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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 18/12/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 306/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. CH RU Presidente rel.
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 306/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f.: ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. SCARCELLA GIUSEPPE,
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. LONGO SALVATORE, C.F._2
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note ex art. 473 bis 28 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato dalla parte ricorrente in data 4/3/2025 la Parte_1
parte deduceva di aver intrattenuto una relazione more uxorio con e Controparte_1 che dalla loro unione nasceva il 23.01.2010 in Erice la figlia . Persona_1
Osservava, altresì, che la convivenza tra le parti cessava a giugno dell'anno 2023 e che la minore, dopo una iniziale permanenza con la madre (in Paceco), decideva di andare a vivere con il padre dalla fine di gennaio 2024.
Rappresentava, inoltre, che in data 15.1.2024 le parti sancivano il fallimento della procedura avviata redigendo il verbale di mancato accordo.
Chiedeva, pertanto, quanto segue: “1. Affidare la minore ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento presso l'abitazione della madre. Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia vanno assunte tra essi genitori, di comune accordo.
2. Il padre avrà la facoltà di tenere con sé la figlia 3 pomeriggi, a scelta, dalle ore 16,00 fino alle ore 20,00. Il fine settimana, ossia dalle ore 10,00 del sabato e fino alle ore 20,00 della domenica saranno alternati.
3. Le festività saranno anch'esse basate sul criterio dell'alternanza.
4. Ciascun genitore assume l'obbligo di comunicare all'altro il proprio recapito, anche telefonico.
5. Il IG. corrisponderà, entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 200,00 a mani CP_1 della IG.ra . L'assegno unico sarà a beneficio di essi genitori nella misura del 50% Pt_1
ciascuno.
6. Le spese straordinarie, nell'interesse della figlia, saranno sostenute dai genitori in ragione del 50 %.”
In data 30.4.2025 si costituiva chiedendo quanto segue: “- respingere le Controparte_1 domande tutte proposte da parte ricorrente ed accogliere, di contro, quelle di seguito formulate;
- disporre l'affidamento esclusivo della minore in favore del padre con possibilità di Per_1
intraprendere, in maniera unilaterale ed autonoma, decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse della figlia;
- stabilire, quale domicilio esclusivo della minore , la residenza del padre Persona_1
autorizzandolo a dare seguito al mutamento della residenza anagrafica;
- valutare la possibilità di fare intraprendere alla ricorrente ed alla minore un percorso sotto l'egida del SPG dell'Asp di Trapani finalizzato a ristabilire un rapporto affettivo madre- figlia ed un eventuale programma di incontri tra le due;
- stabilire che la ricorrente versi, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00
(rivalutabili nella misura del 100% degli indici Istat annualmente rilevati) quale contribuzione al mantenimento della minore , oltre ancora la corresponsione Persona_1
dell'intero assegno unico in favore del genitore paterno;
- stabilire che la signora sia obbligata a provvedere al pagamento del Parte_1
50% delle cd. spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di
Trapani”.
*****
All'udienza del 28.5.2025 la causa veniva istruita mediante monitoraggio da parte dei servizi di psicologia giuridica e della neuropsichiatria infantile. Veniva anche disposto l'ascolto della minore ed emessi i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c..
All'udienza del 9.7.2025 veniva ascoltata la minore . Persona_1
Con ordinanza del 16.7.2025 le parti venivano invitate ad intraprendere un percorso presso il
Consultorio familiare e, ritenuta conclusa l'istruttoria, venivano assegnati i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
Indi, all'udienza del 26.11.2025 la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, quanto al regime inerente all'affidamento della figlia minore , si Per_1 osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (nel quale è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), in quanto volto a mantenere il rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali e a garantire la salvaguardia dell'equilibrio psicofisico del minore. Tuttavia, è altrettanto vero che il predetto modello può essere derogato allorché emergano specifiche situazioni di concreto pregiudizio per il benessere psico-fisico del minore, tali da rendere l'affido condiviso non compatibile con l'interesse superiore del figlio.
È noto, infatti, che «in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere compiuta sulla base di un giudizio prognostico, fondato sulle modalità con cui ciascun genitore ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione e di educazione, alla disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sulle consuetudini di vita e sull'ambiente sociale e familiare che ciascuno è in grado di offrire».
(Cass. n. 23333/2023; conf. Cass. nn. 28244/2019; 27348/2022)
Ai fini del giudizio prognostico circa l'affido, nell'esclusivo interesse morale e materiale del minore, devono essere verificate le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, tenendo conto, delle rispettive capacità di relazione affettiva, oltre che dell'opinione dello stesso minore.
In materia di affidamento dei figli minori è statuito l'obbligo del giudice di ascoltare il minore che abbia capacità di discernimento sufficiente e di tenere in debito conto la sua opinione, ai sensi degli artt. 315-bis, 336-bis, 337-octies c.c. e 473-bis.4 c.p.c., non al fine di recepire pedissequamente la volontà manifestata dal minore, ma di individuare la decisione che risponda al suo superiore interesse. Qualora il giudice intenda disattendere le valutazioni e le aspirazioni espresse dal minore nel corso dell'ascolto, deve tuttavia compiere una rigorosa e pertinente verifica della contrarietà di tale volontà al suo interesse, fornendo adeguata motivazione che dia conto delle ragioni concrete per cui si discosta dalle dichiarazioni del minore (cfr. Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 16231 del 8 giugno 2023).
Dove, infatti, all'esito dell'audizione del minore emerga il fermo rifiuto del figlio a frequentare o vedere uno dei genitori, giustamente il giudice, valutati i motivi del rifiuto e compiute le opportune verifiche, può disporre l'affido esclusivo della prole in favore del genitore convivente, qualora questo regime risponda al superiore interesse del minore stesso. Il criterio legale prevalente che guida la decisione del giudice è, quindi, costituito dall'interesse preminente del figlio minore, il quale può giustificare l'affidamento esclusivo anche in assenza di accertate carenze genitoriali del genitore non affidatario. (cfr. Cassazione civile
Sez. I sentenza n. 18867 del 15 settembre 2011)
Nel caso di specie è emerso un netto rifiuto della minore a continuare qualsiasi rapporto Per_1
con la madre ed è venuta fuori l'incapacità dei genitori di evitare conflitti tra di loro in funzione del superiore interesse della minore (v. verbale udienza del 28/5/2025, dichiarazioni della ricorrente: “Faccio la parrucchiera. Sono dipendente a tempo indeterminato e guadagno circa 700 euro al mese da dicembre 2023. (…) Tra me e il padre non c'è dialogo”, dichiarazioni del resistente dichiara “sono dipendente di una ditta. Guadagno circa 1.700 euro al mese. … Tra me e la madre non c'è dialogo”).
In considerazione di tali criticità è stato disposto un monitoraggio da parte del Servizio di
Psicologia Giuridica che ha descritto un rapporto madre – figlia fatto di litigi emotivamente accessi sia a livello verbale che fisico, che hanno portato la minore a trasferirsi dal padre a gennaio 2024 (v. relazione depositata in data 7/7/2025: “le discussioni madre-figlia sono continuate, spesso sfociando in litigi emotivamente accessi sia a livello verbale che fisico, fino all'ultima lite di gennaio 2024, presso la parruccheria della madre. Da allora , si Per_1
è voluta definitivamente traferire a casa del padre e ha interrotto ogni rapporto con la madre.
Per un breve periodo il nucleo familiare è stato seguito da una psicologa privata ma la madre ha voluto interrompere il percorso, non essendosi trovata bene con la professionista, chiedendo di proseguire in una struttura pubblica)”.
All'esito delle valutazioni sulle competenze genitoriali delle parti è emerso che “entrambi i genitori, seppur nella loro semplicità, hanno delle basilari competenze genitoriali” nonostante abbiano una diversa modalità di relazione con la minore. La “sembra Pt_1
avere adottato nei confronti di una modalità educativa ambivalente, privilegiando un Per_1 approccio relazionale simmetrico, con scarsi confini generazionali e ad elevata espressività emotiva” ed ha mostrato “delle difficoltà a livello di approccio relazionale ed educativo con la figlia e di sintonizzazione affettiva con i suoi bisogni” mentre “il padre appare complessivamente una figura genitoriale valida e presente con la figlia dal punto di vista materiale, scolastico ed affettivo”. Nello stesso senso le indicazioni fornite dalla RI LE (v. da ultimo la relazione del 30/9/2025) hanno confermato che la minore presenta ancora un significativo vissuto di “tradimento emotivo” nei confronti della madre, nonché una ferma indisponibilità ad incontrarla, ritenendo di non essere, allo stato, emotivamente pronta a riattivare la relazione
(v. relazione NPI del 30/9/2025: “in particolare, sente come “tradimento emotivo” Per_1
l'incapacità della madre di rispettare il legame tra madre e figlia… ha sentito venir Per_1 meno la comprensione e il rispetto nei confronti dei propri sentimenti, usati a suo dire, dalla madre contro di lei per metterla in cattiva luce e controllarla. Tale legame che ad oggi non si sente pronta a rimettere in discussione, preferendo mantenere la distanza dal genitore.
Conclusione: evidenza migliorati i livelli di benessere psicofisico, sono diminuiti i livelli Per_1
di ansia e rinnovato interesse nei confronti dei rapporti sociali e personali. Rispetto al rapporto con la madre riferisce di non avere ancora superato la figura legata al “tradimento emotivo” della madre, manifestando la sua contrarietà a incontrare il genitore).
Tale posizione è stata ribadita anche in sede di ascolto giudiziale del 9/7/2025, nel quale Per_1
ha espresso con chiarezza la volontà di non avere contatti con la madre se non – eventualmente
– all'esito di un percorso terapeutico e con il supporto di un professionista (v. verbale d'udienza del 9/7/2025, dichiarazioni della minore: “Io penso che non voglio avere più rapporti con la mamma, perché ammetto che sento la mancanza materna ma poi quando ripenso a quello che è successo non riesco a provarci. Io non voglio vederla davanti ad altre persone perché, quando siamo a casa da sole è diversa. Non me la sento. Ci posso pensare a vederla alla presenza di una psicologa”).
Nel caso in esame nessun elemento consente di ritenere che la volontà della minore sia contraria al suo interesse e non sia funzionale al benessere della stessa . Al contrario, la Per_1 complessiva istruttoria ha fatto emergere un quadro relazionale gravemente compromesso tra la minore e la madre. Peraltro, la neuropsichiatria infantile ha riferito un miglioramento dell'equilibrio psico-fisico di da quando vive stabilmente con il padre (v. relazione NPI Per_1
del 30/9/2025: “ evidenza migliorati i livelli di benessere psicofisico, sono diminuiti i Per_1 livelli di ansia e rinnovato interesse nei confronti dei rapporti sociali e personali”).
Alla luce di quanto emerso, questo Tribunale ritiene che l'affidamento condiviso non sia, allo stato, attuabile, poiché capace di esporre la minore ad un pregiudizio emotivo e relazionale, mentre l'affidamento esclusivo al padre appare conforme al superiore interesse della minore, in quanto il padre costituisce la figura genitoriale maggiormente idonea a garantire stabilità, cura e contenimento affettivo.
Non si ritiene allo stato opportuno disporre un affidamento c.d. super-esclusivo, e quindi esteso anche alle decisioni di maggiore importanza, al fine di non allontanare del tutto la madre dalla vita della figlia, della quale ancora ella si interessa.
Per quanto attiene poi agli incontri tra madre e figlia i servizi sociali – con relazione del
1/10/2025 – hanno riferito della “momentanea e fattiva impossibilità” di procedere agli incontri in spazio neutro a causa del rifiuto espresso dalla minore, reputando necessario che i genitori intraprendano un percorso di mediazione presso il Consultorio Familiare prima di ipotizzare un riavvicinamento.
Proprio al fine di affrontare la situazione di rifiuto genitoriale nonché di promuovere in qualche modo il miglioramento dei rapporti tra la madre e la figlia e il dialogo tra la coppia genitoriale, sempre in funzione del benessere della minore, si ritiene necessaria la prosecuzione del percorso della minore presso la NPI oltre che l'avvio di un percorso delle parti presso il Consultorio familiare. L'età della minore (che a gennaio 2026 compirà 16 anni)
e il suo stato psichico allo stato consentono solo di effettuare incontri liberi con la madre e ciò per evitare un'inutile e potenzialmente dannosa coartazione della strutturata volontà di
. Per_1
*****
Quanto alla determinazione del contributo al mantenimento della prole, occorre premettere che entrambi i genitori hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle loro sostanze, facendo fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Fatta questa premessa, nel caso di specie considerata l'età di (nata il [...]), le Per_1 posizioni economico-reddituali dei genitori (la è dipendente come parrucchiera in un Pt_1 esercizio commerciale e il è muratore presso una ditta;
all'udienza del 28.5.2025 la CP_1
ha dichiarato “sono dipendente a tempo indeterminato e guadagno circa 700 euro al Pt_1 mese da dicembre 2023. Prima non lavoravo”; la ha pure un compagno titolare di un Pt_1
esercizio commerciale), nonché l'esclusiva permanenza della minore presso il padre (che si prende cura di sotto ogni profilo), va disposto l'obbligo in capo a di Per_1 Parte_1
versare a un assegno mensile di € 230,00 mensili a titolo di concorso nel Controparte_1 mantenimento della figlia minore, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese.
Deve ora rilevarsi, per quanto attiene all'assegno unico universale, che esso è definito unico perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall' CP_2
Secondo i giudici di legittimità l'assegno unico può essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo (Cass. civ., Sez. I, Ord., del 22/02/2025, n. 4672). Ne consegue che, nel caso di specie, l'assegno unico universale può essere percepito per intero dal padre, essendo quest'ultimo il genitore che convive con la figlia e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultima, rispondendo in tal modo anche alle citate finalità dell'assegno unico.
Infine, si pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di sostenere le spese straordinarie che sorgeranno nell'interesse della prole nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo del
Tribunale di Trapani.
*****
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- affida in via esclusiva la minore al padre, ; Persona_1 Controparte_1 - dispone la prosecuzione del percorso della minore presso la NPI al fine di riprendere Per_1
il rapporto con la madre e gli incontri con la stessa, invitando le parti ad intraprendere un percorso presso il Consultorio familiare;
- pone a carico di l'obbligo di versare a un assegno Parte_1 Controparte_1 mensile di € 230,00 mensili a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
- pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di sostenere le spese straordinarie che sorgeranno nell'interesse della prole nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo del
Tribunale di Trapani;
- dispone la percezione dell'assegno unico universale nella misura del 100% in favore di
. Controparte_1
Condanna a rifondere a , a titolo di spese di lite, euro Parte_1 Controparte_1
3.809,00, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali.
Così deciso in Trapani in data 18.12.2025
Il Presidente est.
CH RU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. CH RU Presidente rel.
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 306/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f.: ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. SCARCELLA GIUSEPPE,
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. LONGO SALVATORE, C.F._2
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note ex art. 473 bis 28 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato dalla parte ricorrente in data 4/3/2025 la Parte_1
parte deduceva di aver intrattenuto una relazione more uxorio con e Controparte_1 che dalla loro unione nasceva il 23.01.2010 in Erice la figlia . Persona_1
Osservava, altresì, che la convivenza tra le parti cessava a giugno dell'anno 2023 e che la minore, dopo una iniziale permanenza con la madre (in Paceco), decideva di andare a vivere con il padre dalla fine di gennaio 2024.
Rappresentava, inoltre, che in data 15.1.2024 le parti sancivano il fallimento della procedura avviata redigendo il verbale di mancato accordo.
Chiedeva, pertanto, quanto segue: “1. Affidare la minore ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento presso l'abitazione della madre. Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia vanno assunte tra essi genitori, di comune accordo.
2. Il padre avrà la facoltà di tenere con sé la figlia 3 pomeriggi, a scelta, dalle ore 16,00 fino alle ore 20,00. Il fine settimana, ossia dalle ore 10,00 del sabato e fino alle ore 20,00 della domenica saranno alternati.
3. Le festività saranno anch'esse basate sul criterio dell'alternanza.
4. Ciascun genitore assume l'obbligo di comunicare all'altro il proprio recapito, anche telefonico.
5. Il IG. corrisponderà, entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 200,00 a mani CP_1 della IG.ra . L'assegno unico sarà a beneficio di essi genitori nella misura del 50% Pt_1
ciascuno.
6. Le spese straordinarie, nell'interesse della figlia, saranno sostenute dai genitori in ragione del 50 %.”
In data 30.4.2025 si costituiva chiedendo quanto segue: “- respingere le Controparte_1 domande tutte proposte da parte ricorrente ed accogliere, di contro, quelle di seguito formulate;
- disporre l'affidamento esclusivo della minore in favore del padre con possibilità di Per_1
intraprendere, in maniera unilaterale ed autonoma, decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse della figlia;
- stabilire, quale domicilio esclusivo della minore , la residenza del padre Persona_1
autorizzandolo a dare seguito al mutamento della residenza anagrafica;
- valutare la possibilità di fare intraprendere alla ricorrente ed alla minore un percorso sotto l'egida del SPG dell'Asp di Trapani finalizzato a ristabilire un rapporto affettivo madre- figlia ed un eventuale programma di incontri tra le due;
- stabilire che la ricorrente versi, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00
(rivalutabili nella misura del 100% degli indici Istat annualmente rilevati) quale contribuzione al mantenimento della minore , oltre ancora la corresponsione Persona_1
dell'intero assegno unico in favore del genitore paterno;
- stabilire che la signora sia obbligata a provvedere al pagamento del Parte_1
50% delle cd. spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di
Trapani”.
*****
All'udienza del 28.5.2025 la causa veniva istruita mediante monitoraggio da parte dei servizi di psicologia giuridica e della neuropsichiatria infantile. Veniva anche disposto l'ascolto della minore ed emessi i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c..
All'udienza del 9.7.2025 veniva ascoltata la minore . Persona_1
Con ordinanza del 16.7.2025 le parti venivano invitate ad intraprendere un percorso presso il
Consultorio familiare e, ritenuta conclusa l'istruttoria, venivano assegnati i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
Indi, all'udienza del 26.11.2025 la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, quanto al regime inerente all'affidamento della figlia minore , si Per_1 osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (nel quale è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), in quanto volto a mantenere il rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali e a garantire la salvaguardia dell'equilibrio psicofisico del minore. Tuttavia, è altrettanto vero che il predetto modello può essere derogato allorché emergano specifiche situazioni di concreto pregiudizio per il benessere psico-fisico del minore, tali da rendere l'affido condiviso non compatibile con l'interesse superiore del figlio.
È noto, infatti, che «in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere compiuta sulla base di un giudizio prognostico, fondato sulle modalità con cui ciascun genitore ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione e di educazione, alla disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sulle consuetudini di vita e sull'ambiente sociale e familiare che ciascuno è in grado di offrire».
(Cass. n. 23333/2023; conf. Cass. nn. 28244/2019; 27348/2022)
Ai fini del giudizio prognostico circa l'affido, nell'esclusivo interesse morale e materiale del minore, devono essere verificate le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, tenendo conto, delle rispettive capacità di relazione affettiva, oltre che dell'opinione dello stesso minore.
In materia di affidamento dei figli minori è statuito l'obbligo del giudice di ascoltare il minore che abbia capacità di discernimento sufficiente e di tenere in debito conto la sua opinione, ai sensi degli artt. 315-bis, 336-bis, 337-octies c.c. e 473-bis.4 c.p.c., non al fine di recepire pedissequamente la volontà manifestata dal minore, ma di individuare la decisione che risponda al suo superiore interesse. Qualora il giudice intenda disattendere le valutazioni e le aspirazioni espresse dal minore nel corso dell'ascolto, deve tuttavia compiere una rigorosa e pertinente verifica della contrarietà di tale volontà al suo interesse, fornendo adeguata motivazione che dia conto delle ragioni concrete per cui si discosta dalle dichiarazioni del minore (cfr. Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 16231 del 8 giugno 2023).
Dove, infatti, all'esito dell'audizione del minore emerga il fermo rifiuto del figlio a frequentare o vedere uno dei genitori, giustamente il giudice, valutati i motivi del rifiuto e compiute le opportune verifiche, può disporre l'affido esclusivo della prole in favore del genitore convivente, qualora questo regime risponda al superiore interesse del minore stesso. Il criterio legale prevalente che guida la decisione del giudice è, quindi, costituito dall'interesse preminente del figlio minore, il quale può giustificare l'affidamento esclusivo anche in assenza di accertate carenze genitoriali del genitore non affidatario. (cfr. Cassazione civile
Sez. I sentenza n. 18867 del 15 settembre 2011)
Nel caso di specie è emerso un netto rifiuto della minore a continuare qualsiasi rapporto Per_1
con la madre ed è venuta fuori l'incapacità dei genitori di evitare conflitti tra di loro in funzione del superiore interesse della minore (v. verbale udienza del 28/5/2025, dichiarazioni della ricorrente: “Faccio la parrucchiera. Sono dipendente a tempo indeterminato e guadagno circa 700 euro al mese da dicembre 2023. (…) Tra me e il padre non c'è dialogo”, dichiarazioni del resistente dichiara “sono dipendente di una ditta. Guadagno circa 1.700 euro al mese. … Tra me e la madre non c'è dialogo”).
In considerazione di tali criticità è stato disposto un monitoraggio da parte del Servizio di
Psicologia Giuridica che ha descritto un rapporto madre – figlia fatto di litigi emotivamente accessi sia a livello verbale che fisico, che hanno portato la minore a trasferirsi dal padre a gennaio 2024 (v. relazione depositata in data 7/7/2025: “le discussioni madre-figlia sono continuate, spesso sfociando in litigi emotivamente accessi sia a livello verbale che fisico, fino all'ultima lite di gennaio 2024, presso la parruccheria della madre. Da allora , si Per_1
è voluta definitivamente traferire a casa del padre e ha interrotto ogni rapporto con la madre.
Per un breve periodo il nucleo familiare è stato seguito da una psicologa privata ma la madre ha voluto interrompere il percorso, non essendosi trovata bene con la professionista, chiedendo di proseguire in una struttura pubblica)”.
All'esito delle valutazioni sulle competenze genitoriali delle parti è emerso che “entrambi i genitori, seppur nella loro semplicità, hanno delle basilari competenze genitoriali” nonostante abbiano una diversa modalità di relazione con la minore. La “sembra Pt_1
avere adottato nei confronti di una modalità educativa ambivalente, privilegiando un Per_1 approccio relazionale simmetrico, con scarsi confini generazionali e ad elevata espressività emotiva” ed ha mostrato “delle difficoltà a livello di approccio relazionale ed educativo con la figlia e di sintonizzazione affettiva con i suoi bisogni” mentre “il padre appare complessivamente una figura genitoriale valida e presente con la figlia dal punto di vista materiale, scolastico ed affettivo”. Nello stesso senso le indicazioni fornite dalla RI LE (v. da ultimo la relazione del 30/9/2025) hanno confermato che la minore presenta ancora un significativo vissuto di “tradimento emotivo” nei confronti della madre, nonché una ferma indisponibilità ad incontrarla, ritenendo di non essere, allo stato, emotivamente pronta a riattivare la relazione
(v. relazione NPI del 30/9/2025: “in particolare, sente come “tradimento emotivo” Per_1
l'incapacità della madre di rispettare il legame tra madre e figlia… ha sentito venir Per_1 meno la comprensione e il rispetto nei confronti dei propri sentimenti, usati a suo dire, dalla madre contro di lei per metterla in cattiva luce e controllarla. Tale legame che ad oggi non si sente pronta a rimettere in discussione, preferendo mantenere la distanza dal genitore.
Conclusione: evidenza migliorati i livelli di benessere psicofisico, sono diminuiti i livelli Per_1
di ansia e rinnovato interesse nei confronti dei rapporti sociali e personali. Rispetto al rapporto con la madre riferisce di non avere ancora superato la figura legata al “tradimento emotivo” della madre, manifestando la sua contrarietà a incontrare il genitore).
Tale posizione è stata ribadita anche in sede di ascolto giudiziale del 9/7/2025, nel quale Per_1
ha espresso con chiarezza la volontà di non avere contatti con la madre se non – eventualmente
– all'esito di un percorso terapeutico e con il supporto di un professionista (v. verbale d'udienza del 9/7/2025, dichiarazioni della minore: “Io penso che non voglio avere più rapporti con la mamma, perché ammetto che sento la mancanza materna ma poi quando ripenso a quello che è successo non riesco a provarci. Io non voglio vederla davanti ad altre persone perché, quando siamo a casa da sole è diversa. Non me la sento. Ci posso pensare a vederla alla presenza di una psicologa”).
Nel caso in esame nessun elemento consente di ritenere che la volontà della minore sia contraria al suo interesse e non sia funzionale al benessere della stessa . Al contrario, la Per_1 complessiva istruttoria ha fatto emergere un quadro relazionale gravemente compromesso tra la minore e la madre. Peraltro, la neuropsichiatria infantile ha riferito un miglioramento dell'equilibrio psico-fisico di da quando vive stabilmente con il padre (v. relazione NPI Per_1
del 30/9/2025: “ evidenza migliorati i livelli di benessere psicofisico, sono diminuiti i Per_1 livelli di ansia e rinnovato interesse nei confronti dei rapporti sociali e personali”).
Alla luce di quanto emerso, questo Tribunale ritiene che l'affidamento condiviso non sia, allo stato, attuabile, poiché capace di esporre la minore ad un pregiudizio emotivo e relazionale, mentre l'affidamento esclusivo al padre appare conforme al superiore interesse della minore, in quanto il padre costituisce la figura genitoriale maggiormente idonea a garantire stabilità, cura e contenimento affettivo.
Non si ritiene allo stato opportuno disporre un affidamento c.d. super-esclusivo, e quindi esteso anche alle decisioni di maggiore importanza, al fine di non allontanare del tutto la madre dalla vita della figlia, della quale ancora ella si interessa.
Per quanto attiene poi agli incontri tra madre e figlia i servizi sociali – con relazione del
1/10/2025 – hanno riferito della “momentanea e fattiva impossibilità” di procedere agli incontri in spazio neutro a causa del rifiuto espresso dalla minore, reputando necessario che i genitori intraprendano un percorso di mediazione presso il Consultorio Familiare prima di ipotizzare un riavvicinamento.
Proprio al fine di affrontare la situazione di rifiuto genitoriale nonché di promuovere in qualche modo il miglioramento dei rapporti tra la madre e la figlia e il dialogo tra la coppia genitoriale, sempre in funzione del benessere della minore, si ritiene necessaria la prosecuzione del percorso della minore presso la NPI oltre che l'avvio di un percorso delle parti presso il Consultorio familiare. L'età della minore (che a gennaio 2026 compirà 16 anni)
e il suo stato psichico allo stato consentono solo di effettuare incontri liberi con la madre e ciò per evitare un'inutile e potenzialmente dannosa coartazione della strutturata volontà di
. Per_1
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Quanto alla determinazione del contributo al mantenimento della prole, occorre premettere che entrambi i genitori hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle loro sostanze, facendo fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Fatta questa premessa, nel caso di specie considerata l'età di (nata il [...]), le Per_1 posizioni economico-reddituali dei genitori (la è dipendente come parrucchiera in un Pt_1 esercizio commerciale e il è muratore presso una ditta;
all'udienza del 28.5.2025 la CP_1
ha dichiarato “sono dipendente a tempo indeterminato e guadagno circa 700 euro al Pt_1 mese da dicembre 2023. Prima non lavoravo”; la ha pure un compagno titolare di un Pt_1
esercizio commerciale), nonché l'esclusiva permanenza della minore presso il padre (che si prende cura di sotto ogni profilo), va disposto l'obbligo in capo a di Per_1 Parte_1
versare a un assegno mensile di € 230,00 mensili a titolo di concorso nel Controparte_1 mantenimento della figlia minore, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese.
Deve ora rilevarsi, per quanto attiene all'assegno unico universale, che esso è definito unico perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall' CP_2
Secondo i giudici di legittimità l'assegno unico può essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo (Cass. civ., Sez. I, Ord., del 22/02/2025, n. 4672). Ne consegue che, nel caso di specie, l'assegno unico universale può essere percepito per intero dal padre, essendo quest'ultimo il genitore che convive con la figlia e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultima, rispondendo in tal modo anche alle citate finalità dell'assegno unico.
Infine, si pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di sostenere le spese straordinarie che sorgeranno nell'interesse della prole nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo del
Tribunale di Trapani.
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Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- affida in via esclusiva la minore al padre, ; Persona_1 Controparte_1 - dispone la prosecuzione del percorso della minore presso la NPI al fine di riprendere Per_1
il rapporto con la madre e gli incontri con la stessa, invitando le parti ad intraprendere un percorso presso il Consultorio familiare;
- pone a carico di l'obbligo di versare a un assegno Parte_1 Controparte_1 mensile di € 230,00 mensili a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
- pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di sostenere le spese straordinarie che sorgeranno nell'interesse della prole nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo del
Tribunale di Trapani;
- dispone la percezione dell'assegno unico universale nella misura del 100% in favore di
. Controparte_1
Condanna a rifondere a , a titolo di spese di lite, euro Parte_1 Controparte_1
3.809,00, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali.
Così deciso in Trapani in data 18.12.2025
Il Presidente est.
CH RU