CASS
Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/07/2024, n. 29216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29216 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NI RA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari del 22 gennaio 2024 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per la reiezione del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, che ha ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza descritta in epigrafe, il Tribunale di Bari ha rigettato l'appello interposto da RA NI avverso la reiezione della richiesta di revoca ex art 299 cod. proc. pen della misura interdittiva della sospensione dai pubblici uffici applicata, in misura di un anno, ai danni del suddetto perché gravemente indiziato di aver concorso alla corruzione propria di cui al capo 1 della rubrica nonché alla turbativa di cui all'art. 353, comma 1 e 3, cod. pen. descritta al capo 3). 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 29216 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 28/05/2024 2. In particolare, secondo l'impianto accusatorio validato dai giudici della cautela, l'indagato, nella qualità di soggetto attuatore per l'ufficio del Commissario straordinario delegato all'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Puglia ( da qui, più brevemente, "Ufficio del Dissesto") , in più soluzioni, avrebbe percepito indebiti compensi da parte dell'imprenditore Antonio Di AR, con l'intermediazione di RG CH, quali corrispettivi versati per favorire le imprese del primo quanto alla partecipazione e alla aggiudicazione delle gare pubbliche indette dal citato ufficio. Più precisamente, interagendo con il Presidente della commissione di gara, avrebbe garantito al Di AR l'aggiudicazione relativa all'appalto inerente ai lavori da realizzare nei bacini idrografici del torrente Picone e della lama larnasinata, interferendo nella procedura di gara nella fase di pubblicazione del bando e in quella della individuazione delle ditte da invitare oltre che nella stessa fase di aggiudicazione, alterando i punteggi assegnati alle partecipanti. Siffatte manovre collusive, oggetto del relativo patto illecito rivendicato a sostegno della corruzione propria di cui al capo 1), avrebbero costituito anche l'oggetto della condotta di turbativa di cui al capo 3), vieppiù realizzata dal Di AR anche versando, con la medesima finalità, un compenso indebito ad uno dei componenti la citata Commissione (Leonardo Panettieri). 3. Interpone ricorso la difesa di NI e prospetta diversi vizi di motivazione, declinati nei tre versanti considerati dalla lettera e) dell'art. 606 del codice di rito. In particolare, in primo luogo, si contesta la lettura delle intercettazioni tra terzi evocate a sostegno della ritenuta gravità indiziaria, in alcuni punti travisata, in altri manifestamente illogica, in ogni caso estranea ad una puntuale disamina delle indicazioni difensive offerte con l'appello e con la memoria allegata nel corso del relativo giudizio. Indicazioni dirette a meglio precisare i contenuti dell'assunto palesato dal ricorrente in occasione dei diversi chiarimenti offerti in sede di interrogatorio di garanzia avuto riguardo, in particolare: alla assenza di pregressi motivi di incontro e contatto con il Di AR nonché alla occasionalità di quelli avvenuti prima a Bari (presso il circolo della vela) e poi a Roma ( presso il circolo di tennis); alla mancanza di elementi utili a comprovare alcuna dazione illecita e, a monte, un pregresso accordo corruttivo che ne avrebbe giustificato l'erogazione; alla estraneità del NI con riguardo alle condotte collusive realizzate per il tramite del Pannittieri in relazione all'appalto descritto al capo 3); alla inconsistenza degli elementi offerti dal colloquio registrato occorso tra Di AR e AR FO se letti nel loro effettivo portato. Si contesta, inoltre, il portato indiziario dei colloqui captati occorsi tra il ricorrente e il Presidente della Commissione di gara, valorizzati dai giudici della cautela a sostegno della gravità indiziaria ritenuta con riguardo alla turbativa descritta al capo 3), tutt'altro che attestanti qualsivoglia interferenza del NI sul corso della relativa procedura, vieppiù considerando i chiarimenti offerti dall'indagato in relazione ai contatti avuti con il predetto, in 2 parte correlati al suo ruolo (era il Rup del relativo procedimento), in parte giustificati dai rapporti personali che legavano i due. Infine, si lamenta l'incomprensibilità del percorso argomentativo tracciato dal Tribunale nel superare le puntuali osservazioni critiche prospettate dalla difesa dirette a devalutare il rilievo indiziario ascritto ai riscontri patrimoniali emersi dalle indagini, avuto riguardo all'apporto logico solo apparentemente garantito dalla provvista in contanti sequestrata al ricorrente nonché alle condotte dismissive in favore della moglie e delle sorelle realizzate dall'indagato una volta avuta contezza delle indagini. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita l'accoglimento nei termini precisati di seguito. 2. La ricostruzione in fatto operata dai giudici della cautela non merita censure. 2.1. In primo luogo, va sottolineato come il ricorso, in termini di marcata genericità, contrasti il rilievo indiziario coerentemente assegnato dal Tribunale alle dichiarazioni del FO, il quale, nel settembre del 2019, ebbe a riferire di aver saputo dal Di AR dei contatti illeciti che questi intratteneva con il NI, per l'appunto relativi alle future gare inerenti lavori da realizzare nell'interesse dell'Ufficio del Dissesto. Da tali propalazioni, dalle quali è scaturita l'indagine che occupa, emerge la non occasionalità dei momenti di confronto e interlocuzione tra i due, puntualmente confermata dalle successive emergenze indiziarie (in particolare, avuto riguardo agli incontri realizzati, nel gennaio e febbraio del 2020, a Bari e Roma, con la sistematica intermediazione dello CH, soggetto certamente più vicino all'indagato e parimenti interessato alla sorte delle gare indette dal citato ufficio). 2.2. Le ulteriori censure proposte dall'impugnazione ribadiscono, inoltre, chiavi di lettura del dato offerto dalle intercettazioni valorizzate a sostegno della gravità indiziaria, affrontate e superate dal Tribunale senza incorrere in vuoti argomentativi né in manifeste illogicità così da definire un quadro fattuale coerente ai possibili costituti propri di un accordo illecito occorso tra il soggetto qualificato e il Di AR, raggiunto con la intermediazione di ,CH. Depongono in tal senso, in particolare, i riferimenti alle capta2:ioni relative ai colloqui intervenuti a ridosso e in epoca successiva ai tre contatti intervenuti tra i protagonisti prima a Bari e poi a Roma, dai quali emergono, con adeguata chiarezza indiziaria: - le intenzioni perseguite dal duo CH-Di AR nel creare un abboccamento con il NI, immediatamente giustificato dall'obiettivo correlato alle gare indette dall'ufficio diretto da quest'ultimo (alle quali parteciparono entrambi, anche se poi il Di AR riuscì ad aggiudicarsene una sola); - la consapevolezza del ricorrente che ai detti incontri avrebbe partecipato anche Di AR, oltre che CH (si veda quanto evidenziato dal provvedimento impugnato alla pagina 20, penultimo capoverso); 3 - l'adesione del ricorrente al progetto criminale comune, considerato che, in parte qua, non può non rimarcarsi come i rilievi difensivi inerenti al significato da ascrivere al tenore dei colloqui captati successivamente all'incontro del 30 gennaio 2020, assumano il tono, non consentito, della mera prospettazione interpretativa alternativa, non in grado di destrutturare quella privilegiata dal Tribunale (si veda da pagina 20, ultimo capoverso e in particolare pagina 22); - le dazioni indebite promesse in funzione dell'interessamento illecito perseguito dal ricorrente, atteso che non meritano censure, sul piano della logica tracciata, le considerazioni svolte dal Tribunale (dall'ultimo capoverso di pagina 22) con riguardo al colloquio occorso tra Di AR e la sua segretaria, nonché quelle inerenti l'interlocuzione tra CH e LL, dopo l'incontro con il NI reso presso il ristorante "Il Padovano" in Roma ( si veda la relativa motivazione, alla pagina 24); - la stessa consegna degli importi pattuiti a titolo di corrispettivo indebito, adeguatamente supportata, sempre nei limiti della verifica cautelare che qui interessa, dalla rilevante disponibilità di contanti rinvenuta in capo all'indagato, distonica rispetto ai prelievi bancomat operati in precedenza e giustificata dalla difesa con indicazioni - i precedenti pignoramenti che avevano colpito i conti correnti del ricorrente- che non scalfiscono l'attuale portato indiziario del dato;
- i pacifici contatti occorsi tra l'indagato e il Presidente della Commissione di gara relativa all'appalto indicato al capo 3), quantomeno attestanti l'interessamento mostrato dall'indagato con specifico riferimento all'unica gara, tra quelle indette dall'Ufficio del Dissesto, alle quali ebbe a partecipare il Di AR con le sue imprese, aggiudicata a quest'ultimo (elemento in fatto, questo, che, inserito nel più ampio contesto indiziario offerto dalle emergenze acquisite, recupera forza logica rispetto alla possibilità di correlare tali momenti di contatto agli interessi illeciti perseguiti dal corruttore). 3.Se il quadro fattuale descritto dal provvedimento, alla luce delle superiori considerazioni, non merita censure, altro è a dirsi rispetto alla possibilità di ritenere tale ricostruzione, per un verso confacente alla ipotesi di corruzione propria descritta al capo 1) della rubrica provvisoria, validata dai giudici della cautela;
per altro verso, in grado di sostenere la gravità indiziaria inerente alla turbativa ex art 353 cod. pen., descritta al capo 3). I due piani di verifica sono tra loro imprescindibilmente interconnessi, proprio in ragione della prospettazione accusatoria tracciata nel caso: incontroversa l'affermazione di principio in forza della quale la corruzione propria non può prescindere dalla precisa individuazione di un atto, ricompreso nel sinallagrna illecito, che possa ritenersi contrario ai doveri d'ufficio del soggetto qualificato ( ex multis, Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 12/06/2020, Rv. 279555), nel caso va rilevato che la situazione in fatto descritta non porta alla identificazione di una o più condotte, illegittime o illecite, ricomprese nel patto illecito, diverse da quella apprezzata nel definire le collusioni riferite all'appalto indicato al capo 3), in relazione alla contestuale turbativa ivi descritta. 4 3.1. Sotto questo ultimo versante, tuttavia, non può non mettersi in evidenza come: - assumano contenuti solo suggestivi i riferimenti resi alla situazione in fatto legata alla avvenuta aggiudicazione, in favore della impresa del Di AR, della relativa gara, laddove non si precisi in che termini effettivamente il ricorrente abbia inciso su tale risultato;
- altrettanto apoditticamente il provvedimento impugnato (primo capoverso di pag. 32) ascrive al ricorrente asserite interferenze in sede di pubblicazione del bando, individuazione delle ditte da invitare e alterazione dei punteggi in sede di aggiudicazione così da favorire il Di AR, senza supportare tale affermazione con adeguai:i riferimenti indiziari, utili a sostenerne il portato;
- in particolare, gli elementi indiziari riportati dal Tribunale dalla pagina 30 del provvedimento gravato, inerenti ai contatti con il Presidente della relativa Commissione di gara, non danno conto di effettivi momenti di incidenza sugli sviluppi relativi alla detta procedura riferibili ad iniziative ascrivibili al ricorrente, potendo costituire, semmai, conferma logica di un suo interessamento, in qualità di Rup, sopra le righe rispetto alle pertinenti competenze, se del caso maggiormente conferente ad una ipotesi di corruzione impropria, piuttosto che propria;
- viene integralmente trascurata la specifica scelta del Di AR, prospettata dall'impianto accusatorio e fatta propria anche dai giudici della cautela, di avvalersi della condotta illecita di un componente della detta commissione (il Pannettieri), provvedendo, secondo il relativo assunto, a retribuirlo con analogo scopo illecito (incidere sulla aggiudicazione), momento fattuale, questo, potenzialmente foriero di sviluppi logici destinati a mettere in dubbio sia l'effettivo portato collusivo delle condotte tenute nel caso dal ricorrente (perché resta da spiegare la necessità di tale nuova iniziativa corruttiva, peraltro autonoma perché mai ricostruita dal Tribunale facendo leva su possibili momenti di correlazione tra i due soggetti qualificati), sia la qualificazione da ascrivere al patto illecito descritto dalla relativa situazione fattuale (giacché tale ulteriore intervento illecito potrebbe in tesi supportare l'idea di un patto corruttivo intercorso con l'indagato non avente ad oggetto condotte anti-doverose ma il semplice esercizio della funzione). 4. In ragione delle superiori incertezze argomentative, destinate ad incidere sulla corretta qualificazione giuridica del reato di cui al capo 1) della rubrica e sulla stessa configurabilità di quello di cui al capo 3), si impone l'annullamento con rinvio al Tribunale di Bari, per un nuovo giudizio su tali punti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, competente ai sensi dell'ad 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 28 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione del Consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per la reiezione del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, che ha ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza descritta in epigrafe, il Tribunale di Bari ha rigettato l'appello interposto da RA NI avverso la reiezione della richiesta di revoca ex art 299 cod. proc. pen della misura interdittiva della sospensione dai pubblici uffici applicata, in misura di un anno, ai danni del suddetto perché gravemente indiziato di aver concorso alla corruzione propria di cui al capo 1 della rubrica nonché alla turbativa di cui all'art. 353, comma 1 e 3, cod. pen. descritta al capo 3). 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 29216 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 28/05/2024 2. In particolare, secondo l'impianto accusatorio validato dai giudici della cautela, l'indagato, nella qualità di soggetto attuatore per l'ufficio del Commissario straordinario delegato all'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Puglia ( da qui, più brevemente, "Ufficio del Dissesto") , in più soluzioni, avrebbe percepito indebiti compensi da parte dell'imprenditore Antonio Di AR, con l'intermediazione di RG CH, quali corrispettivi versati per favorire le imprese del primo quanto alla partecipazione e alla aggiudicazione delle gare pubbliche indette dal citato ufficio. Più precisamente, interagendo con il Presidente della commissione di gara, avrebbe garantito al Di AR l'aggiudicazione relativa all'appalto inerente ai lavori da realizzare nei bacini idrografici del torrente Picone e della lama larnasinata, interferendo nella procedura di gara nella fase di pubblicazione del bando e in quella della individuazione delle ditte da invitare oltre che nella stessa fase di aggiudicazione, alterando i punteggi assegnati alle partecipanti. Siffatte manovre collusive, oggetto del relativo patto illecito rivendicato a sostegno della corruzione propria di cui al capo 1), avrebbero costituito anche l'oggetto della condotta di turbativa di cui al capo 3), vieppiù realizzata dal Di AR anche versando, con la medesima finalità, un compenso indebito ad uno dei componenti la citata Commissione (Leonardo Panettieri). 3. Interpone ricorso la difesa di NI e prospetta diversi vizi di motivazione, declinati nei tre versanti considerati dalla lettera e) dell'art. 606 del codice di rito. In particolare, in primo luogo, si contesta la lettura delle intercettazioni tra terzi evocate a sostegno della ritenuta gravità indiziaria, in alcuni punti travisata, in altri manifestamente illogica, in ogni caso estranea ad una puntuale disamina delle indicazioni difensive offerte con l'appello e con la memoria allegata nel corso del relativo giudizio. Indicazioni dirette a meglio precisare i contenuti dell'assunto palesato dal ricorrente in occasione dei diversi chiarimenti offerti in sede di interrogatorio di garanzia avuto riguardo, in particolare: alla assenza di pregressi motivi di incontro e contatto con il Di AR nonché alla occasionalità di quelli avvenuti prima a Bari (presso il circolo della vela) e poi a Roma ( presso il circolo di tennis); alla mancanza di elementi utili a comprovare alcuna dazione illecita e, a monte, un pregresso accordo corruttivo che ne avrebbe giustificato l'erogazione; alla estraneità del NI con riguardo alle condotte collusive realizzate per il tramite del Pannittieri in relazione all'appalto descritto al capo 3); alla inconsistenza degli elementi offerti dal colloquio registrato occorso tra Di AR e AR FO se letti nel loro effettivo portato. Si contesta, inoltre, il portato indiziario dei colloqui captati occorsi tra il ricorrente e il Presidente della Commissione di gara, valorizzati dai giudici della cautela a sostegno della gravità indiziaria ritenuta con riguardo alla turbativa descritta al capo 3), tutt'altro che attestanti qualsivoglia interferenza del NI sul corso della relativa procedura, vieppiù considerando i chiarimenti offerti dall'indagato in relazione ai contatti avuti con il predetto, in 2 parte correlati al suo ruolo (era il Rup del relativo procedimento), in parte giustificati dai rapporti personali che legavano i due. Infine, si lamenta l'incomprensibilità del percorso argomentativo tracciato dal Tribunale nel superare le puntuali osservazioni critiche prospettate dalla difesa dirette a devalutare il rilievo indiziario ascritto ai riscontri patrimoniali emersi dalle indagini, avuto riguardo all'apporto logico solo apparentemente garantito dalla provvista in contanti sequestrata al ricorrente nonché alle condotte dismissive in favore della moglie e delle sorelle realizzate dall'indagato una volta avuta contezza delle indagini. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita l'accoglimento nei termini precisati di seguito. 2. La ricostruzione in fatto operata dai giudici della cautela non merita censure. 2.1. In primo luogo, va sottolineato come il ricorso, in termini di marcata genericità, contrasti il rilievo indiziario coerentemente assegnato dal Tribunale alle dichiarazioni del FO, il quale, nel settembre del 2019, ebbe a riferire di aver saputo dal Di AR dei contatti illeciti che questi intratteneva con il NI, per l'appunto relativi alle future gare inerenti lavori da realizzare nell'interesse dell'Ufficio del Dissesto. Da tali propalazioni, dalle quali è scaturita l'indagine che occupa, emerge la non occasionalità dei momenti di confronto e interlocuzione tra i due, puntualmente confermata dalle successive emergenze indiziarie (in particolare, avuto riguardo agli incontri realizzati, nel gennaio e febbraio del 2020, a Bari e Roma, con la sistematica intermediazione dello CH, soggetto certamente più vicino all'indagato e parimenti interessato alla sorte delle gare indette dal citato ufficio). 2.2. Le ulteriori censure proposte dall'impugnazione ribadiscono, inoltre, chiavi di lettura del dato offerto dalle intercettazioni valorizzate a sostegno della gravità indiziaria, affrontate e superate dal Tribunale senza incorrere in vuoti argomentativi né in manifeste illogicità così da definire un quadro fattuale coerente ai possibili costituti propri di un accordo illecito occorso tra il soggetto qualificato e il Di AR, raggiunto con la intermediazione di ,CH. Depongono in tal senso, in particolare, i riferimenti alle capta2:ioni relative ai colloqui intervenuti a ridosso e in epoca successiva ai tre contatti intervenuti tra i protagonisti prima a Bari e poi a Roma, dai quali emergono, con adeguata chiarezza indiziaria: - le intenzioni perseguite dal duo CH-Di AR nel creare un abboccamento con il NI, immediatamente giustificato dall'obiettivo correlato alle gare indette dall'ufficio diretto da quest'ultimo (alle quali parteciparono entrambi, anche se poi il Di AR riuscì ad aggiudicarsene una sola); - la consapevolezza del ricorrente che ai detti incontri avrebbe partecipato anche Di AR, oltre che CH (si veda quanto evidenziato dal provvedimento impugnato alla pagina 20, penultimo capoverso); 3 - l'adesione del ricorrente al progetto criminale comune, considerato che, in parte qua, non può non rimarcarsi come i rilievi difensivi inerenti al significato da ascrivere al tenore dei colloqui captati successivamente all'incontro del 30 gennaio 2020, assumano il tono, non consentito, della mera prospettazione interpretativa alternativa, non in grado di destrutturare quella privilegiata dal Tribunale (si veda da pagina 20, ultimo capoverso e in particolare pagina 22); - le dazioni indebite promesse in funzione dell'interessamento illecito perseguito dal ricorrente, atteso che non meritano censure, sul piano della logica tracciata, le considerazioni svolte dal Tribunale (dall'ultimo capoverso di pagina 22) con riguardo al colloquio occorso tra Di AR e la sua segretaria, nonché quelle inerenti l'interlocuzione tra CH e LL, dopo l'incontro con il NI reso presso il ristorante "Il Padovano" in Roma ( si veda la relativa motivazione, alla pagina 24); - la stessa consegna degli importi pattuiti a titolo di corrispettivo indebito, adeguatamente supportata, sempre nei limiti della verifica cautelare che qui interessa, dalla rilevante disponibilità di contanti rinvenuta in capo all'indagato, distonica rispetto ai prelievi bancomat operati in precedenza e giustificata dalla difesa con indicazioni - i precedenti pignoramenti che avevano colpito i conti correnti del ricorrente- che non scalfiscono l'attuale portato indiziario del dato;
- i pacifici contatti occorsi tra l'indagato e il Presidente della Commissione di gara relativa all'appalto indicato al capo 3), quantomeno attestanti l'interessamento mostrato dall'indagato con specifico riferimento all'unica gara, tra quelle indette dall'Ufficio del Dissesto, alle quali ebbe a partecipare il Di AR con le sue imprese, aggiudicata a quest'ultimo (elemento in fatto, questo, che, inserito nel più ampio contesto indiziario offerto dalle emergenze acquisite, recupera forza logica rispetto alla possibilità di correlare tali momenti di contatto agli interessi illeciti perseguiti dal corruttore). 3.Se il quadro fattuale descritto dal provvedimento, alla luce delle superiori considerazioni, non merita censure, altro è a dirsi rispetto alla possibilità di ritenere tale ricostruzione, per un verso confacente alla ipotesi di corruzione propria descritta al capo 1) della rubrica provvisoria, validata dai giudici della cautela;
per altro verso, in grado di sostenere la gravità indiziaria inerente alla turbativa ex art 353 cod. pen., descritta al capo 3). I due piani di verifica sono tra loro imprescindibilmente interconnessi, proprio in ragione della prospettazione accusatoria tracciata nel caso: incontroversa l'affermazione di principio in forza della quale la corruzione propria non può prescindere dalla precisa individuazione di un atto, ricompreso nel sinallagrna illecito, che possa ritenersi contrario ai doveri d'ufficio del soggetto qualificato ( ex multis, Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 12/06/2020, Rv. 279555), nel caso va rilevato che la situazione in fatto descritta non porta alla identificazione di una o più condotte, illegittime o illecite, ricomprese nel patto illecito, diverse da quella apprezzata nel definire le collusioni riferite all'appalto indicato al capo 3), in relazione alla contestuale turbativa ivi descritta. 4 3.1. Sotto questo ultimo versante, tuttavia, non può non mettersi in evidenza come: - assumano contenuti solo suggestivi i riferimenti resi alla situazione in fatto legata alla avvenuta aggiudicazione, in favore della impresa del Di AR, della relativa gara, laddove non si precisi in che termini effettivamente il ricorrente abbia inciso su tale risultato;
- altrettanto apoditticamente il provvedimento impugnato (primo capoverso di pag. 32) ascrive al ricorrente asserite interferenze in sede di pubblicazione del bando, individuazione delle ditte da invitare e alterazione dei punteggi in sede di aggiudicazione così da favorire il Di AR, senza supportare tale affermazione con adeguai:i riferimenti indiziari, utili a sostenerne il portato;
- in particolare, gli elementi indiziari riportati dal Tribunale dalla pagina 30 del provvedimento gravato, inerenti ai contatti con il Presidente della relativa Commissione di gara, non danno conto di effettivi momenti di incidenza sugli sviluppi relativi alla detta procedura riferibili ad iniziative ascrivibili al ricorrente, potendo costituire, semmai, conferma logica di un suo interessamento, in qualità di Rup, sopra le righe rispetto alle pertinenti competenze, se del caso maggiormente conferente ad una ipotesi di corruzione impropria, piuttosto che propria;
- viene integralmente trascurata la specifica scelta del Di AR, prospettata dall'impianto accusatorio e fatta propria anche dai giudici della cautela, di avvalersi della condotta illecita di un componente della detta commissione (il Pannettieri), provvedendo, secondo il relativo assunto, a retribuirlo con analogo scopo illecito (incidere sulla aggiudicazione), momento fattuale, questo, potenzialmente foriero di sviluppi logici destinati a mettere in dubbio sia l'effettivo portato collusivo delle condotte tenute nel caso dal ricorrente (perché resta da spiegare la necessità di tale nuova iniziativa corruttiva, peraltro autonoma perché mai ricostruita dal Tribunale facendo leva su possibili momenti di correlazione tra i due soggetti qualificati), sia la qualificazione da ascrivere al patto illecito descritto dalla relativa situazione fattuale (giacché tale ulteriore intervento illecito potrebbe in tesi supportare l'idea di un patto corruttivo intercorso con l'indagato non avente ad oggetto condotte anti-doverose ma il semplice esercizio della funzione). 4. In ragione delle superiori incertezze argomentative, destinate ad incidere sulla corretta qualificazione giuridica del reato di cui al capo 1) della rubrica e sulla stessa configurabilità di quello di cui al capo 3), si impone l'annullamento con rinvio al Tribunale di Bari, per un nuovo giudizio su tali punti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, competente ai sensi dell'ad 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 28 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente