giudizio circa l'ammissibilità dell'impugnazione proposta dal
[...]
, in virtù del principio dell'apparenza sopra richiamato, l'appello è stato Parte_1
correttamente introdotto. Nel merito tuttavia il gravame è infondato. Il Primo Giudice con motivazione immune da vizi dalla quale non vi è motivo di discostarsi ha affermato: “il ricorrente, sentito in audizione all'udienza del 19.7.2022 resasi in lingua italiana, ha riferito quanto segue: “Quando sono arrivato nel 2011 non ho lavorato fino al 2013 perché non avevo il permesso di soggiorno appunto poi con il permesso di soggiorno ho iniziato a fare volontariato presso Auser. Il lavoro che ho fatto qui è stato di volontario presso la mensa, mi occupavo anche di andare a prendere il cibo. Ho fatto questa attività per tre anni. Attualmente sto anche lavorando come pastore.”; - quanto al diritto applicabile, considerato che il provvedimento amministrativo di revoca è stato adottato in data 21.4.2020, è la disciplina dell'art. 19 TUI ad assumere rilevanza, non la disciplina relativa alla protezione umanitaria, atteso il tenore testuale dell'art. 15, il quale prescrive l'applicabilità della nuova disciplina “[…] anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma 2 del codice di procedura civile”; tanto chiarito, quanto alla domanda di accertamento del diritto alla protezione speciale di cui all'art. 19 TUI, ritenuto che: - il ricorrente è un uomo di 40 anni, arrivato in Italia nel 2011; - parla la lingua italiana Per_1
(vedi verbale di audizione); - in Patria vendeva autoricambi e faceva anche il predicatore (doc. 17); - in Italia, da settembre 2016 è stato in carico presso il servizio sociale di comunità Borgo Panigale –
Reno - nel 2018 ha richiesto il Reddito di Solidarietà stanziato dalla Regione Emilia Romagna e nuovamente nel 2020, aderendo al progetto proposto e partecipando al progetto di tirocinio del laboratorio BB (rel. Sociale doc. 16); - nel 2019 ha svolto attività di volontariato presso
pagina 4 di 7 Auser nel progetto “Cucine popolari” dalle 8.00 alle 14.00 dei giorni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, ottenendo una valutazione estremamente positiva (doc. 13); - il 21.9.2020 è stato assunto per un tirocinio finalizzato all'inclusione sociale, prorogato fino al 7.9.2022, a tempo parziale misto presso Open group – soc. coop. sociale US (doc. 9 e 10); - dal CU 2021 relativo all'anno 2020 risulta un reddito di 931 euro (doc. 11); - nell'anno 2021 ha guadagnato mensilmente tra i 300 e i 500 euro (doc. 12); - nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato di aver costruito in Italia la propria
“vita privata” attraverso il percorso lavorativo compiuto. È comunque determinante che il ricorrente è in Italia ormai dal lontano 2011. Tali condizioni permettono di rilevare la sussistenza di un motivo ostativo al refoulement stabilito dall'art. 19 TUI, così come novellato dal decreto legge n. 130/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 173/2020, il quale fa “salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”. Tra questi obblighi ricorre senz'altro quello di assicurare il rispetto della vita privata dell'individuo, protetto sia della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea;
- è pertanto accertato il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art.
32 co III D.Lvo 25/08; - è assorbito ogni profilo concernente la domanda di accertamento del diritto la protezione umanitaria attesa l'equivalenza della tutela assicurata in applicazione dell'art. 19 TUI;
”.
Il Collegio osserva che il riconoscimento del diritto alla protezione speciale è consentito nei casi in cui vi siano situazioni meritevoli di tutela per motivi, anche atipici, connessi alla salvaguardia dei diritti contemplati all'art. 2 della nostra Costituzione.
In tale ottica, oltre all'evidente sradicamento rispetto al Paese di origine, dal quale il cittadino straniero si è allontanato sin dal 2007 per recarsi in Libia e per poi giungere nel nostro paese nel lontano 2011, egli ha mostrato la conoscenza della lingua italiana che continua a studiare seppur a fatica, ha intrapreso percorsi di formazione e sottoscritto un contatto di tirocinio finalizzato all'inclusione sociale ancora regolarmente in essere (come da progetto di tirocinio in atti) da cui emerge un reddito annuale di euro 6.302,48 (cfr. CUD 2025 riferito all'anno 2024) ed una più recente busta paga (cfr. busta paga del marzo 2025 riferentesi al mese di febbraio oltre ai mesi successivi depositate con la replica) per un importo mensile di euro 788,77.
Inoltre, la relazione dei servizi sociali di data 13.03.2025 versata in atti mostra che il migrante vive in una struttura di accoglienza per adulti e aderisce al progetto sociale accogliendo con serenità ed entusiasmo le proposte del servizio stesso, mostrando anche grande impegno per migliorare la propria condizione sociale.
pagina 5 di 7 Emerge, altresì, che si è ottimamente integrato nella struttura in cui vive avendo creato da CP_1 anni una rete di sopporto formale ed informale e riconoscendo nell'Italia il paese che lo aiutato e dove costruire il proprio futuro.
Secondo il servizio, egli ha mantenuto con costanza ed impegno nel tempo, mostrando un'assoluta abnegazione per il lavoro e dimostrando un'ottima capacita di rispettare le regole, di relazionarsi correttamente con i pari e con gli operatori, oltre a capacita di collaborazione e condivisione.
Inoltre, il difensore di parte appellata ha prodotto la ricevuta della domanda con la quale egli ha avviato la richiesta di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Il Collegio richiama, pertanto, l'ordinanza n. 3320/2021, con cui la Cassazione afferma che il livello d'integrazione del richiedente non può intendersi come necessità di un pieno e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del paese ospitante, bensì in termini di ogni apprezzabile sforzo d'inserimento nella realtà locale, circostanza che sussiste senza alcun dubbio nel caso di specie.
Il Tribunale ha valorizzato tutti questi indici d'integrazione ritenendoli situazione giuridiche primarie, fondamentali ed inviolabili, meritevoli di tutela.
Oltre alla sussistenza di motivi umanitari che impongono la concessione di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19 co. 2 lett. C del d.lgs. 286/1998, questa Corte, comparando le situazioni dei due Paesi, ravvisa un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che renderebbero il rimpatrio lesivo ai sensi dell'art. 8 CEDU.
Per quanto sin qui ritenuto l'appello deve essere respinto e l'ordinanza impugnata integralmente confermata.
Le spese del grado sono integralmente compensate tra le parti in considerazione della natura della controversia e della costante evoluzione giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così dispone:
I Respinge l'appello proposto dal e per l'effetto conferma l'ordinanza Parte_1
impugnata;
II Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
pagina 6 di 7 Si comunichi.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 10 giugno 2025.
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott. Giuseppe De Rosa
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