Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 21/02/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
- dott. CE Saverio Moscato Presidente rel.
- dott.ssa Monica Pacilio Giudice
- dott.ssa Sabrina Cicero Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento volto all'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
promosso con ricorso presentato in data 18/12/2024 (n. 50-1/2024 R.G.) da:
(c.f. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1
il 19/07/1973 e residente in [...];
e
(c.f. ), nata SA MA CA ET (CE) Parte_1 C.F._2
il 29/06/1986 e residente 34145 Trieste (TS), via Baiamonti n. 41,
ex art. 269 CCII tramite e con l'assistenza dell'Organismo di composizione della crisi
da sovraindebitamento della CCIAA Venezia Giulia, iscritta al n. 19 dell'Elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede legale a Trieste, Piazza della Borsa
n. 14, con domicilio digitale pec e per esso, il Gestore Email_1
nominato in data 12 giugno 2024, dott. . Persona_1
RICORRENTI
avente per oggetto: procedura familiare;
apertura della liquidazione controllata su richiesta del debitore.
1
PREMESSO che i ricorrenti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 268, co. 1, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni;
OSSERVATO che il ricorso è stato presentato dai debitori e che quindi non appare necessaria la loro audizione;
RILEVATO, sulla base della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:
- che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27, co. 2 e 3,
CCII, in quanto i ricorrenti sono residenti a [...]; in particolare, il nucleo familiare è composto, oltre che dagli istanti, dal loro figlio CE, nato il
23/11/2020; essi convivono e risiedono in un appartamento condotto in locazione,
di 35 mq calpestabili;
il è divorziato dal dicembre 2018, e dal cessato CP_1
matrimonio ha avuto due figlie, e all'epoca minori di età. Per_2 Per_3
- che al ricorso è stata allegata la relazione, redatta dall'OCC (gestore designato dott. ), che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità Persona_1
della documentazione depositata a corredo della domanda, e illustra altresì la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della coppia di debitori, nonché
le cause della crisi:
a) per la , queste ultime vanno rintracciate nella scarsa redditività Pt_1
dell'attività di centro estetico avviata in forma individuale nel 2020 a SA
MA CA ET (CE); l'impresa, cessata nel febbraio 2022, si dimostrava incapace, in concomitanza con le avversità dovute alla crisi pandemica, di alimentare il pagamento delle rate del finanziamento contratto con BA SA
SA OL (garantito dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese)
nonché dei canoni di locazione (rispetto a questi ultimi figurando come garante il ); CP_1
2 b) per il , la genesi della situazione di indebitamento sembra meno CP_1
specifica, dipanandosi nel corso del decennio 2012-2022, periodo segnato da una condizione di disoccupazione, interrotta solo da lavori occasionali;
nella fase inziale di siffatto contesto di precarietà economica si colloca anche la separazione dalla moglie con ulteriore aggravio;
di qui la decisione di abbandonare nel 2018 il paese d'origine dove le possibilità di impiego erano estremamente limitate, trasferendosi a Trieste;
e circa la diligenza impiegata di ciascun debitore nell'assumere le obbligazioni: aa) la situazione debitoria della non viene rapportata a colpe personali Pt_1
evidenti, ma piuttosto a una serie di circostanze avverse, tra cui l'impatto imprevedibile della pandemia, che ha gravemente colpito il settore dei servizi come i centri estetici;
bb) la situazione debitoria del viene invece ricollegata principalmente CP_1
legata a difficoltà economiche e personali, che, si argomenta nella relazione dell'O.C.C., sebbene la passività sia connotata da numerose sanzioni amministrative, attenuano eventuali responsabilità dirette: “la disoccupazione
prolungata, una famiglia da mantenere con due figlie, la separazione dalla moglie
nel 2012 e i lavori saltuari hanno creato un contesto di precarietà in cui il reddito
era insufficiente per coprire anche i bisogni essenziali, favorendo l'accumulo di debiti fiscali e amministrativi. (…) Va comunque sottolineato che il trasferimento a
Trieste nel 2018 dimostra un tentativo concreto di migliorare la propria condizione
economica, come poi effettivamente verificatosi” (v. pag. 7); ad ogni modo, è
appena il caso di rammentare che la effettiva diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni integra un requisito funzionale alla successiva delibazione della domanda di esdebitazione, non già per l'apertura della presente procedura;
3 - che il passivo, come aggiornato dal professionista in sede di circolarizzazione, si caratterizza in primo luogo, per l'entità del debito maturato verso i creditori chirografari, ed è sintetizzabile per ciascun coniuge come segue:
ove le spese prededucibili verranno soddisfatte con preferenza rispetto agli altri creditori, tra cui, appunto, quelle del professionista che ha seguito la presente procedura (v. art. 6, comma 1, lett. a), CCII, nel testo risultante dal Correttivo ter);
RITENUTO:
- che i ricorrenti versano in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, poiché il loro patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile, di seguito precisati) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (il cui ammontare è stato partitamente sopra indicato, al netto dei costi, comuni, di procedura, che andranno ripartiti in misura proporzionale all'entità dell'attivo di ciascun componente della presente procedura familiare);
4 - che nessuno dei debitori è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, o a liquidazione coatta amministrativa, o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
EVIDENZIATO:
- che per entrambi i coniugi l'attivo è rappresentato essenzialmente dal reddito ricavabile dai rispettivi rapporti di lavoro dipendente;
aaa) la co-ricorrente , risulta attualmente occupata presso la Work on Pt_1
Time S.p.A. con un contratto di lavoro a tempo parziale e determinato, prorogato dal 1° novembre 2024 al 30 aprile 2025, con CCNL per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo. Svolge attività di estetista presso l'ITIS di Trieste;
fruisce di una retribuzione mensile media netta di 621,00 euro;
bbb) il co-ricorrente lavora a tempo indeterminato con un contratto di CP_1
lavoro a tempo pieno presso MTL Messaggerie Trasporti e Logistica Società
Cooperativa, con sede a SA Daniele del Friuli, con CCNL imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi (in data 4 dicembre 2024, a seguito di un'infrazione stradale commessa con il veicolo aziendale, l'istante è
stato sanzionato con una multa per violazione del Codice della Strada e la sospensione della patente per due mesi. Tale provvedimento, si segnala nella relazione dell'O.C.C., comporterà una significativa riduzione dello stipendio per un periodo corrispondente, aggravando ulteriormente la già precaria situazione economica familiare); fruisce di una retribuzione mensile media netta di
2.361,00 euro (con la precisazione che il trattamento, da aprile 2024, è gravato dalla trattenuta di quinto dello stipendio a favore di CP_2
- che nessuno dei ricorrenti è proprietario di beni immobili;
il risulta CP_1
titolare una autovettura Mercedes Classe A 180 CDI targa CG322SM immatricolata nel dicembre 2014 e reimmatricolata a seguito di importazione nell'ottobre 2020, indicata come in cattivo stato, dal valore attuale di circa
5 5.000,00 euro;
è appena il caso di rammentare che ogni valutazione in ordine alla antieconomicità o meno della acquisizione del bene mobile in questione al valore di liquidazione non potrà che passare attraverso una apposita stima ed essere affrontata nella debita sede, cioè quando il liquidatore elaborerà il programma di liquidazione, indi da sottoporre, ai sensi dell'art. 272 CCII, all'approvazione del giudice delegato1;
CONSIDERATO che il nucleo familiare è composto, oltre che dai due ricorrenti, dal figlio minore CE (affetto da disturbo dello spettro autistico, accertato “Minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 118/1971, L. 288/1990)” con riconoscimento della indennità di frequenza),
nato dall'unione; il fabbisogno autodichiarato su base mensile del sopra descritto nucleo familiare si aggira sull'ordine di 2.550,00 euro;
il , peraltro, è tenuto CP_1
anche al mantenimento delle due figlie, non ancora autosufficienti, avute dal precedente matrimonio, ed affronta per questo un esborso di circa 500,00 mensili
(componente fissa dell'assegno, oltre al 50% delle spese straordinarie);
DATO ATTO che i co-ricorrenti prospettano alla massa creditoria la liquidazione dei rispettivi beni presenti e futuri;
all'atto pratico, come si desume dalla appena descritta composizione dei rispettivi attivi, e pur rimettendosi al prosieguo della procedura ogni approfondimento sull'effettivo valore dei modesti beni mobili registrati, si discute essenzialmente di una quota dei proventi lavorativi, quota che viene proposta dai ricorrenti in misura non inferiore a globali 350,00 euro mensili
(per 54 mesi);
RITENUTO di poter validare il fabbisogno indicato nel ricorso;
RITENUTO altresì, in linea sostanziale con le considerazioni sviluppate nella relazione dell'O.C.C., tenuto conto dell'ammontare delle retribuzioni dei ricorrenti (assunte al lordo delle trattenute sinora in corso, giacché esse con l'apertura della procedura verranno meno), di un principio di proporzionalità nella conseguente distribuzione delle risorse impegnate da ciascun coniuge ai fini di assicurare quanto occorre al mantenimento del loro nucleo familiare ed anche del fatto che il sopporta CP_1
un esborso mensile quale contributo nel mantenimento delle due figlie, non conviventi, nate da precedente unione, di dover fissare per ciascuna posizione il limite oltre il quali il rispettivo importo reddituale sarà destinato alla liquidazione (almeno per i prossimi 36 mesi); in particolare, allo stato e restando impregiudicata ogni diversa valutazione, rimessa dall'art. 268, co. 4, lett. b), CCII al giudice delegato2, nel caso di mutamento nelle condizioni economiche dei debitori, il limite reddituale è 2 Secondo Tribunale Rimini 12 dicembre 2023, nel fissare la quota di reddito o di pensione che il debitore deve versare alla procedura (o ancora meglio che il datore di lavoro o l'ente pensionistico debbono direttamente versare alla procedura), occorre tenere conto non solo del parametro costituito dalla conservazione al debitore di quanto necessario per il mantenimento proprio e della famiglia, ma anche dei limiti fissati dall'art. 545 c.p.c., nel senso che bisogna propendere per un'interpretazione non tanto
“alternativa”, quanto piuttosto “cumulativa” delle due ipotesi previste dalle lett. a) e b) del quarto comma dell'art. 268 del CCII. In altri termini, secondo tale pregevole arresto l'occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia, che va lasciato nella sua disponibilità, non può in nessun caso violare i limiti di impignorabilità, ma può essere determinato in misura soltanto pari o superiore agli stessi. Per quanto suggestiva, si è però obiettato, la tesi non convince poiché il parametro endoconcorsuale è autonomo e di per sé completo: il giudice infatti deve tenere conto non solo delle spese della famiglia ma anche dei redditi della famiglia. Ad esempio, il nucleo familiare può essere composto da due persone di cui una sola necessiti di accedere alla liquidazione: in questo caso, determinato quanto necessario per il mantenimento della famiglia, il reddito del debitore può ben essere decurtato a favore della procedura oltre i limiti di impignorabilità, poiché entrambi i redditi dei due componenti partecipano al mantenimento. Inoltre la misura determinata dall'art. 545 c.p.c. (1/5 dello stipendio e 1/5 della pensione nella misura in cui supera i mille euro) è una misura fissa, che prescinde dalla sufficienza del non pignorato a mantenere sé e la famiglia;
per contro nella liquidazione controllata non sarebbe pensabile un criterio aritmetico fisso, essendo il criterio quello di assicurare comunque il mantenimento della famiglia, criterio elastico che rende il risultato estremamente variabile a seconda della composizione e dei redditi della famiglia e soprattutto a secondo dai bisogni della famiglia stessa.
7 individuato nella somma di 510,00 euro quanto alla e nell'importo di 2.040,00 Pt_1
euro, quanto al , con apprensione delle eccedenze al patrimonio liquidabile;
CP_1
RILEVATO che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
CONSIDERATO quindi che sussistono tutti i presupposti formali per l'apertura della procedura di liquidazione controllata3;
RILEVATO, infine, che, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, il gestore designato dall'O.C.C. può essere nominato liquidatore;
P.Q.M.
visto l'artt. 270 CCI,
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di CP_1
(c.f. ) e (c.f. );
[...] C.F._1 Parte_1 C.F._2
2) nomina Giudice Delegato il dott. CE Saverio Moscato;
3) nomina e per l'effetto conferma come liquidatore il dott. ; Persona_1
4) ordina ai debitori, qualora non vi abbiano già provveduto, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni novanta, decorrente dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201
CCII; si applica l'articolo 10, comma 3 CCII;
6) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, indicati in ricorso e nella parte motiva della presente sentenza, ad eccezione del reddito di sino alla concorrenza dell'importo di Parte_1
510,00 euro mensili e del reddito di sino alla concorrenza Controparte_1
dell'importo di 2.040,00 euro mensili, con acquisizione alla procedura della misura eccedente i predetti limiti, da realizzare tramite versamenti mensili al liquidatore per almeno 36 mesi, impregiudicata ogni diversa quantificazione riservata al giudice delegato;
7) dispone che il liquidatore:
a) inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Trieste;
b) notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
c) entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, completi l'inventario dei beni del debitore e rediga, e depositi in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione;
e) provveda, nei termini e modi previsti dall'art. 273 CCII, alla formazione del passivo;
f) entro il 30/11 e il 31/05 di ogni anno (a partire dal 30/11/2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione, con allegato l'estratto conto della procedura. Il rapporto,
9 una volta vistato dal giudice, sarà comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
g) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
h) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
Si comunichi al ricorrente e al liquidatore.
Trieste, 20 febbraio 2025
Il Presidente est.
dott. CE Saverio Moscato
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La procedura di liquidazione controllata, pur quanto aperta su istanza dello stesso debitore, non ha presupposti o contenuti per così dire contrattabili in ordine alle fonti che alimentano la liquidazione stessa, la quale invece comprende tutti i beni fuorché quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII.
6 3 Una recente sentenza della Corte di Appello di Torino del 27 agosto 2024 ha confermato l'ammissibilità della procedura di liquidazione controllata anche “senza beni” presenti, ma con la semplice attestazione di crediti futuri, nella specie redditi futuri. Né – come chiarito da un contributo specialistico di un operatore del settore - all'ammissibilità di una liquidazione controllata fondata sull'apporto di attivo futuro rappresentato solo dalla destinazione alla procedura di un quota mensile dei redditi futuri, risulta di ostacolo la versione dell'art. 268, comma 3, CCII, introdotta a seguito del “Correttivo-ter”, perché laddove essa stabilisce che si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è “possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”, non esclude tout court l'eventualità di una procedura “senza beni” o con beni futuri, ma la esclude solo quando sia certificata l'impossibilità, appunto, dell'acquisizione (anche futura) di attivo – ovverosia di beni e liquidità non presenti al momento dell'apertura del concorso, ma ragionevolmente acquisibili.
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