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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/12/2025, n. 12102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12102 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 21776/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della G.O.P. GE ON ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
n e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 2 1 7 7 6 / 2 0 2 2 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i
C i v i l i C o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o : v e n d i t a d i me r c e v i n t a g e
T R A
in plrpt P.IVA con gli avv.ti Nicholas Scott c.f. Parte_1 P.IVA_1
e NA FI c.f. pec C.F._1 C.F._2
; attrice Email_1 Email_2
E
c.f. p. Iva con gli Controparte_1 C.F._3 P.IVA_2
avv.ti Danilo Riccio c.f. e Alessandro Liverini c.f. C.F._4
pec convenuta C.F._5 Email_3
Conclusioni: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la conveniva in giudizio l'impresa individuale Parte_1 [...]
al fine di dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra le Controparte_1
parti per grave inadempimento della convenuta per consegna di aliud pro alio e/o di ogni altra normativa applicabile, condannare la convenuta alla restituzione del prezzo di vendita pari ad
€ 14.300,00 oltre la refusione delle spese di consegna della merce pari ad €1893,49, il tutto nella complessiva somma di 16.193.49 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora e rivalutazione dalla data del pagamento a quella della restituzione, condannare la e o il sig. in proprio al risarcimento di tutti i Controparte_2 CP_1 danni patrimoniali subiti e subendi dall'attrice nella somma di €10mila; in via subordinata chiedeva di condannare la e o il sig. in proprio alla Controparte_2 CP_1 restituzione della somma di € 1950,oo per la merce di kg 300 mai consegnata, oltre al risarcimento dei danni per qualsivoglia titolo e o causale nella somma di almeno €1500.00, di emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono, di condannare ai sensi dell'art. 96 cpc, vinte le spese di lite con attribuzione.
Esponeva l'attrice che la convenuta prometteva di vendere merce all'ingrosso, in particolare per la maggior parte abbigliamento vintage di famosi brand e in minima parte non griffato, ma di marca e di buona qualità, e che a seguito della consegna presso la propria sede all'interno dei pacchi inviati dalla venditrice non vi erano i promessi prodotti di brand noti, ma articoli di qualità molto scadente ed inoltre il peso della merce spedita non corrispondeva ai complessivi
2200 kg pattuiti e compravenduti, ma risultava arrivare ad appena 1900 kg. Contestava alla venditrice che i beni consegnati risultavano radicalmente diversi da quelli offerti in vendita chiedendo il rimborso dell'importo corrisposto per siffatta operazione di compravendita e le correlate spese di spedizione sostenute.
La convenuta mostrava di voler restituire solo €1950,oo per i 300 kg di merce non compresi nella spedizione effettiva. Costituitasi chiedeva il rigetto delle domande avverse, vinte le spese.
Veniva esperita la procedura di negoziazione assistita senza il raggiungimento di un accordo.
Svolta l'istruttoria e non aderendo alla proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 cpc la causa veniva assegnata in decisione.
Cont Tanto premesso la osserva che, in materia di responsabilità contrattuale è pacifico e notorio il quadro probatorio in ordine al quale, una volta che sia stato provato l'esistenza del contratto da parte del creditore, è il debitore, nell'ambito della ritenuta responsabilità contrattuale che
2 deve provare, in relazione al necessario onere del presunto danneggiato di specifica allegazione del mancato esito positivo della prestazione, l'adempimento, ovvero, ove sia ciò che è contestato, l'esatto adempimento.
Tenuto conto che kg 300 della merce non è stata mai consegnata dalla venditrice e che quella consegnata ha un suo valore di mercato ed è emerso nel contraddittorio che l'acquirente manifesta l'intento di trattenerla comunque presso di sè, considerato che nel buono di consegna non si rinviene la descrizione della merce consegnata utile a poter contrastare il video
Part riproducente solo in parte la merce spedita dalla alla la scrivente ritiene che CP_2
la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta può essere accolta solo parzialmente, posto che l'acquirente ha voluto trattenere la merce ricevuta, che peraltro assume di avere dovuto stoccare all'interno di propri locali commerciali, con aggravio di spese di affitto di un locale documentate però solo da un preventivo.
Per l'effetto, dal prezzo di vendita va esclusa la merce non consegnata, che se rivenduta, avrebbe potuto essere foriera di guadagno per l'acquirente, da qui l'inutilizzabilità commerciale di parte dei prodotti oggetto di compravendita, il decremento dei profitti mostrato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022 può comprensibilmente reputarsi derivato dalla mancata vendita della merce de qua. Al fine del ristoro da determinarsi in via equitativa occorre correlare altresì le spese corrisposte per la consegna non avvenuta.
Peraltro è emerso che anche per il restante abbigliamento vintage consegnato, diversamente da quanto promesso, secondo cui il 75% doveva essere costituito da brand famosi e il restante 25% misto, gli articoli erano di qualità molto scadente, con marchi del tutto sconosciuti o appartenenti a marchi low cost. Dunque anche il corrispettivo corrisposto per tale merce va sensibilmente ridotto in via equitativa.
Sull'importo da ristorare sia per la merce non consegnata che per quella consegnata in maniera difforme dalle aspettative si applicano gli interessi dal di del dovuto al saldo e la rivalutazio ne monetaria.
La domanda attorea di restituzione dell'importo va dunque accolta parzialmente e determinata equitativamente.
Le dinamiche processuali inducono alla compensazione parziale delle spese di lite, non è accoglibile la domanda di condanna da parte dell'attrice ai sensi dell'art. 96 cpc, non profilandosi il dolo e la malafede della controparte, posto che nell'atto di costituzione già si faceva riferimento ad una volontà conciliativa della convenuta.
PQM
3 Il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P. definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
accerta e dichiara la risoluzione parziale del contratto di vendita per la merce non consegnata, dispone il ristoro a favore di in plrpt e a carico della Parte_1 Controparte_1 di una somma omnia comprensiva di €8.000,00 per le causali di cui in parte motiva
[...]
determinata equitativamente, oltre interessi dal di del dovuto al saldo e la rivalutazione monetaria, e di €264,00 per le spese documentate di giudizio, dichiara non accoglibile la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 cpc, compensa per il residuo le spese di lite.
Napoli, 20.12.2025
La Gop
GE ON
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della G.O.P. GE ON ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
n e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 2 1 7 7 6 / 2 0 2 2 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i
C i v i l i C o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o : v e n d i t a d i me r c e v i n t a g e
T R A
in plrpt P.IVA con gli avv.ti Nicholas Scott c.f. Parte_1 P.IVA_1
e NA FI c.f. pec C.F._1 C.F._2
; attrice Email_1 Email_2
E
c.f. p. Iva con gli Controparte_1 C.F._3 P.IVA_2
avv.ti Danilo Riccio c.f. e Alessandro Liverini c.f. C.F._4
pec convenuta C.F._5 Email_3
Conclusioni: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la conveniva in giudizio l'impresa individuale Parte_1 [...]
al fine di dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra le Controparte_1
parti per grave inadempimento della convenuta per consegna di aliud pro alio e/o di ogni altra normativa applicabile, condannare la convenuta alla restituzione del prezzo di vendita pari ad
€ 14.300,00 oltre la refusione delle spese di consegna della merce pari ad €1893,49, il tutto nella complessiva somma di 16.193.49 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora e rivalutazione dalla data del pagamento a quella della restituzione, condannare la e o il sig. in proprio al risarcimento di tutti i Controparte_2 CP_1 danni patrimoniali subiti e subendi dall'attrice nella somma di €10mila; in via subordinata chiedeva di condannare la e o il sig. in proprio alla Controparte_2 CP_1 restituzione della somma di € 1950,oo per la merce di kg 300 mai consegnata, oltre al risarcimento dei danni per qualsivoglia titolo e o causale nella somma di almeno €1500.00, di emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono, di condannare ai sensi dell'art. 96 cpc, vinte le spese di lite con attribuzione.
Esponeva l'attrice che la convenuta prometteva di vendere merce all'ingrosso, in particolare per la maggior parte abbigliamento vintage di famosi brand e in minima parte non griffato, ma di marca e di buona qualità, e che a seguito della consegna presso la propria sede all'interno dei pacchi inviati dalla venditrice non vi erano i promessi prodotti di brand noti, ma articoli di qualità molto scadente ed inoltre il peso della merce spedita non corrispondeva ai complessivi
2200 kg pattuiti e compravenduti, ma risultava arrivare ad appena 1900 kg. Contestava alla venditrice che i beni consegnati risultavano radicalmente diversi da quelli offerti in vendita chiedendo il rimborso dell'importo corrisposto per siffatta operazione di compravendita e le correlate spese di spedizione sostenute.
La convenuta mostrava di voler restituire solo €1950,oo per i 300 kg di merce non compresi nella spedizione effettiva. Costituitasi chiedeva il rigetto delle domande avverse, vinte le spese.
Veniva esperita la procedura di negoziazione assistita senza il raggiungimento di un accordo.
Svolta l'istruttoria e non aderendo alla proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 cpc la causa veniva assegnata in decisione.
Cont Tanto premesso la osserva che, in materia di responsabilità contrattuale è pacifico e notorio il quadro probatorio in ordine al quale, una volta che sia stato provato l'esistenza del contratto da parte del creditore, è il debitore, nell'ambito della ritenuta responsabilità contrattuale che
2 deve provare, in relazione al necessario onere del presunto danneggiato di specifica allegazione del mancato esito positivo della prestazione, l'adempimento, ovvero, ove sia ciò che è contestato, l'esatto adempimento.
Tenuto conto che kg 300 della merce non è stata mai consegnata dalla venditrice e che quella consegnata ha un suo valore di mercato ed è emerso nel contraddittorio che l'acquirente manifesta l'intento di trattenerla comunque presso di sè, considerato che nel buono di consegna non si rinviene la descrizione della merce consegnata utile a poter contrastare il video
Part riproducente solo in parte la merce spedita dalla alla la scrivente ritiene che CP_2
la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta può essere accolta solo parzialmente, posto che l'acquirente ha voluto trattenere la merce ricevuta, che peraltro assume di avere dovuto stoccare all'interno di propri locali commerciali, con aggravio di spese di affitto di un locale documentate però solo da un preventivo.
Per l'effetto, dal prezzo di vendita va esclusa la merce non consegnata, che se rivenduta, avrebbe potuto essere foriera di guadagno per l'acquirente, da qui l'inutilizzabilità commerciale di parte dei prodotti oggetto di compravendita, il decremento dei profitti mostrato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022 può comprensibilmente reputarsi derivato dalla mancata vendita della merce de qua. Al fine del ristoro da determinarsi in via equitativa occorre correlare altresì le spese corrisposte per la consegna non avvenuta.
Peraltro è emerso che anche per il restante abbigliamento vintage consegnato, diversamente da quanto promesso, secondo cui il 75% doveva essere costituito da brand famosi e il restante 25% misto, gli articoli erano di qualità molto scadente, con marchi del tutto sconosciuti o appartenenti a marchi low cost. Dunque anche il corrispettivo corrisposto per tale merce va sensibilmente ridotto in via equitativa.
Sull'importo da ristorare sia per la merce non consegnata che per quella consegnata in maniera difforme dalle aspettative si applicano gli interessi dal di del dovuto al saldo e la rivalutazio ne monetaria.
La domanda attorea di restituzione dell'importo va dunque accolta parzialmente e determinata equitativamente.
Le dinamiche processuali inducono alla compensazione parziale delle spese di lite, non è accoglibile la domanda di condanna da parte dell'attrice ai sensi dell'art. 96 cpc, non profilandosi il dolo e la malafede della controparte, posto che nell'atto di costituzione già si faceva riferimento ad una volontà conciliativa della convenuta.
PQM
3 Il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P. definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
accerta e dichiara la risoluzione parziale del contratto di vendita per la merce non consegnata, dispone il ristoro a favore di in plrpt e a carico della Parte_1 Controparte_1 di una somma omnia comprensiva di €8.000,00 per le causali di cui in parte motiva
[...]
determinata equitativamente, oltre interessi dal di del dovuto al saldo e la rivalutazione monetaria, e di €264,00 per le spese documentate di giudizio, dichiara non accoglibile la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 cpc, compensa per il residuo le spese di lite.
Napoli, 20.12.2025
La Gop
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